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I temi sono sempre stati due:
1. In un gruppo di società la singola di società controllata è più a rischio; è più facile che una società
controllata subisca direttive provenienti dalla capo gruppo. Perché se una società capogruppo decide
che una società controllata deve fare un’ operazione con un’ altra controllata che ci perde gioca su
più fronti, dunque può avere interesse a far anche fallire una società controllata perché ha meno
quote di partecipazione.
2. Si parla poi di tutela atomistica (se si tutela una singola società si rischia l’ interesse del gruppo):
invece meglio dire che se una società si sacrifica al fine di far stare meglio l’ interesse di gruppo è
meglio; perché sennò si salva la singola società ma alla fine magari l’ interesse di gruppo no.
Teoria di vantaggi compensativi: quando si compensa fra più società.
Il legislatore l’ idea di gruppo l’ ha legata all’ attività di direzione e coordinamento: da 2497 a 2497
septies non c’è una definizione di gruppo ma il legislatore fa capire che c’è gruppo quando c’è
attività di direzione e coordinamento; questa deve essere esercitata da una società o da un ente.
Questa affermazione è discussa, perché ci sono gruppi in cui persone fisiche dirigono, senza altre
società. Come si prova che c’è attività di direzione e coordinamento? Ci aiutano il sexies e il
septies: quando c’è attività di controllo si presume che la controllante eserciti l’ attività di direzione
e coordinamento. Il 2359 ci da un’ azione di controllo (che è una situazione preliminare che quasi
sempre sfocia in direzione e coordinamento ma non sempre: perché la controllante potrebbe non
esercitare attività e coordinamento).
Capiamo che vuol dire controllo: il 2359:
Focalizza su varie ipotesi di tipologia di controllo:
1. Controllo di diritto: una società che nell’ assemblea ordinaria ha la possibilità di esercitare
il 50% dei diritti di voto più uno ha il controllo di diritto. Perché c’è controllo? Perché l’
assemblea ordinaria di una società di capitali è quella che nomina amministratori e membri
degli ordini di controllo (quindi da direttive a queste persone).
2. Controllo di fatto: se non ho il 50% dei diritti di voto + 1, ma se di fatto, ho un numero di
voti sufficiente ad esercitare nell’ assemblea, sono comunque considerato controllante
(succede perché in una società con tanti soci alcuni soci non hanno interesse a venire in
assemblea).
3. Controllo esterno: non fondato sulle partecipazioni azionarie ma su rapporti contrattuali
che mi danno un forte potere su quella società. Se prendiamo una società che lavora
esclusivamente per un’ altra ad esempio… poi: rapporto di dominio: vietato nel diritto
italiano. Tramite particolari vincoli contrattuali è questo rapporto esterno.
I primi due funzionano in modo indiretto: sommo non solo i voti che ho direttamente ma anche
quelli delle società controllate. Poi c’è il controllo congiunto: il dominio viene condiviso da più
soggetti, a certe condizioni, se un sindacato di voto stabile. La titolarità di un controllo congiunto è
meno forte di un controllo solitario (più società che dirigono). Poi anche può succedere:
si presume che la controllante sia una capogruppo nel controllo congiunto: la controllante che sta
più in alto esercita attività di direzione e controllo.
Anche ai sensi della normativa sul bilancio consolidato: è richiesto il controllo di diritto per
consolidare. La più importante è che se c’è controllo c’è anche attività di direzione e
coordinamento.
Il septies dice invece: se ci sono più contratti che formano attività di direzione e coordinamento ma
nessuno controlla nessuno; le società su base contrattuale stabiliscono un rapporto orizzontale, non
verticale (quindi non gerarchico).
Poi: società eterodirette: la normativa non dice quali società sono tali ma bisogna capirlo.
Disciplina di direzione e coordinamento:
I terzi come fanno a sapere che si ha a che fare con un gruppo di società? Ci vogliono norme
pubblicitarie: gli amministratori sono obbligati ad indicare che c’è un rapporto di direzione e
coordinamento altrui nella corrispondenza, ma devono anche curarlo nel registro delle imprese.
Questa normativa è posta a carico degli amministratori della sola controllata e non della
capogruppo.
Le norme introdotte sono: 2497 (la più importante). Tutela in maniera rinforzata l’ interesse del
gruppo più che quello della singola società. Il legislatore dice che solo dei danni successi nella
controllata in rapporto con la controllante rispondono gli amministratori della controllante. Il
legislatore non specifica se è un risarcimento contrattuale o altro; si prevede un risarcimento
aquiliano. Bisogna provare che ci sia stata attività pregiudizievole e riconducibile all’ attività di
direzione e coordinamento. Si interpreta il risarcimento aquiliano, perché se fosse contrattuale si
sarebbe agevolati. Il 2497 dice che oltre alla capogruppo si può chiamare in responsabilità anche
altri soggetti: soggetti che hanno tratto consapevolmente beneficio dall’ operazione pregiudizievole.
