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LA FAMIGLIA ROMANO-GERMANICA
Questo comprende i paesi nei quali la scienza del diritto si è formata sulla base del diritto romano.
Le regole del diritto sono regole di condotta strettamente legate a preoccupazioni di giustizia e di
morale. Determinare quali debbano essere queste regole è il compito della scienza del diritto.
Questa famiglia ha la sua culla nell’Europa. Si è formato traverso gli sforzi delle Università
europee, che dal secolo XII, hanno sviluppato una scienza giuridica comune a tutti.. Per effetto della
colonizzazione questa famiglia ha conquistato vastissimi territori. Tra i sistemi che appartengono
alla famiglia romano-germanica esistono differenze numerose; la più fondamentale è quella che
separa gli europei da quelli extra-europei. Questo sistema ha dietro una lunga storia che ricollega al
diritto dell’antica Roma.
Estensione geographica - Al di la dei confini dell’impero romano ha conquistato in particolare tutta
l’america Latina, una gran parte dell’africa, paesi del medio oriente, Giappone, Indonesia. Tale
espansione è dovuta in parte alla colonizzazione, in parte alla codificazione.
Radici comuni delle esperienze di civil law (famiglia romano-
6. germanica). Contesto storico. La scientia iuris e l’università. Autorità e
ragione, logica ed equitas. p.27-36
Storia - Prima del XIII – In quest’epoca gli elementi che esistono si presentano come dotati di un
carattere consuetudenario. Il genio romano ha costruito un sistema giuridico senza predcedenti in
tutto il mondo. Le popolazioni romanizzate da una parte quelle barbare dall’altra, hanno vissuto
fianco a fianco seguendo la legge propia di ciascuna di esse.. I modi di vita si sono ravvicinati;
hanno incominciato a regnare consuetudini territoriali, escludendo il primitivo principio della
personalità delle leggi. In questo periodo il diritto non è uno scritto. In Italia e in Spagna i sovrani
ostrogoti e visigoti hanno cercato di fondere in un corpo giuridico unico le regole applicabili ai loro
sudditi ma l’opera è stata distrutta dalle invasioni dei Longobardi. Poco a poco il regno del diritto è
finito. Le liti sono risolti dalla legge del più forte o dall’autorità arbitraria di un capo.
La creazione della famiglia romano-germanica è legata alla rinascita che si verifica nei secoli XII e
XIII nell’Occidente europeo. L’ideale di una società cristiana fondata sulla carità è abbandonato. Si
cessa di confondere la religione e la morale con l’ordine civile e il diritto. L’idea che la societa
debba essere retta dal diritto non è nuova. Era già stata accolta almeno in ordine ai rapporti tra
privati dai Romani. Ma il ritorno è stao rivoluzionario. Filosofi e giuristi chiedono che i rapporti
sociali siano fondati sul diritto e che si metta fine al regime d’arbitrio che regna da secoli Queste
idee divengono le idee dominanti nell’Europa occidentale e regneranno ormai sino ai nostri giorni.
Il sistema romano germanica non è stato mai fondato altro che su una comunità di cultur. E’ nato, ed
ha continuato ad esistere, indipendentamente da ogni disegno politico.
Le università - non sono scuole pratiche di diritto. Il professore cerca di insegnare un metodo che
consenta di trovare le regole di merito più giuste conformi alla morale per un buon funzionamento
della società. Il diritto nella università è concepito come un modello d’organizzazione sociale. Il
diritto è come la morale, cio che bisogna fare e non ciò che si fa in pratica.
L’Italia e la Francia non avevano un diritto nazionale; il regime feudale continuava a regnare. La
siotuazione era la stessa di Spagna e Portogallo. Quindi le università per non restare scuole locali di
procedura e quindi senza prestigio dovevano insegnare qualcosa più di un diritto locale. Quindi si è
verificata la rinascita degli studi del diritto romano.
Prestigio del diritto Romano – è facile a conoscersi – le compilazioni di Giustiniano ne sponevano
il contenuto nella lingua che la Chiesa aveva conservata e valorizzata, il Latino.
– San Tommaso all’inizio del XIII secolo con la sua opera fondata sulla
ragione ha avuto l’effetto di esorcizzare il diritto romano, frutto di cultura e religione pagana.
E’ solo in un periodo molto più recente (Secoli 18 e 19) che il diritto nazionale fa la sua apparizione
nelle università. Sino al 19 secolo e al periodo delle codifficazioni nazionali, l’insegnamento del
diritto romano nelle università resterà l’insegnamento base, mentre il diritto nazionale occuperà un
posto secondario.
L’insegnamento del diritto romano impartito nelle università ha subito un evoluzione con diverse
scuole. Una prima scuola quella dei glossatori che ha cercato di riscoprire il senso originario delle
leggi romane. La loro opera è coronata a metà del XIII secolo, dalla grande glossa di Accursio, che
riproduce la parte essenziale del lavoro dei suoi predecessori in un’opera che comprende circa
96,000 glosse. Con i postglossatori il diritto romano viene sottoposto a distorsioni e si presta a
sviluppi completamente nuovi (diritto commerciale, internazionale privato), e nello stesso tempo
sistematizzato. Nel 14 e 15 secolo si insegna sotto il nome usus modernus Pandectarum, un diritto
romano profondamente deformato, influenzato soprattutto dalle concezioni di diritto canonico.
