Corte di giustizia: efficacia diretta del Trattato
Sentenza Van Gend & Loos/causa C-26/62
Soggetti: Industria Van Gend & Loos vs Amministrazione olandese delle imposte
Oggetto: Un importatore olandese di un certo prodotto si lamenta perché gli è stata aumentata l'imposta doganale e afferma che questo è in contrasto con il Trattato, perché il Trattato prevede che gli stati si sono impegnati a non modificare in senso peggiorativo il regime doganale. Non c'è stata una modifica della tariffa doganale da parte dell'Olanda, ma una diversa classificazione dei prodotti che ha determinato lo spostamento di un certo prodotto da una categoria ad un'altra categoria. Allora questa impresa davanti ai giudici olandesi competenti solleva la questione della violazione di una norma comunitaria. L'impresa olandese chiede altresì che il giudice di quel Paese rimetta la questione alla Corte di Giustizia della Comunità.
- Effetto diretto o meno dell’art.12 TCEE (gli stati sono obbligati a non modificare il senso peggiorativo i dazi doganali applicati al momento dell'entrata in vigore del Trattato);
- In caso affermativo, ci si chiede se l’applicazione del dazio dell’8% sull’ureoformaldeide sia un aumento illecito ai sensi dell’art.12 TCEE.
In diritto
Il Governo olandese e quello belga contestano che la Corte sia competente, sostenendo che la domanda verte non già sull’interpretazione del trattato, ma sulla sua applicazione nell’ambito del diritto costituzionale olandese. La Corte non sarebbe quindi, secondo loro, competente a statuire sull’eventuale prevalenza del trattato CEE rispetto al diritto interno olandese o ad altri trattati stipulati dai Paesi Bassi e recepiti nel loro ordinamento giuridico. Tale questione sarebbe di esclusiva competenza dei giudici nazionali.
La Corte osserva che non le si chiede di applicare il trattato in base ai principi del diritto interno olandese, il che rimane di competenza dei giudici nazionali, ma le si chiede di pronunciarsi esclusivamente in conformità dell’art.177 del trattato (oggi art.267 TFUE) sull’interpretazione dell’art.12 del trattato stesso nell’ambito del diritto comunitario e sotto il profilo della sua incidenza sui singoli è competente.
Lo scopo del TCEE è quello di instaurare un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della Comunità. La Comunità ha come soggetti: gli Stati membri e i loro cittadini. Il diritto comunitario, quindi, impone ai singoli obblighi e diritti soggettivi: espressamente menzionati o ricavabili da precisi obblighi imposti dal trattato a singoli, Stati membri, istituzioni.
Art.9: “La Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”.
Art.12 TCEE (oggi 30 TUE): concreta e attua l’art.9; si tratta di un obbligo di non fare e, quindi, ha effetto diretto: i singoli possono far valere davanti al giudice nazionale la violazione dell’obbligo.
Il divieto dell'articolo 12 è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministrati. È quindi immediatamente applicabile, qualunque cosa abbia fatto lo stato. Il cittadino ha un diritto immediato, quindi non deve pagare il dazio.
C'è un ordinamento giuridico nuovo, sono soggetti di questo ordinamento sia gli stati, sia gli individui, ma non c'è una divisione tra queste due categorie di soggetti; non ci sono norme che si rivolgono soltanto agli individui. Gli obblighi previsti dal trattato, dalle norme comunitarie in capo agli stati, possono essere fatte valere anche dai loro cittadini, conferiscono dei diritti, con questi cittadini possono far valere davanti ai giudici nazionali. Significa che la garanzia dell'efficacia di queste norme non è affidata alla buona volontà degli stati, ma può essere immediatamente fatta valere dai soggetti interessati.
Le norme del TCEE erano in grado di creare per le persone fisiche e giuridiche diritti soggettivi esercitabili nell'ordinamento dello Stato membro e meritevoli di tutela di fronte al giudice nazionale. Questi diritti sono attribuiti dall'ordinamento europeo senza bisogno di intervento da parte degli Stati.
PQM: L'articolo 12 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Per stabilire se un dazio doganale, o una tassa di effetto equivalente, siano stati aumentati in spregio al divieto sancito dall'articolo 12 del Trattato, si deve aver riguardo al dazio, o alla tassa, effettivamente applicati dallo Stato membro di cui trattasi all'atto dell'entrata in vigore del Trattato. L'aumento può essere stato causato tanto da una rielaborazione della tariffa cui consegua la classificazione della merce sotto una voce colpita da un dazio più elevato, quanto dalla maggiorazione del dazio doganale.
Sentenza Costa-Enel/causa C-14/64
Soggetti: Avv. Flaminio Costa vs ENEL
Oggetto: Presunto contrasto tra la legge sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica del 1963 e gli artt. 102, 93, 53, 37 del TCEE. L’avv. Costa, ritenendosi leso dalla nazionalizzazione dei mezzi di produzione e distribuzione dell’energia elettrica in Italia, si rifiutò di pagare una bolletta al nuovo ente ENEL.
