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IL CICLO FINANZIARIO DELLE SPESE
Il ciclo finanziario delle spese si compone di 4 fasi: Impegno (il momento in cui sorge il debito);
liquidazione; ordinazione e pagamento. L’impegno è un’obbligazione giuridicamente perfezionata che
determina la somma da pagare, il creditore, la ragione del credito e costituisce un vincolo sulle previsioni
di bilancio. Se le spese effettivamente impegnate sono minori di quelle previste (stanziamento) si ha
un’economia, se invece le spese effettivamente impegnate sono maggiori di quelle previste
(stanziamento) occorre fare una variazione di bilancio: il bilancio dev’essere in equilibrio. Il responsabile
di un servizio al quale, tramite il PEG, sono stati assegnati determinati capitoli di spesa, impegna la
spesa su questi capitoli tramite la determina. La determina è un documento che accerta: al ragione
giuridica del credito, il creditore, la somma da pagare, la scadenza entro la quale versare la somma e il
titolo giuridico. La fase dell’impegno non termina con la determina, la determina infatti viene trasmessa
alla ragioneria che appone il visto di regolarità attestante la regolarità contabile e la copertura
finanziaria. La regolarità contabile verifica la sussistenza dei 5 elementi (ragione, importo, scadenza,
creditore e titolo giuridico), il rispetto delle competenze proprie degli organi, la sussistenza del parere di
regolarità tecnica, il corretto riferimento al bilancio annuale, ai programmi, ai progetti e al PEG;
l’osservanza della normativa fiscale (Re.Co). il visto di regolarità dev’essere apposto su qualsiasi
provvedimento che comporta nell’anno in corso o in quelli successivi un impegno di spesa. Il visto deve
tener conto delle conseguenze sugli equilibri, è obbligatorio a prescindere dall’esito favorevole o meno
(dev’essere motivato qualora sia non favorevole). La copertura finanziaria controlla che nei capitoli ci
siano ancora gli stanziamenti per coprire una certa spesa, controlla che i capitoli siano ancora capienti: è
attestata sulla base dei corrispondenti stanziamenti dei bilanci annuale e pluriennale per la parte di
competenza; è attestata, nelle proposte di determine in sede di parere di regolarità contabile. La
copertura garantisce l’effettiva disponibilità sullo stanziamento competente. Per quanto concerne le
spese vincolate la copertura è attestata nei limiti del correlato accertamento. Una volta apposto il visto di
regolarità il responsabile del servizio che aveva impegnato la spesa controlla che la fornitura
corrisponda quali-quantitativamente all’ordine effettuato: la seconda fase della proceduta di spesa è
quindi al liquidazione: in base alla documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore, si
determina la somma da pagare per una spesa caricata in bilancio e impegnata purché i documenti siano
conformi e corretti, ci sia un riscontro quali quantitativo dei termini e delle condizioni pattuiti e
l’obbligazione sia esigibile. Nella fase della liquidazione il responsabile del servizio manda al
responsabile del servizio finanziario l’atto di liquidazione. Il responsabile del servizio finanziario
controlla la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’atto di liquidazione. Anche sulla liquidazione
ci vuole il controllo della ragioneria! La terza fase è quella dell’ordinazione: il responsabile del servizio
finanziario, avendo accertato la disponibilità finanziaria e avendo fatto tutti i controlli necessari, ordina al
tesoriere di pagare tramite un documento chiamato mandato di pagamento. Quest’atto deve contenere
almeno: creditore, somma, scadenza, data di emissione, codifica, estremi dell’atto di spesa, intervento di
bilancio e relativa disponibilità, numero progressivo, eventuali vincoli di destinazione. L’ultima fase del
ciclo delle spese è quella del pagamento: il tesoriere paga il debito. Se una spesa è impegnata
(stanziamento) ma non pagata si formano i residui passivi. Lo stanziamento equivale all’autorizzazione
alla spesa. I residui si dividono in residui buoni e residui cattivi: i residui buoni sorgono se l’esigibilità del
credito non ancora pagato è prevista oltre l’esercizio. Invece i residui passivi cattivi sorgono se
l’esigibilità del credito non ancora pagato è prevista nell’esercizio. Per distinguere i residui buoni dai
residui cattivi anche sui residui passivi si fa il riaccertamento. Una volta all’anno si verifica se esistono
ancora le ragioni giuridiche che avevano portato a impegnare una spesa, a considerare come certo un
debito sull’ente. i responsabili verificano tempi e problematiche di smaltimento dei residui passivi e ne
danno , annualmente e prima della deliberazione del rendiconto, comunicazione al servizio finanziario.
