Sistema elettorale per il parlamento europeo
L'organo ad elezione diretta solo dal 1979. La legge elettorale è a discrezione dei legislatori nazionali, per ora. Si utilizza un sistema proporzionale a scrutinio di lista (1 o più preferenze) operante nelle 5 circoscrizioni:
- Nord-Ovest Italia
- Nord-Est Italia
- Italia centrale
- Sud Italia
- Italia insulare
I seggi sono assegnati in proporzione alla popolazione delle circoscrizioni.
Procedimento
1) Calcolo (tot. voti / numero seggi) quoziente elettorale nazionale
2) Numero voti nelle circoscrizioni / quoziente elettorale nazionale = cifra elettorale nazionale = numero seggi per ogni lista. Poi assegnazione dei seggi per circoscrizione.
3) Calcolo (cifra elettorale di lista / numero seggi assegnati) quoziente elettorale di lista
4) Quoziente elettorale di lista / (numero voti di ogni lista nella cifra circoscrizionale di lista).
NB: se i seggi non sono tutti assegnati = sistema dei resti più alti.
Modifiche riguardo incompatibilità con l. 78 e 90/2004
Le altre cariche comunitarie (es. membro Commissione, Corte Conti ecc) e cariche nazionali (deputati, senatori, pres. Giunta e assessori/consiglieri regionali, sindaci di Comuni > 15mila ab, pres. Provincia...) sono soggette a incompatibilità.
Eccezioni
a) Pres. Provincia e sindaci in carica ma non rieleggibili possono ricoprire due incarichi fino alla scadenza del primo.
b) Nessuno dei 2 sessi può essere rappresentato oltre 2/3 nelle liste l. 90/2004 circoscrizionali, per le prime due elezioni post 2004. Pena: contributo statale alle spese elettorali.
Contenzioso elettorale
Cioè impugnazione dei risultati per irregolarità nell’assegnazione dei seggi. Esperibile da: cittadino – lista – singolo candidato.
Camere
Il controllo è affidato ad un organo interno, tramite "verifica dei Giunta delle elezioni poteri".
MA 1) A decidere della convalida, sia in sede di Giunta (propone solo) che di assemblea (potere di decisione), è sempre la maggioranza, senza possibilità di ricorso ad un giudice (in Germania invece si ricorre alla Corte cost.).
2) Il legislatore demanda alle Camere potere di giudizio definitivo su contestazioni – proteste e reclami vs Uffici delle sezioni elettorali/Ufficio centrale sia durante che dopo la loro attività. La Cassazione ha confermato questa interpretazione estensiva a sezioni unite, non serve tutela di un giudice ordinario né amministrativo.
Consigli regionali
La convalida è del Consiglio MA solo riguardo ineleggibilità e incompatibilità. Le decisioni sono poi impugnabili davanti al giudice ordinario da: interessati – elettore.
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Sistema elettorale italiano
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Sistema elettorale per il senato
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Sistema socio-sanitario
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Sistema scheletrico