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LIMITI AL PRIMATO DEL DIRITTO UE: CASI
Focus sulla saga Taricco
Il primato del diritto UE rispetto al diritto interno talvolta può pregiudicare i diritti fondamentali della persona →
vengono apposti dei limiti a tale primato.
Ci sono 2 gruppi di sentenze per illustrare la questione: 2 sentenze della Corte di Giustizia (Taricco 1 e Taricco 2),
1 ordinanza della Corte Costituzionale italiana (ordinanza che ha sollecitato la sentenza Taricco 2) e 1 sentenza
della Corte Costituzionale italiana (sentenza n.269/2017).
Principio Simmenthal, 1978: il giudice nazionale comune (del merito della controversia) deve poter disapplicare
di propria autorità la normativa interna in contrasto con il diritto dell'UE direttamente efficace.
Quindi, secondo il caso Simmenthal, è irrilevante per la Corte di Giustizia sia il rango della normativa interna in
conflitto (nel caso di specie si trattava di normativa di rango costituzionale) sia l'oggetto/settore materiale del
diritto interno (diritto civile/penale/amministrativo...).
A partire dal caso Omega, 2004, la Corte di Giustizia modula però questo approccio: la norma interna che lede il
diritto dell'UE (nel caso di specie la libertà fondamentale di circolazione) non deve essere disapplicata quando sia
sorretta da esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona, a condizione che tali diritti fondamentali siano
non solo diritti nazionali, ma siano anche riconosciuti dall'ordinamento dell'UE (caso Omega: principio della
dignità dell'uomo).
Più recentemente ci sono 2 modelli che esprimono la posizione della Corte di Giustizia:
1. Belvedere Costruzioni, 2012: compatibilità con il diritto dell'UE di una normativa processuale italiana di
materia tributaria italiana che impone l'estinzione del processo penale qualora l'amministrazione sia
risultata 2 volte soccombente nei confronti della persona accusata. La Corte qui ammette che la durata
ragionevole del processo possa condurre all'estinzione del procedimento → dice che nei processi che
interessano il diritto dell'UE (frodi all'interesse finanziario dell'UE) tali processi possono essere limitati
da norme processuali che esprimano il principio dell'equo processo. Nel caso di specie, però, la regola va
a favore dell'imputato, cioè permette l'estinzione del procedimento nel quale egli è imputato di frode agli
interessi finanziari dell'UE
2. caso Taricco I: caso in cui c'è norma interna che tutela i diritti fondamentali in misura maggiore dei
diritti fondamentali tutelati dal diritto UE. Importante il punto 53 della sentenza, che la Corte ha ripreso e
sviluppato nella sentenza Taricco II (M.A.S.) → se l'ordinamento nazionale tutela i diritti fondamentali in
modo più intenso a scapito di un altro obiettivo/valore tutelato dal diritto dell'UE, la norma nazionale
resiste (in caso di contrasto) al primato per affermare questo maggior livello di tutela. Il maggior livello
di tutela in questione è garantito dall'art.53 della Carta dei diritti fondamentali (che è norma primaria dal
2009, nel senso che il Trattato di Lisbona ha dato alla carta valore giuridico pari a quello dei Trattati).
→ Il principio di legalità europeo non si oppone ad una disapplicazione della norma penalistica interna
che in modo rigoroso determina lo spazio temporale della prescrizione del reato. Questo problema rientra
nell'art.25 II comma Cost. (nella prospettiva della Corte Costituzionale italiana, che tutela di più il
principio in questione in materia penale).
Limite Melloni/Fransson: questa facoltà di maggior tutela data all'ordinamento interno, limitativa del
primato, vale soltanto fin quando non vi è una normativa derivata di armonizzazione che si è occupata del
problema del conflitto fra diritto sostanziale e diritti fondamentali. Se tale normativa c'è, la facoltà dello
Stato di affermare il suo livello di tutela maggiore si estingue, altrimenti lo Stato può farlo. Questo limite
è rilevato dal caso Taricco II (punti 44 e 45).
Saga Taricco
Vicenda: un giudice italiano ha denunciato alla Corte di Giustizia l'ineffettività della disciplina penale italiana in
merito alla lotta dalle frodi agli interessi finanziari dell'UE (Tarico I). Tale giudice solleva la questione
dell'impunità di fatto: prescrizione della maggior parte dei reati in questione. La Corte di Giustizia richiama la sua
giurisprudenza Simmenthal, cioè quando il primato è assoluto e incondizionato: si tratta di un obbligo di risultato
(art.325: la trasposizione in materia fiscale dei principi di effettività e di equivalenza) e non si occupa del se la
norma sia direttamente efficace in senso proprio.
Nel caso Taricco I, dopo aver affermato una sorta di efficacia diretta dell'art.325, stabilisce che quando il giudice
nazionale accerta che le disposizioni le diritto interno sono insufficienti ad adempiere a tale obbligo di risultato,
deve disapplicarle, ma non specifica cosa deve fare dopo il giudice. La Corte dice che deve garantire la piena
efficacia del diritto dell'UE, ma al punto 53 dice che dovrà allo stesso tempo accertarso che siano assicurati i diritti
fondamentali agli imputati.
