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RESPONSABILITA’ VERSO IL FUTURO E PATRIMONI DELL’UMANITA’
Per affrontare questi problemi, si vuole costruire un nuovo paradigma, istituendo la natura stessa come
soggetto di diritto, ed evocando soggettività ulteriori alle quali imputare interessi e bisogni declinati in
termini di diritti. Compaiono così “diritti come la tutela globale dell’ambiente o del
di ultima generazione”
genoma umano. A quali soggetti sono riferibili questi diversi diritti? Dopo che la conquista della concretezza
della persona aveva reso immediatamente identificabili gli attori della vicenda dei diritti, si fa reale il rischio
di una ricaduta nell’astrattezza che può poi lasciare spazio a soggetti che si appropriano del potere di
rappresentare l’umanità o la natura. Qui è evidente l’insidia dell’autoritarismo. Il concreto manifestarsi del
“nuovo soggetto” viene così affidato all’iniziativa dei soggetti tradizionali, tuttavia depositari di un nuovo
potere e investiti di un’ulteriore responsabilità. Essi non parlano più per se, ma per tutti, incarnano più che un
interesse collettivo, quello dell’umanità intera, rendendo così più complessa la figura del soggetto per il
modo in cui istituisce la sua relazione con il mondo. La persona e il suo agire vengono proiettati verso una
comprensione del mondo che ne esalta la dimensione non solo sociale, ma dilatata del passaggio dalla
considerazione delle altre persone all’intero insieme delle entità che costituiscono il vivente. Analiticamente
diritti per nuovi soggetti, bensì dell’emersione di diritti e beni che mettono
non siamo in presenza, di nuovi
in discussione il modo steso in cui il soggetto è stato storicamente costruito, esigendo non solo una diversa
entità di riferimento, appunto la persona, ma pure un diverso modo di costruire i criteri di imputazione.
UNA SFIDA ALLA PERSONA
Il realismo è l’opposto della fissità, e perciò la persona è continuamente sfidata da questo suo modo d’essere,
dall’intima sua attitudine a farsi tramite della complessità dell’esistenza e dei criteri di valutazione che a
questa si riferiscono. Ma pure la persona è un punto di convergenza di valori riconosciuti non attraverso
l’intuizione o il consenso sociale, ma in base alla rilevanza che quei valori assumono in un contesto
costituzionale, che si dilata al di la delle frontiere nazionali e che allarga le tutele offerte, non facendone più
“cittadino”, “corredo”
un attributo del solo discendono, invece, dal di diritti e doveri riconosciuto appunto in
all’essere persona.
base Perciò la persona appare irriducibile a quella misura di una normalità che
accompagna il soggetto astratto, conformato in modo da non doversi confrontare con la variabilità
individuale e sociale, bisognoso di regolarità che cerca di attingere a una serie di riferimenti in quanto
rispecchiano una media statistica o un sentire comune, come il buon padre di famiglia. La constatazione
dell’artificialità che accompagna la persona, tuttavia, non dovrebbe portare alla conclusione che non si è
ma alla considerazione di quest’altro
abbandonato il soggetto, ma se ne è costruito un altro; si giunge
attraverso procedure e generalizzazioni.
CAPITOLO INUTILE PUOI ANCHE NON FARLO. IO L’HO SALTATO AHAHAH
CAPITOLO VI: HOMO DIGNITUS
UNA NUOVA ANTROPOLOGIA
Fare di ciascuno di noi un homo juridicus è il modo prettamente occidentale di legare fra loro la dimensione
biologica e simbolica costitutive dell’essere umano.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo
La e del cittadino del 1789, da la massima evidenza alla controversia tra
chi sostiene che i diritti naturali siano formalmente riconosciuti e chi vede in essi una trasmutazione di una
Si ha la figura dell’“uomo”, qualità e del “cittadino”,
umanità indistinta in una cittadinanza situata. come
riferito allo statuto. A prescindere dai termini, siamo di fronte ad una civilizzazione o laicizzazione dei diritti
ritenuti naturali grazie all’intervento del diritto. Si è passati da una sovranità con l’esercizio del potere,
all’attribuzione di un diritto, non alla persona, ma ai contraenti del patto.
il percorso che conduce alla Dichiarazione dell’89 e al suo estrarre dalla naturalità dell’uomo
È lungo una
il “modello antropologico
figura artificiale qual è il cittadino. Avvicinandoci ai tempi nostri,
dell’individualismo proprietario” è stato corretto dal diritto del lavoro verso la metà del XIX sec. Presuppone
l’uomo che lavora e non un proprietario di forza-lavoro che la offre sul mercato (art 1. Cost proclama che il
nostro ordinamento è fondato sul lavoro). Ci si allontana dall’individualismo proprietario del diritto civile
dell’800-900 L’incidenza del Code civil modifica
che Jean Carbonniet aveva definito Code civil.