Ha azione: i creditori sociali o i singoli soci (anche un socio piccolissimo della controllata).
I soci hanno azione contro gli amministratori solo per i danni a loro cagionati, e non quelli riflessi,
perché lì spetterebbe alla società.
Poi 2497 ultimo comma del bis e il ter.
Il ter dice che se una società eterodiretta assume una decisione condizionata dall’ attività di
coordinamento bisogna fare un bilancio degli interessi soppesati. E’ una norma che non ha
funzionato molto perché l’ amministratore non va a raccontare negli scritti l’ operazione
pregiudizievole che non si può giusticare (operazione sporca).
Invece: ultimo comma del bis dice che se c’è una sorta di compensazione non si può chiamare in
responsabilità la capogruppo. Non c’è responsabilità se a prescindere da questa prova la capogruppo
ripiani il danno prima che venga fatta causa.
Tutela repressiva:
se la capogruppo pregiudica l’ interesse della controllata è giusto reprimere queste azioni, ma ci
sono situazioni in cui è meglio intervenire prima (tutela preventiva, 2497 quater: consentire al socio
dell’ eterodiretta di recedere dalla sua società quando questa entri in situazioni di pericolo; è una
norma che non convince del tutto, la lettere a si divide in due ipotesi: fanno riferimento ad
accadimenti che a monte si sono verificati nella capogruppo; la capogruppo delibera una
trasformazione che implica la trasformazione del suo stato sociale, o modifica di oggetto sociale
della capogruppo che alteri le condizioni economiche-patrimoniali della controllata. La lettera B
dice che se un socio facendo cause vince, il socio dell’ eterodiretta può recedere. La lettera C: la
società era isolata e poi entra in un gruppo, oppure era in gruppo e diventa isoalta, cioè quando inizi
o cessi l’ attività di coordinamento e ne derivi un ‘alterazione delle condizioni di rischio dell’
investimento).
Poi il 2497 quinquies della disciplina dei gruppi: bisogna fare riferimento si finanziamenti soci
(2467): dice del caso in cui quando i soci fanno finanziamenti in una situazione in cui sarebbe stato
ragionevole fare un conferimento, questo diventa un credito postergato. Questa regola del 2467 è
estesa nei gruppi: se il finanziamento proviene da una capogruppo o da una società sorella, si
applica lo stesso il 2467, cioè diventa un credito postergato.
Chi è unico azionista è ovviamente controllante: unico azionista e quotista lo si può avere oggi fin
dall’ atto costitutivo (si mantiene lo stesso nell’ unico azionista o quotista il beneficio della
responsabilità limitata; l’ unico svantaggio è che deve lui conferire tutto). Ci sono però due
eccezioni: devo seguire le norme sulla pubblicità, se non lo facessi perderei il beneficio della
responsabilità limitata, ma non c’è una conseguenza che c’è nelle società di persone: nella società di
persone, fallita la società, il fallimento si estende anche ai soci. Invece qui no, non è previsto.
Acquisto di azioni proprie e della controllante:
Proprie vuol dire che la società compra azioni proprie: è una normativa che non avevamo
originariamente nel codice civile ma è stata introdotta dopo: poi l’ Unione europea l’ ha modificata
tra il 2008 e il 2010. E’ diventata meno restrittiva. Acquistare azioni proprie comporta due
problemi:
1. Tutela dei creditori: rimborso dei conferimenti dei soci (la società compra azioni dai soci:
fenomeno di annacquamento del capitale sociale). Diffidenza del legislatore. Altra
diffidenza è che c’è alterazione nel rapporto tra potere e rischio, perché gli amministratori
eserciterebbero diritti di voto nella società senza aver fatto investimenti che giustificano
questo potere di voto. Quindi la maggioranza può trovarsi depotenziata. Nel campo delle
quotate bisogna essere meno rigorosi: l’ acquisto di azioni proprie si può fare ma rispettando
una serie di condizioni (valgono sia per l’ acquisto di azioni proprie che della controllante),
perché si reputa che si possano equiparare:
1. Si possono acquistare solo con utili disponibili o riserve disponibili (non si può intaccare
il capitale sociale)
2. Solo azioni interamente liberate
3. Ci vuole un’ autorizzazione dell’ assemblea ordinaria: gli amministratori non devono
farlo loro in autonomia ma la disciplina introduce l’ obbligo di avere l’ autorizzazione dall’
assemblea, che preciserà anche in quali limiti e in quanto tempo possono essere fatte queste
operazioni.
4. Se compro azioni proprie iscrivo il valore nominale dell’ azione all’ attivo e al passivo
devo creare una riserva per l’ importo corrispondente, per evitare che i terzi abbiamo un
incremento di valore (per non ingannare i terzi).
Poi per le quotate, si aggiungono altre condizioni:
1. Non possono acquistare azioni proprie o della controllante oltre 1/5 del capitale sociale dell’
acquirente.
2. L’ acquisto di azioni proprie o della controllante devono avvenire grazie alla Consob, che deve
assicurare parità di