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Capitolo Terzole Fonti

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il principio di sussidiarietà. - 3. Le fonti. L'efficacia dei regolamenti. - 4. La diretta applicabilità delle norme del Trattato. - 5. La supremazia delle norme del Trattato sul diritto interno. - 6. La diretta applicabilità dei regolamenti. - 7. La supremazia dei regolamenti sul diritto interno. - 8. Le direttive. - 9. Le decisioni della Commissione.

1. Premessa.

Ogni ordinamento giuridico evolve in continuazione. Talvolta si tratta di una evoluzione consapevole, esplicita, dichiarata e nota anche alla collettività. La legge italiana che considera la violenza carnale un reato contro la persona, e non solo contro la morale, è stata preceduta e accompagnata da un movimento culturale che ne ha sapientemente diffuso la modernità, la ratio, la finalità, contribuendo ad una sua più veloce assimilazione. Le prime sentenze degli anni '70 sul riconoscimento del danno biologico

hanno avuto una talerisonanza ed hanno suscitato un tale clamore da catalizzare un vastissimo interesse da parte delladottrina italiana che si è dedicata per molto tempo ad approfondire il tema, ricostruendo l'istituto efavorendo contestualmente la diffusione, anche tra i giudici, di criteri interpretativi ed applicativi ilpiù possibile coerenti ed uniformi.

( # > ? ++ ( - " " " "revirement++ " + " +" ( " &"6 + &" " " " # >Tuttavia, altre volte l'apparente disinteresse sociale deriva+" ++più semplicemente da una scarsa conoscenza sia del fattore innovativo in se stesso, sia dellemotivazioni storiche che stanno all'origine del mutamento, sia delle ripercussioni che questo potràprodurre, successivamente, nell'ordinamento giuridico.

Anche l'adeguamento del diritto interno a quello comunitario può avvenire in modo più o menoconsapevole.Si pensi,

ad esempio, alla grande risonanza che hanno avuto le nuove regole sulle clausole vessatorie, quelle sui contratti conclusi fuori dai locali di commercio, la disciplina sulla responsabilità del produttore e così tante altre ancora. Nessuno ormai ignora che l'origine di queste nuove norme è comunitaria; che esse rientrano in un più vasto programma comunitario di tutela del consumatore; che esistono, a monte, delle direttive comunitarie di cui tali norme costituiscono l'attuazione.

Questa diffusa consapevolezza porta con sé, come conseguenza, il fatto che chiunque si trovi di fronte ad un qualsiasi dubbio interpretativo, che può sorgere vuoi in sede applicativa, durante un giudizio, vuoi in sede scientifica, dottrinale, sarà portato ad esaminare anche la corrispondente direttiva comunitaria, a rileggere i considerando iniziali, a leggere non solo i commenti della dottrina nazionale ma anche di quella comunitaria.

Per questo è

decisivo e fondamentale che l'interpretazione di una norma interna, che costituisce a sua volta l'attuazione di una direttiva, avvenga sempre e soltanto alla luce della ratio e degli obiettivi della norma comunitaria nonché dei principi che costituiscono l'ordinamento comunitario. Se manca la conoscenza, la consapevolezza dell'origine comunitaria della norma interna, difficilmente potremo avere una interpretazione conforme. Ogni Stato, ogni giudice, sarà portato ad interpretare la norma secondo canoni ermeneutici propri, quelli che caratterizzano il proprio ordinamento, disinteressandosi dell'origine comunitaria della norma interna. C'è, in definitiva, il rischio di moltiplicare il numero delle regole operative tante volte quanti sono gli Stati membri e, quindi, c'è il rischio di vanificare l'obiettivo dell'armonizzazione delle regole tra gli Stati membri.

2. Il principio di sussidiarietà

Negli oltre

quarant'anni di vita la Comunità Europea ha subito profonde trasformazioni. Gli obiettivi comunitari, l'assetto istituzionale, i rapporti con gli Stati membri, nonché le competenze esclusive sono gli elementi intorno ai quali è maturato lo sviluppo della Comunità, sviluppo testimoniato in particolare dall'Atto Unico Europeo, dal Trattato di Maastricht e da alcune storiche decisioni della Corte di giustizia, vere e proprie pietre miliari di una evoluzione che fonda le proprie radici in una volontà politica già emersa alla fine degli anni '60. Per quanto riguarda l'aspetto degli obiettivi comunitari, basta confrontare la versione originaria del Trattato di Roma con quella attuale. Quello che era lo scopo iniziale, vale a dire la creazione di un mercato comune nei diversi settori economici, operando progressivamente sulle quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle merci; delle persone, dei servizi e dei capitali),si è via via allargato per ricomprendere dapprima il rafforzamento della politica sociale, lo sviluppo di una politica estera comune, l'adozione di misure in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e, soprattutto, di tutela ambientale (Atto Unico Europeo) fino ad approdare successivamente all'istituzione di una nuova entità, l'Unione europea (Trattato di Maastricht), che rappresenta il più alto livello di integrazione tra gli Stati membri. Il successivo Trattato di Amsterdam, del 1997, ha cementato questa unione ed ha perfezionato gli obiettivi, i compiti e le finalità della Comunità europea. Ormai l'obiettivo non è più soltanto quello di realizzare un mercato unico facendo perno esclusivamente su fattori economici e produttivi, ma è diventato, anche, quello di creare una collettività di cittadini "europei", vale a dire una comunità di persone le quali, pur nella diversità politica checaratterizza gli Stati di appartenenza, siano reciprocamente legate da interessi e obiettivi comuni. L'attribuzione di una "cittadinanza" dell'Unione a tutte le persone appartenenti agli Stati membri (articoli 17 e segg. del Trattato di Roma) "significativa non tanto per i suoi contenuti quanto per il valore ideale e simbolico che essa comporta", insieme alla istituzionalizzazione della politica estera di sicurezza comune (Titolo V del Trattato di Maastricht) e della Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (diventata, con il Trattato di Amsterdam, Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, vedi il nuovo Titolo VI), rappresentano un ulteriore avvicinamento ad una Europa sempre più unita politicamente oltre che economicamente. È quindi mutato, innanzitutto, il contesto giuridico e politico nel quale le competenze comunitarie sono oggi esercitate. In secondo luogo le riforme istituzionali degli ultimi quindici anni.

