LE FONTI
Sono di due tipi: 1. di cognizione= testi normativi (Codice civile, del lavoro, Gazzetta
Ufficiale...) da cui si può apprendere il contenuto delle norme.
2. di produzione= indicano la provenienza di un certo assetto, la disciplina regolativa.
Per capire come un rapporto giuridico è regolato, per capire dove sta la sua
regolamentazione, qual è la sua fonte. Così si individua dove sta l’insieme di regole
che permettono di capire come questa vicenda va inquadrata giuridicamente (la
Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi ordinarie, le leggi regionali, le
consuetudini…).
A quali fonti dobbiamo fare riferimento per la regolazione del rapporto di lavoro? Ci si
ricollega alle fonti di produzione previste dal nostro sistema normativo: gerarchica= al
vertice la costituzione, poi fonti internazionali, fonti dell’Unione europea, la legge
ordinaria, i c. collettivi e individuali, gli usi.
Nel diritto del lavoro si parla di fonti eteronome e fonti autonome. Le fonti
eteronome sono quelle "esterne" create dal legislatore. Le fonti autonome
1
scaturiscono da libere determinazioni dell'autonomia negoziale privata e
collettiva quali ad esempio il contratto collettivo di lavoro.
FONTI ETERONOME
La Costituzione
Nella Costituzione il lavoro ha un’assoluta centralità (art.1= il lavoro è ciò su cui si
fonda la Repubblica). Il concetto di lavoro riemerge nel tessuto dei suoi 139 articoli,
anche se il termine assume diversi significati a seconda del contesto degli articoli.
Esso comprende ogni tipo di attività, anche quella non professionale, non remunerata-
> sforzo del cittadino per il progresso, miglioramento del paese. Art. 4 = consente al
cittadino di esprimere sé stesso. Art. 35-41 = fanno esplicito riferimento alla
condizione del lavoro essenzialmente prestato da coloro che traggono da questa
attività il necessario per vivere e che quindi hanno bisogno di un sistema di protezione
dagli abusi. ©Art 36=ogni lavoratore subordinato ha diritto a una retribuzione
1 Autonoma= sono le stesse parti del rapporto a definirla, ad autoimporsi= contratto,
contrattazione individuale, collettiva (post corporativa: territoriale, aziendale, regionale, di
unità produttiva ecc).
sufficiente per garantire a sé e altri un’esistenza dignitosa. Art 37=principio parità
uomo-donna. Art 38= protezione assicurativa, previdenziale.
Poi in questo gruppo di articoli: Principio di organizzazione di libertà sindacale/ dir di
sciopero/ iniziativa economica privata (=art. 41)
necessità del legislatore di proteggere i lavoratori dagli abusi + libertà
economica per lo sviluppo di maggiori attività lavorative (se non c’è tutela della
libertà di impresa, non viene tutelato il lavoratore e non viene creato nuovo
lavoro) => il progresso, lo sviluppo economico è socialmente utile, e può
derivare solo dallo sviluppo di queste due importanti tutele. Il lavoratore viene
protetto non mettendo in difficoltà l’azienda, ma tutelandola, poiché è essa che
crea valore. Se una azienda non è protetta, non c’è più nulla da dividere.
Però queste norme costituzionali sono tutte affermazioni di principio. Hanno anche una
dimensione precettiva (es. parità di trattamento uomo-donna, o libertà sindacale, o
quella sullo sciopero-> incompatibilità di leggi contraddittorie a questi principi), ma
comunque norme di portata molto generale, non interessano nel dettaglio le infinite
relazioni nell’ambito del lavoro.
Fonti internazionali
Art. 10 comma 1 Cost= << il nostro ordinamento si conforma alle norme di diritto
internazionale>> →disposizioni di principio, atteggiamento aperto dell’Italia rispetto
alle norme vincolanti all’intera comunità internazionale.
Si ritiene che siano poche le norme di dir internazionale riconosciute. Comprendono
quelle regole essenziali del convivere tra stati nel sistema globale. Dunque, con questo
pacta sunt servanda
articolo si allude a principi come =regole per cui lo stato deve
(i patti devono essere osservati):
rispettare gli impegni presi esprime un principio
fondamentale del diritto civile e del diritto internazionale. Sintetizza il principio del
carattere vincolante del contratto (una volta concluso, il contratto getta un vincolo
sopra le parti, le «impegna», nel senso che esse non possono più sottrarsi ai suoi
effetti, i quali a questo punto si producono, piaccia o non piaccia alle parti).
La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’art 10 riguardi le norme
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internazionali di origine consuetudinaria , e NON di origine pattizia . Queste
ultime, infatti, non producono automaticamente effetti nel nostro sistema giuridico,
ma per fare ciò è necessario l’atto di ratifica da parte del Presidente della Repubblica.
Inoltre, l’Italia partecipa, insieme a molti altri paesi, all’OIL (organizzazione
internazionale del lavoro) =elabora periodicamente convenzioni che vengono
sottoscritte dai singoli stati, per promuovere l’adozione da parte dei paesi di norme sul
lavoro che permettano condizioni di lavoro dignitose. L’OIL, dunque, tramite il suo
organo legislativo (la Conferenza Internazionale del Lavoro) elabora norme
internazionali (=convenzioni), che per essere vincolanti all’interno dei singoli stati
dovranno poi essere ratificate. Queste convenzioni/trattati dunque non hanno valore
all’interno dei singoli ordinamenti, poiché necessitano dell’atto di ratifica. Una volta
ratificato, il trattato diventerà legge ordinaria, e potrà essere a sua volta modificato
con provvedimento di uguale forza.
2 Vengono definite consuetudini tutte le norme non scritte di diritto internazionale generale,
vale a dire quelle norme che non costituiscono parte integrante del cosiddetto ius positum o
diritto positivo, che vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale.
3 Le norme pattizie, a differenza di quelle generali di origine consuetudinaria devono essere
recepite all’interno degli Stati interessati attraverso norme di esecuzione.
Art 117 comma 1 Cost. = &
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