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MODELLI GIURIDICI

Per MODELLO si intende un insieme di concezioni giuridiche più o meno tecniche che possono ritrovarsi in diversi sistemi ed anche in diverse famiglie giuridiche (es.: i modelli della Pandettistica circolano anche in Italia, Spagna, Portogallo e, perfino, in Giappone).

Modello di Common law Modello di Civil law

Prof. Antonello MIRANDA Università degli Studi di PALERMO

DIRITTO Pensato DIRITTO Pensato in CONCRETO in ASTRATTO (diritto non scritto) (diritto scritto)

Giurisprudenza Codificazione generale

Leggi Scritte (speciali) Giurisprudenza (applicativa)

Consuetudini Consuetudini (?)

Principi costituzionali Costituzione scritta e rigida

Razionalità, Logicità e Razionalista e Sistematico Coerenza

SISTEMA APERTO SISTEMA CHIUSO

Common law Civil law

PRECEDENTI + Statutory Law LEGGE

Decisione giurisprudenziale INTERPRETAZIONE (+ interpretazione)

Art. 12 disp.

Imposizione(sanzione interna) (sanzione esterna)

Il diritto è spontaneo e nasce dai pacifici meccanismi di autoregolamentazione della società degli individui. In quanto tale il DIRITTO NON È di per sé né giusto né ingiusto, non è dipendente dalla morale né dipendente dall'etica o da precetti religiosi o filosofici o politici: The LAW IS AMORAL.

Moral Rules Moral and Legal Rules Legal Rules

Non offendere i defunti Omicidio, Furto, Frode Art. 1321 c.c

BILATERALITÀ del DIRITTO

Il diritto è "bilaterale" in quanto le posizioni dei soggetti possono essere sempre scambiate (alterità dei rapporti giuridici). Si può essere sia creditori che debitori sia proprietari che soggetti tenuti al rispetto della proprietà altrui ecc. ecc.

La norma civile è, per sua natura, bilaterale (non così le norme penali o leggi criminali e le leggi amministrative).

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Prof. Antonello MIRANDA

Università degli Studi di PALERMO


CRITTOTIPI ed ELEMENTI di INFLUENZA negli ORDINAMENTI (TRAPIANTO DNORME)

I formanti hanno TUTTI lo stesso valore e si devono prendere sempre TUTTI in considerazione: essi sono "COMPONENTI VERBALIZZATI" dell'ordinamento giuridico.

Esistono anche dei formanti INESPRESSI ma che hanno notevole peso nella formazione e sviluppo di ciascun ordinamento giuridico. Questi "CRITTOTIPI" sono di difficile verbalizzazione (ed individuazione) in quanto regole inconsapevolmente seguite; ESEMPIO: (nella linguistica) si dice "tre abiti scuri" e "tre scuri abiti", ma si dice pure "tre grossi libri"!

Si obbedisce a regole o si seguono ragionamenti inconsci o automatizzati SENZA averne la percezione. Ad esempio si seguono i meccanismi appresi a scuola, durante le lezioni.

universitarie ecc. ecce. Possono sussistere FORMANTI DIVERGENTI da quelli verbalizzati: ad esempio si può sostenere un cragionamento nella motivazione della sentenza o nella massima (formante verbalizzato) che in rediverge dal vero ragionamento inconsciamente seguito (formante inespresso o crittotipo). Si veda il caso Murphy v. Brentwood District Council: si afferma in apparenza un principio di non risarcibilità delle peconomic losses ma in effetti si ammette e conferma l'opposto. Si veda anche il caso Allcard v. Skinner (cdella novizia che abbandona il convento a cui aveva donato tutte le sue proprietà in seguito alla "pressipsicologica" (undue influence) esercitata nei suoi confronti dalla madre superiora) dove si affermano principi contrapposti e si fissano due "precedenti" opposti. Sono CRITTOTIPI ad esempio: i principi costituzionali inglese e quelli della nostra "costituzimateriale" - ["è permesso tutto ciò che"]

non è espressamente vietato (U.K.)”; “è vietato tutto ciò che non è espressamente permesso (I)”] - Diritto di Riservatezza v. Diritto di Informazione. Indice “classico” della presenza di crittotipi è la “SINEDDOCHE”. Si indica verbalmente solo una parte del dato riferendosi cripticamente al tutto. Esempio: “Principio del consensualismo” - “la proprietà si trasferisce immediatamente per effetto del consenso”; in realtà si tratta di “consenso + causa”. La soggezione dei giuristi alle regole crittotipiche costituisce la “MENTALITÀ del GIURISTA” di ciascun Paese. I crittotipi possono individuarsi grazie alla comparazione tra sistemi ed all’ANALISI STORICO-EVOLUTIVA. La SISTEMOLOGIA (o scienza dei caratteri dei sistemi giuridici) tende ad individuare i caratteri comuni degli ordinamenti e gli elementi permanenti o che mutano molto lentamente. Ovviamente ciò porta a scoprire e

misurare anche gli “ELEMENTI TRANSEUNTI” o facilmemodificabili.I dati costanti presenti negli ordinamenti consentono il loro accorpamento in “famiglie”.7LEZIONI di SISTEMI GIURIDICI COMPARATIanno accadem. 2001-2002

