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TERZA QUESTIONE DI DIRITTO

Quali sono i presupposti della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario/

unionale?

Ragionamento della Corte → i legislatori tedesco e inglese, nell’adozione degli atti di diritto

interno, hanno disciplinato ambiti in cui godevano di ampio potere discrezionale (un potere non

dissimile a quello proprio delle istituzioni comunitarie nell’adozione di atti normativi rientranti

nella politica comunitaria).

Nel momento in cui un legislatore, nei detti ambiti, adotta un atto nel legittimo esercizio del suo

potere discrezionale, vi sarà chiaramente qualcuno per cui la normativa si rivela svantaggiosa. In

che momento questo svantaggio può iniziare ad essere considerato un danno, come tale suscettibile

di risarcimento?

Occorre adottare una concezione restrittiva della responsabilità (punto 45)

Tre presupposti/condizioni (punto 51):

1. Norma giuridica (comunitaria) attribuisce diritti ai singoli;

2. Violazione manifesta e grave (sufficientemente caratterizzata) del diritto comunitario (esempi

al punto 56) à Lo è sicuramente quando c’è stata una pronuncia della Corte che ha sancito la

violazione del diritto comunitario.

3. Nesso causale tra: violazione dell’obbligo incombente allo Stato membro e danno subito dai

soggetti lesi.

Queste tre condizioni sono necessarie e sufficienti. Tuttavia, è nell’ambito delle norme di diritto

nazionale che deve essere accertata la responsabilità dello Stato e le conseguenze al danno

provocato → fermi i tre requisiti di cui si è detto, le condizioni fissate dalle norme nazionali:

→ Non possono essere meno favorevoli a quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna:

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

→ Non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile

richiedere ottenere il risarcimento (esempio al punto 73): PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

QUARTA QUESTIONE DI DIRITTO.

È possibile subordinare il risarcimento all’esistenza di una colpa da parte del soggetto

inadempiente?

No → per 2 motivi:

1. La nozione di colpa è relativa, gli elementi che la integrano variano di Stato in Stato.

2. La violazione deve essere manifesta e grave à richiedere un elemento ulteriore (l’elemento

colposo, nel caso si specie), che appesantirebbe l’onere della prova del danneggiato,

rischierebbe di mettere in discussione il diritto al risarcimento.

QUINTA QUESTIONE DI DIRITTO

Quali sono i criteri per determinare l’entità del risarcimento a carico dello Stato membro

inadempiente?

Il risarcimento deve essere adeguato rispetto al danno cagionato.

I criteri dovranno essere fissati dallo Stato membro, fermo restando che questi criteri:

- Non devono essere meno favorevoli rispetto a quelli previsti dall’ordinamento per reclami

analoghi fondati sul diritto interno

- Non possono essere tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento (come si

verificherebbe se ci fosse l’esclusione totale del lucro cessante)

Ancora una volta la Corte di Giustizia fornisce alcuni esempi…

SESTA QUESTIONE DI DIRITTO

Il periodo coperto dal risarcimento.

Anche il periodo precedente alla condanna della Corte per inadempimento o solo il periodo

successivo?

Come detto, uno dei presupposti del diritto al risarcimento è che la violazione sia manifesta e grave

à la sentenza della Corte è determinante, ma non indispensabile per verificare la sussistenza di

questa condizione.

Se si ammettesse il risarcimento solo per il periodo successivo si rimetterebbe in discussione il

diritto al risarcimento e l’effettività del diritto comunitario à infatti, è possibile che non ci sia mai un

procedimento per inadempimento promosso dalla Commissione.

Commissione europea c. Repubblica di Polonia, sostenuta da Ungheria

Richiesta della Commissione europea:

chiede alla Corte di dichiarare che, da un lato, abbassando l’età per il pensionamento dei giudici

nominati alla Corte suprema (della Polonia) e applicando tale misura ai giudici in carica nominati

presso tale organo giurisdizionale prima del 3 aprile 2018 e, dall’altro, attribuendo al presidente

della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale

organo giurisdizionale al di là dell’età per il pensionamento di nuova fissazione, la Repubblica di

Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al combinato disposto

dell’articolo 19, par. 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della CDFUE.

Contesto normativo:

- DIRITTO DELL’UNIONE

• TUE:

- articolo 2 (valori)

- articolo 19, par. 1 (Stati membri stabilisco rimedi giurisdizionali necessari per assicurare

tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione)

• CDFUE

- art. 47 (titolo VI: Giustizia) --> diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale art.

