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Vi sono due tipi di responsabilità: una della società verso altri soggetti sociali, un'altra dei singoli
soci verso propri creditori. Se la società non adempie alle sue obbligazioni verso creditori sociali,
questi devono prima rivolgersi alla società, se questa non paga possono rivolgersi ai soci
illimitatamente responsabili. Per quanto riguarda la sola società semplice, esiste nell'art. 2268 il
"beneficio della preventiva escussione": questo beneficio è a favore del socio illimitatamente
responsabile chiamato a pagare un debito della società, il quale, prima di pagare, può indicare al
creditore un bene della società su cui egli può agevolmente soddisfarsi con un'ingiunzione di
pagamento, prima di aggredire il proprio patrimonio. Nella società in nome collettivo, questo
istituto esiste, ma opera in maniera diversa:l'art. 2304 infatti, dice che questo beneficio scatta
automaticamente; i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non
dopo l'escussione del patrimonio sociale. Quindi non basta che il creditore abbia richiesto il
pagamento alla società o abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti della stessa, è necessario
inoltre che abbia infruttuosamente esperito l'azione esecutiva sul patrimonio sociale. Nella società
semplice, la responsabilità personale di tutti i soci non è principio derogabile. La responsabilità dei
soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere infatti esclusa o limitata da un
apposito patto sociale, che però è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza da mezzi
idonei (2267). Nella società a nome collettivo invece, la responsabilità illimitata è solidale di tutti i
soci è inderogabile, quindi l'eventuale patto contrario è realizzabile ma non ha effetto nei confronti
di terzi (2291). La differenza è che il creditore di una società semplice per riscuotere il suo credito
può rivolgersi solo ai soci illimitatamente responsabili, mentre nella società in nome collettivo può
rivolgersi a tutti i soci, perchè un eventuale patto contrario all'illimitatezza della responsabilità non è
opponibile a terzi; sarà poi quel socio a chiedere soldi ai soci illimitatamente responsabili per
rimanere indenne. In entrambe le società poi la responsabilità per le obbligazioni sociali
precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci: infatti, chi entra a far parte di una società già
costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di
socio (2269). Nell'art. 2270 si parla del creditore personale di un socio: sia nella società semplice
che in quella a nome collettivo egli, nei confronti di un socio suo debitore, può far valere i suoi
diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore e compiere atti conservativi sulla quota allo stesso
spettante nella liquidazione della società. Inoltre, nel secondo comma, si dice che se gli altri beni del
debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può chiedere
in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre
mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società. Nella società in nome
collettivo però, come recita l'art. 2305, il creditore particolare del socio, finché dura la società, non
può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, neppure quando gli altri beni dello
stesso siano sufficienti a soddisfarlo. Tale regola vale fino alla scadenza della società fissata nell'atto
costitutivo. I soci possono prorogare la durata della società con una specifica decisione o
continuando in fatto l'attività sociale, ma tale decisione non può pregiudicare i creditori particolari
dei soci ai quali è in tal caso accordata una tutela analoga a quella sopra esposta per la società
semplice (2307).
Ci sono tre casi in cui il singolo socio cessa di far parte di una società: morte, esclusione e recesso.
