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FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI
Le fonti del diritto tributario. Il diritto tributario è la scienza giuridica che studia il sistema dei tributi ed è parte del diritto finanziario che regola le entrate e le uscite dello Stato sotto il profilo giuridico; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico.
Di rilevante interesse sono i rapporti del diritto tributario con gli altri rami del diritto, tra cui:
- diritto costituzionale --> la carta costituzionale fissa infatti i principi basilari dell'imposizione fiscale;
- diritto amministrativo --> il procedimento tributario (ispezioni, attività di accertamento) rientra nella disciplina del procedimento amministrativo;
- diritto penale --> esiste un settore tributario, denominato diritto penale tributario, che studia in particolare i reati tributari seguendo regole principi propri del diritto penale;
- diritto internazionale --> nei rapporti tra Stati comunitari vige il trattato istitutivo della comunità europea, con convenzioni al fine di evitare le doppie imposizioni.
Il tributo consiste in un'entrata coattiva obbligatoria per legge, e all'interno di esso distinguiamo: l'imposta che è una prestazione patrimoniale volta soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, sanità) ed ha come presupposto un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo; la tassa richiesta per soddisfare servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche) che ha il suo presupposto in un atto posto in essere dall'ente pubblico; e il contributo consistente in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche, che ha come presupposto l'arricchimento di determinati soggetti passivi di seguito all'esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività.
Le imposte si distinguono innanzitutto tra imposte dirette che colpiscono una manifestazione immediata della capacità contributiva (come il patrimonio e il possesso di un reddito), e imposte indirette che riguardano manifestazioni della ricchezza come il trasferimento e il consumo. Le imposte si distinguono inoltre in imposte fisse determinate dalla legge nel loro preciso ammontare, imposte proporzionali per le quali si applica una misura percentuale non variabile al variare della base imponibile e imposte progressive che variano in maniera crescente con l'aumentare della base imponibile.
L'imposta può definirsi con una quota parte (aliquota) di una somma determinata (imponibile) che un soggetto passivo (presupposto soggettivo) deve corrispondere al soggetto attivo (ente pubblico) al verificarsi dell'ipotesi prevista dalla legge (presupposto oggettivo) cui è collegato il tributo.
Elementi strutturali dell'imposta sono: l'elemento soggettivo (soggetto passivo), l'elemento oggettivo (fatto economico), la base imponibile e l'aliquota.
In base al principio di legalità, art. 23 Cost., l'imposta deve essere sufficientemente determinata dalla legge nei suoi elementi essenziali; in base al principio di capacità contributiva, art. 53 Cost., l'imposta deve fondarsi su un fatto economico da collegarsi con la base imponibile.
I soggetti passivi sono le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti, i sostituti (obbligati al pagamento delle imposte in luogo d'altri e con diritto di rivalsa) e il responsabile d'imposta (soggetto obbligato al pagamento insieme ad altri per situazioni o fatti esclusivamente riferibili ad altri).
Con il termine fonti del diritto si intendono, in generale, tutti quegli atti o fatti che sono in grado di creare o innovare il sistema giuridico. Nel nostro ordinamento la posizione di preminenza è assunta dalla carta costituzionale che prevale su ogni altra fonte del diritto, determinandone l'incostituzionalità in caso di contrasto.
Norme fondamentali in questo ambito sono l'art. 23 Cost.che definisce la riserva di legge per cui "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", e altri disposizioni costituzionali che vietano sia il referendum abrogativo per le leggi tributarie sia l'imposizione di nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio statale.
Lo statuto del contribuente contiene i principi generali dell'ordinamento tributario, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, democraticità e trasparenza del prelievo fiscale. Tale carta dei diritti del contribuente prevede un insieme di disposizioni volte a tutela e nell'interesse dei cittadini nei confronti del fisco (garanzie in materia di accertamento, riscossione, ispezioni ecc.).
I principi generali dell'ordinamento tributario vengono delineati dalla legge n.212 del 2000, che consente la deroga con la modifica delle stesse solo con disposizione espressa e mai con leggi speciali. Le norme in materia tributaria devono essere chiare e trasparenti, e, a garanzia del contribuente, non hanno valenza retroattiva.
E' prevista la tutela patrimoniale, per cui l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione; la possibilità di interpello, per cui il contribuente in difficoltà dinanzi all'applicazione di una norma può chiederne spiegazione scritta all'amministrazione; è prevista una tutela per le verifiche fiscali che non possono superare 30 giorni lavorativi e non possono essere effettuate fuori orario di lavoro.
Recentemente è stata applicata una riforma del sistema fiscale statale in seguito alla "Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale" (legge n. 80 del 2003), che distingue una parte generale in cui indica i principi che caratterizzano il nuovo sistema fiscale (adeguare le norme fiscali ai principi dell'ordinamento comunitario, attenendosi ai principi di legalità, di capacità contributiva e di uguaglianza), e una parte speciale articolato sulle varie tipologie di imposte: IVA, IRES ecc.
Tuttavia la nuova legislazione è complessa, pertanto non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti; tra gli obiettivi raggiunti ci sono la scelta delle aliquote d'imposizione per le società (33%) e per le persone fisiche (23% o 33% o 39% o 43%).
Le fonti principali del diritto tributario sono le leggi (atti normativi emanati dal Parlamento) e gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge).
Ora i contribuenti, per problematiche tributarie, devono rivolgersi alle Agenzie che sostituiscono i vecchi dipartimenti delle Entrate, delle Dogane e del Territorio, volgendo tutti i compiti relativi: all'accertamento e alla riscossione dei tributi, ai rapporti con il contribuente, alle dogane, alla gestione del catasto. Le Agenzie non hanno natura giuridica facilmente individuabile ma si ritiene che possano essere configurate come ente pubblico.
Esistono anche altri soggetti ausiliari che consentono una efficace gestione del sistema tributario, come la Guardia di Finanza che ha un ruolo primario nello svolgimento dei compiti di polizia tributaria, con gli stessi poteri ispettivi che competono agli uffici finanziari.
Le ispezioni tributarie possono definirsi atti autorizzativi di acquisizione di scienza (o di accertamento) aventi struttura e funzione istruttoria (atti istruttori) o costituenti procedimento amministrativo autonomo o procedimento di procedimento (procedimento dichiarativo).
Le ispezioni intese come attività istruttoria mirano di regola al controllo delle dichiarazioni e all'accertamento, mentre le ispezioni come procedimento del procedimento d'imposizione sono finalizzate al controllo fiscale.
Le ispezioni tributarie, rispetto a quelle amministrative, sono caratterizzate da una più ampia disciplina e comprendono l'accesso, le ispezioni documentali, le ricerche e le perquisizioni. Il loro svolgimento e deve essere effettuato durante l'orario di esercizio dell'attività, cercando di arrecare il minor disagio possibile; la permanenza degli accertatori non potrà superare 30 giorni, con una possibile proroga a 60 nei casi di particolare complessità dell'indagine.
Riguardo alle imposte dirette, gli uffici postali della Guardia di Finanza hanno poteri che consentono di imporre al contribuente un facere (invito di comparizione), un dare (invito di esibire o trasmettere dati) o un pati (accesso, ispezioni e perquisizioni).
L'accesso è rappresentato dall'ingresso da un'autorità in un determinato luogo anche contro la volontà di chi avrebbe altrimenti diritto di impedirlo; tale potestà può essere esercitata sulle aziende commerciali, industriali ed agricole e su attività professionali o artistiche; è inoltre necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Le verificazioni, invece, sono costituite dai controlli effettuati nell'ambito della documentazione extracontabile ed extraziendale, riguardanti le merci, il personale e i macchinari. La ricerca consiste nel rinvenimento di registri, documenti, scrittore e libri e tale atto può essere come i precedenti eseguito coattivamente. Per la perquisizione l'autorizzazione deve essere concessa dal procuratore della Repubblica o da un altro organo giudiziario competente per territorio.
Tuttavia con la legge n.413 del 1991 la situazione è leggermente cambiata, mentre infatti nel sistema previgente l'autorizzazione doveva essere richiesta comunque prima dell'accesso, nell'attuale sistema l'autorizzazione del procuratore della Repubblica non è richiesta ai fini di un controllo amministrativo contabile.