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CAPITOLO III – IL COMMON LAW AMERICANO

1. Introduzione.

Le prime colonie dell’Impero britannico sulla costa atlantica si hanno a partire dall’inizio del

Seicento. La prima colonia è la colonia della Virginia nel 1607. A partire da allora si ha

l’insediamento di nuove colonie che rispondono essenzialmente per quanto riguarda la loro

fisionomia di due tipi:

1. Colonia di matrice religiosa  insediamenti di comunità appartenenti a minoranze religiose

divise dalla madre patria. Possiamo ricordare il Maryland (1632) nata a seguito di una

concessione da parte di Carlo I a Calver che inaugura una colonia di comunità cattolica sul

territorio della costa atlantica degli USA; la Pensylvenia; il Massachussets.

2. Colonia di matrice commerciale  la concessione a private compagnie commerciali ha

consentito il monopolio sul controllo di determinate aree.

2. La nascita della Costituzione americana e il ruolo della dottrina.

Nel corso del Seicento abbiamo un ceto di giuristi ristretto e il diritto che si applicava erano norme

formate da organi di governo che si occupavano della risoluzione delle controversie. Troviamo una

circolazione frequente di opere di letteratura giuridica che vengono utilizzate per la formazione dei

giuristi stessi. Abbiamo la circolazione di opere di letteratura giuridica dell’Europa continentale,

quindi anche dei giusnaturalisti. Il rapporto con la madre patria si incrina intorno alla metà del

Settecento a seguito di una serie di provvedimenti adottati dal parlamento di Westminister che

prevedevano una serie di pregiudizi come per esempio il divieto di sviluppare industrie a carico dei

coloni che potessero entrare in competizione con le attività produttive della madre patria. Nel 1764

si adottano una serie di misure fiscali che avevano lo scopo di reintegrare nel fisco della madre

patria che erano state pesantemente drenate negli anni precedenti sui coloni per finanziare la

guerra contro la Francia. Tutto questo accadeva senza che i coloni fossero rappresentati all’interno

del parlamento. Si creano quindi tensioni che confluiranno poi in ostilità aperte maturate con la

Guerra d’Indipendenza la quale ha portato alla Dichiarazione d’Indipendenza. Tale guerra si

protrae per diversi anni e vediamo l’entrata in scena. Tali conflitti sono terminati con il trattato di

Parigi che ha riconosciuto le colonie come stati indipendenti. Nel 1787 i rappresentanti di questi

stati si riuniscono nella Convenzione di Philadelphia per discutere ad un tipo di unione più forte e

significativa di quella che era la c.d. confederazione tra le colonie durante la Guerra

d’Indipendenza. È proprio nella convenzione in questione che viene adottata nel 1787 una

costituzione di tipo federale che sarà poi rimessa alla ratifica dei singoli stati e entrerà in vigore

solo dopo il loro strumento di ratifica. Essa entrerà in vigore nel 1789.

3. Le caratteristiche principali della Costituzione americana.

Le caratteristiche principali della costituzione americana:

a. È una costituzione federale  tale natura federale determinerà una serie di problematiche

nel diritto americano tipiche di uno stato federale ovvero la compresenza di un potere

centrale accanto ai sistemi di governo dei 50 stati membri.

25

Appunti delle lezioni di Sistemi Giuridici Comparati a cura di Marco Barbieri

b. È una costituzione scritta e rigida  essa prevede un procedimento aggravato al fine di

apporre modifiche alla costituzione stessa. Ai sensi dell’art. 5 occorre già una maggioranza

assoluta delle due camere per proporre modifiche le quali possono essere adottate solo

dopo la ratifica dei ¾ degli stati. Essa consta di 7 articles ovvero unità paragonabili ai nostri

titoli. Essi contengono diverse sections ovvero ai nostri articoli di legge. Nonostante tale

carattere rigido, la costituzione non disciplina espressamente un controllo giurisdizionale di

legittimità costituzionale delle leggi. In realtà tale controllo c’è (judicial review) ed è entrato

in via giurisprudenziale nel caso Marbury v. Madison (1803).

c. È plasmata secondo il principio della separazione dei poteri  accanto alla presenza di tale

principio sussiste il principio di Checks and balances (freni e contrappesi). Tale principio è

presente in tutta l’architettura del sistema giuridico americano e si intende che la

costituzione prevede una pluralità di meccanismi di controllo e limitazioni reciproci tra poteri

in modo da scongiurare che uno possa esorbitare dalla propria sfera di competenza e di

interferire nella sfera degli altri.

I primi 3 articles disciplinano i diversi poteri dello stato: potere legislativo, potere esecutivo

e potere giurisdizionale.

Solo 27 emendamenti sono stati proposti. I primi 10 entrati in vigore nel 1791 costituisce il Bill of

Rights e costituiscono una sorta di carta dei diritti fondamentali. Quindi, la costituzione originaria

non prevedeva un elenco completo di diritti fondamentali (es. habeas corpus). Gli altri disciplinano i

rapporti tra lo stato centrale e i singoli stati membri.

Due clausole fondamentali del Bill of Rights a cui si deve gran parte dell’evoluzione dei diritti

fondamentali negli USA:

1. Due process  la troviamo enunciata nel quinto emendamento ed è ribadita

successivamente nel quattordicesimo emendamento.

2. Equal protection of the law  lo possiamo paragonare al principio di uguaglianza e lo

troviamo enunciato nel quattordicesimo emendamento.