La sentenza Taricco è stata applicata da alcuni giudici e allo stesso tempo ha destato molte perplessità in altri
giudici. La Corte Costituzionale, investita di questi dubbi (relativi ai controlimiti), solleva alla Corte di Giustizia
le proprie perplessità circa la rispondenza fra la regola Taricco e l'art.25 Cost. sotto 3 profili:
1. determinatezza della norma penale applicabile (infatti la regola Taricco è ampiamente indeterminata)
2. determinatezza della norma incriminatrice (in questo caso norma sul limite della prescrizione).
Di questo aspetto la Corte di Giustizia in Taricco I non si era occupata, ma si era occupata solo della
questione della retroattività (la disapplicazione della prescrizione nel giudizio in corso ha un effetto
retroattivo: aggrava la posizione degli imputati)
3. punto speculativo: se, in base al principio per cui l'UE rispetta l'identità costituzionale degli Stati membri,
la teoria dei controlimiti è ammessa nel diritto dell'UE: la Corte di Giustizia non risponde a questa
domanda, mentre se ne occuperà nel caso M.A.S. (rispondendo sì, ma in astratto, e dicendo che se
nell'ordinamento interno la prescrizione è coperta dalla norma corrispondente all'art.49 della Carta è data
facoltà al giudice nazionale rispettare l'art.25, cioè limitare la regola Taricco e disapplicare il primato)
Taricco II rimette in discussione la sentenza Simmenthal.
Ordinanza della Corte Costituzionale
Con tale ordinanza la Corte Costituzionale effettua rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa i dubbi su
Taricco I → prima sentenza della Corte di Giustizia del 2014 (prima di Taricco I) che accerta che la normativa
italiana in materia di prescrizione non è compatibile con il diritto UE; nello specifico art.235 TFUE: gli Stati
membri devono adottare misure dissuasive ed efficaci per contrastare frodi ai diritti finanziari dell'UE; nello
specifico in materia di evasione di IVA.
Un giudice italiano si pone il problema del fatto che nella maggior parte dei casi le misure italiane non risultano
sufficientemente dissuasive ed efficaci a causa dei regimi di prescrizione.
In Taricco I la Corte di Giustizia ammette che questi limiti di prescrizione non sono compatibili con l'art.325,
direttamente efficaci. Questa pronuncia però è virtualmente applicabile anche per casi di evasione di IVA
precedenti a Taricco I, applicando un trattamento sfavorevole all'imputato (per quanto riguarda la prescrizione,
eliminata). Diversi giudici italiani (Corte di Cassazione) applicano prima la sentenza Taricco I, disapplicando il
regime della prescrizione. Altri cominciano a porsi la questione della compatibilità della regola Taricco con alcuni
princìpi costituzionali dell'ordinamento italiano, nello specifico legalità in materia penale: se la regola Taricco dà
effettivamente un trattamento deteriore rispetto alla prescrizione, questo è compatibile con la legalità in materia
penale? Diatriba che riguarda la possibilità di categorizzare le norme sul regime della prescrizione come norme di
diritto penale sostanziale o procedurale. Se sono norme procedurali allora è possibile modificare il trattamento
anche per fatti passati, mentre se si tratta di norme sostanziali allora non c'è retroattività. Tuttavia per alcuni
giudici il problema è anche un altro: la regola Taricco non è applicabile sempre, ma solo per condotte relative a
frodi gravi in un considerevole numero di casi (vaghezza: chi deve valutare tutto ciò?) → problema che attiene
alla determinatezza, sempre però relativo all'applicabilità della regola Taricco → viene sollevata questione di
legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale (regime di prescrizione sfavorevole all'imputato +
indeterminatezza della regola Taricco), dal momento che si potrebbero ledere i princìpi fondamentali
dell'ordinamento.
In questo clima di grande discussione vengono dati 3 suggerimenti alla Corte Costituzionale:
1. si stanno violando i princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano: bisognerebbe applicare i controlimiti
per evitare l'applicazione della regola Taricco
2. non ci sono in ballo i controlimiti: la Corte dovrebbe rigettare la questione
3. posizione intermedia: la pronuncia della Corte di Giustizia del 2015 (Taricco I) si può “sistemare”
interpretandola diversamente → soluzione scelta dalla Corte Costituzionale, utilizzando un approccio
dialogico
Cosa fa dunque la Corte Costituzionale?
La Corte Costituzionale interroga di nuovo (visto che la Corte di Giustizia era già stata interrogata per Taricco I)
la Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale → pone la domanda sulla stessa questione della compatibilità fra
Trattati e normativa italiana sulla prescrizione, dicendo però fra le righe che se la regola Taricco si dovesse
interpretare come si evince in modo immediato, allora ci sarebbe una violazione dei controlimiti e anche un
problema per quanto riguarda la determinatezza (la Corte Costituzionale, dunque, in sostanza minaccia di attivare
i controlimiti).
La Corte Costituzionale da una parte fa una premessa dialogica molto ampia: il principio del primato è
riconosciuto, ma sulla base di una concezione di integrazione rispettosa delle diversità costituzionali (citando la
clausola UE -art.4- che dà rilievo alla tutela delle identità nazionale); dall'altra dice che c'è una specificità italiana
(prescrizione inclusa nel diritto sostanziale e non procedurale → problema della retroattività) e un pro