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LO STATO

Persona giuridica che agisce all’esterno nei confronti degli altri enti pubblici attraverso degli organi.

ORGANI COSTITUZIONALI

Gli organi della persona giuridica, dell’apparato Stato sono quegli uffici che hanno ricevuto, da una o più norme,

una qualificazione che li rende idonei ad esprimere all’esterno la volontà della persona giuridica stessa.

Gli organi sono delle strutture interne allo Stato cui è affidato lo svolgimento delle 3 funzioni principali:

legislativo, esecutivo, giurisdizionale.

La Costituzione del 1948 ha recepito il principio di indivisibilità dei poteri in base al quale le principali funzioni

dello Stato sono attribuito ad organi diversi che si controllano reciprocamente il potere legislativo è attribuito

all’organo Parlamento, la funzione esecutiva all’organo Governo, la funzione giurisdizionale all’organo

Magistratura

Il rapporto essenziale degli organi costituzionali dà luogo alla forma di governonel nostro caso quella

PARLAMENTARE mentre come forma di stato abbiamo LA REPUBBLICA (stato sociale).

LA DISCIPLINA DEL RAPPOTO DI FIDUCIA

La Costituzione italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui cioè

sono previsti solo limitati interventi del diritto costituzionali per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e

la capacità di direzione politica del Governo.

La razionalizzazione costituzionale del rapporto di fiducia (art.94) è diretta a garantire la stabilità del Governo,

cioè la sua durata nella carica, attraverso la previsione di una mozione di sfiducia.

Questa, al pari di quella iniziale di fiducia, deve essere motivata e votata per appello nominale (i parlamentari

sono chiamati uno alla volta ad esprimere il proprio voto). Inoltre la mozione di sfiducia deve essere firmata da

almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della

sua presentazione.

La Costituzione precisa che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non

comporta obbligo di dimissioni (art.94.4).

Il Governo entro 10 giorni dalla sua formazione deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia, che viene

accordata o respinta sempre con una mozione motivata e votata per appello nominale (art.94.2).

L’assenza di sfiducia può essere dovuta ad una maggioranza politica predeterminata che accetta di sostenere

dapprincipio il Governo.

Si tratta di una maggioranza stabile che si aggrega attorno ad un determinato indirizzo politico e che pertanto si

impegna politicamente a realizzarlo.

Il procedimento di formazione del Governo termina solo se le Camere votano la fiducia di questo.

CRISI DI GOVERNO

Consiste nella presentazione delle dimissioni del Governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra il

Governo ed il Parlamento. Si suole distinguere le crisi parlamentari dalle crisi extraparlamentari. Le prime sono

determinate dall’approvazione di una mozione di sfiducia. In questo caso il Governo è giuridicamente obbligato a

presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato.

Le seconde si aprono a seguito delle dimissioni volontarie del Governo, causate da una crisi politica all’interno

della sua maggioranza.

I Presidenti della Repubblica, a partire da Sandro Pertini, hanno tentato la cosiddetta parlamentarizzazione

della crisi nate fuori dal Parlamento. Essa consiste nell’invito rivolto dal Presidente della repubblica al Governo

dimissionario a presentarsi in una delle due Camere per esporre i motivi di crisi e di aprire su di essi un dibattiti

parlamentare. Da precisare che il dibattito non serve a far rientrare la crisi, quanto a rendere pubbliche le ragioni

della crisi medesima. 25

IL GOVERNO

E’ un organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Consiglio

dei Ministri. Esso esercita una quota rilevante dell’attività di indirizzo politico, nonché importanti poteri

normativi.

Le regole che disciplinano il Governo possono essere così riassunte:

 Per quanto riguarda la sua formazione, la disciplina è contenuta negli artt. 92.2 93 e 94 della

Costituzione.

Essi consacrano le seguenti regole:

1. Il Presidente della repubblica nomina il Presidente del Consiglio (art.92.2). Ciò avviene attraverso

le consultazioni.

Il Presidente consulta delle persone che possono aiutarlo a prendere una decisione: sente i

presidenti dei gruppi parlamentari, i segretari dei principali partiti, i presidenti delle Camere, gli ex

presidenti della Repubblica.

La consultazioni non costituiscono un obbligo ma una prassi, una regolarità del Presidente della

repubblica.

2. Individuata la persona si procede alla nomina. I ministri sono nominati dal presidente della

repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.

3. I membri del Governo prima di assumere le loro funzioni, devono giurare nelle mani del Capo dello

Stato (art.93)

4. Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia

(art.94.3): il Presidente del Consiglio dei ministri espone il programma di governo approvato dal

Consiglio dei ministri.