3.1. Art. 1 Cost.: potere legislativo.

l’art. 1 parla del potere legislativo che viene attribuito al Congresso, organo bicamerale costituito

dal Senato e dalla House of Representatives. Per la seconda, i deputati sono eletti su base

nazionale in un numero proporzionale alla popolazione di ciascuno stato per un mandato di due

anni. Il senato è composta da due rappresentanti per ciascuno stato. I senatori restano in carica

per sei anni. Tuttavia, il senato vede allo stesso tempo un rinnovo di un terzo dei due membri per

ogni due anni.

Nell’art. 1 sez. 8 troviamo disciplinata la ripartizione delle competenze legislative tra congresso e

legislatori dei singoli stati. In tale sezione troviamo due clausole fondamentali che sono stati

cruciali nell’evoluzione dell’assetto dei rapporti tra congresso e legislatore dei singoli stati:

1. Commerce clause (clausola del commercio)

2. Necessary and proper clause (clausola dei poteri impliciti)

3.2. Art. 2 Cost.: potere esecutivo.

Procedendo nello schema essenziale della costituzione, troviamo la disciplina del potere esecutivo

nell’art. 2  il potere esecutivo è attribuito al Presidente degli USA che possiede funzioni di capo

dello stato e di capo del governo:

a. Ha il comando delle forze armate;

b. Stipula i trattati internazionali previo parere e consenso del senato;

c. Nomina le pubbliche autorità federali, in particolare i giudici federali e i giudici federali della

Corte Suprema Federale previo parere e consenso del senato;

d. Esercita il potere di veto di una legge approvata dalle due camere. Nel qual caso le camere

possono superare il veto presidenziale adottando la legge con una maggioranza dei due

terzi. 26

Appunti delle lezioni di Sistemi Giuridici Comparati a cura di Marco Barbieri

È eletto mediante un sistema indiretto: non è eletto dai cittadini ma da un collegio di c.d. grandi

elettori scelti dal corpo elettorale stesso. Il mandato è di 4 anni rinnovabile solo per una volta. In

realtà la costituzione non prevedeva un limite all’elezione del presidente degli USA ma è stato

introdotto nel 1951.

Il presidente può essere rimosso dalla sua carica con l’impeachment ovvero la messa in stato di

accusa da parte della House of Representatives e il conseguente giudizio del senato presieduto

dal presidente della Corte Suprema. È un procedimento previsto anche per altre cariche pubbliche

di carattere federale (es. rimozione dei giudici federali).

3.3. Art. 3 Cost.: potere giurisdizionale.

L’art. 3 si occupa del potere giurisdizionale. In realtà, tale articolo prevede direttamente solo

l’istituzione di una Corte Suprema Federale attribuendo al Congresso il potere di istituire corti

federali di grado inferiore alla Corte Suprema. Accanto al sistema giudiziario federale vi sono i

sistemi giudiziari dei singoli stati. I criteri previsti per individuare la competenza delle corti federali:

1. Competenza per materia  alle corti federali sono attribuite la competenza per le materie

regolate dalla costituzione, dalle leggi federali e dai trattati internazionali;

2. Criterio soggettivo  esso dipende dalla natura delle parti di una controversia. Di regola

spetta alla competenza delle corti federali tutta una serie di casi che si connotano per una

data qualifica o natura di entrambe le parti del processo, ad esempio casi di ambasciatori o

diplomatici, casi di “diversity jurisdiction” ovvero le controversie tra cittadini di stati diversi o

con un cittadino straniero, controversie in cui una delle parti sogno gli USA, controversie tra

stati della federazione. In caso di diversity jurisdiction si è ritenuto che attribuire la

competenza al giudice federale potesse garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice.

Attualmente la Corte Suprema è il giudice di ultima istanza per le controversie fra stati. Essa è

costituita da nove giudici (c.d. Justices). Il numero dei giudici è previsto dalla legge federale non

dalla costituzione. sono nominati a vita dal presidente degli USA previo parere e consenso del

senato.

Accesso alla Corte  le forme di filtro già viste nell’ordinamento anglosassone sono presenti anche

negli USA. Negli USA vige il sistema dei Writs of certiorari  vengono dati dalla corte e se viene

concesso si ha diritto di accesso alla corte. Quindi, essa decide sulle impugnazioni su cui

pronunciarsi come giudice federale di ultima istanza. A volte la Corte Suprema ritiene che una

controversia non sia ancora matura per una sua decisione.

Per fare in modo che la politica non entri in contatto con i più alti gradi della giurisdizione esiste

l’elemento del mandato a vita in quanto tale mandato non può essere rinnovato.

Ci sono consuetudini che portano il presidente degli USA a rispettare certi criteri di

rappresentatività: si tiene conto della presenza geografica di questi giudici di modo che non

provengano dalla medesima area.

Abbiamo 13 corti federali di appello distribuite sul territorio (circa 200 giudici). esse sono corti di

circuito che assorbono il contenzioso per gli stati all’interno di un singolo circuito.

Al di sotto per i giudici federali di primo grado abbiamo le district courts. Ce ne sono 94 per un

totale di 600 giudici.

4. Il Bill of Rights americano.

Al di sotto della Costituzione troviamo un vero e proprio Bill of Rights. Non troviamo una p

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco.barbieri.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Sonelli Silvia Angela.