Anteprima
Vedrai una selezione di 30 pagine su 141
Sicurezza sociale Pag. 1 Sicurezza sociale Pag. 2
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 6
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 11
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 16
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 21
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 26
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 31
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 36
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 41
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 46
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 51
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 56
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 61
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 66
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 71
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 76
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 81
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 86
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 91
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 96
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 101
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 106
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 111
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 116
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 121
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 126
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 131
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 136
Anteprima di 30 pagg. su 141.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza sociale Pag. 141
1 su 141
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

RICORSO COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE ED INVALIDITÀ CIVILE

Con legge 15 ottobre 1990, n. 295 gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali. COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITÀ CIVILE COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE RICORSO COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE ED INVALIDITÀ CIVILE Ognuna delle Commissioni ex legge 295/1990 dovrà essere composta da tre medici di cui uno specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente ed uno prioritariamente scelto fra gli specialisti in medicina del lavoro. La Commissione medica ex legge 295/1990 deve valutare il grado di minorazione attribuendo una data percentuale con l'ausilio di apposite tabelle. In caso di coesistenza o di concorso di più minorazioni per valutare il danno non si procederà alla sommatoria dei singoli valori percentuali, bensì la minorazione.sarà considerata nella sua incidenza reale sull'complessiva validità del soggetto. Le percentuali potranno essere ridotte o aumentate fino a 5 punti con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico professionale del medesimo. Nella valutazione complessiva non vanno considerate le minorazioni comprese tra 0 e 10 % purché non concorrenti fra loro o con altre minorazioni. Copia dei verbali di visita sono trasmessi dalle USL alla competente Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Decorsi 60 giorni dalla data di ricezione di detti verbali senza richiesta di sospensione della procedura, i verbali sono trasmessi alla competente Prefettura. La Commissione medica superiore e di invalidità civile oggi ha il compito di esprimere parere tecnico al Ministero del Tesoro, qualora fosse stato proposto ricorso avverso gli accertamenti.

sanitarie effettuati dalle Commissioni sanitarie ex legge 295/1990 o gli accertamenti effettuati dalle Commissioni mediche periferiche

La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 dichiara illegittimo l'art.5 della 482/68 nella parte in cui non considera, ai fini della legge sulla assunzione obbligatoria, gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consenta il proficuo impiego in mansioni compatibili.

Con D.M. 5 febbraio 1992 viene emanata la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

CRITERI E MODALITÀ DELLE VERIFICHE

Come espressamente ribadito dall'art. 1 della legge legge 15 ottobre 1990, n. 295, a norma dell'art.3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 occorre verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti e disporre la revoca in caso di insussistenza senza ripetizione.

Delle somme precedentemente corrisposte. Come espressamente disposto dal D.M. 20 luglio 1989, n. 293, le verifiche sono disposte secondo un programma annuale. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario...

PRESTAZIONI: è sufficiente un formale riconoscimento d'invalidità, purché non inferiore a un terzo, per ottenere le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale previste dagli artt. 26 e 57 della legge 833/1978 e comprendenti l'assistenza protesica e quella per il recupero funzionale.

Con il riconoscimento dell'invalidità civile con una percentuale superiore al 45% può aversi l'iscrizione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per il diritto ad una aliquota di riserva obbligatoria nell'assegnazione di posti di lavoro nella Pubblica...

amministrazione o presso aziende private

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

CAPO I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Articolo 1. (Collocamento dei disabili)

  1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
    1. alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della

classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un

residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Circolare Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - 24 novembre 1999, n. 77 "Legge 12 marzo 1999, n. 68"

Con la presente circolare si intende procedere a un iniziale inquadramento del nuovo impianto normativo, delineato con la legge in oggetto indicata, con taluni approfondimenti che si ritengono utili prima dell'entrata in vigore della legge che, come è noto, è differita a un momento successivo alla pubblicazione.

Al riguardo, non può trascurarsi di evidenziare che la riforma in esame si interseca con il processo in atto volto a completare l'effettivo trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle Regioni nonché alle Province. Il Ministero è tenuto pertanto a svolgere un

ruolo centrale per la predisposizione delle misure di cambiamento modellate sul nuovo sistema, entro cui si articoleranno le singole misure amministrative di adattamento, garantendo altresì, definito il decentramento dei servizi, omogeneità digestione sul territorio nazionale, nel quadro delle più generali competenze di coordinamento, indirizzo e programmazione delle politiche dell'impiego. Il lavoratore invalido civile da avviare al lavoro, prima di essere effettivamente assunto, dovrà essere sottoposto a nuova visita, indipendentemente dal grado di percentuale di invalidità già riconosciuta, per controllare la permanenza dello stato invalidante. Su richiesta dello stesso lavoratore o del datore di lavoro può accertarsi che la natura ed il grado dell'invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti. Ai lavoratori con unriconoscimento d'invalidità superiore al 50% può essere concesso congedo per cure connesse all'infermità invalidante. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'art. 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore a due terzi. Per poter ottenere l'assegno mensile di cui all'art. 13 legge 118/1971 così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 509/1988, a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità, occorre che la riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al settantaquattro per cento (74%). Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile. Nei casi in cui sia accertata una totale inabilità lavorativa è concessa una pensione. Tale pensione viene concessa esclusivamente ai soggetti non

Collocati al lavoro, che non abbiano un reddito superiore ad un certo limite e che abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale, nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale, che non si trovino gratuitamente ricoverati in istituto e che versino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbisognino di una assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

L'indennità mensile di frequenza, non compatibile con l'indennità di accompagnamento, è concessa ai minori.

Oggi è possibile ottenere la concessione di un'indennità mensile di frequenza, per i minori invalidi cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Formattazione del testo

nonché ai minori ipoacusiciche presentino una perdita uditivasuperiore ai 60 dB.

CIECO CIVILENel 1920 viene fondata a Genova l'UnioneIta

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
141 pagine
SSD Scienze mediche MED/44 Medicina del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina Legale e Medicina del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Marello Giovanni.