51 (si applicano ... agli Stati membri... nell'attuazione del diritto dell'Unione)

- DIRITTO POLACCO

• Costituzione

- Nuova legge sulla Corte Suprema:

- prima: fino a 70 anni, max 72 con certificazione

- con la nuova legge: fino a 65 anni, superabile con certificazione + autorizzazione del PdR

Procedimento precontenzioso:

- Lettera di diffida da Commissione a Polonia perché quest'ultima venuta meno agli obblighi ad

essa incombenti

- Polonia nega violazione del diritto dell’Unione

- Commissione esprime parere motivato

Procedimento dinanzi alla Corte:

-Commissione, domanda di provvedimenti provvisori in attesa della pronuncia: sospensione di

articoli della legge; continuazione dell'esercizio dei giudici della Corte suprema...

Sul ricorso:

la Commissione contesta alla Polonia di aver violato tali obblighi in quanto la nuova legge sulla

Corte suprema, in violazione del principio di indipendenza dei giudici e, in particolare, del

principio di inamovibilità di questi ultimi, ha previsto l’applicazione della misura consistente

nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici in carica che

sono stati nominati a tale organo giurisdizionale prima del 3 aprile 2018, data di entrata in

vigore di detta legge. Con la sua seconda censura, la Commissione imputa a tale Stato membro di

aver violato detti obblighi conferendo al presidente della Repubblica, attraverso detta legge e in

violazione del principio d’indipendenza dei giudici, il potere discrezionale di prorogare a due

riprese, ogni volta per una durata di tre anni, la funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte

suprema, al di là dell’età per il pensionamento di nuova fissazione.

mantenimento dell'oggetto della controversia

- portata del ricorso:

- secondo la Commissione, la nozione di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 19, par 1

del TUE deve essere interpretata in considerazione del contenuto dell’art. 47 della CDFUE e, in

particolare, delle garanzie inerenti al diritto a un ricorso effettivo sancito da quest’ultima

disposizione, ragion per cui la prima di tali disposizioni implica che debba essere garantita la

salvaguardia dell’indipendenza di un organo come la Corte suprema, al quale è affidato, tra gli

altri, il compito di interpretare e di applicare il diritto dell’Unione.

Per statuire sul ricorso in esame, occorre pertanto accertare se la Repubblica di Polonia sia

venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, par 1, secondo comma,

TUE.

- applicabilità e portata dell'art. 19 TUE argomenti delle parti:

la Commissione fa valere che, per soddisfare l’obbligo imposto dall’art 19 di stabilire un sistema

di rimedi giurisdizionali che assicurino una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati

dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli organi nazionali che

possano pronunciarsi su questioni relative all’applicazione/interpretazione di tale diritto

soddisfino il requisito dell’indipendenza dei giudici (che costituisce aspetto essenziale del diritto

fondamentale a un processo equo sancito, in particolare, dall’art. 47 CDFUE). Il suddetto

requisito riguarderebbe non solo lo svolgimento di uno specifico procedimento, ma anche le

modalità di organizzazione della giustizia.

La Repubblica di Polonia, sostenuta, dall’Ungheria, fa valere che norme nazionali come quelle

contestate dalla Commissione nel ricorso in esame non possono essere vagliate alla luce dell’art.

19 e dell’art. 47 della CDFUE --> Tali disposizioni del diritto dell’Unione non comporterebbero

alcuna deroga al principio di attribuzione che governa le competenze dell’Unione e che discende

dall’articolo 4, par 1, dall’articolo 5, par 1 e 2, nonché dall’articolo 13, par 2, TUE:

l’organizzazione della giustizia nazionale costituisce una competenza esclusivamente riservata

agli Stati membri. Dall’altro lato, l’articolo 19, TUE e l’articolo 47 della CDFUE, al pari dei

principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di indipendenza dei giudici, sarebbero

unicamente applicabili nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione --> le norme nazionali

censurate dalla Commissione nella presente causa non presenterebbero alcun nesso con il diritto

dell’Unione. Infine, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là

delle competenze di quest’ultima.

giudizio della Corte

- l'Unione raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni

dell'art. 2 TUE, rispettandoli e promuovendoli. Il diritto UE poggia sulla premessa fondamentale

che tali valori siano condivisi. --> premessa che implica e giustifica fiducia reciproca tra Stati

membri e i loro organi giurisdizionali nel riconoscimento di tali valori su cui si fonda Unione (tra

cui quello di Stato di diritto)

- per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia dell’ordinamento

giuridico dell’Unione, i trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare

la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione.

- l’articolo 19TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE,

affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto

dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza

di detto diritto

- Per tale motivo, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati

membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispet

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A.A. 2023-2024
100 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannagazzano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Munari Francesco.