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SICUREZZA INDUSTRIALE

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE

C. Scimeca, R. Scimeca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO | SCUOLA POLITECNICA

Prefazione

Il presente testo costituisce un manuale completo per la sicurezza sui luoghi di lavoro,

propedeutico alla formazione della figura professionale dell’RSPP (Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione) e non solo. Si tratta di una sintesi completa del primo modulo

del corso di Progettazione di Impianti e Sicurezza Industriale, di G. Galante, il cui primo

modulo è svolto dall’Ing. Fabrizio Hopps. Il corso è pensato per fornire all’allievo ingegnere

tutte le nozioni necessarie al superamento dell’esame per il conseguimento del modulo C,

oltre ad ulteriori approfondimenti su rischi specifici e rilevanti di possibile interesse

ingegneristico.

Il primo capitolo introduce i primi concetti di sicurezza dal punto di vista giuridico normativo,

gli attori coinvolti e i loro relativi compiti, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.

in toto

Il secondo capitolo concerne la valutazione dei rischi , dalla sua definizione fino alla

stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il terzo capitolo affronta il tema della formazione degli attori della sicurezza aziendale, di

fondamentale importanza affinché un RSPP sappia come organizzare la formazione dei

lavoratori in azienda in tema di sicurezza.

Il quarto capitolo approfondisce il vasto mondo dei Sistemi di Gestione, con particolare

riguardo al SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro), secondo i dettami previsti

dall’INAIL.

Il quinto capitolo è dedicato all’esposizione di rischi specifici: il rischio elettrico (con richiami

brevi di elettrotecnica), il rischio da esposizione a videoterminali e il rischio amianto, tema

ancora oggi cruciale in Italia.

C S – R S

LAUDIO CIMECA ICCARDO CIMECA

Il sesto capitolo approfondisce altri rischi specifici, come lo stress lavoro-correlato, il rischio

incendio, la movimentazione manuale dei carichi e il rischio chimico.

Infine, il settimo capitolo tratta in maniera approfondita l’analisi del rischio di incidente

rilevante.

Terminate le dispense il lettore può trovare un veloce riepilogo delle sigle adottate nel testo.

Infine, in appendice, una sezione “Allegati” mette a disposizione del lettore alcune

procedure, manuali e Accordi Stato Regione di interesse pratico (i.e. estratto della procedura

standardizzata di valutazione del rischio, accordi Stato-Regione sulla formazione di

lavoratori e datori di lavoro come RSPP).

Si augura una buona lettura,

I Dottori, R S – C S

ICCARDO CIMECA LAUDIO CIMECA

Indice ................................................................ 2

CAPITOLO 1. ....................................................................................................................... 2

...................................................................................................................................................... 2

............................................................................................................................. 3

...................................................................................................................... 4

.............................................................................................. 6

CAPITOLO 2. ....................................................................................................... 6

............................................................................................................. 7

............................................................................................................. 8

.......................................... 10

CAPITOLO 3. ..................................................................................... 10

................................................................................................ 10

.................................................................................................. 12

CAPITOLO 4. .............................................................................................................. 12

...................................................................... 12

............................................................................................................................................................... 13

........................................... 14

CAPITOLO 5. ......................................................................................................................................... 14

................................................................................ 15

........................................................................................................................................... 16

................................................ 19

CAPITOLO 6. .............................................................................................................................. 19

...................................................................................................................................... 20

................................................................................... 22

...................................................................................................................................................................... 23

............................................................................................................................................... 23

........................................................................... 25

CAPITOLO 7. ................................................................................................ 25

..................................................................................................................... 25

......................................................................................... 26

.................................................................................................................................................................. 28

.......................................................................................................................................................... 30

1

Capitolo 1.

Le fonti giuridiche che regolamentano la sicurezza industriale sono principalmente: fonti costituzionali

(Costituzione, leggi costituzionali, etc.), fonti legislative (leggi e atti aventi forza di legge come i decreti

legislativi) e fonti regolamentari (regolamenti come

DPR, DM, DPCM). Queste hanno carattere

obbligatorio. Fonti non giuridiche che hanno carattere

di volontarietà sono invece le norme tecniche, ovvero

documenti elaborati dalle parti interessate che

spiegano, tra le altre cose, come utilizzare in sicurezza un prodotto, processo o servizio. Riportiamo di seguito

alcuni estratti rispettivamente della Costituzione Italiana, del Codice Civile e del Codice Penale:

 Art.1 “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.”;

 Art.32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo […].”;

 Art.37 “La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni […] del lavoratore […]”;

 Art.41 “L’inziativa economica privata è libera. Non può svolgersi […] in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità del lavoratore.”;

 Art.1176 cc “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”;

 Art.2050 cc “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività […] è tenuto al risarcimento,

se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”;

 Art.2087 cc “L’imprenditore è tenuto ad adottare […] le misure che […] sono necessarie a tutelare

l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;

In sostanza l’imprenditore deve adottare le misure tassativamente imposte dalla legge, le misure generiche di

comune prudenza, tutelare l’equilibrio psichico dei lavoratori e prevenire comportamenti negativi degli stessi.

