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1. ORGANIZZAZIONE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA

2. FUSIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE TRA CORTI DI COMMON LAW ED EQUITY  gli

inconvenienti derivanti dalla separazione delle 2 corti erano gravi e non + giustificabili. Per una stessa lite poteva

essere necessario adire entrambe le giurisdizioni (doppi costi). L’evoluzione dell’equity aveva portato

all’omologazione col common law (anche i giudici di common law potevano quindi valutare egli stessi i rimedi di

equity). Un gran numero di corti furono abolite.

Le prime 2 sono connesse tra di loro e furono legislative.

3. ABOLIZIONE DELLE FORMS OF ACTION: erano cadute in disuso, arcaiche  vengono aboliti i writ e sostituiti

con un atto di citazione. I giudici vengono liberati dalle gabbie delle forms of action  possono quindi essere +

creativi! Le forms of action costituivano però il sistema all’interno del quale si era sviluppato il ragionamento

giuridico + qualsiasi decisione si doveva fondare sulle forms of action. I giudici venivano restituiti al ruolo

elevatissimo di ORACOLI DI DIRITTO, ma senza il supporto del quadro di riferimento conosciuto da secoli! Si

IRRIGIDISCE IL PRECEDENTE VINCOLANTE, altrimenti ci sarebbe stato un diritto libero senza certezza +

prevedibilità.

PRECEDENTE

- Fino al XIX secolo il precedente era rilevante perché i giudici dovevano conoscere + tener conto delle decisioni

di altri su materie analoghe. Se quindi il giudice si discostava senza motivazione dimostrava disprezzo per i

predecessori + crisi del principio della legalità (uguaglianza di fronte al diritto casi = soluzioni =

indipendentemente dal giudice e dal giudicato). Tuttavia i giudici erano consapevoli che avrebbero potuto

discostarsi dal precedente.

- Nel XIX secolo invece il precedente giudiziario è VINCOLANTE IN MODO ASSOLUTO (stare decisis), ciò che

è stato enunciato nella decisione precedente non è solo l’opinione di un giudice, MA la verbalizzazione di una

regola di diritto consuetudinario positivo! RIGIDO TEORIA DICHIARATIVA DEL PRECEDENTE GIUDIZIARIO!

Il common law è una CONSUETUDINE GIURIDICA (non diritto giurisprudenziale). Si compone di una serie di

norme non scritte, ma conosciute da ogni buon inglese! Il compito di verbalizzarle spetta ai giudici. I giudici

trovano il diritto (TO FIND THE LAW), ma non lo creano (TO MAKE THE LAW) quando una regola del diritto

consuetudinario è stata scoperta e verbalizzata da un giudice viene scoperta e il giudice seguente non fa altro

che adottare il precedente, se si discosta cade in errore.

Teoria ispirata al positivismo giuridico.

SCOPO: difendere l’immagine della legalità giurisprudenziale, senza però il tecnicismo accumulato attorno alle

corti.

FORMALE + UFFICIALE + RIGOROSO

SENTENZA:

- RATIO DECIDENDI: ragione di decidere del giudice. Solo la ratio decidendi è VINCOLANTE. È strettamente

collegata ai fatti di causa. Essenza del principio di decidere.

- OBITER DICTUM: tutto il resto, ha un’efficacia persuasiva, ma non vincolante, generale.

- OPINION: ogni giudice poteva esprimere la propria opinione.

DISSENTING OPINION: ogni decisione per una sentenza può essere presa grazie alla maggioranza dei giudici. Ogni

giudice può avere quindi una propria opinione diversa dagli altri giudici, oppure raramente tutti i giudici hanno la

stessa opinione (ratio decidendi comune). La minoranza è quindi la dissenting opinion, l’opinione dissenziente. Se

non c’è maggioranza sceglie la corte suprema.

Per comprendere cosa è ratio e cosa è obiter serve molto studio ed esperienza. Sentenze molto lunghe!

Il giudice è vincolato dal precedente SOLO se ritiene che il problema sia risolto con la ratio decidendi della sentenza

precedente (identità di ratio), altrimenti il giudice non è vincolato dalle pronunce precedenti se ritiene che il problema

sia distinguibile dai precedenti, deve contenere almeno un elemento che lo distingua dalla sentenza precedente

DISTINGUISHING, il caso viene diversificato.

Per molti secoli la teoria del precedente vincolante è esistita, ma non era completamente sensata!

PUNTO DI FRATTURA: livello di generalizzazione del problema da risolvere  in un caso ci sono sempre dei fatti

concreti non ripetibili in quello successivo (età cavallo)  il giudice nel decidere la controversia non formula la ratio

decidendi in relazione a tutte le particolarità concrete del caso, MA ad un certo grado di ASTRAZIONE di esso. È

però evidente che non c’è limite sicuro alle possibilità di generalizzazione  il giudice seguente può chiedersi se è

vincolato nel seguire la stessa ratio decidendi anche con caratteristiche diverse, ma la soluzione può essere

formulata anche astraendo al massimo il problema! La teoria dichiarativa del precedente giudiziale richiede che il

giudice seguente è vincolato a considerare come regola di diritto il risultato raggiunto nella sentenza precedente sulla

base di fatti che quei giudici hanno considerato rilevanti per decidere. Il PROBLEMA sta nel trovare i fatti rilevanti a

decidere

Nel 1966 la HOUSE OF LORDS emana il PRACTICE STATEMENT per annunciare che NON si era + strettamente

vincolati al precedenti, pur essendo comunque molto rilevanti per il principio della certezza del diritto!  FINE DELLA

TEORIA DICHIARATIVA

I writs hanno costituito la TASSONOMIA per il giurista di common law. Le form of action identificavano una specifica

fattispecie. Il vocabolario tecnico del common lawyer era costituito col nome dei writs (negligence  trespass,

violazione del dovere di diligenza)  ciascuna aveva la propria autonomia contrattuale.

