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SOGGETTI DESTINATARI

La legge in esame stabilisce che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del

sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi

internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di

Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai

sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai

profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui

all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La legge 328 intende superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento

sociale, nel senso che considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto

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attivo e in quanto tale portatore di diritti, a cui devono essere destinati interventi mirati alla

rimozione di situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità.

SERVIZI PREVISTI

Il capo III elenca le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e

più esattamente a favore di persone disabili, anziani non autosufficienti, famiglie.

Sono previsti infatti:

Progetti individuali per le persone disabili: i comuni, d’intesa con le aziende unità

sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale.

Il progetto individuale comprende:

- la valutazione diagnostico-funzionale;

- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;

- i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con

particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;

- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,

emarginazione ed esclusione sociale.

Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo

familiare. L’interessato indicherà nella tessera sanitaria, con modalità stabilite con decreto

del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, i dati relativi

alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per accedere ai servizi ed alle

prestazioni sociali.

Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti: il Ministro per la

solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e

per le pari opportunità, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore

delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo

familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. Una quota

dei finanziamenti di cui al primo comma è riservata ad investimenti e progetti integrati tra

assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici

e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro

permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge.

Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: il sistema integrato di

interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie e valorizza

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i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello

sviluppo della vita quotidiana.

Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e

responsabilizzano, inoltre, le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei

servizi.

Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono inoltre previsti i

seguenti servizi:

a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della

paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi

socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche

dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la

promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere

economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di

disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento,

di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed

in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone

bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura

durante l’orario di lavoro;

f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi

formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di

nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che

hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà

economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di

inserimento sociale, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono

concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di

restituzione concordati con il destinatario del prestito.

I comuni possono prevedere, altresì, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie

con specifiche responsabilità di cura e deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota

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dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per

l’accesso a più servizi educativi e sociali.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELLA LEGGE

La legge annuncia che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli enti

locali, le Regioni e lo Stato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla

programmazione degli interventi e delle risorse. Nel farlo è importante che vengano seguiti

i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e dell’istruzione e le

politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta

coinvolgendo anche il Terzo settore.

La legge di riforma dell’assistenza ha tra i suoi punti di forza il coinvolgimento di soggetti

pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali. Per poter trovare applicazione la legge

stabilisce che i privati devono essere prima autorizzati, e poi eventualmente accreditati, a

partecipare alla rete dei servizi sociali territoriali.

In altre parole, l’autorizzazione è indispensabile per qualsiasi soggetto privato che voglia

fornire servizi alla persona, anche se non è interessato a entrare nel circuito dell’assistenza

pubblica; se invece vuole diventare un "fornitore di servizi" dell’amministrazione pubblica,

e quindi far parte del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, oltre ad essere

un ente autorizzato deve anche essere accreditato.

Ai Comuni è assegnato il compito di autorizzare e di accreditare i soggetti privati sulla

base di un insieme di requisiti stabiliti dalle leggi regionali. Le Regioni definiscono tali

requisiti raccogliendo, ed eventualmente integrando, i requisiti minimi fissati dallo Stato

con decreto ministeriale del ministro della Solidarietà sociale. 4

SOGGETTI EROGATORI

La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, e della presente legge.

Alle Regioni e ai Comuni spettano alcuni compiti importanti, ma anche lo Stato è chiamato

a fare la sua parte:

Lo Stato ha il compito di: fissare un Piano sociale nazionale che indichi i livelli uniformi e

di base delle prestazioni, stabilire i requisiti che devono avere le comunità-famiglie e i

servizi residenziali nonché i profili professionali nel campo sociale ed infine ripartire le

risorse del Fondo sociale nazionale e controllare l'andamento della riforma.

Le Regioni dovranno programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso

l'integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo,

stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che

privati, costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla

normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla

spesa da parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori

In ultima analisi non bisogna dimenticare come questa legge abbia riconosciuto una

centralità al ruolo dei Comuni che, per questo motivo, sono gli interlocutori privilegiati,

con i quali bisogna tracciare politiche di intervento.

I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per

realizzare il "sistema locale della rete di servizi sociali". In questo, i Comuni devono

coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le

associazioni dei cittadini.

Dai Comuni dipende:

• la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di

limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e le

relative condizioni per usufruire delle prestazioni; 5

• l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle

strutture residenziale e semiresidenziali pubbliche e private;

• il garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi.

Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali sono definiti nei Piani di

Zona. I Comuni devono anche realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che

illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi.

I Comuni, Regioni e Stato dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore

non-profit. I soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella

programmazione e organizzazione del sistema integrato (art. 1 comma 4) sia

nell’erogazione dei servizi (art. comma 5).

COMMENTO ALLA LEGGE

Prima dell’approvazione della legge n. 328 del 2000, sull'assistenza sociale, il settore era

ancora disciplinato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni,

cosiddetta "legge Crispi".

I

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Publisher
A.A. 2018-2019
10 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rorina98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bonetti Paolo.