Il venir meno di uno o più soci non determina in alcun caso lo scioglimento della società; di per sè
comporta solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente o
gli eredi del socio defunto attraverso la liquidazione della quota sociale. È invece rimesso ai soci
superstiti ill decidere se porre fine alla società o continuarla. Al verificarsi della morte del socio,
sorge il diritto per gli eredi alla liquidazione della quota societaria del defunto (art. 2284), salvo
contraria disposizione del contratto sociale; tuttavia lo stesso articolo presenta i casi residui di
scioglimento dell'intera società (in quel caso gli eredi dovranno attendere il termine della
liquidazione e non hanno più il diritto alla liquidazione della quota parte del defunto, ma sono
creditori dell'azienda e non soci, altrimenti dovrebbero partecipare ad eventuali perdite d'impresa) o
di continuazione dell'attività della stessa con l'entrata in società di uno o più eredi del defunto che
abbiamo acconsentito a ciò, altrimenti si andrebbe contro il divieto dei patti successori. L'esclusione
può essere di diritto o facoltativa: è escluso di diritto (2288) il socio che sia dichiarato fallito in una
sua propria impresa (salvo ovviamente che non si tratti di fallimento conseguente al fallimento della
società), e quello il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, come sopra si
è detto; nel primo caso l'esclusione opera dal giorno stesso del dichiarato fallimento del socio, nel
secondo, essa opera da quando il procedimento di liquidazione si è concluso. L'esclusione
facoltativa, invece, (2286) si ha in precise situazioni in cui gli altri soci sono chiamati a votare circa
il mantenere o meno questo socio in società: queste situazioni sono quelle di gravi inadempienze
degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, l'interdizione o inabilitazione del
socio fisica o giudiziaria, e quelle di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per
causa non imputabile al socio. Nel caso di una società formata da due soli soci, l'esclusione di uno
di essi deve essere pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell'altro e diventa operante
nel momento in cui la relativa sentenza sia passata in giudicato. L'esclusione è deliberata dalla
maggioranza dei soci calcolata per teste, non imputandosi nel numero il socio da escludere (2287).
La deliberazione motivata deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi trenta giorni
dalla data di comunicazione. Entro tale termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il
quale può anche sospendere l'esecuzione della delibera. Per quanto riguarda il recesso, infine, esso è
lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio (art. 2285). Ogni socio può recedere dalla
società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, senza
bisogno di una motivazione ma con un preavviso di almeno tre mesi, mentre con una giusta
motivazione anche senza preavviso. Nelle società a tempo determinato, il recesso è ammesso per
legge solo se sussiste una giusta causa o se si crea uno dei casi previsti dal contratto sociale. Nell'art.
2289 si parla della liquidazione della quota del socio uscente: nei casi in cui il rapporto sociale si
scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di
danaro che rappresenti il valore della quota, quindi nel caso di conferimento in natura, non spetta al
socio uscente la restituzione del bene. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (cioè un bilancio infrannuale).
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle
operazioni medesime: questo comma non ha alcun senso dal punto di vista ragioneristico, perchè
un'azienda ha tantissime operazioni in corso, e per queste operazioni è impossibile definite degli
utili e delle perdite specifiche. Si pensa probabilmente che il legislatore del 1942, nello scrivere
questo comma, intendesse la formazione di ratei e risconti, attivi e passivi.
L'articolo 2272 elenca tutti i casi di scioglimento di un'intera società semplice (ma si applicano
anche a quelle in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice): per decorso del termine
fissato nell'atto costitutivo (non si applica alle società a tempo indeterminato e tuttavia esiste la
proroga sia tacita che espressa); per conseguimento dell'oggetto sociale o la impossibilità nel
conseguirlo (fra le cause che rendono impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale la
giurisprudenza comprende gli ostacoli al funzionamento della società dall'insanabile discordia fra i
soci che determini una paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale); per volontà di tutti i soci
(salvo che l'atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società può essere
deliberato a maggioranza); quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi
questa non viene ricostituita (la riduzione a uno dei soci non è quindi di per sè causa dello
scioglimento della società: perchè tale causa di scioglimento sia operativa è necessario che la
situazione si protragga per sei mesi); altre cause previste dal contratto sociale. A proposito della
penultima causa di scioglimento, nella società in accomandita semplice può verificarsi una
situazione simile (2323) se mancano del tutto accomandatari (tutti i soci illimitatamente
responsabili) o accomandanti (tutti i soci limitatamente responsabili): l'ordinamento offre diverse
soluzioni, nel primo caso dando la possibilità a accomandanti o terzi di ricoprire le funzioni di
accomandatari per massimo sei mesi, oltre i quali se non sono stati trovati nuovi accomandatari la
società si scioglie, nel secondo caso dando la facoltà agli accomandatari, se nell'arco di sei mesi non
riescono a trovare neanche un accomandante, di trasformare la società in accomandita semplice in
società in nome collettivo. Per le società di persone che svolgono attività commerciale (quindi
esclusa la società semplice), l'art. 2308 individua un'altra causa di scioglimento della società, cioè la
dichiarazione di fallimento: la società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'