L’analisi dei dati costanti e la STORIA della EVOLUZIONE consentono di individuare i MODELLIORIGINARI e di valutare e misurare l’INCIDENZA del MODELLO sui vari sistemi imitatori o recettori(CIRCOLAZIONE dei MODELLI).Esempio: “Se in un Paese si promulga una nuova legge la causa della novità può essere “A, B, C, D, E o F,o altro o tutti questi elementi assieme”. Se, in comparazione, si osserva in quali Paesi la novità si è giàverificata ed a seguito di quali avvenimenti sarà più semplice individuare i “motivi primi e reali” chespingono verso quella data modifica.Da quanto sopra

Detto ed in riferimento al nostro sistema giuridico si può facilmente osservare che sel'impianto tecnico-giuridico del codice del 1942 è di evidente derivazione francese nella sua "verbalizzazione", è pur vero che in molte pareti esso presuppone concetti "crittotipici" (come il "negoziogiuridico") di evidente derivazione germanica. Si può allora sostenere che se il codice italiano è espresso secondo lo stile "francese" esso è pensato secondo lo stile "tedesco". L'incidenza del modello non può essere disgiunta dalla constatazione della VARIABILITA' degli ordinamenti giuridici che sono sempre in costante evoluzione e MUTAZIONE. Quali sono (ed è possibile individuare) le cause di tali variazioni? Con l'ausilio della storia è possibile comprendere la CATENA di episodi che hanno trasformato un istituto dalla sua originale connotazione. MA CIO'.

DA SOLO NON BASTA. La conoscenza dei formanti e dei crittotipi operanti in ciascun sistema e cioè dei CARATTERI del sistema stesso può meglio far comprendere il meccanismo ed il successo (o insuccesso) del "TRAPIANTO" di un dato MODELLO ed il portato effettivo della "mutazione" e della "recezione" giuridica.

RECEZIONE MUTAZIONE (innovazione genetica).

I caratteri che mutano meno velocemente (cioè i dati sistemologici o COSTITUENTI e CARATTERIZZANTI) sono quelli che consentono di raggruppare i sistemi in FAMIGLIE.

Recezione e mutazione sono il prodotto della IMITAZIONE

8 Prof. Antonello MIRANDA Università degli Studi di PALERMO

IMITAZIONI

LEGALI (codice Napoleone)

Negozio Giuridico Consensualismo

Trascrizione

DOTTRINALI (Pandettistica)

GIUDIZIALI I. diretta (da giudice a giudice) (i giudici inglesi che imitano le soluz. italiane o franc.)

I.

mediante intermediari SOVRANAZ.Corte di Giust. Europea

I. mediante intermediari (dottrina)Studi di diritto straniero e comparato 9LEZIONI di SISTEMI GIURIDICI COMPARATIanno accadem. 2001-2002


LE CONTRAPPOSIZIONI NOTEVOLI NEI CARATTERI DEI DIVERSISISTEMI GIURIDICI

DIRITTO CON Il LEGISLATORE XVIII Sec. (dir. Naturale)Dir. Prodotto da Dio-Adeguamento spontaneo

DIRITTO SENZA


DIRITTO CON Il GIURISTA (nasce a ROMA) Elaborala nozione unitaria di diritto: JUSdistinto da LEX e RITUS (casounico al mondo - Successo del G.)Juristen bosen christen! Università, Comment. Gloss. Pandettistica

DIRITTO SENZA Indiani, Giapp., Cinesi (no “giuristi”)Africani (niente libri - se ci sono sono occidentali)


DIRITTO CON Lo STATO Caduta dell’Imp. Rom. Occ.

DIRITTO SENZA (America -

Australia - Asia) hanno regole "tribali" senza Stato - Indiani, Aborigeni ... 10 Prof. Antonello MIRANDA Università degli Studi di PALERMO ______________________________________________________________________ LE FAMIGLIE GIURIDICHE La tradizionale divisione in famiglie proposta dal DAVID: a) famiglia di Common law; b) famiglia Romano-germanica; c) diritti religiosi e tradizionali; d) diritti dei Paesi socialisti. Critica: è una distinzione eurocentrica quasi come se i diritti "imitassero" o dovessero essere classificati in riferimento al "diritto occidentale"; mancano i riferimenti agli ordinamenti misti e sovranazionali; soprattutto, non tiene conto della EVOLUZIONE dei sistemi giuridici e del loro progressivo avvicinamento. La distinzione proposta da RAVA': a) diritti laici ed autosufficienti; b) diritti religiosi e tradizionali; c) diritti dei Paesi socialisti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2001-2002
15 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato Comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Miranda Antonello.