Questioni: Interpretazione artt. 102, 93, 53, 37 TCEE.
In diritto
Il Governo italiano ha eccepito l’inammissibilità assoluta della domanda del giudice conciliatore alla Corte di giustizia, assumendo che il giudice nazionale è tenuto ad applicare la legge interna e, quindi, non ha motivo di valersi dell’art.177 TCEE (ora: art.267 TFUE).
La Corte di giustizia rileva che il TCEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Gli Stati non possono far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale non potrà pertanto essere opponibile all’ordine comune. Se l’efficacia del diritto comunitario variasse da uno stato all’altro in funzione di leggi interne posteriori, ciò mirerebbe contro gli scopi del Trattato.
Inoltre, la preminenza del diritto comunitario trova conferma nell’art.189 TCEE (ora: art.249 TCE): i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia, l’art.177 va applicato tutte le volte che sorge una questione d’interpretazione del Trattato.
Interpretazioni articoli:
- 102: Consulto alla Commissione da parte di uno Stato che intende adottare un provvedimento che rischia di provocare una distorsione, non attribuisce diritti in capo ai singoli.
- 93: Esame della Commissione sugli aiuti concessi dagli Stati, non attribuisce diritti in capo ai singoli.
- 53: Divieto di nuove misure atte a sottoporre lo stabilimento di cittadini degli altri Stati membri a una disciplina più rigorosa di quella riservata ai cittadini nazionali, attribuisce diritti in capo ai singoli.
- 37: Divieto di nuove misure aventi ad oggetto una discriminazione fra cittadini degli Stati membri in materia di approvvigionamento e di smercio mediante monopoli o organismi, attribuisce diritti in capo ai singoli.
Si passa dal criterio cronologico al criterio della competenza. Per quanto riguarda il caso di specie, la questione della nazionalizzazione è di competenza nazionale. Le disposizioni che vanno contro il trattato devono essere considerate illegittime e in caso di contrasto, prevale sempre il trattato anche a parità gerarchica.
Sentenza Simmenthal/causa C-106/67
Soggetti: SPA Simmenthal vs Amministrazione delle finanze dello Stato
Oggetto: La SPA Simmenthal adisce al Pretore di Susa per la ripetizione delle somme che essa sosteneva di aver indebitamente pagato per il controllo sanitario in quanto ostacolo alla libera circolazione.
Questioni:
- Interpretazione dell’art.189 TCEE (attuale 249): le disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono esplicare piena, integrale e uniforme efficacia negli ordinamenti statali. Ci si chiede se le norme nazionali successive contrastanti con le disposizioni comunitarie direttamente applicabili debbano essere immediatamente disapplicate;
- Una volta rimosse le norme nazionali contrastanti, ci si chiede se tale operazione abbia efficacia totalmente retroattiva.
In diritto
La Corte costituzionale ritiene che per risolvere il problema si debba rinviare alla stessa Corte costituzionale la questione dell’illegittimità costituzionale della legge controversa con riguardo all’art.11 Cost. Il pretore adisce alla Corte di giustizia.
Prima questione: Applicabilità diretta: le norme comunitarie esplicano la pienezza dei loro effetti in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità. Sono fonti di diritti e obblighi. Le norme comunitarie direttamente applicabili hanno gli effetti di:
- Rendere inapplicabile ipso iure disposizioni contrastanti della legislazione nazionale preesistente;
- Impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali incompatibili con norme comunitarie.
Seconda questione: Priva di oggetto.
Conclusioni: Il giudice nazionale incaricato di applicare disposizioni di diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
Sentenza Tanja Kreil/causa C-285/98
Soggetti: Tanja Kreil vs Repubblica federale di Germania
Oggetto: La Repubblica federale di Germania negava la possibilità alla sig.ra Kreil di essere arruolata nelle Forze armate federali per essere destinata al settore di servizio di manutenzione (elettronica di sistemi d’arma).
Questioni: Interpretazione della direttiva 76/207/CE sull’attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, formazione, promozione professionale e condizioni di lavoro.
In diritto
- Art.2 direttiva:
- Comma 1: Principio della parità di trattamento;
- Comma 2: Possibilità per gli Stati membri di escludere alcune attività professionali che per loro natura preferiscono un determinato sesso (art.9 direttiva: gli Stati membri valutano le attività professionali per vedere se tale esclusione è giustificata, tenendo conto dell’evoluzione sociale);
- Comma 3: Principio della protezione della donna (gravidanza e maternità).
- Art.12 GG: Le donne non possono in alcun caso svolgere un servizio che comporti l’impiego delle armi. Possono essere arruolate su base volontaria solo per essere destinate ai settori della sanità o della musica militare.
Il principio della parità di trattamento ha portata generale e la direttiva si applica ai rapporti di impiego nel settore pubblico si applica al caso di specie. Il comma 2 dell’art.2 della direttiva va interpretato in senso restrittivo, per qualsiasi deroga a un diritto fondamentale va rispettato il principio di proporzionalità: le limitazioni non devono eccedere quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare il principio della parità di trattamento con le esigenze della pubblica sicurezza.
