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CONSERVATIVO
Se l'ufficio ha paura di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca cautelare sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
L'istanza per l'iscrizione di ipoteca o di sequestro conservativo deve essere motivata. L'ufficio, oltre ad esporre i motivi delle proprie ragioni di credito, deve dimostrare che vi è il periculum in mora, cioè il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali su cui far valere la futura attività di riscossione.
La richiesta di iscrizione di ipoteca o sequestro conservativo può essere avviata dall'ufficio solo dopo la comunicazione al contribuente.
La commissione tributaria decide con sentenza, ma se l'ufficio dimostra particolare urgenza, le misure possono essere prese dal
Il presidente della commissione; successivamente la commissione valuterà se confermare, ridurre o revocare le misure concesse con decreto presidenziale.
Il contribuente, oltre alle proprie deduzioni difensive, può presentare in giudizio un'adeguata garanzia, in base alla quale il giudice tributario può decidere di adottare solo parzialmente il provvedimento cautelare richiesto dall'ufficio.
I provvedimenti adottati su decisione del giudice tributario perdono di efficacia:
- Se non sono eseguiti entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione
- Se entro il termine di 120 giorni dalla loro adozione non viene notificato dall'ufficio l'atto di imposizione o di irrogazione; in tal caso il presidente della commissione, sentito l'ufficio, ne dispone la cancellazione.
- Se a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, viene accolto il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza consente la cancellazione dell'ipoteca e del...
obbliga le amministrazioni asospendere i pagamenti in attesa del provvedimento definitivo. Quindi, il fermoamministrativo continua ad operare nella misura originariamente disposta anchedopo che gli importi dovuti sull'atto di imposizione siano stati eventualmenteridotti o annullati con successivi provvedimenti giudiziali, cioè fino a quando ledecisioni di riduzione o di annullamento non sono diventate definitive.
Capitolo 24. Gli istituti di definizione dei procedimenti tributaridi controllo.
Gli istituti deflativi tributari.
I poteri di controllo in ambito tributari possono dar luogo ad una litigiosità traamministrazione finanziaria e contribuenti. La riduzione del contenzioso tributariorappresenta un modo per consolidare l'attività di controllo e per ridurre lacontrapposizione tra fisco e contribuenti.
La finalità deflattiva infatti ha la finalità di attuare l'attività amministrativa dicontrollo in ambito tributario in modo
sempre più efficiente ed imparziale. Si definiscono istituti deflativi tributari quelli che: - consentono la definizione di un procedimento di controllo tributario - prevedono un effetto premiale, come la riduzione delle sanzioni tributarie. Appartengo alla categoria degli istituti deflativi tributari: - ravvedimento operoso - Definizione delle sole sanzioni - Accertamento con adesione - Acquiescenza qualificata - Reclamo/meditazione - Conciliazione giudiziale Tra questi può anche essere ricondotta la Transazione fiscale. Istituti deflattivi di tipo automatico. Il ravvedimento operoso. Gli istituti deflativi di tipo automatico sono quelli caratterizzati da modalità che consentono al contribuente, al compimento di determinati adempimenti, una definizione automatica di procedimenti di controllo già in essere, ottenendo ex lege un beneficio premiale in termini di riduzione delle sanzioni. La normativa tributaria concede al contribuente la possibilità di ravvedimento operoso.vengono regolarizzare le violazioni tributarie già realizzate con il pagamento di imposte e interessi, e anche della relativa sanzione, che risulterà automaticamente applicabile in misura ridotta. L'attuale disciplina, per la generalità dei tributi amministrati da agenzia delle entrate e agenzia delle dogane, consente al contribuente di applicare l'istituto del ravvedimento operoso anche dopo l'avvio o la conclusione di attività istruttorie poste in essere nei suoi confronti. In ogni caso, l'applicazione del ravvedimento operoso non impedisce la continuazione o l'avvio delle attività istruttorie nei confronti del medesimo contribuente. È sempre preclusa la regolarizzazione prevista dal ravvedimento operoso di una violazione tributaria per la quale è già avvenuta la comunicazione di un atto di imposizione. Acquiescenza qualificata e definizione delle sole sanzioni. Rientra tra gli strumenti deflativi tributari diTipo automatico, l'acquiescenza qualificata, se il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento (o di un avviso di liquidazione), le sanzioni sono automaticamente ridotte ad 1/3, in presenza delle seguenti circostanze:
- rinuncia ad impugnare l'atto e a formulare l'istanza di accertamento con adesione
- Pagamento delle somme dovute in base all'atto di imposizione entro il termine per la proposizione del ricorso.
È quindi richiesta sia la rinuncia ad impugnare ed a presentare istanza di accertamento con adesione, sia il pagamento delle somme dovute entro il termine per impugnare.
Un'ipotesi simile è quella della definizione delle sole sanzioni, che prevede la possibilità di definire e sole sanzioni amministrative tributarie. L'effetto premiale è dato dal pagamento entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad 1/3 della sanzione irrogata e non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali.
previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il trasgressore rinuncia ad impugnare il provvedimento di irrogazione della sanzione, ma non perde il diritto ad impugnare l'atto di imposizione relativamente alla pretesa tributaria concernente imposta ed interessi.
Istituti deflativi di tipo consensuale. Il reclamo/meditazione, la conciliazione giudiziale e la transazione fiscale: rinvio. L'accertamento con adesione: avvio del procedimento.
Gli istituti deflativi di tipo consensuale sono quelli che consentono di definire un procedimento di controllo solo se sussiste sia il consenso dell'ufficio che il consenso del contribuente; è richiesta sempre la volontà di entrambe le parti di definire in un determinato modo il procedimento di controllo fiscale. A tale ipotesi sono riconducibili l'accertamento con adesione e la transazione fiscale (cap successivo).
Il procedimento di accertamento con adesione è riferibile alla generalità
dei tributi erariali (imposte su redditi, Iva, Irap...) ed ai tributi locali ove l'ente territoriale ne abbia deciso l'applicazione con proprio regolamento. La procedura può essere avviata su iniziativa dell'ufficio o su iniziativa del contribuente. Se viene avviata su iniziativa dell'ufficio, allora, l'ufficio titolare del potere di accertamento invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) periodi di imposta suscettibili di accertamento b) Giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione c) Maggiori somme che l'ufficio ritiene dovute, comprensivi di interessi e sanzioni d) I motivi che inducono l'ufficio a ritenere dovute le maggiori somme di cui alla lettera c). Se viene avviata su iniziativa del contribuente, il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica di un atto di accertamento, dalla data di presentazione all'ufficio della.medesima istanza sonosospesi per un periodo di 90 gg i termini ordinari previsti per l'impugnazionedell'atto di accertamento; per lo stesso periodo di 90 gg non possono essereavviate le attività di riscossione tributaria conseguenti al medesimo atto diaccertamento.
Svolgimento del procedimento ed eventuale perfezionamento dell'accertamentocon adesione.
Il procedimento di accertamento con adesione è incentrato sul contraddittorio tracontribuente ed ufficio, affinché quest'ultimo possa eventualmente riconsiderarele pretese tributarie.
Se entrambe le parti giungono ad una soluzione condivisa della pretesa tributariaaccertabile, si procede alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
Se la procedura è stata avviata su istanza del contribuente dopo la notifica di unatto di accertamento, la sottoscrizione dell'atto di adesione non può intervenire.