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(PROFESSIONISTA INTELLETTUALE)

La professione intellettuale si caratterizza per richiedere particolari conoscenze ai fini

dell'erogazione della prestazione richiesta (avvocato, medico, ingegnere ecc).

– professioni protette → l'esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi;

– p.non protette → chiunque può esercitarle (per es. ideatore di campagne pubblicitarie)

PRINCIPI:

– esecuzione necessariamente personale della prestazione;

– compenso parametrato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;

– risoluzione di problemi di elevata difficoltà tecnica → il professionista risponde solo per

dolo/colpa grave;

– esonero dallo statuto dell'imprenditore.

(SUBFORNITURA)

Normativa a carattere eccezionale che deroga a numerosi principi relativi alla parte generale delle

obbligazioni e dei contratti;

fenomeno della cooperazione tra imprese → un impresa committente e una “dipendente” da essa

che si trova quindi in una posizione + debole.

DISCIPLINA:

– forma scritta ad substantiam (per certezza e trasparenza del rapporto) / esecuzione

immediata da parte del subfornitore di un ordine del committente, ma fatto sempre in forma

scritta e contenente tutte le specifiche del contratto ecc.

– il committente non può dilazionare il pagamento del corrispettivo al subfornitore per un

termine superiore a 60 GIORNI;

– è vietato ogni abuso dello stato di dipendenza economica in cui possa trovarsi il subfornitore

→ sanzioni ecc da parte dell'autorità ANTITRUST.

CONTRATTO DI TRASPORTO: (1678 ss.cc.)

Una parte (vettore) si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

SERVIZI DI LINEA: servizio pubblico esercitato mediante concessione amministrativa;

– obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta;

– obbligo di osservare la parità di trattamento dei contraenti ;

TRASPORTO DI PERSONE:

– il vettore ha la responsabilità di assicurare l'incolumità delle persone durante il viaggio, è

una responsabilità contrattuale → è presunta la colpa del vettore ed incombe su quest'ultimo

l'onere della prova liberatoria ( dimostrazione che l'evento dannoso sia dovuto a forza

maggiore, caso fortuito, colpa del danneggiato o fatto del terzo)

– il vettore ha, inoltre, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare

il danno;

– sono nulle le clausole che limitano la resp.del vettore per danni al viaggiatore.

TRASPORTO DI COSE:

colui che affida le cose = mittente

contratto tra mittente e vettore = contratto a favore del terzo (destinatario).

Lettera di vettura: documento che prova il contratto, rilasciato dal mittente al vettore.

Il vettore è tenuto alla CUSTODIA delle cose che deve trasportare → il vettore ha l'onere di fornire

la prova positiva che il danno alla cosa è dipeso da un fatto specificamente individuato, estraneo

alla sua sfera (caso fortuito) e non imputabile al vettore.

CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL'ALTRUI ATTIVITA'

GIURIDICA

MANDATO: (1703 ss. cc.)

contratto con cui una parte (mandatario) assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per

conto dell'altra parte (mandante).

MANDATO CON RAPPRESENTANZA: (al mandatario è conferita anche una procura) gli effetti

g. degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al

mandante.

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: (=con rappresentanza indiretta) il mandatario agisce in

nome proprio acquistando diritti/obblighi derivanti dal negozio g. compiuto (manca la contemplatio

domini), il mandatario ha poi l'obbligo di trasferire al mandante gli effetti g./materiali dell'attività

svolta in nome proprio ma nell'interesse del mandante.

Mandato ad acquistare:

-se beni immobili/mobili registrati ---> mandatario ne diventa proprietario ma deve trasferirli al

mandante (se no giudice->sentenza costitutiva), il mandante ha solo un credito nei confronti del

mandatario;

-se beni mobili (non reg.) ---> il mandante può rivendicare i beni acquistati dal mandatario

nell'interesse del mandante (azione di rivendicazione, in rem salvo eventuale ex.art.1153).

Opponibilità del mandato ad acquistare= i creditori del mandatario non possono agire sui beni

acquistati da questo in nome proprio ma nell'interesse del mandante (tutela concessa al mandante)

ma solo se è attestata l'anteriorità del mandato rispetto al pignoramento.

Azione surrogatoria → il mandante può sostituirsi al mandatario nell'esercizio dei diritti nascenti

dal rapporto obbligatorio di quest'ultimo con i terzi.

IL MANDATO SI PRESUME ONEROSO.

OBBLIGHI MANDATARIO:

eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia

OBBLIGHI MANDANTE:

fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, rimborsare spese, pagare

compenso, risarcire danni ecc.

ESTINZIONE DEL MANDATO:

– morte/interdizione/inabilitazione del mandante/ mandatario (tranne se il mandato è conferito

nell'interesse del mandatario o di un terzo);

– revoca del mandante (se interesse mandatario/ terzi serve giusta causa per revoca)

– rinunzia del mandatario ( con congruo preavviso/giusta causa se no -->risarcimento danni)

COMMISSIONE: (mandato senza rappresentanza)

mandato che ha per oggetto acquisto/vendita di beni nell'interesse del committente (mandante) e in

nome del commissionario (mandatario)

compenso del commissionario = provvigione

star del credere: se il commissionario assume verso il committente la garanzia del buon esito

dell'affare si dice che egli è tenuto allo star del credere ---> ha diritto ad una maggiore provvigione.