L’art.12 GG prevede un’esclusione totale delle donne dagli impieghi militari non è una deroga giustificata. §29: Però anche tenendo conto del margine di discrezionalità di cui dispongono quanto alla possibilità di tenere ferma l'esclusione in parola, le autorità nazionali non potevano, senza trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere in generale che tutte le unità armate della Bundeswehr dovessero essere composte esclusivamente di uomini.
Conclusioni: La direttiva osta all’applicazione di disposizioni nazionali come quelle del diritto tedesco che escludano in generale le donne ma questa limitazione è stata considerata sproporzionata.
Sentenza Ratti/causa C-148/78
Soggetti: Ratti vs Stato italiano
Oggetto: La ditta SILVAM, di cui il sig. Ratti è il legale rappresentante, procedeva all’imballaggio dei propri prodotti solventi apponendo sui contenitori degli stessi l’etichettatura prevista dalla direttiva del Consiglio 73/173/CE e decideva di applicare alle proprie vernici la direttiva del Consiglio 77/728/CEE. Queste due direttive non sono state ancora recepite in Italia, dove è ancora vigente la legge 245/1963 più severa e meno rigorosa. Il sig. Ratti viene imputato dinanzi alla Pretura di Milano per contravvenzione alla legge n.245. La Pretura di Milano si rivolge alla Corte di giustizia.
Questioni:
- Se la direttiva 73/173/CE sia direttamente applicabile;
- Se sia consentito disporre nella legislazione nazionale vincoli e limiti più precisi e dettagliati o comunque diversi rispetto a quelli indicati nella direttiva;
- Se imporre di indicare sul recipiente posto in vendita la presenza di determinate sostanze con la percentuale, sia incompatibile con la direttiva citata;
- Se le disposizioni nazionali richiamate rappresentino un ostacolo, un divieto o una limitazione alla libertà di circolazione dei prodotti, anche se dettate al fine di assicurare una maggiore tutela per l’incolumità fisica degli utilizzatori dei prodotti in questione;
- Se la direttiva 77/728/CE sia direttamente applicabile.
In diritto
Prima questione: La direttiva 73/173/CE è volta ad uniformare gli standard normativi degli Stati membri, al fine di non ostacolare gli scambi e la libera circolazione dei prodotti. Tale direttiva doveva essere attuata entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica: notifica: 8 giugno 1973 termine scaduto: 8 dicembre 1974. Lo Stato membro che non ha adottato entro i termini i provvedimenti d’attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Il giudice nazionale a cui il singolo amministrato che si sia conformato alle disposizioni di una direttiva chieda di disapplicare una norma interna incompatibile con detta direttiva non recepita nell’ordinamento interno dello Stato inadempiente, deve accogliere tale richiesta, se l’obbligo di cui trattasi è incondizionato e sufficientemente preciso.
Seconda questione: Lo Stato, in detto caso, non può stabilire obblighi e vincoli più precisi e dettagliati rispetto alla direttiva perché nella direttiva non è precisata un’armonizzazione minima che prevedrebbe possibili aggiunte da parte dello Stato membro. Si tratta invece di un caso di armonizzazione massima: va attuato solo ciò che è citato nella direttiva; è una direttiva specifica che si avvicina molto ad un regolamento.
Terza questione: La direttiva non consente alle disposizioni nazionali di imporre indicazioni che vadano oltre quelle stabilite dalla direttiva di cui trattasi.
Quarta questione: È possibile che risultino accettabili norme nazionali che limitino la libertà di circolazione per tutelare la salute nel caso in cui il diritto comunitario non preveda norme armonizzate, ma in questo caso sulla tutela della salute è già stata fatta un’armonizzazione.
Quinta questione: La direttiva 77/728/CE non ha efficacia diretta poiché il termine di 24 mesi per la sua attuazione non è ancora scaduto: notifica: 9 novembre 1977 termine scade: 9 novembre 1979.
Conclusioni: Si rimarca la giurisprudenza precedente: le direttive possono avere efficacia diretta; le direttive il cui termine di attuazione non è scaduto non possono essere fatte valere dai singoli. Ma dopo la scadenza del termine stabilito per l'attuazione di una direttiva, gli Stati membri non possono applicare la propria normativa nazionale non ancora adeguata a quest'ultima — neppure se vengano contemplate sanzioni penali — a chi si sia conformato alle disposizioni della direttiva stessa.
Sentenza Marshall/causa C-152/84
Soggetti: Marshall vs ASL inglese (Southampton and South-West Hampshire Area Authority Teaching)
Oggetto: La sig.ra Marshall lavorava per la ASL come dietologo superiore, 1980: quattro settimane dopo aver compiuto i 62 anni viene licenziata, pur avendo espresso l’intenzione di continuare a lavorare fino all’età di 65 anni (fino al 1983). Motivo del licenziamento è basato su...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Sentenze dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea - Sentenze CGUE
-
Sentenze
-
Analisi delle sentenze di Diritto dell'Unione Europea