FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI
Le fonti del diritto tributario. Il diritto tributario è la scienza giuridica che studia il sistema dei tributi ed è parte del diritto finanziario che regola le entrate e le uscite dello Stato sotto il profilo giuridico; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico.
Di rilevante interesse sono i rapporti del diritto tributario con gli altri rami del diritto, tra cui:
- diritto costituzionale -> la carta costituzionale fissa infatti i principi basilari dell’imposizione fiscale;
- diritto amministrativo -> il procedimento tributario (ispezioni, attività di accertamento) rientra nella disciplina del procedimento amministrativo;
- diritto penale -> esiste un settore tributario, denominato diritto penale tributario, che studia in particolare i reati tributari seguendo regole principi propri del diritto penale;
- diritto internazionale -> nei rapporti tra Stati comunitari vige il trattato istitutivo della comunità europea, con convenzioni al fine di evitare le doppie imposizioni.
Il tributo consiste in un’entrata coattiva obbligatoria per legge, e all’interno di esso distinguiamo: l’imposta che è una prestazione patrimoniale volta soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, sanità) ed ha come presupposto un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo; la tassa richiesta per soddisfare servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche) che ha il suo presupposto in un atto posto in essere dall’ente pubblico; e il contributo consistente in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche, che ha come presupposto l’arricchimento di determinati soggetti passivi di seguito all’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività.
Le imposte si distinguono innanzitutto tra imposte dirette che colpiscono una manifestazione immediata della capacità contributiva (come il patrimonio e il possesso di un reddito), e imposte indirette che riguardano manifestazioni della ricchezza come il trasferimento e il consumo. Le imposte si distinguono inoltre in imposte fisse determinate dalla legge nel loro preciso ammontare, imposte proporzionali per le quali si applica una misura percentuale non variabile al variare della base imponibile e imposte progressive che variano in maniera crescente con l’aumentare della base imponibile.
L’imposta può definirsi con una quota parte (aliquota) di una somma determinata (imponibile) che un soggetto passivo (presupposto soggettivo) deve corrispondere al soggetto attivo (ente pubblico) al verificarsi dell’ipotesi prevista dalla legge (presupposto oggettivo) cui è collegato il tributo.
Elementi strutturali dell’imposta sono: l’elemento soggettivo (soggetto passivo), l’elemento oggettivo (fatto economico), la base imponibile e l’aliquota.
FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI
Le fonti del diritto tributario. Il diritto tributario è la scienza giuridica che studia il sistema dei tributi ed è parte del diritto finanziario che regola le entrate e le uscite dello Stato sotto il profilo giuridico; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico.
Di rilevante interesse sono i rapporti del diritto tributario con gli altri rami del diritto, tra cui:
- diritto costituzionale --> la carta costituzionale fissa infatti i principi basilari dell'imposizione fiscale;
- diritto amministrativo --> il procedimento tributario (ispezioni, attività di accertamento) rientra nella disciplina del procedimento amministrativo;
- diritto penale --> esiste un settore tributario, denominato diritto penale tributario, che studia in particolare i reati tributari seguendo regole principi propri del diritto penale;
- diritto internazionale --> nei rapporti tra Stati comunitari vige il trattato istitutivo della comunità europea, con convenzioni al fine di evitare le doppie imposizioni.
Il tributo consiste in un'entrata coattiva obbligatoria per legge, e all'interno di esso distinguiamo: l'imposta che è una prestazione patrimoniale volta soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, sanità) ed ha come presupposto un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo; la tassa richiesta per soddisfare servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche) che ha il suo presupposto in un atto posto in essere dall'ente pubblico; e il contributo consistente in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche, che ha come presupposto l'arricchimento di determinati soggetti passivi di seguito all'esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività.
Le imposte si distinguono innanzitutto tra imposte dirette che colpiscono una manifestazione immediata della capacità contributiva (come il patrimonio e il possesso di un reddito), e imposte indirette che riguardano manifestazioni della ricchezza come il trasferimento e il consumo. Le imposte si distinguono inoltre in imposte fisse determinate dalla legge nel loro preciso ammontare, imposte proporzionali per le quali si applica una misura percentuale non variabile al variare del
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