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Diritti sociali e partecipazioni dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tuttavia è possibile che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ad esempio una maggiorazione dell'utile spettante al socio o la facoltà per il socio di scegliere uno degli amministratori. Salva diversa previsione statutaria, i diritti particolari sono modificabili solo all'unanimità.

Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Ad esempio, se conferisco 5000 euro, ho diritto ad una partecipazione pari al valore di 5000 euro del capitale sociale.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, come accade per le azioni in s.p.a.

Le quote

di s.r.l. sono liberamente trasferibili, sia per atto inter vivos che mortis causa, salva diversa previsione nell'atto costitutivo. L'alienante risponde per 3 anni, in solido con l'acquirente, per i versamenti ancora dovuti. Qualora l'atto costitutivo (attraverso apposita clausola) preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni o limiti, o ponga condizioni o limiti tali da impedire il trasferimento della partecipazione per causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. L'atto di trasferimento deve essere iscritto nel registro delle imprese ai fini dell'efficacia.

Verso la società. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (quindi non prevale chi ha effettuato il trasferimento per primo, ma chi lo ha iscritto per primo nel registro).

In caso di pignoramento della partecipazione, se questa non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Il recesso e l'esclusione (art. 2473 e

  1. L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità; anche in questo caso il recesso è modellato sulla base della disciplina prevista per le s.p.a.
  2. Il quando e il come il socio possa recedere dalla società, sono stabiliti nell'atto costitutivo, ed in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione o al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad

attività di direzione e coordinamento (art.2497 quater).

  • Nel caso di società contratta a tempo indeterminato vi è il cosiddetto "recesso determinativo", cioè il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
  • I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione del valore è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.
  • Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato

esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un soggetto terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che legittima il recesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda l'esclusione, l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione.

purché per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni previste per il recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Divieto di operazioni su quote proprie (art.2474)

L’art.2474 sancisce il divieto di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

In questo caso il legislatore non ha adottato una disciplina omologa a quella delle s.p.a. dove invece è possibile l’acquisto di azioni proprie, ma anzi, nella disposizione in esame, prevede che in nessun caso la s.r.l. può acquistare né acquistare in garanzia partecipazioni proprie; il divieto è addirittura penalmente sanzionato all’art.2628

Generalmente si pone a fondamento della norma la garanzia del capitale sociale• Occorre notare inoltre che la norma è in qualche misura mal formulata

Poiché fasolo riferimento "all'acquisto" di quote proprie, mentre generalmente si concorda che il divieto si riferisce anche alla sottoscrizione di partecipazioni proprie.

Questo principio è assolutamente inderogabile, tanto è che è invalida qualsiasi operazione che viene comunque eseguita in deroga alla norma.

Va detto ancora che nemmeno la s.r.l. può accordare prestiti o fornire garanzia per l'acquisto di quote da parte di terzi e neanche per la sottoscrizione di quote.

Finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.)

Quella prevista all'art.2467 è una norma di particolare importanza e riguarda il finanziamento dei soci alla s.r.l.

Immaginiamo la situazione in cui la S.r.l. abbia bisogno di capitale finanziario (ha bisogno di denaro), in questo caso i soci possono provvedere a:

  • Effettuare conferimenti, dotando la s.r.l. di capitale proprio
  • Effettuare finanziamenti, cioè fare un prestito alla s.r.l.
. Il legislatore naturalmente guarda al finanziamento dei soci con disvalore, ritenendo preferibile che i soci provvedano a dei conferimenti; questo perché, nel caso in cui la società dovesse entrare in una procedura concorsuale, i soci che hanno fatto il finanziamento non perdono il loro finanziamento, ma possono insinuarsi nel passivo della liquidazione giudiziale della società.
  • Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e dunque la s.r.l prima è tenuta a soddisfare gli altri creditori e solo successivamente potrà rimborsare i finanziamenti dei propri soci.
  • Se invece il rimborso del finanziamento dei soci è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito; cioè se una società rimborsa un prestito che in seguito dovrà essere oggetto di restituzione al socio, e poi fallisce, il socio dovrà restituire il rimborso ricevuto.
finanziamento ai propri soci ed entro un anno dal rimborso, questa fallisce, i soci dovranno restituire il finanziamento che era stato loro rimborsato (quest'ultima norma è stata oggetto di abrogazione da parte del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - d.lgs. 14/2019 e quindi da agosto del 2020 non sarà più in vigore).

Queste norme appena viste però non si applicano a tutti i finanziamenti dei soci; si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole fare un conferimento invece che un finanziamento.

Amministrazione della s.r.l. (art. 2475 c.c.)

dell'amministrazione della società è stata oggetto di alcune modificazioni apportate dall'introduzione del d.lgs. 14/2019. La norma cardine in tema di amministrazione è all'art.2475 il cui primo comma è stato riscritto dal decreto di cui si è appena detto generando qualche perplessità.
  • La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono tutte quelle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale; questo comma ha lasciato perplessi gli interpreti in quanto il fatto di estendere questa stessa norma prevista in tema di s.p.a. all'art.2380 bis anche alle s.r.l., non terrebbe conto della non così netta separazione fra proprietà e governo che caratterizza le s.r.l. nonché dei vari poteri che sono attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2479.
  • Salvo
diversamente previsto, l'amministrazione della società à
Dettagli
A.A. 2020-2021
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiostamegna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristina.