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(PROFESSIONISTA INTELLETTUALE)
La professione intellettuale si caratterizza per richiedere particolari conoscenze ai fini
dell'erogazione della prestazione richiesta (avvocato, medico, ingegnere ecc).
– professioni protette → l'esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi;
– p.non protette → chiunque può esercitarle (per es. ideatore di campagne pubblicitarie)
PRINCIPI:
– esecuzione necessariamente personale della prestazione;
– compenso parametrato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;
– risoluzione di problemi di elevata difficoltà tecnica → il professionista risponde solo per
dolo/colpa grave;
– esonero dallo statuto dell'imprenditore.
(SUBFORNITURA)
Normativa a carattere eccezionale che deroga a numerosi principi relativi alla parte generale delle
obbligazioni e dei contratti;
fenomeno della cooperazione tra imprese → un impresa committente e una “dipendente” da essa
che si trova quindi in una posizione + debole.
DISCIPLINA:
– forma scritta ad substantiam (per certezza e trasparenza del rapporto) / esecuzione
immediata da parte del subfornitore di un ordine del committente, ma fatto sempre in forma
scritta e contenente tutte le specifiche del contratto ecc.
– il committente non può dilazionare il pagamento del corrispettivo al subfornitore per un
termine superiore a 60 GIORNI;
– è vietato ogni abuso dello stato di dipendenza economica in cui possa trovarsi il subfornitore
→ sanzioni ecc da parte dell'autorità ANTITRUST.
CONTRATTO DI TRASPORTO: (1678 ss.cc.)
Una parte (vettore) si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
SERVIZI DI LINEA: servizio pubblico esercitato mediante concessione amministrativa;
– obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta;
– obbligo di osservare la parità di trattamento dei contraenti ;
TRASPORTO DI PERSONE:
– il vettore ha la responsabilità di assicurare l'incolumità delle persone durante il viaggio, è
una responsabilità contrattuale → è presunta la colpa del vettore ed incombe su quest'ultimo
l'onere della prova liberatoria ( dimostrazione che l'evento dannoso sia dovuto a forza
maggiore, caso fortuito, colpa del danneggiato o fatto del terzo)
– il vettore ha, inoltre, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare
il danno;
– sono nulle le clausole che limitano la resp.del vettore per danni al viaggiatore.
TRASPORTO DI COSE:
colui che affida le cose = mittente
contratto tra mittente e vettore = contratto a favore del terzo (destinatario).
Lettera di vettura: documento che prova il contratto, rilasciato dal mittente al vettore.
Il vettore è tenuto alla CUSTODIA delle cose che deve trasportare → il vettore ha l'onere di fornire
la prova positiva che il danno alla cosa è dipeso da un fatto specificamente individuato, estraneo
alla sua sfera (caso fortuito) e non imputabile al vettore.
CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL'ALTRUI ATTIVITA'
GIURIDICA
MANDATO: (1703 ss. cc.)
contratto con cui una parte (mandatario) assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per
conto dell'altra parte (mandante).
MANDATO CON RAPPRESENTANZA: (al mandatario è conferita anche una procura) gli effetti
g. degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al
mandante.
MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: (=con rappresentanza indiretta) il mandatario agisce in
nome proprio acquistando diritti/obblighi derivanti dal negozio g. compiuto (manca la contemplatio
domini), il mandatario ha poi l'obbligo di trasferire al mandante gli effetti g./materiali dell'attività
svolta in nome proprio ma nell'interesse del mandante.
Mandato ad acquistare:
-se beni immobili/mobili registrati ---> mandatario ne diventa proprietario ma deve trasferirli al
mandante (se no giudice->sentenza costitutiva), il mandante ha solo un credito nei confronti del
mandatario;
-se beni mobili (non reg.) ---> il mandante può rivendicare i beni acquistati dal mandatario
nell'interesse del mandante (azione di rivendicazione, in rem salvo eventuale ex.art.1153).
Opponibilità del mandato ad acquistare= i creditori del mandatario non possono agire sui beni
acquistati da questo in nome proprio ma nell'interesse del mandante (tutela concessa al mandante)
ma solo se è attestata l'anteriorità del mandato rispetto al pignoramento.
Azione surrogatoria → il mandante può sostituirsi al mandatario nell'esercizio dei diritti nascenti
dal rapporto obbligatorio di quest'ultimo con i terzi.
IL MANDATO SI PRESUME ONEROSO.
OBBLIGHI MANDATARIO:
eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia
OBBLIGHI MANDANTE:
fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, rimborsare spese, pagare
compenso, risarcire danni ecc.
ESTINZIONE DEL MANDATO:
– morte/interdizione/inabilitazione del mandante/ mandatario (tranne se il mandato è conferito
nell'interesse del mandatario o di un terzo);
– revoca del mandante (se interesse mandatario/ terzi serve giusta causa per revoca)
– rinunzia del mandatario ( con congruo preavviso/giusta causa se no -->risarcimento danni)
COMMISSIONE: (mandato senza rappresentanza)
mandato che ha per oggetto acquisto/vendita di beni nell'interesse del committente (mandante) e in
nome del commissionario (mandatario)
compenso del commissionario = provvigione
star del credere: se il commissionario assume verso il committente la garanzia del buon esito
dell'affare si dice che egli è tenuto allo star del credere ---> ha diritto ad una maggiore provvigione.
