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Il riconoscimento dei sindacati e il conflitto tra acquirente e pertinenza

(BIGLIAZZI-GERI). Per i sindacati è prevista una forma particolare di riconoscimento (per registrazione) dall'art. 39 della Costituzione (al quale non è stata data ancora attuazione), alla sola condizione che i loro statuti garantiscano un ordinamento interno a base democratica. Attualmente i sindacati sono associazioni di fatto.

Lezione 01101. Il conflitto tra l'acquirente della cosa principale e quello della pertinenza non può essere risolto attraverso il ricorso a:

  1. Principio della priorità temporale
  2. Regime della pubblicità immobiliare
  3. Principio della specialità della pertinenza
  4. Venire meno della funzione di servizio della cosa accessoria

02. Quale tra le seguenti affermazioni sulle pertinenze non è corretta?

  1. Le pertinenze possono essere oggetto di separati atti o rapporti giuridici
  2. L'alienazione separata delle pertinenze e della cosa principale non pone problemi di conflitto
  3. Determinabile tra l'acquirente della cosa principale e quello della pertinenza

cosa principale e quelli delle pertinenzele pertinenze seguono la sorte della cosa principaleo la disposizione della cosa principale non pregiudica i diritti dei terzi sulle pertinenzeo

03. A quale tra i seguenti casi si applica il rispetto della distanza minima tra le costruzioni previstadell'articolo 873 c.c.al proprietario che ha costruito per primoo alle costruzioni aderenti o uniteo ai muri di cinta, salvo abbiamo un'altezza superiore ai tre metrio agli edifici confinanti con piazze o vie pubblicheo

04. quale tra i seguenti non è considerabile un bene fungibile?pubblicazione editorialeo denaroo mele di un raccoltoo olioo

05. quale tra i seguenti non è un carattere della proprietà?completezzao indipendenzao pienezzao perpetuitào

Lezione 01201. Quale tra i seguenti è un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo?commistioneo specificazioneo usucapioneo legatoo

Lezione 01501. beni esclusi dalla comunione legaleLa comunione

Il regime legale dei beni è il regime patrimoniale del matrimonio che viene adottato quando i coniugi non dichiarano espressamente di voler scegliere il regime di separazione dei beni. Con esso, entrambe le parti assumono la proprietà di beni e diritti acquistati dopo le nozze.

La comunione legale ha ad oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il matrimonio, ma ne sono in ogni caso esclusi i "beni personali" indicati nell'articolo 179 del codice civile.

I beni esclusi dalla comunione legale, sui quali cioè ciascun coniuge conserva la titolarità e dei quali è quindi proprietario anche dopo lo scioglimento della comunione, sono:

  • tutti i beni acquistati prima del matrimonio o sui quali il coniuge conserva un diritto reale di godimento;
  • i beni acquistati per donazione o successione (tranne i casi in cui nel singolo atto di liberalità venga specificato che devono rientrare nella comunione);
  • i beni o le somme ottenute a titolo di

risarcimento danni, la pensione attinente alla perdita parziale• e totale della capacità lavorativa;tutti quei beni che servono all’uso personale e professionale del coniuge e che pertanto non si• prestano ad un godimento comune da parte di entrambi;infine i beni acquisiti col prezzo del trasferimento degli stessi beni personali o con il loro scambio.•Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenutisuccessivamente l'art. 179 distingue due categorie e cioè:1. beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi;2. beni che possono essere convenzionalmente escludi dalla comunione.Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla vendita di beni personali o conil loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto.

02. il matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario, previsto dai Patti Lateranensi tra Stato e Chiesa

La cattolica del 1929 aggiornata dal nuovo Concordato del 1984 (cd. Patti di Villa Madama), ha la caratteristica di sortire effetti civili, pur essendo celebrato innanzi al Ministro di culto cattolico. Il riconoscimento da parte del nostro ordinamento degli effetti del matrimonio religioso, però, si attua mediante un vero e proprio procedimento amministrativo che consta di una serie di attività poste in essere da soggetti eterogenei (organi canonici ed organi statali):

  1. pubblicazioni: si devono effettuare oltre che alle porte della chiesa parrocchiale, anche alla porta della casa comunale, almeno per otto giorni. All'uopo la richiesta di pubblicazioni all'ufficiale di stato civile, oltre che dalle persone indicate nell'art. 96, dev'essere fatta dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato. L'ufficiale di stato civile ha l'obbligo di effettuare in ogni caso la pubblicazione, a meno che non riscontri l'esistenza di un
impedimento comune al diritto civile e canonico (non dispensato dall'autorità ecclesiastica) o l'esistenza di uno degli impedimenti all'attribuibilità del matrimonio canonico previsti dall'art. 12 della legge matrimoniale; 2. eventuali opposizioni: se all'ufficiale di stato civile non è stata notificata alcuna opposizione e non gli consti altrimenti che esista un impedimento, questi deve rilasciare un certificato con cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongono alla celebrazione. In caso contrario l'ufficiale di stato civile deve astenersi dal rilascio del certificato e dare comunicazione al parroco dell'opposizione. Su di questa deciderà il Tribunale civile (con i limiti di cognizione indicati dall'art.7 della legge matrimoniale); 3. celebrazione: avviene secondo la disciplina canonica alla presenza del sacerdote competente. Questi spiega ai nubendi che il matrimonio avrà anche effetti.

civili e dà lettura degli articoli del codice civile che stabiliscono i diritti ed i doveri derivanti dal matrimonio (artt. 143, 144 e 147).

