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IL PROBLEMA DELL’ASIMMETRIA CONTRATTUALE
Sebbene l’ordinamento riconosca la piena autonomia contrattuale del soggetto e stabilisca l’uguaglianza
formale dei contraenti, sul piano pratico si assiste di fatto ad una accentuata asimmetria nel potere di
contrarre, che vede un soggetto forte, cioè l’impresa, ed uno debole. Essendo economicamente più forte
l’impresa detta le condizioni di mercato, ponendo un serio limite alla capacità di contrarre dell’altro
soggetto. Ciò significa che l’uguaglianza viene meno sul piano sostanziale e che si è reso, perciò,
necessario, porre dei freni all’autonomia privata per evitare che, altrimenti, il soggetto forte schiacci
letteralmente quello debole.
OBBLIGO DI CONTRARRE
L’art. 2597 c.c. stabilisce che chi esercita un’impresa in condizioni di MONOPOLIO LEGALE ha l’obbligo di
contrarre con chiunque richieda le prestazioni oggetto dell’impresa e di osservare la parità del trattamento.
Il rifiuto è legittimo qualora l’impresa abbia fatto tutto ciò che era necessario per adempiere alla
prestazione, ma, nonostante ciò, è risultato impossibile adempiere.
INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE 5
L’art. 1339 c.c. prescrive l’inserzione di clausole e prezzi di beni e servizi imposti dalla legge, DI DIRITTO
all’interno del contratto. Inoltre dispone che le clausole difformi alla legge vengano sostituite con quelle
previste dall’ordinamento. Tale meccanismo automatico previene l’estensione della nullità di una singola
clausola all’intero contratto. Si riscontra, quindi, la tendenza a garantire un livello dei prezzi equo su
determinate categorie di beni.
RAPPORTI DI LAVORO
Nei rapporti di lavoro il più delle volte il potere contrattuale del lavoratore è subordinato a quello
dell’imprenditore. Per questo esiste una disciplina in materia di rapporti di lavoro, che stabilisce determinati
criteri a tutela del lavoratore, per quanto riguarda:
a. calcolo della retribuzione, a sostegno del quale viene l’art. 36 della Costituzione, il quale autorizza
il giudice a rettificare un contratto di lavoro basato sull’accettazione di una retribuzione ingiusta;
b. definizione dei diritti non strettamente patrimoniali del lavoratore, quali diritti sindacali, sul luogo del
lavoro e definizione di correttezza del datore di lavoro nell’esecuzione del rapporto;
c. flessibilità del lavoro, ovvero durata e stabilità del posto di lavoro.
FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE
Le banche costituiscono, ovviamente, un soggetto forte e determinano le condizioni di accesso al credito.
Lo Stato prevede misure di agevolazione all’impresa che chiede un finanziamento nella forma del
CONTRATTO DI CREDITO AGEVOLATO, il quale prevede che venga fissato un tasso politico a favore
dell’impresa, ma che sia comunque assicurato alla banca il tasso di mercato, per cui la differenza fra i tassi
viene coperta dallo Stato.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Nella contrattazione d’impresa, gli svantaggi ed i costi del contratto vengono quasi sempre addossati al
contraente debole, ovvero il consumatore. Il contratto d’impresa presenta alcune caratteristiche che lo
distinguono dai contratti ordinari:
- sul piano della redazione il contenuto contratto è PREDISPOSTO UNILATERLAMENTE
dall’impresa;
- sul piano della conclusione il contenuto stesso non è negoziabile, bensì frutto di un’accettazione
passiva da parte dell’altro soggetto contraente.
L’ordinamento interviene qui a disciplina del contratto d’impresa stabilendo, nell’art. 1341 c.c, come
condizione di efficacia del contratto, l’ONERE DI CONOSCIBILITA, ovvero che il soggetto predisponente
abbia messo la controparte in condizione di conoscere le condizioni generali del contratto. In sostanza
non è rilevante per la legge che il consumatore abbia effettivamente conosciuto le condizioni, perché
usando l’ordinaria diligenza che si richiede, egli avrebbe dovuto conoscerle prima di accettarle. Sul piano
pratico, tuttavia, il consumatore viene a conoscenza delle c.g.c, il più delle volte, solo al momento della
conclusione, e comunque quasi sempre a solo titolo informativo, essendo privato del potere di
negoziazione. Inoltre l’onere di conoscibilità è spesso reso inutile dall’inevitabilità dello scambio o
dall’assenza di reale concorrenza.
Solo per alcune clausole dette vessatorie l’ordinamento prevede il vincolo dell’accettazione per iscritto.
