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LAVORARE IN SICUREZZA INAOUC- Elementi di legislazione -14/10/2010
A cura del Servizio Prevenzione e Protezione dell'AOUCLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs 81/2008
Struttura del D.Lgs (aggiornato al D.Lgs 106/09)
XIII Titoli
- (titolo IX Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) circa 300 art.
- Allegati
TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 campo di applicazione
Il D.Lgs 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Definizione dei soggetti (art. 2, D. Lgs. 81/08)
DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubblicheproduttivaamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo siaautonomia gestionale, individuato dall'organo di verticepreposto ad un ufficio aventedelle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degliuffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati,il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
DIRIGENTIPersona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionaliadeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoroorganizzando l'attività lavorativa
vigilando su di essa;nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Definizione dei soggetti (art. 2, D. Lgs. 81/08)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Se.P.P.)
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
MEDICO COMPETENTE (M.C.)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per e per tutti gli altri compiti di
cui al presente decretoeffettuare la sorveglianza sanitaria
ESPERTO QUALIFICATO (E.Q.) art. 4 230/95
Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuaremisurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico,sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per forniretutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisicadella protezione dei lavoratori e della popolazione
IL SISTEMA DI PREVENZIONE MdL eDATORE MCDILAVORO LAVORATORI SPPRLSDIRIGENTIE FS, EQPREPOSTI e MA
Quindi cosa dice il nuovo decreto?
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 17 e 18, D.Lgs. 81/08: E DEL DIRIGENTE
Art. 17
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previstodall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;Art 181 . Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; I dirigenti organizzano, coordinano e controllano le attività lavorative a seconda del grado di autonomia decisionale che gli è statodelegato oche, esercitano, rappresentando una figura intermedia (prov. N 10/2010) OBBLIGHI DEL PREPOSTO Art. 19, D.Lgs. 81/08:- In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
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dicontrollo del lavoro altrui, con il potere diimpartire ordini ed istruzioni di naturameramente operativa per regolarnel’esecuzione, facendo così rientrare in questacategoria coloro che, in un organigrammaaziendale, si trovano gerarchicamentesubordinati ai dirigenti, ma che si differenzianodagli altri lavoratori per il dovere di sorveglianzae di controllo dell’attività lavorativa.
E cosa dice il nuovo decreto?
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Art. 20, D.Lgs. 81/08:
a) Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezzasui luoghi di lavoro;
b) Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva edindividuale;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ledeficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezioneindividuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, dellequali venga a conoscenza, adoperarsi direttamente,
In caso di urgenza sulla base delle proprie competenze e possibilità:
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Partecipare ai programmi di formazione e addestramento
- Sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente
In caso di mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 20 sono previste sanzioni a carico dei lavoratori (arresto, ammende, sanzioni amministrative).
Confronto Normativa Nazionale/Regolamento Aziendale per l'identificazione dei dirigenti e dei preposti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/20.