Contratto con se stesso: è ammessa l'entrata del commissionario nel contratto se è esclusa ogni

possibilità di conflitto d'interessi con il committente.

CONTRATTO DI SPEDIZIONE: (mandato senza rappresentanza)

una parte (spedizioniere) assume l'obbligo di concludere, in nome proprio ma nell'interesse del

mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Può verificarsi l'entrata dello spedizioniere nel contratto di trasporto (spedizioniere-vettore).

CONTRATTO DI AGENZIA: (1742 ss.cc.)

scopo= predisporre una rete distributiva di prodotti, promozione d'affari da parte dell'agente

contratto con il quale un imprenditore (preponente) affida ad un agente l'incarico, con carattere di

stabilità, di promuovere nell'ambito di una zona territoriale assegnatagli la stipulazione di contratti

con i terzi.

L'agente non provvede a stipulare direttamente i contratti con i clienti ma si limita a trasmettere al

preponente gli ordini raccolti in una determinata zona; se all'agente è conferita una rappresentanza

da parte del preponente allora si ha anche un contratto di mandato ma con prevalenza dell'agenzia.

Necessaria la forma scritta ad probationem

compenso=provvigione, l'agente può essere chiamato a restituirla SOLO se è certo che il contratto

al quale si riferisce non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.

DIVIETO DI STAR DEL CREDERE, l'agente può prestare questa garanzia solo eccezionalmente

(deve essere pattuita di volta in volta e mai in via generale) e ha diritto ha un ulteriore compenso.

Agente: è un imprenditore ---> sopporta tutte le spese per la propria organizzazione/attività e il

rischio economico dell'attività che svolge

DIRITTO DI ESCLUSIVA:

-l'agente non può assumere incarichi per più imprese in concorrenza tra loro;

-l'imprenditore preponente non può nominare altri agenti per la stessa zona e deve pagare l'agente

per ogni contratto concluso relativo a quella zona ( anche se non c'è stato l'intervento dell'agente)

I NDENNITA' A FINE RAPPORTO: l'attività dell'agente ha procurato nuovi clienti al preponente e

questo può continuare a giovarsi della nuova clientela anche dopo la cessazione del rapporto di

agenzia.

PATTO DI NON CONCORRENZA: massimo 2 anni, per iscritto, solo per la stessa zona stessi

prodotti stessa clientela (l'agente ha diritto a un'indennità )

FRANCHISING (affiliazione commerciale):

contratto con il quale un imprenditore (affiliante) attribuisce ad un altro imprenditore (affiliato),

contro corrispettivo, un insieme di diritti relativi all'uso di marchi, insegne, denominazioni

commerciali e gli fornisce assistenza tecnica/commerciale, inserendolo in un sistema costituito da

una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o

servizi.

Si tratta di autonomi imprenditori commerciali che entrano in una catena acquistando il privilegio di

vendere i beni di un determinato produttore, utilizzando il suo marchio ed esponendo la sua insegna.

L'affiliato confida che la capacità attrattiva delle rete gli procurerà un certo avviamento e guadagno

commerciale.

TUTELA DELL'AFFILIATO:

-richiesta forma scritta ad substantiam

-deve indicare precisamente spese, investimenti iniziali, royalties ecc. a carico dell'affiliato

-durata minima comunque non inferiore ai 3 anni

-doveri di trasparenza, lealtà, correttezza a carico dell'affiliante

OBBLIGHI AFFILIATO:

non può trasferire la sede dell'impresa se questa è indicata nel contratto ed è tenuto alla massima

riservatezza una volta cessato il contratto.

MEDIAZIONE: (contratto?, 1754ss.cc.)

la mediazione si concreta nell'intervento di una persona estranea alle parti (mediatore) che le mette

in relazione tra loro per la conclusione di un affare, senza essere legato a ciascuna di esse da

rapporti di dipendenza, collaborazione o rappresentanza. (INDIPENDENZA RISPETTO ALLE

PARTI).

Può comunque agire su incarico di una delle parti ma resta comunque indipendente.

-diritto a una provvigione da entrambe le parti (se non stabilito diversamente);

-la provvigione spetta SOLO se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (nesso causale);

-il mediatore, accettato l'incarico, deve eseguirlo con diligenza, comportarsi con correttezza, buona

fede e conservare autonomia/indipendenza rispetto alle parti.

-mediatore può prestare fideiussione a una delle parti o rappresentarla per gli atti relativi

all'esecuzione del contratto già concluso.

VENDITE PIRAMIDALI:

vendita piramidale: creazione di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei

componenti la struttura di basa sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro

capacità di vendere beni o servizi.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.sorsoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Pescatore Valerio.