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Forme di governo e sistemi elettorali

Forma costituzionale pura: monarchia parlamentare, re ha solo il potere esecutivo.

Forma parlamentare: popolo elegge il parlamento che elabora e approva le leggi.

Forma di governo presidenziale: popolo elegge i tre organi rappresentativi dei tre poteri (presidente, parlamento, giudici).

Forma di governo semipresidenziale: popolo vota il parlamento e presidente ma non il governo (Francia).

SISTEMI ELETTORALI: maggioritari (chi ottiene più voti nella circoscrizione conquista tutti i seggi), proporzionali (circoscrizioni plurinominali, competizione tra liste), misti (Italia, per minimizzare i difetti dei due sistemi).

9. CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA: Processo attraverso il quale si forma e si attua la funzione di indirizzo politico, a partire dal momento delle elezioni, quindi attraverso la formazione del parlamento, dell'esecutivo e poi lo svolgimento dell'attività di governo.

PARLAMENTO: organo legislativo dello stato.

Struttura Camera

Dei deputati (630 400), senato della repubblica (315+ sen. a vita 200) non ancora cambiati; eccezioni (parlamento in seduta comune, regolamenti parlamentari).

Organizzazione delle camere presidente di assemblea, ufficio di presidenza, gruppi parlamentari, giunte, commissioni parlamentari.

Procedimento legislativo iniziativa, esame, discussione, votazione, procedimenti diversi (normale, abbreviata, decentrata, in sede redigente), promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore (esiste anche la REVISIONE COSTITUZIONALE oltre al procedimento legislativo, che tratta solamente di leggi costituzionali e di revisione costituzionale).

Atti aventi forza di legge: decreto legislativo (legge delega e schema di decreto) e decreto-legge.

Funzioni di indirizzo politico (mozioni, risoluzione, ordine del giorno), di informazione e controllo (interpellanza, interrogazione, audizioni e indagini conoscitive).

GOVERNO: organo esecutivo dello stato.

Struttura organi necessari

(presidente del Consiglio dei ministri, ministri, Consiglio dei ministri), non necessari (viceministri, sottosegretari, comitati interministeriali)

Formazione consultazioni, conferimento incarico e accettazione

con riserva, predisposizione della lista dei ministri, nomina e giuramento (cost.), nomina dei sottosegretari di stato e dei viceministri, presentazione alle camere per la fiducia (cost.)

Funzioni normativa, di indirizzo politico, funzioni amministrative.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: organo costituzionale monocratico, capo dello stato, rappresentante dell'unità nazionale.

Mandato presidenziale durata (7 anni), supplenza (presidente del senato), giuramento, prorogatio (mai avvenuta).

Funzioni rappresentanza esterna, esercizio delle funzioni parlamentari, funzione legislativa, funzione esecutiva e di governo-indirizzo, esercizio della sovranità popolare, esercizio della giurisdizione cost., ord. e amm.

Responsabilità non

è responsabile degli atti compiuti nella sua funzione (ad eccezione di alto tradimento o attentato alla costituzione).

Controfirma: nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, competenti o dal presidente del consiglio, che ne assumono così la responsabilità (atti personalissimi senza controfirma).

11. CIRCUITO DELLE GARANZIE: Insieme delle funzioni svolte dagli altri organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di legittimazione democratica, i quali agiscono sulla base di una legittimazione di tipo tecnico-giuridico. Essi hanno come finalità la garanzia del rispetto della legalità costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE: soggetto che garantisce giurisdizionalmente la rigidità della Costituzione.

2 modelli di riferimento: judicial review of legislation e modello kelseniano austriaco; SISTEMI MISTI (Italia sindacato accentrato, accesso)

concreto e diffuso, ex tunc e erga omnes). Composizione giudici (5 parlamento in seduta comune, 5 supreme magistrature ordinarie e amministrative, 5 pdr), godono di neutralità rispetto a politica e interessi politici e privati, immunità, trattamento economico, autonomia finanziaria e normativa. Vie di accesso diretto (in via principale o d'azione utilizzato solo da stato o regioni) e accesso indiretto (in via incidentale, incostituzionalità a discrezione del giudice). Tipologia delle decisioni inammissibilità, ordinanze (decisioni brevi), sentenze (decisioni più ampie). ⁎ Sentenze: di accoglimento, di rigetto più raffinate: interpretative (di acc. si e di rig. no) e manipolative (di acc)(additive e sostitutive). Conflitti di attribuzione tra poteri inter-organici, conflitti di attribuzione tra stato e regioni. MAGISTRATURA: garantisce la legalità del sistema. • Funzione giurisdizionale particolari

Gli organi dello stato che costituiscono il potere giudiziario e giudicano in posizione di

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher brusina01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Simoncini Andrea.