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LO STATO
Persona giuridica che agisce all’esterno nei confronti degli altri enti pubblici attraverso degli organi.
ORGANI COSTITUZIONALI
Gli organi della persona giuridica, dell’apparato Stato sono quegli uffici che hanno ricevuto, da una o più norme,
una qualificazione che li rende idonei ad esprimere all’esterno la volontà della persona giuridica stessa.
Gli organi sono delle strutture interne allo Stato cui è affidato lo svolgimento delle 3 funzioni principali:
legislativo, esecutivo, giurisdizionale.
La Costituzione del 1948 ha recepito il principio di indivisibilità dei poteri in base al quale le principali funzioni
dello Stato sono attribuito ad organi diversi che si controllano reciprocamente il potere legislativo è attribuito
all’organo Parlamento, la funzione esecutiva all’organo Governo, la funzione giurisdizionale all’organo
Magistratura
Il rapporto essenziale degli organi costituzionali dà luogo alla forma di governonel nostro caso quella
PARLAMENTARE mentre come forma di stato abbiamo LA REPUBBLICA (stato sociale).
LA DISCIPLINA DEL RAPPOTO DI FIDUCIA
La Costituzione italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui cioè
sono previsti solo limitati interventi del diritto costituzionali per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e
la capacità di direzione politica del Governo.
La razionalizzazione costituzionale del rapporto di fiducia (art.94) è diretta a garantire la stabilità del Governo,
cioè la sua durata nella carica, attraverso la previsione di una mozione di sfiducia.
Questa, al pari di quella iniziale di fiducia, deve essere motivata e votata per appello nominale (i parlamentari
sono chiamati uno alla volta ad esprimere il proprio voto). Inoltre la mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della
sua presentazione.
La Costituzione precisa che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
comporta obbligo di dimissioni (art.94.4).
Il Governo entro 10 giorni dalla sua formazione deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia, che viene
accordata o respinta sempre con una mozione motivata e votata per appello nominale (art.94.2).
L’assenza di sfiducia può essere dovuta ad una maggioranza politica predeterminata che accetta di sostenere
dapprincipio il Governo.
Si tratta di una maggioranza stabile che si aggrega attorno ad un determinato indirizzo politico e che pertanto si
impegna politicamente a realizzarlo.
Il procedimento di formazione del Governo termina solo se le Camere votano la fiducia di questo.
CRISI DI GOVERNO
Consiste nella presentazione delle dimissioni del Governo causate dalla rottura del rapporto di fiducia tra il
Governo ed il Parlamento. Si suole distinguere le crisi parlamentari dalle crisi extraparlamentari. Le prime sono
determinate dall’approvazione di una mozione di sfiducia. In questo caso il Governo è giuridicamente obbligato a
presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato.
Le seconde si aprono a seguito delle dimissioni volontarie del Governo, causate da una crisi politica all’interno
della sua maggioranza.
I Presidenti della Repubblica, a partire da Sandro Pertini, hanno tentato la cosiddetta parlamentarizzazione
della crisi nate fuori dal Parlamento. Essa consiste nell’invito rivolto dal Presidente della repubblica al Governo
dimissionario a presentarsi in una delle due Camere per esporre i motivi di crisi e di aprire su di essi un dibattiti
parlamentare. Da precisare che il dibattito non serve a far rientrare la crisi, quanto a rendere pubbliche le ragioni
della crisi medesima. 25
IL GOVERNO
E’ un organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Consiglio
dei Ministri. Esso esercita una quota rilevante dell’attività di indirizzo politico, nonché importanti poteri
normativi.
Le regole che disciplinano il Governo possono essere così riassunte:
Per quanto riguarda la sua formazione, la disciplina è contenuta negli artt. 92.2 93 e 94 della
Costituzione.
Essi consacrano le seguenti regole:
1. Il Presidente della repubblica nomina il Presidente del Consiglio (art.92.2). Ciò avviene attraverso
le consultazioni.
Il Presidente consulta delle persone che possono aiutarlo a prendere una decisione: sente i
presidenti dei gruppi parlamentari, i segretari dei principali partiti, i presidenti delle Camere, gli ex
presidenti della Repubblica.
La consultazioni non costituiscono un obbligo ma una prassi, una regolarità del Presidente della
repubblica.
2. Individuata la persona si procede alla nomina. I ministri sono nominati dal presidente della
repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.