BLACKSTONE risistema il common law secondo un piano organico tratto dal GIUSNATURALISMO. Ha sovrapposto

alle categorie del common law delle MACROCATEGORIE giusnaturaliste che avevano origine nella cultura romanista

(persone + cose + contratti + responsabilità extracontrattuale). Si erano raggruppate le fattispecie del common law

per SCOPI didattici + espositivi (tipi di torts  The Law of Torts).

Le categorie didattiche si trasformano in categorie del ragionamento giuridico operativo.

Le categorie di common law sono state riscritte e risistemate, mentre le antiche form of action sono solo una

nomenclatura tecnica (RIVOLUZIONE SILENZIOSA). La nuova tassonomia + familiare al giurista di civil law: family

law + property + tort + contract  principi di carattere generale. Ciò non significa che c’è stata un’uniformazione tra

common e civil law perché hanno seguito itinerari evolutivi diversi nel formulare i principi organizzativi delle categorie.

4.EPOCA CONTEMPORANEA

La velocità della storia è stata superiore anche in questo caso a quella delle riforme. A partire dal 1945 con il

dopoguerra le riforme sono state veicolate con la legislazione (formante usato anche nell’ordinamento inglese).

1. Riforme del diritto sostanziale

2. Riforma del processo civile

3. Modificata l’organizzazione delle corti supreme + sistema di reclutamento dei giudici  CONSITUTIONAL

REFORM ACT, 2005: hanno eliminato gli arcaismi formali che sussistevano precedentemente.

 COUNTY COURTS: questioni civili + amministrative

 SPECIAL TRIBUNALS: controversie tra cittadini + stato/tra cittadini  welfare state + scolastica

 MAGISTRATES LOCALI: funzioni in ambito della giustizia penale, ma anche civile

1991  County courts  giurisdizione di 1°  DECENTRAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

(fine del monopolio londinese), alleggerisce il peso della high court.

CORTI CON SEDE A LONDRA

 JUDICAL COMMITTEE: si trasformerà in una corte suprema

 SUPREME COURT OF JUDICATURE/CORTI SUPREME: erede delle corti di common law + court of chancery. I

giudici sono tratti dai barrister. Tradizionalmente si diventava giudici per una scelta del CANCELIERE tramite il 1°

ministro, ma con la CONSTITUTION REFORM del 2005 il cancelliere non esiste + e le sue funzioni sono

trasferite al segretario di stato della giustizia. Quindi la scelta dei giudici spetta ad una COMMISSIONE

AUTONOMA INDIPENDENTE DAL GOVERNO!

 Si divide in 2 gradi:

1. HIGH COURT, 1°

2. COURT OF APPEAL, 2°

- HOUSE OF LORD, 3°

- SUPREME COURT UK, da 2009, 3°

Il ricorso non è un diritto del soccombente, ma una possibilità che si verifica se:

1. Il soccombente lo richiede

2. 

Il giudice rilascia il consenso leave

3. Il giudice d’appello consente a rivedere il giudizio

CONSEGUENZA: decisioni + mature / decisioni delle corti di appello poco numerose (House of Lords 60 casi

l’anno) / la medesima questione non si ripresenta quasi mai alla stessa corte per un periodo lungo / stabilità

OVERRULING: potere che spetta solo alla HOUSE OF LORDS + SUPREME CORT UK. Potere di discostarsi dal

proprio precedente. Con il practice statement ci si poteva sì discostare dal precedente, ma è stato preso con molta

prudenza. La tecnica dell’overruling è infatti piuttosto estranea alla giurisprudenza inglese. Si cambia il nucleo

normativo in merito ad una ratio decidendi. Si sostituisce il precedente con uno nuovo. Avviene per tort e trust

soprattutto.

L’Inghilterra fa parte dell’UE e quindi riconosce la supremazia della CORTE DI GIUSTIZIA con sentenze imposte alle

corte supreme  struttura giudiziaria del Regno Unito sempre + simile a quella degli altri stati europei

1999  vocabolo writ è sparito  vengono meno gli arcaismi

CIVIL LITIGATION REFORM, 2000: procedura civile rivista. Si adottano procedure diversificate in funzione alla

complessità della controversia. Le liti sono suddivise:

- Small claims  fast track

- Multi track, + complesse

CONSEGUENZA: + efficienza / ciascun procedimento segue il binario affidato

HUMAN RIGHTS ACT, 1998/2000, riforma dovuta alle influenze europee: trasposizione nel diritto interno della

convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU  tutela dei diritto umani! È una legge con contenuto costituzionale

(Inghilterra non ha una costituzione), viene recepita quindi la carta dei diritti umani della CEDU e vengono iscritti in un

documento i diritti fondamentali dei cittadini. C’è quindi tutela + controllo costituzionalità verso i diritti umani nelle corti

d’Inghilterra.

XX secolo: il parlamento può intervenire legislativamente nei settori del diritto privato  riforme radicali su: real

property + diritto di famiglia + lavoro + welfare state

PROFESSIONI LEGALI: tradizionalmente non era unitaria, c’erano:

- Barristers : eredi della parte elevata della professione legale, nata nel Medioevo attorno alla funzione dei

narratores, organizzata poi nella gilda dei serjeants. Hanno monopolizzato le funzioni tipiche dell’avvocato

d’udienza. Sono oggi gli unici abilitati a rappresentare le parti difronte le corti superiori. I giudici sono tratti solo

d

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher evetonini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santaroni Massimo.