5. La fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata votata per appello nominale

(art.94.2).

Il Governo è finalmente nella pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto da entrambe le Camere il voto di

fiducia.

 Per quanto riguarda la struttura l’art. 92.1 si limita a citare quali sono gli organi governativi necessari:

Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Consiglio dei Ministri.

 Per quanto riguarda il funzionamento, l’art.95 rinvia alla legge sull’ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri per una più puntuale disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del

Governo: questa legge è stata approvata solamente nel 1988 (legge 23 agosto 1988, n. 400). Questa ha

razionalizzato gli strumenti di garanzia dell’unità politica ed amministrativa del Governo, seguendo le

seguenti direttrici:

1) concentrazione delle decisioni relative alla politica generale del Governo nel Consiglio dei Ministri.

2) attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri relativi al funzionamento del Consiglio dei Ministri.

In particolare il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri e ne forma l’ordine del giorno.

3) attribuzione al presidente del Consiglio di poteri strumentali: egli può sospendere l’adozione di atti da

parte dei ministri competenti, sottoponendo le relative questioni al Consiglio dei Ministri, può adottare

direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficacia della pubblica amministrazione

L’art. 95 della Costituzione si è limitato a prevedere che:

 il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile e

mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo coordinando l’attività dei ministri.

 i ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti

dei loro ministeri

In definitiva, l’articolo 95 ha consacrato formalmente 3 diversi principi di organizzazione del Governo, che si

sono affermati in fasi diverse della storia politico-costituzionale italiana:

1. il principio della responsabilità politica di ciascun ministro, che comporta il riconoscimento

dell’autonomia di ciascun ministro nella direzione del suo ministero (cioè del ramo

dell’amministrazione statale cui è preposto).

2. il principio della direzione politica collegiale, incentrata nel Consiglio dei ministri.

3. il principio della direzione politica monocratica, basata cioè sui poteri del Presidente del

Consiglio (v. sopra). 26

Per garantire l’unità e l’omogeneità del Governo, la Costituzione fa leva sulla competenza collegiale del Consiglio

dei Ministri a determinare la politica generale del Governo (principio collegiale) e sulla competenza monocratica

del Presidente del Consiglio a dirigere questa politica e a mantenere l’unità dell’indirizzo politico ed

amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri (principio monocratico).

In altri termini, i due principi servono a contrastare gli eccessi di autonomia dei ministri, che potrebbero

minacciare l’unità politica del Governo, che deve esprimersi invece in un indirizzo politico organico ed armonico

e compatibile il più possibile con quello approvato.

In questo consiste il coordinamento di cui parla l’art. 95.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente del Consiglio dispone di una struttura amministrativa di

supporto che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge 400/1988 ha previsto che gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio siano

organizzati nel Segretariati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è proposto un Segretario Generale.

Il Segretariato generale è organizzato in due strutture:

i dipartimenti: una pluralità di uffici con omogeneità funzionale

gli uffici: strutture allocate presso i singoli dipartimenti, dotate di autonomia funzionale

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO

La rappresentazione dell’intero Governo è assunta dal Presidente del Consiglio, che controfirma le leggi e gli atti

con forza di legge, tiene i contatti col Presidente della Repubblica, assume le decisioni del Governo nei

procedimenti legislativi, pone la questione di fiducia…..

Il Governo per attuare il suo indirizzo politico (espresso nel programma di governo)ha a disposizione una

molteplicità di strumenti giuridici ed in particolare:

1) la direzione dell’amministrazione statale

2) i poteri normativi di cui è direttamente titolare il Governo e che consistono nell’adozione degli atti

aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge) e dei regolamenti.

GLI ORGANI AUSULIARI

Sono quegli organi cui sono attribuite funzioni di ausilio di altro organi: tali funzioni sono riconducibili a compiti

di iniziativa di controllo e consultivi. Essi sono:

1) il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL): 111 componenti tra cui 12 esperti esponenti

della cultura economica sociale e giuridica, mentre i restanti 99 sono rappresentanti delle categorie

produttive di beni e servizi nel settore pubblico e privato

2) il Consiglio di Stato (art.100): è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo ed organo

giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa

3) la Corte dei Conti (art.100.2): esercita il controllo preventivo di legittimità su alcuni atti delle

amministrazioni statali, il controllo sulla gestione di bilancio dello Stato, il contr

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CrisOtta87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Moscarini Anna.