Se viene eliminata una spesa che aveva vincolo di destinazione, l’economia che ne deriva mantiene lo
stesso vincolo e la relativa quota dell’avanzo di amministrazione sarà immediatamente applicabile al
bilancio dell’esercizio successivo. Esistono tre eccezioni alla procedura di spesa: impegni automatici;
impegni pluriennali e impegni impropri. Gli impegni automatici riguardano le spese automaticamente
impegnate, sono impegni nel cui ciclo di spese viene saltata al fase dell’impegno e quindi non c’è
documento relativo a questa fase (la determina), l’ente passa direttamente alla liquidazione,
all’ordinazione e al pagamento. La ragione è che esistono impegni che si ripetono con un’elevata
frequenza (come ad esempio quelli relativi agli stipendi dei dipendenti), se ogni qualvolta bisognasse
fare al determina si verrebbero a creare migliaia di determine. Gli impegni pluriennali riguardano le
eccezioni relative al bilancio pluriennale, gli impegni già assunti e riguardano spese che vincolano l’ente
non solo per quanto concerne l’esercizio corrente ma anche per quanto riguarda gli esercizi
immediatamente successivi (ad esempio al realizzazione di un’opera pubblica). L’impegno di spesa
nasce nel momento in cui c’è un documento che attesta il sorgere del debito. Nel bilancio pluriennale si
può imputare direttamente la spesa all’esercizio in cui si riferisce. È necessario prevedere anche la
spesa degli esercizi successivi perché il principio del pareggio di bilancio si applica anche al bilancio
pluriennale: tutte le colonne del bilancio pluriennale devono essere in pareggio. Gli impegni impropri
sorgono in presenza di spese consistenti legate ad entrate con vincolo di destinazione: se si hanno dei
finanziamento vincolato a una certa tipologia di spesa l’impegno sorge contestualmente all’accertamento
di tale entrata. Un esempio di impegno improprio è dato dal bando da parte dell’ente per una gara
d’appalto per la realizzazione di un’opera pubblica. Nel caso di impegni impropri ci sono due determine.
La prima determina è la determina a contrattare inviata dal responsabile del servizio al responsabile del
servizio finanziario. Poiché non si conosce la cifra esatta che l’ente dovrà pagare (la si conoscerà solo al
termine della gara) l’ente non può impegnare al spesa, fa allora una prenotazione d’impegno con la
quale si mette un vincolo provvisorio sulle somme della base d’asta: l’importo di partenza della gara. Il
responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la regolarità contabile e la copertura finanziaria, se
questi due requisiti sussistono il ragioniere appone il visto di regolarità. Il vincolo provvisorio cesserà di
sussistere al termine della gara: o perché questa viene bandita e aggiudicata o perché non viene
bandita. Se la gara viene bandita, al 31/12 bisogna distinguere il caso in cui la gara sia stata anche
aggiudicata o meno. Se al gara viene bandita e aggiudicata sorge la determina di aggiudicazione: un
documento che il responsabile del servizio coinvolto deve trasmettere al ragioniere. Il ragioniere poi
attesterà la regolarità contabile e la copertura finanziaria e, in presenza di tali requisiti, eliminerà il
vincolo provvisorio e lo sostituirà con uno certo pari all’importo derivante dall’aggiudicazione del bando.
Se invece al 31.12 la gara era stata bandita ma non è stata aggiudicata il vincolo provvisorio diventa un
impegno vero e proprio e comporta il sorgere di un residuo passivo. Se invece al 31.12 la gara non è
neanche stata bandita si perde la prenotazione e c’è una spesa impegnata inferiore a quella prevista in
bilancio: si ha un’economia. I debiti fuori bilancio sono un’obbligazione riferibile all’ente assunta in
violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano al spesa. I debiti fuori bilancio sono
un’eccezione patologica e non fisiologica (impegni impropri, automatici e pluriennali) alla normale
procedura di spesa. Questi debiti si definiscono “fuori bilancio” perché si riferiscono a spese non
considerate negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio (annuali e pluriennali)
approvate dal consiglio e perfezionate dalla giunta con il PEG. Se il debito non era previsto nel bilancio,
se non era stato autorizzato, non dispone della copertura finanziaria, bisogna allora trovare le risorse per
finanziarlo. Talvolta esistono spese che si sa si manifesteranno ma non sussistono tutti i 5 requisiti
necessari a far sorgere l’impegno (importo, scadenza, ragione giuridica, titolo giuridico e creditore): in
questo caso l’ente non può impegnare al spesa. Quando poi la spesa si manifesterà comporterà il
nascere del debito fuori bilancio. I debiti fuori bilancio fanno riferimento a casi previsti e tipici individuati
dall’art 194 del TUEL e dai principi contabili in presenza dei quali il consiglio è obbligato a riconoscere la
legittimità del debito e a trasformarlo da debito fuori bilancio a un debito facente parte del bilancio, il
consiglio deve ricondurre il debito alla. contabilità dell’ente e deve trovarne la copertura finanziaria. La
spesa va imputata all’esercizio in cui il debito è sorto. I debiti fuori bilancio che il consiglio deve
obbligatoriamente riconoscere come legittimi sono: le sentenze esecutive; la copertura dei disavanzi di
consorzi, aziende speciali e istituzioni e la ricapitalizzazione delle società di capitali; le procedure
espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e in generale gli acquisti che
violano l’art 191, acquisti sui quali magari non è stato apposto il visto di regolarità, ma che presentano
comunque due requisiti accertati: l’utilità e l’arricchimento dell’ente e la coerenza con la funzione e i
servizi dell’ente. Nel caso dei debito fuori bilancio sussiste sempre l’obbligo di attivare la