La società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata è una società di capitali di dimensioni normalmente minori di una S.p.a. dove le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote e non da azioni. Dotata di nozione personalità giuridica, è stata concepita per permettere anche a coloro che non dispongono di ingenti capitali di costituire una società con un suo patrimonio totalmente separato da quello dei soci in modo da limitare la loro responsabilità solo a quanto hanno conferito. È possibile che sia costituita con un unico socio.
Caratteristiche principali della S.r.l.
Come si vede dalla nozione, la S.r.l. costituisce un tipo più semplice di società di capitali rispetto alla S.p.a. e, di regola, di dimensioni minori. Sono sufficienti, infatti, solo diecimila euro (art. 2463 comma 2 n. 4) di capitale sociale per costituirla contro i centoventimila euro della società per azioni.
La riforma ha profondamente inciso sulla S.r.l. che cessa di presentarsi come una piccola società per azioni. Essa si caratterizza invece come una società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni. Quanto detto, però, non deve far pensare che la S.r.l. non sia più una società di capitali e sia divenuta una società di persone, perché per la normativa applicabile (pensiamo alle norme sullo scioglimento delle società di capitali applicabili anche alle S.r.l.) e per il regime della responsabilità dei soci rimane pur sempre una società di capitali.
La S.r.l. è società di capitali, quindi, ma dove hanno maggior peso le persone dei soci rispetto alle altre società di capitali.
Disciplina e autonomia statutaria
Abbiamo detto che la S.r.l. ha una disciplina meno rigida rispetto alla S.p.a. ma a prima vista pare che ciò tale affermazione non sia del tutto vera poiché vi ritroviamo gli organi della S.p.a. (escluso il collegio sindacale che è obbligatorio solo quando il capitale sociale raggiunge i 120.000 euro) con funzioni analoghe. In realtà nella S.r.l. è concessa una notevole autonomia statutaria che può in gran parte derogare la disciplina legislativa.
In primo luogo non esiste la rigida ripartizione di competenze tra l'organo amministrativo e l'assemblea. I soci potrebbero, quindi, riservarsi alcuni compiti che ineriscono alla gestione della società, e, secondo la dottrina dominante, potrebbero anche non avere dei veri e propri amministratori, affidando così l'amministrazione della società ai soci sul modello delle società di persone, ma questo però solo se lo statuto lo preveda.
D'altro canto l'atto costitutivo potrebbe anche prevedere, oltre che un allargamento, una limitazione delle tradizionali competenze dei soci, pur nel rispetto del limite stabilito dall'art. 2479 c.c. Un'altra importante semplificazione rispetto alla S.p.a. riguarda il metodo collegiale. Questo può essere derogato dall'atto costitutivo. Si può stabilire, infatti, che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, senza convocazione dell'assemblea, anche se per alcune decisioni (ad es. la modifica dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale) sarà necessario convocare comunque l'assemblea.
Argomenti di studio sulla S.r.l.
- Costituzione;
- I conferimenti;
- Capitale sociale e quote di partecipazione;
- Gli organi sociali - Assemblea;
- Invalidità delle decisioni assembleari;
- Amministratori;
- Collegio sindacale;
- La società a responsabilità limitata unipersonale;
- Cause di recesso;
- Modifiche del contratto sociale.
Costituzione
Anche la S.r.l., come la S.p.a., può essere costituita per contratto o per atto unilaterale; ciò significa che è ammessa la S.r.l. con unico socio anche se la sua responsabilità rimane separata da quella della società. Una differenza con la S.p.a. riguarda l'impossibilità di stipulazione dell'atto costitutivo tramite pubblica sottoscrizione. Ciò si ricava dal fatto che l'art. 2468 c.c. vieta che le partecipazioni dei soci possano essere oggetto di sollecitazione all'investimento, attività necessaria in caso di pubblica sottoscrizione.
Occupiamoci, ora, della costituzione della società nello schema che segue (art. 2463 c.c.).
Costituzione per atto pubblico
Il contenuto dell'atto costitutivo include:
- Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- La denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- L'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- Conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
- La quota di partecipazione di ciascun socio;
- Le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori;
- Le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Le condizioni per la costituzione sono analoghe a quelle previste per la S.p.a., e ciò perché l'ultimo comma dall'art. 2463 richiama come applicabili in ipotesi di costituzione di S.r.l. gli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341, tra cui, ricordiamo uno degli effetti più importanti e cioè che solo attraverso l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica.
