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SOGGETTI DESTINATARI
La legge in esame stabilisce che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di
Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai
sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai
profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui
all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La legge 328 intende superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento
sociale, nel senso che considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto
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attivo e in quanto tale portatore di diritti, a cui devono essere destinati interventi mirati alla
rimozione di situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità.
SERVIZI PREVISTI
Il capo III elenca le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e
più esattamente a favore di persone disabili, anziani non autosufficienti, famiglie.
Sono previsti infatti:
Progetti individuali per le persone disabili: i comuni, d’intesa con le aziende unità
sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale.
Il progetto individuale comprende:
- la valutazione diagnostico-funzionale;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare. L’interessato indicherà nella tessera sanitaria, con modalità stabilite con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, i dati relativi
alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per accedere ai servizi ed alle
prestazioni sociali.
Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti: il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e
per le pari opportunità, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore
delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo
familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. Una quota
dei finanziamenti di cui al primo comma è riservata ad investimenti e progetti integrati tra
assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici
e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro
permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge.
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: il sistema integrato di
interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie e valorizza
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i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello
sviluppo della vita quotidiana.
Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e
responsabilizzano, inoltre, le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei
servizi.
Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono inoltre previsti i
seguenti servizi:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della
paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi
socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche
dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la
promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di
disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento,
di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed
in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone
bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura
durante l’orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi
formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di
nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che
hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà
economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di
inserimento sociale, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono
concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di
restituzione concordati con il destinatario del prestito.
I comuni possono prevedere, altresì, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie
con specifiche responsabilità di cura e deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota
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dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per
l’accesso a più servizi educativi e sociali.
CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELLA LEGGE
La legge annuncia che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli enti
locali, le Regioni e lo Stato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla
programmazione degli interventi e delle risorse. Nel farlo è importante che vengano seguiti
i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e dell’istruzione e le
politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta
coinvolgendo anche il Terzo settore.
La legge di riforma dell’assistenza ha tra i suoi punti di forza il coinvolgimento di soggetti
pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali. Per poter trovare applicazione la legge
stabilisce che i privati devono essere prima autorizzati, e poi eventualmente accreditati, a
partecipare alla rete dei servizi sociali territoriali.
In altre parole, l’autorizzazione è indispensabile per qualsiasi soggetto privato che voglia
fornire servizi alla persona, anche se non è interessato a entrare nel circuito dell’assistenza
pubblica; se invece vuole diventare un "fornitore di servizi" dell’amministrazione pubblica,
e quindi far parte del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, oltre ad essere
un ente autorizzato deve anche essere accreditato.
Ai Comuni è assegnato il compito di autorizzare e di accreditare i soggetti privati sulla
base di un insieme di requisiti stabiliti dalle leggi regionali. Le Regioni definiscono tali
requisiti raccogliendo, ed eventualmente integrando, i requisiti minimi fissati dallo Stato
con decreto ministeriale del ministro della Solidarietà sociale. 4
SOGGETTI EROGATORI
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e della presente legge.
Alle Regioni e ai Comuni spettano alcuni compiti importanti, ma anche lo Stato è chiamato
a fare la sua parte:
Lo Stato ha il compito di: fissare un Piano sociale nazionale che indichi i livelli uniformi e
di base delle prestazioni, stabilire i requisiti che devono avere le comunità-famiglie e i
servizi residenziali nonché i profili professionali nel campo sociale ed infine ripartire le
risorse del Fondo sociale nazionale e controllare l'andamento della riforma.
Le Regioni dovranno programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso
l'integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo,
stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che
privati, costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla
normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla
spesa da parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori
In ultima analisi non bisogna dimenticare come questa legge abbia riconosciuto una
centralità al ruolo dei Comuni che, per questo motivo, sono gli interlocutori privilegiati,
con i quali bisogna tracciare politiche di intervento.
I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per
realizzare il "sistema locale della rete di servizi sociali". In questo, i Comuni devono
coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le
associazioni dei cittadini.
Dai Comuni dipende:
• la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di
limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e le
relative condizioni per usufruire delle prestazioni; 5
• l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle
strutture residenziale e semiresidenziali pubbliche e private;
• il garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi.
Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali sono definiti nei Piani di
Zona. I Comuni devono anche realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che
illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi.
I Comuni, Regioni e Stato dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore
non-profit. I soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella
programmazione e organizzazione del sistema integrato (art. 1 comma 4) sia
nell’erogazione dei servizi (art. comma 5).
COMMENTO ALLA LEGGE
Prima dell’approvazione della legge n. 328 del 2000, sull'assistenza sociale, il settore era
ancora disciplinato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni,
cosiddetta "legge Crispi".
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