3. I membri del Governo prima di assumere le loro funzioni, devono giurare nelle mani del Capo dello
Stato (art.93)
4. Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia
(art.94.3): il Presidente del Consiglio dei ministri espone il programma di governo approvato dal
Consiglio dei ministri.
5. La fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata votata per appello nominale
(art.94.2).
Il Governo è finalmente nella pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto da entrambe le Camere il voto di
fiducia.
Per quanto riguarda la struttura l’art. 92.1 si limita a citare quali sono gli organi governativi necessari:
Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Consiglio dei Ministri.
Per quanto riguarda il funzionamento, l’art.95 rinvia alla legge sull’ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri per una più puntuale disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del
Governo: questa legge è stata approvata solamente nel 1988 (legge 23 agosto 1988, n. 400). Questa ha
razionalizzato gli strumenti di garanzia dell’unità politica ed amministrativa del Governo, seguendo le
seguenti direttrici:
1) concentrazione delle decisioni relative alla politica generale del Governo nel Consiglio dei Ministri.
2) attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri relativi al funzionamento del Consiglio dei Ministri.
In particolare il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri e ne forma l’ordine del giorno.
3) attribuzione al presidente del Consiglio di poteri strumentali: egli può sospendere l’adozione di atti da
parte dei ministri competenti, sottoponendo le relative questioni al Consiglio dei Ministri, può adottare
direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficacia della pubblica amministrazione
L’art. 95 della Costituzione si è limitato a prevedere che:
il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile e
mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo coordinando l’attività dei ministri.
i ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti
dei loro ministeri
In definitiva, l’articolo 95 ha consacrato formalmente 3 diversi principi di organizzazione del Governo, che si
sono affermati in fasi diverse della storia politico-costituzionale italiana:
1. il principio della responsabilità politica di ciascun ministro, che comporta il riconoscimento
dell’autonomia di ciascun ministro nella direzione del suo ministero (cioè del ramo
dell’amministrazione statale cui è preposto).
2. il principio della direzione politica collegiale, incentrata nel Consiglio dei ministri.
3. il principio della direzione politica monocratica, basata cioè sui poteri del Presidente del
Consiglio (v. sopra). 26
Per garantire l’unità e l’omogeneità del Governo, la Costituzione fa leva sulla competenza collegiale del Consiglio
dei Ministri a determinare la politica generale del Governo (principio collegiale) e sulla competenza monocratica
del Presidente del Consiglio a dirigere questa politica e a mantenere l’unità dell’indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri (principio monocratico).
In altri termini, i due principi servono a contrastare gli eccessi di autonomia dei ministri, che potrebbero
minacciare l’unità politica del Governo, che deve esprimersi invece in un indirizzo politico organico ed armonico
e compatibile il più possibile con quello approvato.
In questo consiste il coordinamento di cui parla l’art. 95.
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente del Consiglio dispone di una struttura amministrativa di
supporto che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La legge 400/1988 ha previsto che gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio siano
organizzati nel Segretariati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è proposto un Segretario Generale.
Il Segretariato generale è organizzato in due strutture:
i dipartimenti: una pluralità di uffici con omogeneità funzionale
gli uffici: strutture allocate presso i singoli dipartimenti, dotate di autonomia funzionale
STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO
La rappresentazione dell’intero Governo è assunta dal Presidente del Consiglio, che controfirma le leggi e gli atti
con forza di legge, tiene i contatti col Presidente della Repubblica, assume le decisioni del Governo nei
procedimenti legislativi, pone la questione di fiducia…..
Il Governo per attuare il suo indirizzo politico (espresso nel programma di governo)ha a disposizione una
molteplicità di strumenti giuridici ed in particolare:
1) la direzione dell’amministrazione statale
2) i poteri normativi di cui è direttamente titolare il Governo e che consistono nell’adozione degli atti
aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge) e dei regolamenti.
GLI ORGANI AUSULIARI
Sono quegli organi cui sono attribuite funzioni di ausilio di altro organi: tali funzioni sono riconducibili a compiti
di iniziativa di controllo e consultivi. Essi sono:
1) il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL): 111 componenti tra cui 12 esperti esponenti
della cultura economica sociale e giuridica, mentre i restanti 99 sono rappresentanti delle categorie
produttive di beni e servizi nel settore pubblico e privato
2) il Consiglio di Stato (art.100): è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo ed organo
giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa
3) la Corte dei Conti (art.100.2): esercita il controllo preventivo di legittimità su alcuni atti delle
amministrazioni statali, il controllo sulla gestione di bilancio dello Stato, il contr