I conferimenti
Secondo l'art. 2464 c.c., il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale, e ciò per garantire i creditori sociali circa la consistenza effettiva del capitale sociale. Di regola, c'è proporzionalità tra misura della partecipazione sociale e misura del conferimento (art. 2468 c.c.). In altre parole, maggiore sarà la quota posseduta, maggiore sarà la partecipazione sociale, maggiori saranno i diritti sociali che spetteranno al socio.
Lo stesso articolo 2468, però, prevede che l'atto costitutivo possa disporre diversamente attribuendo a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, derogando, quindi, al criterio di proporzionalità tra conferimento e partecipazione sociale.
Se si è scelta questa strada, però, non sarà possibile modificare i diritti relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili senza il consenso di tutti gli altri soci, sempreché nell'atto costitutivo non si sia deciso diversamente.
L'attribuzione di particolari diritti amministrativi, indipendentemente dall'entità del conferimento, mette ancora più in luce la rilevanza che ha assunto nella S.r.l. la persona del socio per la vita stessa dell'ente. Una conferma di quanto andiamo dicendo la troviamo nell'art. 2473 c.c. che include nelle cause di recesso dalla società anche la rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 comma 3.
La possibilità di recesso non si spiegherebbe se non nel fatto che proprio perché si contava sull'attività di quel socio ci si è determinati a partecipare alla società. In ogni caso, la possibilità di favorire un socio non può spingersi sino ad ammettere il patto leonino.
Anche per la S.r.l. possono essere oggetto di conferimento, oltre al denaro, beni in natura o crediti. In questi ultimi casi, però, sarà necessario seguire un procedimento di stima, simile a quello previsto per la S.p.a., ma più semplice. In questo caso non è più necessaria la nomina del perito da parte del tribunale: si è ritenuto sufficiente garanzia, adeguata alle nuove caratteristiche del tipo societario, che basti (art. 2465) la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro che dovrà essere allegata all'atto costitutivo.
Lo stesso tipo di relazione è poi prevista nel caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, e sarà anche necessaria l'autorizzazione da parte dei soci ex art. 2479, che disciplina le modalità delle decisioni dei soci nella S.r.l.
La vera novità, però, riguarda la possibilità di conferire una prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Secondo il comma 2 dell'art. 2464 c.c., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Sono quindi ammesse anche le prestazioni d'opera o servizi, ma in tal caso sarà necessario garantire il conferimento con una prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio (art. 2464 comma 6).
La possibilità di conferimenti di natura personale non esclude che possano essere eseguite prestazioni accessorie in aggiunta al conferimento. Tale possibilità, non espressamente prevista dalla legge, dovrebbe quindi essere prevista dallo statuto.
Se si è scelto il versamento in denaro, sarà necessario, all'atto della sottoscrizione, versarne in banca almeno il 25% del suo valore, mentre se la costituzione avviene per atto unilaterale, tutto l'intero ammontare. È però possibile sostituire il versamento con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria che abbia le caratteristiche indicate con decreto dal Presidente del consiglio dei ministri. Polizza o fideiussione al posto del denaro, quindi, ma il socio potrà poi cambiare strategia scegliendo di versare il denaro, estinguendo, così, le garanzie che si era procurato.
Può darsi, infine, che il socio, dopo aver versato una parte del conferimento in denaro, non versi la parte rimanente, divenendo, in tal modo, moroso. Ci occuperemo della vicenda nel paragrafo successivo quando parleremo delle vicende della quota.
Capitale sociale e quote di partecipazione
Anche in questo caso la disciplina della S.r.l. è spesso uguale a quella della società per azioni. Soffermiamoci, quindi, sulle differenze con la S.p.a.:
- Non può essere rappresentato da azioni;
- Il valore minimo è di diecimila euro;
- Capitale sociale deve essere rappresentato da quote di partecipazione.
Già dalla tabella, ci accorgiamo che le maggiori differenze con la S.p.a. riguardano proprio il "come" si diviene socio. Nella S.r.l. le partecipazioni sono rappresentate da quote e non da azioni.
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