Esse sono clausole che producono un’alterazione del normale equilibrio contrattuale a vantaggio del
soggetto predisponente, il quale prevede limitazioni di responsabilità, sospensione dell’esecuzione e
facoltà che limitano la libertà contrattuale della controparte, che viene sobbarcata dei costi e rischi
dell’operazione. 6
CONTRATTI CON I CONSUMATORI
Il CONSUMATORE è il soggetto, che accede al mercato per soddisfare i bisogni quotidiani
personali o della sua famiglia, senza intenti speculativi, e in una posizione di istituzionale
debolezza, qual è quella tipicamente del soggetto che occupa la posizione finale nel processo
organizzativo della produzione e della distribuzione, sul quale confluiscono in buona misura i
costi dell’una e dell’altra. (Barcellona)
La nuova disciplina comunitaria, basata sulla direttiva CEE 93/131 e applicata in Italia nel 1994 (art. 25
della legge comunitaria), introduce la categoria dei CONTRATTI CON I CONSUMATORI e una serie di
misure a tutela degli stessi. Tra queste vi è la definizione di clausole abusive, intendendo una tipologia di
clausole vessatorie SEMPRE NULLE, quindi inefficaci, a prescindere dall’accettazione da parte del
consumatore. Appartengono a tale categoria:
- clausole che limitano od escludono la responsabilità dell’impresa in caso di morte o danno alla
persona del consumatore, qualora questo sia derivato da un fatto od omissione del professionista;
- quelle che limitano od escludono la facoltà del consumatore di agire nei confronti del professionista
o di altra parte in caso di inadempimento parziale o totale o di adempimento inesatto del
professionista;
- ed infine quelle che estendono l’adesione del consumatore a clausole che egli non ha avuto modo
di conoscere prima della conclusione del contratto.
LE OBBLIGAZIONI
Per OBBLIGAZIONE si intende il rapporto giuridico tra due soggetti, un CREDITORE e un DEBITORE, il
primo soggetto attivo titolare di una PRETESA, mentre il secondo soggetto passivo obbligato a soddisfarla.
Oggetto della pretesa creditoria è la PRESTAZIONE DOVUTA, ovvero un dare, un fare, o un non fare, che
rappresenta quindi l’obbligo del debitore. Fonte dell’obbligazione, in base all’art. 1173 c.c., può essere il
CONTRATTO, il FATTO ILLECITO, o qualsiasi altro ATTO o FATTO idoneo a produrla. Requisito essenziale
della prestazione (art. 1174) è la PATRIMONIALITA’, cioè la suscettibilità di valutazione economica
secondo il parametro di mercato.
L’obbligazione è l’elemento fondante dei rapporti di scambio di natura contrattuale, in quanto
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali costituisce il criterio di adempimento del contratto stesso.
Inoltre è lo strumento mediante il quale l’ordinamento garantisce la riparazione di un danno alla sfera
giuridica altrui, in seguito ad un fatto illecito, con conseguente reintegrazione dei diritti violati. Ad esempio,
in merito ad un contratto risolto per inadempimento, l’obbligazione risarcitoria fornisce al creditore,
temporaneamente “espulso” dal mercato, la garanzia di rientro attraverso il risarcimento del danno subito.
DOVERI DEL CREDITORE E DEL DEBITORE
A entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio è richiesto dalla legge, in base all’art. 1174 c.c., di
comportarsi secondo CORRETTEZZA (con rimando quindi al principio della buona fede), ovvero
coerentemente con l’assetto degli interessi cui l’obbligazione è strumentale. La buona fede non può essere,
comunque, fonte di ulteriori obblighi.
In riferimento al comportamento del debitore l’ordinamento stabilisce inoltre, nell’art. 1175, che
nell’adempiere l’obbligazione, il debitore debba usare la diligenza del buon padre di famiglia, elevando
quindi tale comportamento a criterio di MISURA dell’adempimento stesso. La diligenza è perciò la misura
dello sforzo richiesto al debitore, che nell’adempiere l’obbligazione, dovrebbe osservare le REGOLE
TECNICHE che appartengono all’attività svolta, come si confà al padre di famiglia medio. 7
OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Finché non venga stabilito se la colpa dell’inadempimento sia IMPUTABILE o meno al debitore, egli non
può essere considerato responsabile del danno né tantomeno obbligato al risarcimento. Se invece
risultasse responsabile dell’inadempimento, è per legge tenuto al risarcimento del danno provocato al
creditore (artt. 1223 e seguenti) ovvero al ripristino dei valori perduti in termini di perdita subita (danno
emergente) e mancato guadagno (lucro cessante); il mancato guadagno corrisponde alla mancata
valorizzazione, in termini di mancato incremento produttivo, del capitale investito nell’attività cui
l’obbligazione era inadempiuta era strumentale.
I limiti entro i quali il danno è risarcibile sono:
- la CONSEGUENZIALITA’ IMMEDIATA E DIRETTA, per la quale il creditore non può scaricare sul
debitore i danni prodotti dalle deficienze della sua situazione patrimoniale messe in luce o
aggravate dall’inadempimento;
- l’EVITABILITA’ DEI DANNI, per la quale il creditore non può scaricare sul debitore quei danni che
avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza richiesta nell’esercizio della sua attività;
- la PREVEDIBILITA’, per la quale il debitore non è responsabile per danni dovuti ad avvenimenti
futuri, che non fossero cioè prevedibili al momento del sorgere dell’obbligazione.
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Sono tutte le obbligazioni che hanno come prestazione dovuta il pagamento di una somma di denaro. Per
ovviare al problema della svalutazione monetaria si applica il PRINCIPIO NOMINALISTICO per cui le
obbligazioni si estinguono pagando alla scadenza una somma di valore nominale pari a quella
originariamente dovuta. In questo modo il creditore viene alleggerito dei rischi dovuti alle oscillazioni di
mercato.
RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE
Oltre alla regola generale della diligenza richiesta al debitore, la legge stabilisce che la responsabilità per
inadempimento viene meno se il debitore riesce a dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile per
cause a lui non imputabili.
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