Secondo il Codice Penale si definisce reato un comportamento che contrasta il bene della collettività e che

richiede una conseguenza chiamata pena. Per i delitti (reati più gravi) è prevista una multa o reclusione, per le

contravvenzioni la pena è l’ammenda o l’arresto: i reati che riguardano sicurezza e salute dei lavoratori sono

tutti delitti. In particolare sappiamo poi che i reati possono commettersi con dolo o con colpa, a seconda che

siano frutto o meno della chiara volontà di trasgredire gli obblighi di legge. Secondo il Codice Penale, vengono

puniti tutti i comportamenti che creano una condizione di pericolo; il verificarsi di questo rappresenta

semplicemente una circostanza aggravante.

Le direttive europee vengono recepite in

Italia tramite i decreti legislativi (d’ora in

avanti D.l.). Il testo unico di riferimento per

la sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha

recepito nel 2008 un insieme di direttive

europee, è il D.l. 81/08, che ha un

approccio proattivo, a differenza dei D.l.

precedenti come il 55 e il 626, che

avevano un approccio prevalentemente

preventivo. Esso è nato con la finalità di

rivedere il riassetto e la riforma delle

norme in materia di salute e sicurezza, mediante il riordino delle medesime in un unico testo normativo che

può applicarsi a tutti i settori e a tutte le tipologie di rischio. I principi che regolano il decreto sono:

1. Eliminazione dei rischi alla fonte;

2. Aggiornamento continuo delle misure di prevenzione alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche;

3. Informazione e formazione dei destinatari della tutela. Il modo migliore per conoscere se un posto di

lavoro è sicuro è chiederlo ai dipendenti. È necessario sensibilizzare i lavoratori tramite corsi di

formazione e sistemi di gestione.

La struttura del Testo Unico è quella visibile in figura a pagina successiva.

2

Secondo il D.l. 81/08, il sistema istituzionale volto alla sicurezza prevede: una commissione consultiva permanente

che esamina i problemi, redige annualmente una

relazione sullo stato di applicazione della

normativa e tanto altro, un Sistema Informativo

Nazionale per la Prevenzione (SINP), enti pubblici

aventi compiti specifici (Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali, INAIL, ISPESL,

IPSEMA, organismi paritetici , etc.), organi di

1

vigilanza (Azienda Sanitaria Locale ASL, Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco CNVF).

Gli attori della sicurezza sui luoghi di lavoro si

dividono in interni ed esterni. Gli attori esterni

sono quelli menzionati alla fine del paragrafo precedente (sistema istituzionale, organi di vigilanza e

paritetici). Gli organismi paritetici sono costituiti a livello territoriale e hanno funzione di orientamento e

promozione. Gli organi di vigilanza hanno il

dovere di procedere ad una verbalizzazione

dell’eventuale reato riscontrato, che contiene una

o più prescrizioni, con l’indicazione delle

specifiche norme violate ed il termine entro cui

l’inadempiente può redimersi. Si ricordi che le

attività di consulenza e di medico competente non

possono essere prestate da chi svolge attività di

controllo e vigilanza.

Passiamo agli attori interni. In figura possiamo

vedere l’organigramma della sicurezza. Definiamo

lavoratore colui che svolge una attività lavorativa

per un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza

retribuzione (quindi anche eventuali tirocinanti), esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Definiamo

poi datore di lavoro (d’ora in poi DdL) un soggetto titolare del rapporto con il lavoratore che nello svolgere la

3

1 Gli organismi paritetici sono i sindacati (CGL, CISL e UIL) e le organizzazioni di DdL (Confindustria, Confcommercio, etc.).

propria attività detiene la responsabilità dell’organizazzione stessa (o dell’unità produttiva) in quanto esercita

poteri decisionali e di spesa (nella PA s’intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione). Il dirigente è

colui che attua le direttive del DdL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù del potere

gerarchico conferitogli. Il preposto è una figura che sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione

delle direttive ricevute, controllando sul campo la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando

un funzionale potere di iniziativa.

All’art.299 del D.l. 81/08 viene citato l’esercizio di fatto di poteri direttivi, che prescrive che le posizioni di garanzia

relative ai soggetti appena descritti (art.2) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare

investitura, eserciti di concreto i poteri giuridici riferiti ad uno dei suddetti soggetti.

