Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Sicurezza sul lavoro Pag. 1 Sicurezza sul lavoro Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sul lavoro Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sul lavoro Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sul lavoro Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sul lavoro Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LAVORARE IN SICUREZZA INAOUC- Elementi di legislazione -14/10/2010

A cura del Servizio Prevenzione e Protezione dell'AOUCLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs 81/2008

Struttura del D.Lgs (aggiornato al D.Lgs 106/09)

XIII Titoli

  • (titolo IX Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) circa 300 art.
  • Allegati

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 campo di applicazione

Il D.Lgs 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Definizione dei soggetti (art. 2, D. Lgs. 81/08)

DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle

pubblicheproduttivaamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo siaautonomia gestionale, individuato dall'organo di verticepreposto ad un ufficio aventedelle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degliuffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati,il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

DIRIGENTIPersona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionaliadeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoroorganizzando l'attività lavorativa

vigilando su di essa; Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Art. 2, D.Lgs. 81/08: Comma 1, Lettera a): "LAVORATORE" Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per contodellesocietà e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo.

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Definizione dei soggetti (art. 2, D. Lgs. 81/08)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Se.P.P.)
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

MEDICO COMPETENTE (M.C.)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per e per tutti gli altri compiti di

cui al presente decretoeffettuare la sorveglianza sanitaria

ESPERTO QUALIFICATO (E.Q.) art. 4 230/95

Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuaremisurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico,sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per forniretutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisicadella protezione dei lavoratori e della popolazione

IL SISTEMA DI PREVENZIONE MdL eDATORE MCDILAVORO LAVORATORI SPPRLSDIRIGENTIE FS, EQPREPOSTI e MA

Quindi cosa dice il nuovo decreto?

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 17 e 18, D.Lgs. 81/08: E DEL DIRIGENTE

Art. 17

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previstodall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai

rischi;Art 181 . Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; I dirigenti organizzano, coordinano e controllano le attività lavorative a seconda del grado di autonomia decisionale che gli è statodelegato oche, esercitano, rappresentando una figura intermedia (prov. N 10/2010) OBBLIGHI DEL PREPOSTO Art. 19, D.Lgs. 81/08:
  1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
    1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
    2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; E cosa dice il nuovo decreto? OBBLIGHI DEL PREPOSTO Art. 19, D.Lgs. 81/08: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Al preposto è allora affidato il sovrintendimento, ovvero un'attività

Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.

ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1;

dicontrollo del lavoro altrui, con il potere diimpartire ordini ed istruzioni di naturameramente operativa per regolarnel’esecuzione, facendo così rientrare in questacategoria coloro che, in un organigrammaaziendale, si trovano gerarchicamentesubordinati ai dirigenti, ma che si differenzianodagli altri lavoratori per il dovere di sorveglianzae di controllo dell’attività lavorativa.

E cosa dice il nuovo decreto?

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Art. 20, D.Lgs. 81/08:

a) Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezzasui luoghi di lavoro;

b) Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva edindividuale;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ledeficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezioneindividuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, dellequali venga a conoscenza, adoperarsi direttamente,

In caso di urgenza sulla base delle proprie competenze e possibilità:

  1. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
  2. Partecipare ai programmi di formazione e addestramento
  3. Sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente

In caso di mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 20 sono previste sanzioni a carico dei lavoratori (arresto, ammende, sanzioni amministrative).

Confronto Normativa Nazionale/Regolamento Aziendale per l'identificazione dei dirigenti e dei preposti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/20.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
23 pagine
SSD Scienze mediche MED/44 Medicina del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina Legale e Medicina del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Manno Maurizio.