Cenni storici sulla sicurezza sociale
La sicurezza sociale (derivata dall'anglosassone Welfare State) è l'insieme delle provvidenze volte ad assicurare a tutti i cittadini indistintamente un livello minimo di benessere sociale; copre tutte le principali condizioni di bisogno ed è finanziata con fondi prelevati dal reddito nazionale. La sicurezza sociale, a differenza della previdenza sociale, è caratterizzata da assenza di contributi (sui quali invece si fonda la previdenza) e dall'assistenza a tutti i cittadini (e non solo ai lavoratori).
Con legge 3 agosto 1862, n. 753, riguardante l'amministrazione delle Opere Pie, vengono mantenuti in vita tutti gli istituti di carità e beneficenza e qualsiasi altro ente morale che avesse come finalità quella di soccorrere le classi meno agiate prestando loro assistenza, educazione e avviamento professionale. Furono inoltre istituite le Congregazioni di carità, che hanno il compito di amministrare tutti i beni destinati agli indigenti. I controlli statali su questi enti vengono effettuati attraverso il ministero dell'Interno e i prefetti.
La prima unitaria organizzazione delle attività assistenziali si ebbe con la legge 7 luglio 1890, n. 6972. Con questa legge, le Opere Pie, che fino a quel momento erano state gestite da privati cittadini, diventano Istituzioni pubbliche di beneficenza. Nella generale precisazione dei compiti attribuiti alle Congregazioni di carità, si dispone, all'art. 8, la tutela degli orfani, dei minori, dei sordomuti e dei ciechi.
Con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, la denominazione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza venne sostituita da quella più completa di "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" (I.P.A.B.). Con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, viene istituita l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI). Con R.D. 16 dicembre 1929 viene eretta in ente morale l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG), che, dopo aver assunto personalità giuridica di ente pubblico, continua a sussistere come ente morale con D.P.R. 23 dicembre 1978.
Con legge 3 giugno 1937, n. 847, furono invece istituiti gli Enti comunali di assistenza (ECA), che sostituiscono le Congregazioni di carità, acquisendo le competenze già proprie delle IPAB (tutela di coloro che si trovano in stato di bisogno, tutela dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi). Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947 venne eretta in ente morale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), che, dopo aver assunto personalità giuridica di ente pubblico con legge 23 ottobre 1956, n. 1239, continua a sussistere come ente morale con D.P.R. 23 dicembre 1978.
Con D.P.R. 29 luglio 1949, n. 659, è stato inoltre fondato l'Ente nazionale per la protezione morale del Fanciullo (ENPF). Avvicinandosi poi ai giorni nostri, i provvedimenti per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (legge 16 maggio 1970, n. 281) costituiscono il presupposto indispensabile per il decentramento. Con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, si definisce il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative e statali in materia di beneficenza pubblica.
Solo con la legge 22 luglio 1975, n. 382, si ha la modifica dell'assetto normativo nazionale. Dal 1975 al 1977 vengono promulgate leggi per la soppressione di enti pubblici (fra questi l'ONMI con legge 23 dicembre 1975, n. 698). Nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vengono definite le materie delegate alle regioni e ai comuni, già enunciate agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tra esse, quindi, rientra tutto quell'insieme di prestazioni attinenti, nel quadro della sicurezza sociale, all'attuazione ed all'erogazione dei servizi pubblici.
Invalidità civile
La legge del 5 ottobre 1962, n. 1539, dispone l'assunzione obbligatoria al lavoro (in ragione del 2% dei dipendenti totali) di coloro che, inferiori ai 55 anni di età, siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in modo permanente ed in misura non inferiore ad un terzo. Il concetto di minorazione fisica comprende tutti i difetti e le infermità non di carattere psichico. Oltre all'esclusione dei minorati psichici, l'applicazione è limitata per coloro che possono essere di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti. La legge prevede anche l'istituzione di corsi di addestramento professionale.
La Legge del 6 agosto 1966, n. 625, prevede assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motolesi e dei neurolesi che versano in stato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Agli effetti di tale legge si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.
Con la legge 2 aprile 1968, n. 482, vengono precisate quali siano le aziende pubbliche e private presso cui il collocamento deve avvenire, chi sono gli aventi diritto e quali sono le modalità. Il collocamento obbligatorio consente l'assunzione in un lavoro stabile e remunerato in misura di 1:50 (2%), superando le ovvie difficoltà che l'invalido incontra nel mercato di lavoro. Sono esclusi coloro che hanno superato il 55° anno di età, che hanno perso ogni capacità lavorativa, che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono essere di pregiudizio per l'incolumità propria o degli altri o per la sicurezza degli impianti e coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 34% in quanto non pregiudica la possibilità di trovare una normale occupazione. Questa legge verrà abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Con la Legge 30 marzo 1971, n. 118, viene modificata la definizione di mutilato e invalido civile. Secondo l'art. 2, infatti, sono tali i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori degli anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Commissioni preposte all'accertamento fino al 1988
Commissioni sanitarie provinciali
Le Commissioni sanitarie provinciali duravano in carica cinque anni, erano nominate dal prefetto e presiedute dal medico provinciale, ed originariamente erano composte da un ispettore medico del lavoro, da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ed da un medico designato dall’ANMIC.
Ricorso alla commissione sanitaria regionale
In ogni capoluogo di regione era stata istituita una Commissione sanitaria regionale operante presso l’ufficio del medico provinciale. Essa esaminava i ricorsi presentati dagli interessati nei confronti delle pronunce della Commissione sanitaria provinciale. La Commissione sanitaria regionale era presieduta dal medico provinciale, ed erano composta da un docente universitario di medicina, da un ispettore medico del lavoro, da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall’ANMIC.
Con D.M. 25 luglio 1981 viene emanata la tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per capacità lavorativa, secondo le indicazioni fornite dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità (n.10 del 10/4/81), si intende la generica validità fisico-psichica del soggetto, come fattore soltanto potenziale, senza che egli debba applicarla in concreto. Nel valutare tale parametro si deve infatti considerare la formazione culturale e professionale e le abilità produttive che il soggetto ha acquisito oppure è in grado di acquisire mediante le varie modalità di apprendimento e socializzazione.
Con circolare del Ministero della Sanità (4 dicembre 1981) viene precisato che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore si applica agli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici; per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza continua.
Sostanziali mutamenti intervengono con il D.L. 23 novembre 1988, n. 509, nel quale sono emanate le norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti. Vengono introdotte nuove fasce percentuali che modificano i criteri valutativi e la figura dell'invalido civile fino ad allora emergente. Tale decreto infatti prevede che facciano parte degli invalidi collocabili solo coloro che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, prevede che l'assegno mensile relativo alla pensione di invalidità sia corrisposto ai soggetti con percentuale di invalidità compresa fra il 74 e il 100% e che sia ammesso il congedo per cure a partire dal 51%.
All'art. 2 della 118/71 viene aggiunto: ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Definizione di invalido
Sono invalidi i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, che causano una riduzione permanente della capacità lavorativa.
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