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una persona designata dal DdL per il

coordinamento dei servizi di prevenzione e protezione sulla sicurezza, ovvero dell’insieme di persone, sistemi

e mezzi finalizzati alla sicurezza dei lavoratori. L’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) è una

persona che fa parte del suddetto servizio di sicurezza, che aiuta l’RSPP a svolgere la sua funzione di

coordinamento (i.e. si può avere un RSPP nella sede centrale di un’azienda, e poi un ASPP per ogni succursale).

Il Medico Competente (d’ora in poi MC) è un medico che collabora con il DdL per la valutazione dei rischi e per

la sorveglianza sanitaria. L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è una persona designata per

rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Se anziché essere nominato per un sito produttivo,

viene scelto un rappresentante territoriale si parla di RLST. A seconda del numero di dipendenti d si ha:

1 per 200 ; 3 per 200 1000 ; 6 per 1000

Il DdL ha la possibilità di delegare delle funzioni purché la delega risulti da atto scritto recante data certa;

inoltre il delegato deve possedere tutti i requisiti richiesti per quella funzione e la delega deve conferirgli tutti

i poteri gestionali ed organizzativi e l’autonomia di spesa necessari. Infine tale delega deve essere accettata

per iscritto ed il delegato ha la facoltà di sub‐delegare ulteriormente tale funzione, rispettando le suddette

condizioni di delega. In caso di delega senza il conferimento dei mezzi economici necessari per procedere

all’attuazione delle misure di sicurezza, si ha un effetto di mera delega organizzativa, ma non vi è passaggio

di responsabilità (il delegato ha comunque l’obbligo di segnalare e sollecitare eventuali provvedimenti).

Tuttavia il DdL non può delegare l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (d’ora in poi DVR) e la

nomina del RSPP.

Fondamentale è che gli attori della sicurezza di cui sopra

non lavorino solamente in modo “verticale”, ma che

piuttosto collaborino tra loro, passando da un

organigramma gerarchico‐funzionale come quello a

pagina precedente, ad un organigramma circolare, come

quello a fianco. Per aziende con più di 15 lavoratori il

DdL indice una riunione periodica almeno una volta

l’anno a cui participano gli attori della sicurezza e dove

vengono esaminati: il DVR, le statistiche su infortuni e

malattie professionali, l’efficacia dei Dispositivi di

Protezione Individuale (d’ora in poi DPI) e delle misure di

sicurezza in genere e programmi per la formazione dei lavoratori e altre misure preventive e protettive future.

Gli obblighi del DdL e dei dirigenti (art.18 del D.l. 81/08) sono: nominare il MC e i lavoratori incaricati delle

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio , tenere conto delle condizioni dei lavoratori nell’assegnargli

1

le mansioni, fornire i DPI ritenuti necessari, richiedere l’osservanza delle prescrizioni, adottore le giuste misure

di controllo delle situazioni di rischio, informare i lavoratori esposti al rischio e fare in modo che solo chi è

idoneo acceda ai luoghi di esposizione al rischio e adempiere agli obblighi di addestramento, comunicare

all’INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino l’assenza di più di un giorno lavorativo, consultare l’RLS,

adottare e aggiornare le misure di prevenzione antincendio.

Quando, i.e., l’ASP trova un’irregolarità, prescrive al DdL di mettersi in regola entro una certa data pagando

una ammenda, altrimenti si procede penalmente.

4

1 Gli (d’ora in poi) APSLA sono i lavoratori incaricati di mettere in

Addetti al Primo Soccorso e alla Lotta Antincendio

atto le misure antincendio e di occuparsi della gestione delle emergenze e di eventuali evacuazioni.

Passiamo agli obblighi dei Preposti (art.19). Principalmente si parla di compiti di sovrintendenza e vigilanza

sul campo dei singoli lavoratori, anche in caso di emergenza. Essi hanno inoltre il compito di informare i

lavoratori esposti al rischio delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione e protezione e segnalare con

tempestività eventuali deficienze di mezzi e attrezzature e/o dei DPI.

Ogni lavoratore ha implicitamente l’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella dei

colleghi. Essi hanno inoltre l’obbligo di contribuire alla corretta implementazione di tutte le disposizioni in

merito alla sicurezza ed utilizzare correttamente sia il materiale lavorativo che i dispositivi di sicurezza e

astenersi dall’utilizzare ciò che non è previsto dal loro ruolo o competenze (art. 20). Tra i requisiti necessari vi

è l’obbligo di sottoporsi a controlli sanitari, quando previsti dal decreto, e partecipare ai programmi formativi.

Il MC (art. 25) viene nominato se la valutazione dei rischi evidenzia l’esposizione a rischi specifici quali:

movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, agenti chimici e/o cancerogeni, rumore, uso di<

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RiccardoScimeca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sicurezza industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Galante Giacomo Maria.
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