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LE FONTI

Sono di due tipi: 1. di cognizione= testi normativi (Codice civile, del lavoro, Gazzetta

Ufficiale...) da cui si può apprendere il contenuto delle norme.

2. di produzione= indicano la provenienza di un certo assetto, la disciplina regolativa.

Per capire come un rapporto giuridico è regolato, per capire dove sta la sua

regolamentazione, qual è la sua fonte. Così si individua dove sta l’insieme di regole

che permettono di capire come questa vicenda va inquadrata giuridicamente (la

Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi ordinarie, le leggi regionali, le

consuetudini…).

A quali fonti dobbiamo fare riferimento per la regolazione del rapporto di lavoro? Ci si

ricollega alle fonti di produzione previste dal nostro sistema normativo: gerarchica= al

vertice la costituzione, poi fonti internazionali, fonti dell’Unione europea, la legge

ordinaria, i c. collettivi e individuali, gli usi.

Nel diritto del lavoro si parla di fonti eteronome e fonti autonome. Le fonti

eteronome sono quelle "esterne" create dal legislatore. Le fonti autonome

1

scaturiscono da libere determinazioni dell'autonomia negoziale privata e

collettiva quali ad esempio il contratto collettivo di lavoro.

FONTI ETERONOME

La Costituzione

Nella Costituzione il lavoro ha un’assoluta centralità (art.1= il lavoro è ciò su cui si

fonda la Repubblica). Il concetto di lavoro riemerge nel tessuto dei suoi 139 articoli,

anche se il termine assume diversi significati a seconda del contesto degli articoli.

Esso comprende ogni tipo di attività, anche quella non professionale, non remunerata-

> sforzo del cittadino per il progresso, miglioramento del paese. Art. 4 = consente al

cittadino di esprimere sé stesso. Art. 35-41 = fanno esplicito riferimento alla

condizione del lavoro essenzialmente prestato da coloro che traggono da questa

attività il necessario per vivere e che quindi hanno bisogno di un sistema di protezione

dagli abusi. ©Art 36=ogni lavoratore subordinato ha diritto a una retribuzione

1 Autonoma= sono le stesse parti del rapporto a definirla, ad autoimporsi= contratto,

contrattazione individuale, collettiva (post corporativa: territoriale, aziendale, regionale, di

unità produttiva ecc).

sufficiente per garantire a sé e altri un’esistenza dignitosa. Art 37=principio parità

uomo-donna. Art 38= protezione assicurativa, previdenziale.

Poi in questo gruppo di articoli: Principio di organizzazione di libertà sindacale/ dir di

sciopero/ iniziativa economica privata (=art. 41)

necessità del legislatore di proteggere i lavoratori dagli abusi + libertà

 economica per lo sviluppo di maggiori attività lavorative (se non c’è tutela della

libertà di impresa, non viene tutelato il lavoratore e non viene creato nuovo

lavoro) => il progresso, lo sviluppo economico è socialmente utile, e può

derivare solo dallo sviluppo di queste due importanti tutele. Il lavoratore viene

protetto non mettendo in difficoltà l’azienda, ma tutelandola, poiché è essa che

crea valore. Se una azienda non è protetta, non c’è più nulla da dividere.

Però queste norme costituzionali sono tutte affermazioni di principio. Hanno anche una

dimensione precettiva (es. parità di trattamento uomo-donna, o libertà sindacale, o

quella sullo sciopero-> incompatibilità di leggi contraddittorie a questi principi), ma

comunque norme di portata molto generale, non interessano nel dettaglio le infinite

relazioni nell’ambito del lavoro.

Fonti internazionali

Art. 10 comma 1 Cost= << il nostro ordinamento si conforma alle norme di diritto

internazionale>> →disposizioni di principio, atteggiamento aperto dell’Italia rispetto

alle norme vincolanti all’intera comunità internazionale.

Si ritiene che siano poche le norme di dir internazionale riconosciute. Comprendono

quelle regole essenziali del convivere tra stati nel sistema globale. Dunque, con questo

pacta sunt servanda

articolo si allude a principi come =regole per cui lo stato deve

(i patti devono essere osservati):

rispettare gli impegni presi esprime un principio

fondamentale del diritto civile e del diritto internazionale. Sintetizza il principio del

carattere vincolante del contratto (una volta concluso, il contratto getta un vincolo

sopra le parti, le «impegna», nel senso che esse non possono più sottrarsi ai suoi

effetti, i quali a questo punto si producono, piaccia o non piaccia alle parti).

La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’art 10 riguardi le norme

2 3

internazionali di origine consuetudinaria , e NON di origine pattizia . Queste

ultime, infatti, non producono automaticamente effetti nel nostro sistema giuridico,

ma per fare ciò è necessario l’atto di ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

Inoltre, l’Italia partecipa, insieme a molti altri paesi, all’OIL (organizzazione

internazionale del lavoro) =elabora periodicamente convenzioni che vengono

sottoscritte dai singoli stati, per promuovere l’adozione da parte dei paesi di norme sul

lavoro che permettano condizioni di lavoro dignitose. L’OIL, dunque, tramite il suo

organo legislativo (la Conferenza Internazionale del Lavoro) elabora norme

internazionali (=convenzioni), che per essere vincolanti all’interno dei singoli stati

dovranno poi essere ratificate. Queste convenzioni/trattati dunque non hanno valore

all’interno dei singoli ordinamenti, poiché necessitano dell’atto di ratifica. Una volta

ratificato, il trattato diventerà legge ordinaria, e potrà essere a sua volta modificato

con provvedimento di uguale forza.

2 Vengono definite consuetudini tutte le norme non scritte di diritto internazionale generale,

vale a dire quelle norme che non costituiscono parte integrante del cosiddetto ius positum o

diritto positivo, che vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale.

3 Le norme pattizie, a differenza di quelle generali di origine consuetudinaria devono essere

recepite all’interno degli Stati interessati attraverso norme di esecuzione.

Art 117 comma 1 Cost. = &

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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