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Sistema giuridico e mercato

Il diritto è una tecnica della convivenza sociale, cioè regola la convivenza attraverso un insieme di norme. Si basa sul rispetto delle norme e sulla consapevolezza delle conseguenze se non le si rispetta, situazione che determina l’intervento dello Stato (esso detiene il monopolio della forza per ripristinare l’ordine, anche contro la volontà dell’individuo).

Si dice che il diritto moderno sia neutrale, cioè non influisca sul determinare il sistema di valori della società. Ma questo non è vero. Infatti, ogni norma giuridica incorpora una visione del mondo. In particolare, il diritto privato moderno è profondamente influenzato dal sistema di valori borghese-capitalistico. Attua infatti la transizione dal precedente sistema feudale delle relazioni economico-sociali a quello capitalistico (fondato su proprietà privata e autonomia privata).

Genesi storica

Il diritto privato moderno nasce nel 1805 con l’emanazione del Codice Napoleonico, il quale fa da modello per i codici successivi (compreso quello italiano copiato quasi integralmente). Esso riflette la trasformazione avvenuta all’interno della società francese a seguito della Rivoluzione francese (1789), in cui la borghesia pose fine al sistema feudale. La fonte del diritto, nella società feudale, era lo status, cioè la condizione di nascita, sul quale era costruito tutto il sistema dei rapporti giuridici.

Quella di servo della gleba, ad esempio, era una coazione giuridica inscritta nello status sociale del contadino, che lo poneva in una condizione di asservimento al nobile. Egli era infatti obbligato a coltivare la terra del signore (riserva signorile) e a cedere parte dei frutti della propria (manso servile). Inoltre, non poteva liberarsi dei suoi obblighi e, anzi, li tramandava ai propri figli. L’abolizione dei vincoli feudali e il riconoscimento della proprietà privata costituivano, perciò, i presupposti fondamentali necessari all’affermazione del sistema borghese-capitalistico.

La proprietà è l’archetipo della libertà individuale, la massima forma di tutela da parte dell’ordinamento giuridico fornita al soggetto. Il diritto di proprietà è la libertà di fare di un bene ciò che si vuole, è perciò uno spazio di piena sovranità del soggetto.

Stato di diritto

Il diritto privato moderno nasce contestualmente alla creazione di uno stato di diritto, cioè una forma di stato che garantisce la supremazia del diritto e la salvaguardia delle libertà individuali. I postulati dello stato di diritto sono:

  • Primato della legge (o principio di legalità), per cui si intende che qualsiasi potere debba essere legittimato da una norma giuridica (e mai da uno status). Lo stato stesso si sottopone al principio di legalità e quindi al rispetto delle norme di diritto, tramite la costituzione, che non è mai frutto di un’imposizione legislativa, bensì è espressione di libertà;
  • Astrattezza e generalità delle norme, ovvero la norma giuridica deve essere astratta, cioè riferita a classi di problemi e non emanata sul caso specifico, e generale, cioè estesa ad un’intera categoria di soggetti che si riferiscono allo stesso caso;
  • Principio di separazione dei poteri, in legislativo, giudiziario ed esecutivo che corrispondono ai tre momenti del processo normativo, di formazione, applicazione ed esecuzione delle leggi;
  • Principio di separazione tra diritto pubblico e privato, dove per diritto pubblico si intende l’insieme delle norme attraverso cui lo stato determina la propria struttura e regola i rapporti con i cittadini. Il diritto privato si occupa, invece, di ordinare gli interessi del singolo nei rapporti con altri cittadini. Le norme di diritto pubblico sono dette cogenti e inderogabili, la loro applicazione è cioè imposta dall’ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli; la trasgressione comporta l’attuazione coattiva dell’interesse pubblico. Al contrario, lo stato non si preoccupa di imporre l’osservanza delle norme di diritto privato, ma si limita ad applicare la regola dispositiva, quella di mettere a disposizione del singolo gli strumenti per tutelare i propri interessi. Esse sono dette infatti norme dispositive (o derogabili).
  • Nello stato di diritto liberale inoltre, l’economia è separata dalla politica, ovvero l’economia è affidata ai privati. L’andamento economico è determinato dalla cosiddetta mano invisibile del mercato e lo stato non pone alcun limite al libero gioco del mercato. Ciò significa che lo stato non può garantire la solidarietà tra privati, in quanto ciascuno persegue i propri interessi nel modo che più gli conviene.

Autonomia privata e contratto

L’ordinamento giuridico assume il singolo privato a soggetto astratto di diritto, cioè destinatario del sistema di norme, ovvero gli riconosce l’attitudine potenziale ad essere titolare di diritti e doveri. Altrimenti gli conferisce la competenza, cioè la capacità di porre in essere i presupposti di applicazione della norma. All’interno della propria sfera giuridica, cioè entro i limiti imposti dalla legge, il soggetto gode dell’autonomia privata, cioè della libertà di autodeterminarsi in ordine agli interessi di natura personale.

Questo concetto cardine trova inoltre riscontro nei principi espressi dalla costituzione negli articoli 2 e 41, ovvero il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e della libertà dell’iniziativa economica. La manifestazione dell’autonomia privata è il negozio giuridico, ovvero qualsiasi attività, espressione della volontà individuale, volta a produrre modifiche nei rapporti giuridici preesistenti (matrimonio, testamento, ecc.).

Una delle configurazioni del negozio giuridico è il contratto, ovvero, secondo l’ordinamento italiano (art. 1321 del c.c.), l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici di carattere patrimoniale. Il contratto attribuisce, in sostanza, al soggetto, il potere di regolare i propri interessi circa la circolazione dei beni, attraverso uno strumento che ha forza di legge, cioè produce obblighi giuridici (si dice che ha una funzione autonormativa, in base all’art. 1372 c.c.).

All’atto pratico è il privato a stabilire cosa sia giuridicamente rilevante all’interno dell’accordo, il che si traduce nell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), cioè la libertà di scegliere autonomamente il contenuto del contratto, sia che si tratti di contratti tipici (già previsti dalla legge) o atipici (tipologie nuove). Per lo stato, il contratto è la perfetta espressione del principio dispositivo; per mezzo di esso, infatti, una volta stabilite le regole del gioco, la legge delega ai privati la risoluzione dei conflitti di natura patrimoniale. L’unico vincolo è, quindi, che il contratto sia compatibile con i principi fondamentali stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Requisiti essenziali del contratto

In base all’art. 1325 c.c. i requisiti essenziali che un contratto deve possedere sono:

  • Accordo delle parti, cioè il contratto deve essere espressione di consenso delle parti coinvolte, ovvero frutto di una libera e consapevole determinazione;
  • Causa, cioè la ragione giustificativa o scopo del programma concordato e degli effetti di spostamento patrimoniale che ne derivano (vendita, affitto, ecc.). L’ordinamento prescrive che il contratto sia un accordo di carattere economico.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteopratelli87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici e mercato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Messinetti Raffaella.
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