L’apporto della chiesa e del diritto canonico. Carattere unitario del ius
7. Commune e della scientia iuris. Il giusnaturalismo. p.36-44
La ius commune del sistema romano-germanico è un monumento edificato da una scienza europea,
che, offrendo ai giuristi le categorie, un vocabolario, i metodi, si propone di facilitarli nella ricerca
di soluzioni di gustizia.
La scuola del diritto naturale - L’opera delle università non si comprende se non facendo
riferimento a un concetto di diritto naturale. Il diritto insegnato nelle università dall’epoca dei post-
glossatori si è allontanato sempre più dal diritto di Giustiniano, per diventare un diritto sistematico,
fondato sulla ragione e avente una vocazione di applicazione universale. Nel 17 e 18 secolo trionfa
la scuola giusnaturalista. Questa abbandona il metodo scolastico e porta a un alto grado la
sitematizzazione del diritto ad imitazione delle scienze. Allontanandosi dall’idea di un ordine
naturale delle cose voluto da Dio, essa pretende invece di costruire l’ordine sociale nella sua totalutà
prendendo in esame l’uomo. L’idea di diritto soggettivo tende ormai a dominare il pensiero
giuridico. La ragione dell’uomo è ormai chiamata a divenire la sola guida.
La scuola del diritto naturale rinnova completamente la scienzia iuris nei suoi stessi metodi. La sua
azione devv’essere esamita in due campi: il diritto privato e il diritto pubblico.
• Diritto privato: in questo non è stata così rivoluzionaria. La scuola del diritto
naturale chiede soltanto che le regole del diritto romano siano recepite ed applicate
quando esse non sono contrarie alla ragione e alla giustizia come concepiti al 17 e 18
secolo. Essa non domanda l’abbandono del diritto romano ma un nuovo metodo di
applicazione e interpretazione. Il diritto romano vale a titolo di “ragione scritta”.
• Diritto pubblico: le cose vanno in modo diverso. Qui il diritto romano non ha offerto
mai un esempio. La scuola del diritto naturale completa l’opera delle università
proponendo modelli dedotti dalla ragione, toccando le Costituzioni, la pratica
amministrativa, il diritto penale. Questi modelli razionali si ispirano in larga misura
all’esempio inglese. La scuola del diritto naturale chiede, accanto al diritto privato, un
diritto pubblico che attui i diritti naturali dell’uomo e garantisca la libertà della
persona umana.
Rinascita dell’idea di diritto: Nel 13 secolo, un avvenimento importantissimo manifesta
chiaramente la necessità, sentita in quell’epoca, di ritornare all’idea di diritto: una decisione del
Concilio Lateranense nel 1215 vietò ai chierici di prender parte a processi nei quali si facesse
ricorso ai giudizi di Dio. Questa decisione avra come consegueza l’adozione di una nuova
procedura, razionale, il cui modello verrà fornito dal diritto canonico. La rinascita dell’idea di
diritto è una degli aspetti essenziali e necessari del rinascimento. Le università propongono una
soluzione: rimettere in vigore il diritto romano. Un altro tentaativo è quella della scuola di Pavia che
propose come modello il diritto longo-bardo pero non è successo. Da ciò trae l’origine la famiglia
romano-germanica.
Dopo il 1215 è stata addottata una nuova procedura razionale, più complessa, e scritta. Il sistema
carolingio (consuetudenaria) viene gradualmente abbandonata – l’amministrazione della giustizia
diviene compito esclusivo di giuristi colti, formati nelle università alla scuola del diritto romano. Il
diritto concepito come espressione del giusto non si identificava con gli ordini di un sovrano. Il
diritto modello insegnato nelle università non è mai stato l’opera astratta di pensatori senza rapporto
con la pratica e senza influenza su di essa.
Il vocabolario del diritto, le categorie, le regole saranno il della scienza dei romanisti. Le università
non hanno mai preteso di imporre le soluzioni romane, partendo dai testi romani hanno cercato di
mostrare qual era il diritto migliore e come si poteva pervenire alla sua coscienza.
Affermazione e crisi del diritto comune. L’ideologia della legislazione.
8. p. 44-51
Evoluzione delle consuetudini – l’influenza delle diversità ha avuto un’po dovunque come
consegueza un ritorno d’autorità ed una accresciuta influenza del diritto romano e le sue regole. Le
consuetudini locali, variati da borgata a borgata, sono condannate. Esse erano accettabili solo in
un’economia chiusa e non in un carattere sociale unitario. I progressi del diritto romano saranno
invece limitati quando questo diritto troverà di fronte a sè grandi raccolte di consuetudini, come ne
appaiono nel 13 secolo in Francia e in Germania. Ma le consuetudini non offrono alcuna solida base
per svilupparsi in materie nuove. Esse possono essere accettate per costruire uno jus civile ma non
indatte a costruire uno jus gentium. Il diritto insegnato all’università non è legato al passato né ad un
territorio.
Compilazioni private o ufficiali, fanno apprizione nei diversi paesi con lo scopo di fissare il
contenuto delle consuetudini regionali. Il loro effetto anche se ha posto qualche difficoltà al diritto
romano è stato limitato. Per es