Prerogative comunitarie

Hanno numericamente aumentato le prerogative comunitarie. I cosiddetti nuovi settori di competenza degli organi della CE riguardano:

  • La cultura (art. 151, ex art. 128 Tratt.)
  • La sanità pubblica (art. 152, ex art. 129)
  • La protezione dei consumatori (art. 153, ex art. 129A)
  • Le reti transeuropee (art. 154, ex 129B)
  • L'industria (art. 157, ex art. 130)
  • La ricerca e lo sviluppo tecnologico (art. 163, ex art. 130F)
  • L'ambiente (art. 174, ex art. 130R)
  • La cooperazione allo sviluppo (art. 177, ex art. 130U)
  • La sicurezza sociale, la modernizzazione dei regimi di protezione sociale dei lavoratori, la difesa e la rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro (art. 137, in particolare nella nuova formulazione a seguito del Trattato di Nizza)

Ed è proprio in funzione dell'ampliamento delle competenze e della conseguente necessità di assicurare un'efficace azione da parte degli organi comunitari che sono state riviste alcune regole.

che avrebbe potuto rallentare o addirittura bloccare le iniziative comunitarie ad opera degli Stati dissenzienti. Tra l'altro, non bisogna dimenticare il notevole ampliamento del numero dei membri della Comunità che è passato dai sei originari ai quindici attuali, con la prospettiva di un ulteriore allargamento verso i Paesi dell'Est. Così, già l'Atto Unico Europeo aveva apportato alcune importanti modifiche al sistema di votazione in seno al Consiglio (della Comunità o Consiglio dei Ministri), sostituendo alla regola dell'unanimità quella della maggioranza qualificata in alcune importanti materie quali, ad esempio, l'armonizzazione delle legislazioni per quanto riguarda l'attuazione e il funzionamento del mercato interno (art. 95, ex art. 100A, Tratt.), la politica sociale, la coesione economica e sociale, nonché altre ancora. Con il Trattato di Amsterdam, la votazione a maggioranza qualificata diventa il principio generale.

mentre con il Trattato di Nizza, una volta entrato in vigore, si ridurranno ad una quarantina -cioè a circa metà di quelli attuali - i casi di votazione a maggioranza assoluta (ma da alcune parti siipotizzava una riduzione ancora più sostanziale). Tra gli articoli coinvolti in questo cambiamento,vanno segnalati gli artt. 133 (ex art. 113 ), Tratt., in materia di politica commerciale comune, e 161 (exart. 130D) in materia di politica di coesione economica e sociale.

L'evoluzione a cui abbiamo succintamente accennato, caratterizzata da numerose modifiche alTrattato originario, si è accompagnata ad una serie di decisioni della giurisprudenza della Corte diLussemburgo che hanno contribuito a fornire una interpretazione delle norme comunitarie tale daconsentirne una loro maggiore efficacia all'interno degli ordinamenti statali e a sancire una supremaziadelle norme prodotte dalla Comunità sulle norme nazionali.

Mi riferisco in particolare a quelle

Decisioni che hanno portato all'affermarsi della regola, accoltain seguito anche dalle Corti Supreme degli ordinamenti nazionali, per cui le norme interne, incompatibili con le disposizioni di un regolamento comunitario, devono essere disapplicate da qualunque giudice nazionale, sia che si tratti di norme precedenti sia che si tratti di norme successive al regolamento (vedi meglio i paragrafi successivi).

Mi riferisco inoltre a tutte quelle decisioni che hanno attribuito carattere di diretta applicabilità all'interno degli Stati membri anche ad alcune categorie di direttive che presentino determinate caratteristiche, forzando con tale interpretazione la stessa lettera di alcune norme del Trattato CE, come l'art. 249 (ex art. 189).

L'insieme di tutti questi fattori ha comportato sia un aumento delle competenze della Comunità (aspetto quantitativo) sia una maggiore capacità del diritto comunitario di penetrare negli ordinamenti statali vincolando i giudici.

i processi di armonizzazione normativa dell'Unione Europea, è spesso legata alla paura di perdere la propria sovranità nazionale e di subire un'omologazione culturale. Tuttavia, è importante sottolineare che l'armonizzazione normativa non implica una perdita di identità nazionale, ma piuttosto una convergenza delle norme a livello europeo per garantire un mercato unico e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre, l'armonizzazione normativa può portare vantaggi concreti, come la semplificazione delle procedure burocratiche e la riduzione dei costi per le imprese che operano a livello transnazionale. Pertanto, è fondamentale valutare l'aspetto qualitativo della norma applicabile, tenendo conto dei benefici che può comportare per l'intera comunità europea.
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Zeno Zencovich Vincenzo.