Immediatamente dopo la celebrazione, il ministro del culto compila l'atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno, entro cinque giorni, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché provveda alla trascrizione di esso nei registri dello stato civile;

4. trascrizione: dev'essere compiuta dall'ufficiale di stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio. Nelle successive ventiquattro ore ne deve, poi, essere data notizia al parroco.

La trascrizione costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico: in sua mancanza il matrimonio rimane un atto solo religioso, irrilevante sotto il profilo civile. La trascrizione, pertanto, opera come una condicio iuris.

Lezione 01601.

Quale delle seguenti è una servitù volontaria? servitù di acquedotto o servitù di passaggio tra due fondi costituita per testamento per il rispetto della quota di legittima o servitù di passaggio dal fondo intercluso costituita per sentenza o servitù di passaggio nel condominio tra unità immobiliari e parti comuni. Quale dei seguenti non è un modo di estinzione delle servitù? rinuncia o venir meno dell'utilità o perimento del fondo o confusione. Che cosa è una servitù discontinua e come si esercita? La servitù prediale (dal latino praedium = fondo) è un diritto reale di godimento che si caratterizza, rispetto agli altri, perché consente una utilizzazione specifica e circoscritta della cosa altrui (cd. specialità o determinatezza delle servitù). Inoltre essa nasce e vive in funzione di una oggettiva relazione di servizio tra due fondi, in virtù della quale la.

limitazione apposta al primo avvantaggia il secondo (cd. predialità delle servitù). Rileva, inoltre la sua accessorietà alla proprietà di un immobile: è legata inscindibilmente ad esso e si trasferisce automaticamente con il trasferimento della proprietà del bene.

Secondo l'art. 1027 c.c. essa consiste nel peso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo limitrofo o vicino (dominante), appartenente a proprietario diverso.

Tre sono i caratteri indefettibili della servitù:

  • l'utilità per il fondo dominante da valutarsi in termini oggettivi,
  • l'esistenza di un peso che gravi sul fondo servente,
  • l'appartenenza dei due fondi a proprietari diversi (nemini res sua servit).

Le servitù possono distinguersi sotto vari aspetti. Una distinzione rilevante è quella tra servitù continue e discontinue, fondata da una parte, sull'intervallotemporale

relativo all'esercizio (ininterrotto o meno) della servitù, dall'altra sulle conseguenze derivanti dalla condotta dell'uomo. È stato rilevato, infatti, che le servitù - affermative - CONTINUE sono quelle il cui esercizio avviene senza interruzione, non richiedendo un esercizio fondato sul fatto dell'uomo (ad es. la servitù di acquedotto: basta predisporre l'acquedotto, la cui permanenza continua nel fondo costituisce di per sé esercizio della servitù, ed essa è esercitata in continuazione, grazie alla stessa esistenza del manufatto, pur se, in concreto, l'acqua non vi passi). L'esercizio, pertanto, cesserà solo quando ne sia impedita la possibilità (ad es. la condotta sia ostruita o distrutta): è da tale momento che decorrerà la prescrizione per tutte tali servitù. Al contrario si dicono DISCONTINUE le servitù, affermative, per il cui esercizio è

È necessario un contestuale atto dell'uomo, come il passaggio sul fondo altrui: esse si esercitano volta per volta, con singoli atti ripetuti nel tempo. Fondandosi su singoli atti di utilizzo del diritto (giacché la condotta umana per sua natura non può essere ininterrotta), dà luogo a servitù esercitate a intervalli e dunque discontinue. Quindi per tale servitù non è necessario che esse siano materialmente impedite; basta che, di fatto, ne cessi l'esercizio. Nelle servitù discontinue (come ad es. il passaggio), l'esercizio saltuario può essere effettuato anche a intervalli temporali molto lunghi. Per le servitù discontinue il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui si è cessato di fatto di esercitare la servitù: ad es., dall'ultimo atto di passaggio.

Lezione 02001. Quale delle seguenti è una detenzione non qualificata?

  • detenzione immobile per comodato
  • detenzione
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A.A. 2019-2020
70 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fra.G90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Todini Paola.