SICUREZZA INDUSTRIALE
LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE
C. Scimeca, R. Scimeca
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO | SCUOLA POLITECNICA
Prefazione
Il presente testo costituisce un manuale completo per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
propedeutico alla formazione della figura professionale dell’RSPP (Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione) e non solo. Si tratta di una sintesi completa del primo modulo
del corso di Progettazione di Impianti e Sicurezza Industriale, di G. Galante, il cui primo
modulo è svolto dall’Ing. Fabrizio Hopps. Il corso è pensato per fornire all’allievo ingegnere
tutte le nozioni necessarie al superamento dell’esame per il conseguimento del modulo C,
oltre ad ulteriori approfondimenti su rischi specifici e rilevanti di possibile interesse
ingegneristico.
Il primo capitolo introduce i primi concetti di sicurezza dal punto di vista giuridico normativo,
gli attori coinvolti e i loro relativi compiti, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.
in toto
Il secondo capitolo concerne la valutazione dei rischi , dalla sua definizione fino alla
stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il terzo capitolo affronta il tema della formazione degli attori della sicurezza aziendale, di
fondamentale importanza affinché un RSPP sappia come organizzare la formazione dei
lavoratori in azienda in tema di sicurezza.
Il quarto capitolo approfondisce il vasto mondo dei Sistemi di Gestione, con particolare
riguardo al SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro), secondo i dettami previsti
dall’INAIL.
Il quinto capitolo è dedicato all’esposizione di rischi specifici: il rischio elettrico (con richiami
brevi di elettrotecnica), il rischio da esposizione a videoterminali e il rischio amianto, tema
ancora oggi cruciale in Italia.
C S – R S
LAUDIO CIMECA ICCARDO CIMECA
Il sesto capitolo approfondisce altri rischi specifici, come lo stress lavoro-correlato, il rischio
incendio, la movimentazione manuale dei carichi e il rischio chimico.
Infine, il settimo capitolo tratta in maniera approfondita l’analisi del rischio di incidente
rilevante.
Terminate le dispense il lettore può trovare un veloce riepilogo delle sigle adottate nel testo.
Infine, in appendice, una sezione “Allegati” mette a disposizione del lettore alcune
procedure, manuali e Accordi Stato Regione di interesse pratico (i.e. estratto della procedura
standardizzata di valutazione del rischio, accordi Stato-Regione sulla formazione di
lavoratori e datori di lavoro come RSPP).
Si augura una buona lettura,
I Dottori, R S – C S
ICCARDO CIMECA LAUDIO CIMECA
Indice ................................................................ 2
CAPITOLO 1. ....................................................................................................................... 2
...................................................................................................................................................... 2
............................................................................................................................. 3
...................................................................................................................... 4
.............................................................................................. 6
CAPITOLO 2. ....................................................................................................... 6
............................................................................................................. 7
............................................................................................................. 8
.......................................... 10
CAPITOLO 3. ..................................................................................... 10
................................................................................................ 10
.................................................................................................. 12
CAPITOLO 4. .............................................................................................................. 12
...................................................................... 12
............................................................................................................................................................... 13
........................................... 14
CAPITOLO 5. ......................................................................................................................................... 14
................................................................................ 15
........................................................................................................................................... 16
................................................ 19
CAPITOLO 6. .............................................................................................................................. 19
...................................................................................................................................... 20
................................................................................... 22
...................................................................................................................................................................... 23
............................................................................................................................................... 23
........................................................................... 25
CAPITOLO 7. ................................................................................................ 25
..................................................................................................................... 25
......................................................................................... 26
.................................................................................................................................................................. 28
.......................................................................................................................................................... 30
1
Capitolo 1.
Le fonti giuridiche che regolamentano la sicurezza industriale sono principalmente: fonti costituzionali
(Costituzione, leggi costituzionali, etc.), fonti legislative (leggi e atti aventi forza di legge come i decreti
legislativi) e fonti regolamentari (regolamenti come
DPR, DM, DPCM). Queste hanno carattere
obbligatorio. Fonti non giuridiche che hanno carattere
di volontarietà sono invece le norme tecniche, ovvero
documenti elaborati dalle parti interessate che
spiegano, tra le altre cose, come utilizzare in sicurezza un prodotto, processo o servizio. Riportiamo di seguito
alcuni estratti rispettivamente della Costituzione Italiana, del Codice Civile e del Codice Penale:
Art.1 “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.”;
Art.32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo […].”;
Art.37 “La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni […] del lavoratore […]”;
Art.41 “L’inziativa economica privata è libera. Non può svolgersi […] in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità del lavoratore.”;
Art.1176 cc “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”;
Art.2050 cc “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività […] è tenuto al risarcimento,
se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”;
Art.2087 cc “L’imprenditore è tenuto ad adottare […] le misure che […] sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
In sostanza l’imprenditore deve adottare le misure tassativamente imposte dalla legge, le misure generiche di
comune prudenza, tutelare l’equilibrio psichico dei lavoratori e prevenire comportamenti negativi degli stessi.
