FACOLTA’ di SCIENZE POLITICHE
FACOLTA’ di GIURISPRUDENZA
Anno accademico 2001-2002
APPUNTI C
DEL ORSO DI
S G C
ISTEMI IURIDICI OMPARATI
P . A MIRANDA
( )
ROF NTONELLO
Oggetto e scopo della comparazione
Variabilità delle soluzioni giuridiche Misurazione delle
affinità e delle diversità
Ciò è possibile pensando ad una vita giuridica UNIVERSALE
LEZIONI di SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
anno accadem. 2001-2002
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In realtà ci si può limitare all’individuazione delle “REGOLE” dei vari sistemi per stabilirne e misurarne
l’identità o le differenze (attenzione particolare va posta poi sul perché esistono uguaglianze e differenze)
La REGOLA GIURIDICA (RULE OF LAW) non sempre coincide con le sue definizioni o declamazioni e
ciascun ordinamento presenta ed ha caratteri propri e profondi.
a) Definizione di SISTEMA GIURIDICO: Complesso unitario ed organico delle singole regole vigenti
in una data società in un dato momento storico.
b) Definizione di SISTEMA: complesso di enti astratti o concreti ciascuno dei quali è in relazione
logica con gli altri; ovvero: complesso di parti che formano un tutto coerente - insieme di principi ordinati
in modo tale da formare un corpus organico di dottrine.
Il sistema giuridico ovvero l’insieme di regole osservate da una data società NON può essere il prodotto
dell’opera del solo legislatore ovvero non può identificarsi con la lettera della LEGGE.
Esiste semmai una VARIETA’ DI FORMANTI cioè di elementi che concorrono a “formare” o costituire
l’insieme delle “regole di diritto” e quindi l’ordinamento giuridico.
Si possono applicare le seguenti:
1) Norma o REGOLA GIURIDICA # LEGGE
(LA “POSITIVITA’” della legge non comporta che la regola “legale” coincida con la regola di
diritto effettivamente applicata - problema derivato: perché le leggi civili vengono rispettate
spontaneamente anche senza l’esplicita previsione della sanzione da parte dello Stato? - La COGENZA
delle norme civili è intrinseca - conviene rispettarle; l’alternativa è la negazione del diritto).
2) Norma o REGOLA GIURIDICA = REGOLA LEGALE +
REGOLA DOTTRINALE +
REGOLA ESEMPI DI DOTTR.+
REGOLA della MASSIMA+
(Giudice, Avvocato, Notaio) REGOLA GIUDIZIALE (APPLICATA)+
(Arbitrati Ombudsman) REGOLA dei GIUDIZI ALTERNATIVI +
(Consulente legale, Cittadino) REGOLA SEGUITA (prassi) (non contenzioso)
In ciascun sistema giuridico si possono distinguere le REGOLE OPERAZIONALI dalle DECLAMAZIONI
(concettualizzazioni, spiegazioni, classificazioni, usi linguistici, ecc.).
L’ANALISI OPERAZIONALE o FATTUALE (Factual Approach) punta ad individuare le singole
situazioni giuridiche per stabilire COME i giuristi dei vari sistemi ricostruiscono i fatti secondo le
CATEGORIE GIURIDICHE (queste ultime possono essere diverse da sistema a sistema).
Esempio di categorie giuridiche tipiche del Civil law: Illecito contrattuale ed extracontrattuale.
Esempio di categorie giuridiche tipiche del Common law : Torts e Contracts.
2 Prof. Antonello MIRANDA Università degli Studi di PALERMO
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Ne consegue che possono essere differenti anche le CLASSIFICAZIONI.
Occorre misurare le differenze e le somiglianze EFFETTIVE ad esempio verificando il perché d
sussistenza di tali somiglianze e differenze. Ad esempio se in Italia ed USA certi fatti costituisc
inadempimento del contratto e sono fonte di risarcimento occorre valutare se il processo con cui la p
otterrà il risarcimento dura lo stesso tempo e se costa allo stesso modo; se ed in quale misura si calcol
tali danni; se i danni vengono quantificati da un giudice o da una giuria; se i giuristi che hanno operato
classificazioni si sono formati all’università o nella professione ecc. ecc.
In altri termini oltre a studiare il SISTEMA DELLE FONTI occorrerà valutare quali elementi costitu
ovvero quali strutture giuridiche o “FORMANTI” abbiano contribuito ed in che misura alla effet
realizzazione del sistema di diritto di una data società.
Formanti e Concetti tanto più sono generali tanto più possono divergere in ordinamenti dissimili. Si
che ad esempio la stessa “Categoria generale” del c.d. “Diritto OCCIDENTALE” non ha omologo n
altre concezioni quali la concezione Shaaritica musulmana o qulla induista basata sul Dharma (norm
sapienza; consuetudine popolare; rescriptum principis) 3
LEZIONI di SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
anno accadem. 2001-2002
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SISTEMA DELLE FONTI
Fonti di Produzione Fonti di Cognizione
fonti dirette fonti indirette
Leggi (anche UE) Dottrina
Precedenti giudiziari (Giurisprudenza)
Fonti Formali Fonti Letterarie
(leggi, regolam. usi, norme lavoro) (G.Uff., Reports)
Fonti Storiche Fonti Comunitarie
(Principi generali, morali Regolamenti UE
etici, religiosi; principi sociali, Direttive UE
di equità e giustizia Sentenze Corte Giustizia UE
Values; Morality of the day)
I FORMANTI sono diversi dalle FONTI. In TUTTI gli ordinamenti giuridici è SEMPRE possibile
rinvenire almeno TRE formanti:
1) il formante legale (o LEGGE);
2) il formante giurisprudenziale (SENTENZE o decisioni dei giudici);
3) il formante dottrinale (OPINIONI espresse dai giuristi o dottori).
Il RUOLO o la preponderanza o il rapporto tra questi formanti VARIA da SISTEMA a SISTEMA e da
EPOCA ad EPOCA.
Ai formanti si affiancano i CRITTOTIPI o FORMANTI NASCOSTI o IMPLICITI: se due leggi identiche
in due diversi or
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