Contratto con se stesso: è ammessa l'entrata del commissionario nel contratto se è esclusa ogni
possibilità di conflitto d'interessi con il committente.
CONTRATTO DI SPEDIZIONE: (mandato senza rappresentanza)
una parte (spedizioniere) assume l'obbligo di concludere, in nome proprio ma nell'interesse del
mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Può verificarsi l'entrata dello spedizioniere nel contratto di trasporto (spedizioniere-vettore).
CONTRATTO DI AGENZIA: (1742 ss.cc.)
scopo= predisporre una rete distributiva di prodotti, promozione d'affari da parte dell'agente
contratto con il quale un imprenditore (preponente) affida ad un agente l'incarico, con carattere di
stabilità, di promuovere nell'ambito di una zona territoriale assegnatagli la stipulazione di contratti
con i terzi.
L'agente non provvede a stipulare direttamente i contratti con i clienti ma si limita a trasmettere al
preponente gli ordini raccolti in una determinata zona; se all'agente è conferita una rappresentanza
da parte del preponente allora si ha anche un contratto di mandato ma con prevalenza dell'agenzia.
Necessaria la forma scritta ad probationem
compenso=provvigione, l'agente può essere chiamato a restituirla SOLO se è certo che il contratto
al quale si riferisce non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.
DIVIETO DI STAR DEL CREDERE, l'agente può prestare questa garanzia solo eccezionalmente
(deve essere pattuita di volta in volta e mai in via generale) e ha diritto ha un ulteriore compenso.
Agente: è un imprenditore ---> sopporta tutte le spese per la propria organizzazione/attività e il
rischio economico dell'attività che svolge
DIRITTO DI ESCLUSIVA:
-l'agente non può assumere incarichi per più imprese in concorrenza tra loro;
-l'imprenditore preponente non può nominare altri agenti per la stessa zona e deve pagare l'agente
per ogni contratto concluso relativo a quella zona ( anche se non c'è stato l'intervento dell'agente)
I NDENNITA' A FINE RAPPORTO: l'attività dell'agente ha procurato nuovi clienti al preponente e
questo può continuare a giovarsi della nuova clientela anche dopo la cessazione del rapporto di
agenzia.
PATTO DI NON CONCORRENZA: massimo 2 anni, per iscritto, solo per la stessa zona stessi
prodotti stessa clientela (l'agente ha diritto a un'indennità )
FRANCHISING (affiliazione commerciale):
contratto con il quale un imprenditore (affiliante) attribuisce ad un altro imprenditore (affiliato),
contro corrispettivo, un insieme di diritti relativi all'uso di marchi, insegne, denominazioni
commerciali e gli fornisce assistenza tecnica/commerciale, inserendolo in un sistema costituito da
una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o
servizi.
Si tratta di autonomi imprenditori commerciali che entrano in una catena acquistando il privilegio di
vendere i beni di un determinato produttore, utilizzando il suo marchio ed esponendo la sua insegna.
L'affiliato confida che la capacità attrattiva delle rete gli procurerà un certo avviamento e guadagno
commerciale.
TUTELA DELL'AFFILIATO:
-richiesta forma scritta ad substantiam
-deve indicare precisamente spese, investimenti iniziali, royalties ecc. a carico dell'affiliato
-durata minima comunque non inferiore ai 3 anni
-doveri di trasparenza, lealtà, correttezza a carico dell'affiliante
OBBLIGHI AFFILIATO:
non può trasferire la sede dell'impresa se questa è indicata nel contratto ed è tenuto alla massima
riservatezza una volta cessato il contratto.
MEDIAZIONE: (contratto?, 1754ss.cc.)
la mediazione si concreta nell'intervento di una persona estranea alle parti (mediatore) che le mette
in relazione tra loro per la conclusione di un affare, senza essere legato a ciascuna di esse da
rapporti di dipendenza, collaborazione o rappresentanza. (INDIPENDENZA RISPETTO ALLE
PARTI).
Può comunque agire su incarico di una delle parti ma resta comunque indipendente.
-diritto a una provvigione da entrambe le parti (se non stabilito diversamente);
-la provvigione spetta SOLO se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (nesso causale);
-il mediatore, accettato l'incarico, deve eseguirlo con diligenza, comportarsi con correttezza, buona
fede e conservare autonomia/indipendenza rispetto alle parti.
-mediatore può prestare fideiussione a una delle parti o rappresentarla per gli atti relativi
all'esecuzione del contratto già concluso.
VENDITE PIRAMIDALI:
vendita piramidale: creazione di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei
componenti la struttura di basa sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro
capacità di vendere beni o servizi.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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