Secondo il Codice Penale si definisce reato un comportamento che contrasta il bene della collettività e che
richiede una conseguenza chiamata pena. Per i delitti (reati più gravi) è prevista una multa o reclusione, per le
contravvenzioni la pena è l’ammenda o l’arresto: i reati che riguardano sicurezza e salute dei lavoratori sono
tutti delitti. In particolare sappiamo poi che i reati possono commettersi con dolo o con colpa, a seconda che
siano frutto o meno della chiara volontà di trasgredire gli obblighi di legge. Secondo il Codice Penale, vengono
puniti tutti i comportamenti che creano una condizione di pericolo; il verificarsi di questo rappresenta
semplicemente una circostanza aggravante.
Le direttive europee vengono recepite in
Italia tramite i decreti legislativi (d’ora in
avanti D.l.). Il testo unico di riferimento per
la sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha
recepito nel 2008 un insieme di direttive
europee, è il D.l. 81/08, che ha un
approccio proattivo, a differenza dei D.l.
precedenti come il 55 e il 626, che
avevano un approccio prevalentemente
preventivo. Esso è nato con la finalità di
rivedere il riassetto e la riforma delle
norme in materia di salute e sicurezza, mediante il riordino delle medesime in un unico testo normativo che
può applicarsi a tutti i settori e a tutte le tipologie di rischio. I principi che regolano il decreto sono:
1. Eliminazione dei rischi alla fonte;
2. Aggiornamento continuo delle misure di prevenzione alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche;
3. Informazione e formazione dei destinatari della tutela. Il modo migliore per conoscere se un posto di
lavoro è sicuro è chiederlo ai dipendenti. È necessario sensibilizzare i lavoratori tramite corsi di
formazione e sistemi di gestione.
La struttura del Testo Unico è quella visibile in figura a pagina successiva.
2
Secondo il D.l. 81/08, il sistema istituzionale volto alla sicurezza prevede: una commissione consultiva permanente
che esamina i problemi, redige annualmente una
relazione sullo stato di applicazione della
normativa e tanto altro, un Sistema Informativo
Nazionale per la Prevenzione (SINP), enti pubblici
aventi compiti specifici (Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, INAIL, ISPESL,
IPSEMA, organismi paritetici , etc.), organi di
1
vigilanza (Azienda Sanitaria Locale ASL, Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco CNVF).
Gli attori della sicurezza sui luoghi di lavoro si
dividono in interni ed esterni. Gli attori esterni
sono quelli menzionati alla fine del paragrafo precedente (sistema istituzionale, organi di vigilanza e
paritetici). Gli organismi paritetici sono costituiti a livello territoriale e hanno funzione di orientamento e
promozione. Gli organi di vigilanza hanno il
dovere di procedere ad una verbalizzazione
dell’eventuale reato riscontrato, che contiene una
o più prescrizioni, con l’indicazione delle
specifiche norme violate ed il termine entro cui
l’inadempiente può redimersi. Si ricordi che le
attività di consulenza e di medico competente non
possono essere prestate da chi svolge attività di
controllo e vigilanza.
Passiamo agli attori interni. In figura possiamo
vedere l’organigramma della sicurezza. Definiamo
lavoratore colui che svolge una attività lavorativa
per un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza
retribuzione (quindi anche eventuali tirocinanti), esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Definiamo
poi datore di lavoro (d’ora in poi DdL) un soggetto titolare del rapporto con il lavoratore che nello svolgere la
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1 Gli organismi paritetici sono i sindacati (CGL, CISL e UIL) e le organizzazioni di DdL (Confindustria, Confcommercio, etc.).
propria attività detiene la responsabilità dell’organizazzione stessa (o dell’unità produttiva) in quanto esercita
poteri decisionali e di spesa (nella PA s’intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione). Il dirigente è
colui che attua le direttive del DdL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù del potere
gerarchico conferitogli. Il preposto è una figura che sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllando sul campo la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa.
All’art.299 del D.l. 81/08 viene citato l’esercizio di fatto di poteri direttivi, che prescrive che le posizioni di garanzia
relative ai soggetti appena descritti (art.2) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti di concreto i poteri giuridici riferiti ad uno dei suddetti soggetti.