profondamente l’antropologia emersa dalla rivoluzione. Portalis scrive: “al cittadino appartiene la proprietà,
al sovrano l’impero”. La proprietà da il tono al codice. L’aveva già detto Cambaceres “la legislazione civile
regola i rapporti individuali e attribuisce a ciascuno i suoi diritti in relazione alla proprietà”. La rilevanza
attribuita alla proprietà, diritto esclusivo, reinterpreta anche gli altri due riferimenti della triade rivoluzionaria
attraverso la saldatura tra libertà e proprietà e la conseguente uguaglianza. Una volta intesa la proprietà come
fondamento della libertà, essa diviene pure la condizione dell’eguaglianza, dato che solo l’eguaglianza nel
possesso si presenta come il fattore decisivo per il superamento delle disparità. L’individualismo proprietario
istituisce una diversa antropologia, quella del borghese moderno. Tra l’originaria costituzione, la
Dichiarazione dei diritti e il Code civil si manifesta una asimmetria. Si confrontano due diverse antropologie
che vengono neutralizzate grazie all’invenzione del soggetto astratto, che apre la strada alla modernità.
LA RIVOLUZIONE DELLE DIGNITA’
Nei tempi recenti è tornata l’attenzione l’eguaglianza
per la libertà e per ricostruire il legame spezzato del
prevalere dell’individualismo proprietario e restituire pienezza alla figura del cittadino. L’innovazione più
1948 l’Assemblea Generale delle
significativa è quella del principio di dignità (art. 3-36-41-32 Cost.). Nel
Nazioni Unite approva la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nell’art 1 si afferma che “tutti gli
esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”. Se l’uguaglianza era stata il connotato della
e apre l’era del rapporto tra persona, scienza e tecnologia; si è
modernità, la dignità è figlia del Novecento
passati dall’homo e infine all’homo
hierarchicus a quello aequalis dignius. Dignità e lavoro sono i due punti
dei fondamenti della libertà e dell’eguaglianza, ma ne rinnovano e
di avvio, che non segnano un congedo
rafforzano il senso, collocandoli in un contesto nel quale assume rilevanza primaria la condizione reale della
persona, per ciò che la caratterizza nel profondo (la dignità) e per quel che la colloca nella dimensione delle
relazioni sociali (il lavoro). Il soggetto astratto si incarna nella persona concreta.
La dignità conosceva nuove sfide, continuava ad essere violata anche in forme inedite, rendendo
d’ordine generale, ma la sua considerazione come un vincolo per la
indispensabile una sua riaffermazione
politica e le istituzioni. Carlo Esposito sottolinea che il regime democratico previsto dalla Costituzione
repubblicana “non afferma solo il principio della pari dignità di ogni cittadino, ma della sovrana dignità di
tutti i cittadini”.
Se per vivere occorre un’identità, ossia una dignità, lo stesso vale per i sistemi giuridici. Se la persona non
può essere separata dalla sua dignità, neppure il diritto può prescinderne. Nel Preambolo della Carta dei
diritti fondamentali, si afferma infatti che l’Unione Europea pone la persona al centro dell’azione. Il sistema
costituzionale italiano giunge ad analoghe conclusioni, in cui si attribuisce rilevanza alla persona, anzi la sua
vera e propria costituzionalizzazione, trovano un fondamento essenziale nel rapporto con il principio di
che conferma la necessità di una lettura dell’art.3,
dignità, non più come una norma a due facce (tutti i
verso la conservazione dell’eredità, uguaglianza
cittadini hanno pari dignità sociale). Una faccia era rivolta
formale, l’altra rivolta alla costruzione del futuro, uguaglianza sostanziale. Ma ora, questo aspetto permette
di dare una forma unica alla norma, da evidenza a un sistema di relazioni, al contesto in cui si trovano i
soggetti dell’eguaglianza.
Ricapitolando..
al riferimento alla dignità, compare l’esplicita
Art. 3 ricostruito nel suo carattere unitario grazie
associazione tra libertà e uguaglianza.
l’esistenza libera e dignitosa del lavoratore
Art. 36 e della sua famiglia descrive la condizione umana e
lega la creazione di una situazione di libertà e dignità.
quando esclude che l’iniziativa economica privata possa svolgersi in contrasto con sicurezza,
Art. 41
libertà e dignità umana, di nuovo questi due principi appaiono inscindibili. “il
La Costituzione non considera il lavoro come una astrazione, stabilisce che lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Quindi, il lavoratore come figura che da diretta concretezza
all’homo dignius. Ma questa antropologia della modernità giuridica è ora messa in discussione da una logica
prosciuga i diritti e ci fa ritornare verso quella “gestione degli
di mercato, che in nome della produttività,
uomini”, come nei totalitarismi del Novecento.
Ci si domanda quindi se il lavoro possa essere inteso come pura merce. La risposta affidata all’art.36 viene
respinta. Viene oscurato anche il nesso più generale tra rispetto di libertà e dignità e libera costruzione della
personalità, che caratterizza l’art.2 e alla quale viene finalizzata la stessa garanzia dei diritti fondamentali,
facendo emergere anche il nesso con la solidarietà.
Si è concluso che nella