L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una persona designata dal DdL per il
coordinamento dei servizi di prevenzione e protezione sulla sicurezza, ovvero dell’insieme di persone, sistemi
e mezzi finalizzati alla sicurezza dei lavoratori. L’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) è una
persona che fa parte del suddetto servizio di sicurezza, che aiuta l’RSPP a svolgere la sua funzione di
coordinamento (i.e. si può avere un RSPP nella sede centrale di un’azienda, e poi un ASPP per ogni succursale).
Il Medico Competente (d’ora in poi MC) è un medico che collabora con il DdL per la valutazione dei rischi e per
la sorveglianza sanitaria. L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è una persona designata per
rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Se anziché essere nominato per un sito produttivo,
viene scelto un rappresentante territoriale si parla di RLST. A seconda del numero di dipendenti d si ha:
1 per 200 ; 3 per 200 1000 ; 6 per 1000
Il DdL ha la possibilità di delegare delle funzioni purché la delega risulti da atto scritto recante data certa;
inoltre il delegato deve possedere tutti i requisiti richiesti per quella funzione e la delega deve conferirgli tutti
i poteri gestionali ed organizzativi e l’autonomia di spesa necessari. Infine tale delega deve essere accettata
per iscritto ed il delegato ha la facoltà di sub‐delegare ulteriormente tale funzione, rispettando le suddette
condizioni di delega. In caso di delega senza il conferimento dei mezzi economici necessari per procedere
all’attuazione delle misure di sicurezza, si ha un effetto di mera delega organizzativa, ma non vi è passaggio
di responsabilità (il delegato ha comunque l’obbligo di segnalare e sollecitare eventuali provvedimenti).
Tuttavia il DdL non può delegare l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (d’ora in poi DVR) e la
nomina del RSPP.
Fondamentale è che gli attori della sicurezza di cui sopra
non lavorino solamente in modo “verticale”, ma che
piuttosto collaborino tra loro, passando da un
organigramma gerarchico‐funzionale come quello a
pagina precedente, ad un organigramma circolare, come
quello a fianco. Per aziende con più di 15 lavoratori il
DdL indice una riunione periodica almeno una volta
l’anno a cui participano gli attori della sicurezza e dove
vengono esaminati: il DVR, le statistiche su infortuni e
malattie professionali, l’efficacia dei Dispositivi di
Protezione Individuale (d’ora in poi DPI) e delle misure di
sicurezza in genere e programmi per la formazione dei lavoratori e altre misure preventive e protettive future.
Gli obblighi del DdL e dei dirigenti (art.18 del D.l. 81/08) sono: nominare il MC e i lavoratori incaricati delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio , tenere conto delle condizioni dei lavoratori nell’assegnargli
1
le mansioni, fornire i DPI ritenuti necessari, richiedere l’osservanza delle prescrizioni, adottore le giuste misure
di controllo delle situazioni di rischio, informare i lavoratori esposti al rischio e fare in modo che solo chi è
idoneo acceda ai luoghi di esposizione al rischio e adempiere agli obblighi di addestramento, comunicare
all’INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino l’assenza di più di un giorno lavorativo, consultare l’RLS,
adottare e aggiornare le misure di prevenzione antincendio.
Quando, i.e., l’ASP trova un’irregolarità, prescrive al DdL di mettersi in regola entro una certa data pagando
una ammenda, altrimenti si procede penalmente.
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1 Gli (d’ora in poi) APSLA sono i lavoratori incaricati di mettere in
Addetti al Primo Soccorso e alla Lotta Antincendio
atto le misure antincendio e di occuparsi della gestione delle emergenze e di eventuali evacuazioni.
Passiamo agli obblighi dei Preposti (art.19). Principalmente si parla di compiti di sovrintendenza e vigilanza
sul campo dei singoli lavoratori, anche in caso di emergenza. Essi hanno inoltre il compito di informare i
lavoratori esposti al rischio delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione e protezione e segnalare con
tempestività eventuali deficienze di mezzi e attrezzature e/o dei DPI.
Ogni lavoratore ha implicitamente l’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella dei
colleghi. Essi hanno inoltre l’obbligo di contribuire alla corretta implementazione di tutte le disposizioni in
merito alla sicurezza ed utilizzare correttamente sia il materiale lavorativo che i dispositivi di sicurezza e
astenersi dall’utilizzare ciò che non è previsto dal loro ruolo o competenze (art. 20). Tra i requisiti necessari vi
è l’obbligo di sottoporsi a controlli sanitari, quando previsti dal decreto, e partecipare ai programmi formativi.
Il MC (art. 25) viene nominato se la valutazione dei rischi evidenzia l’esposizione a rischi specifici quali:
movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, agenti chimici e/o cancerogeni, rumore, uso di<
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