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TERZA QUESTIONE DI DIRITTO
Quali sono i presupposti della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario/
unionale?
Ragionamento della Corte → i legislatori tedesco e inglese, nell’adozione degli atti di diritto
interno, hanno disciplinato ambiti in cui godevano di ampio potere discrezionale (un potere non
dissimile a quello proprio delle istituzioni comunitarie nell’adozione di atti normativi rientranti
nella politica comunitaria).
Nel momento in cui un legislatore, nei detti ambiti, adotta un atto nel legittimo esercizio del suo
potere discrezionale, vi sarà chiaramente qualcuno per cui la normativa si rivela svantaggiosa. In
che momento questo svantaggio può iniziare ad essere considerato un danno, come tale suscettibile
di risarcimento?
Occorre adottare una concezione restrittiva della responsabilità (punto 45)
Tre presupposti/condizioni (punto 51):
1. Norma giuridica (comunitaria) attribuisce diritti ai singoli;
2. Violazione manifesta e grave (sufficientemente caratterizzata) del diritto comunitario (esempi
al punto 56) à Lo è sicuramente quando c’è stata una pronuncia della Corte che ha sancito la
violazione del diritto comunitario.
3. Nesso causale tra: violazione dell’obbligo incombente allo Stato membro e danno subito dai
soggetti lesi.
Queste tre condizioni sono necessarie e sufficienti. Tuttavia, è nell’ambito delle norme di diritto
nazionale che deve essere accertata la responsabilità dello Stato e le conseguenze al danno
provocato → fermi i tre requisiti di cui si è detto, le condizioni fissate dalle norme nazionali:
→ Non possono essere meno favorevoli a quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna:
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA
→ Non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
richiedere ottenere il risarcimento (esempio al punto 73): PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
QUARTA QUESTIONE DI DIRITTO.
È possibile subordinare il risarcimento all’esistenza di una colpa da parte del soggetto
inadempiente?
No → per 2 motivi:
1. La nozione di colpa è relativa, gli elementi che la integrano variano di Stato in Stato.
2. La violazione deve essere manifesta e grave à richiedere un elemento ulteriore (l’elemento
colposo, nel caso si specie), che appesantirebbe l’onere della prova del danneggiato,
rischierebbe di mettere in discussione il diritto al risarcimento.
QUINTA QUESTIONE DI DIRITTO
Quali sono i criteri per determinare l’entità del risarcimento a carico dello Stato membro
inadempiente?
Il risarcimento deve essere adeguato rispetto al danno cagionato.
I criteri dovranno essere fissati dallo Stato membro, fermo restando che questi criteri:
- Non devono essere meno favorevoli rispetto a quelli previsti dall’ordinamento per reclami
analoghi fondati sul diritto interno
- Non possono essere tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento (come si
verificherebbe se ci fosse l’esclusione totale del lucro cessante)
Ancora una volta la Corte di Giustizia fornisce alcuni esempi…
SESTA QUESTIONE DI DIRITTO
Il periodo coperto dal risarcimento.
Anche il periodo precedente alla condanna della Corte per inadempimento o solo il periodo
successivo?
Come detto, uno dei presupposti del diritto al risarcimento è che la violazione sia manifesta e grave
à la sentenza della Corte è determinante, ma non indispensabile per verificare la sussistenza di
questa condizione.
Se si ammettesse il risarcimento solo per il periodo successivo si rimetterebbe in discussione il
diritto al risarcimento e l’effettività del diritto comunitario à infatti, è possibile che non ci sia mai un
procedimento per inadempimento promosso dalla Commissione.
Commissione europea c. Repubblica di Polonia, sostenuta da Ungheria
Richiesta della Commissione europea:
chiede alla Corte di dichiarare che, da un lato, abbassando l’età per il pensionamento dei giudici
nominati alla Corte suprema (della Polonia) e applicando tale misura ai giudici in carica nominati
presso tale organo giurisdizionale prima del 3 aprile 2018 e, dall’altro, attribuendo al presidente
della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale
organo giurisdizionale al di là dell’età per il pensionamento di nuova fissazione, la Repubblica di
Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al combinato disposto
dell’articolo 19, par. 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della CDFUE.
Contesto normativo:
- DIRITTO DELL’UNIONE
• TUE:
- articolo 2 (valori)
- articolo 19, par. 1 (Stati membri stabilisco rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione)
• CDFUE
- art. 47 (titolo VI: Giustizia) --> diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale art.
51 (si applicano ... agli Stati membri... nell'attuazione del diritto dell'Unione)
- DIRITTO POLACCO
• Costituzione
- Nuova legge sulla Corte Suprema:
- prima: fino a 70 anni, max 72 con certificazione
- con la nuova legge: fino a 65 anni, superabile con certificazione + autorizzazione del PdR
Procedimento precontenzioso:
- Lettera di diffida da Commissione a Polonia perché quest'ultima venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti
- Polonia nega violazione del diritto dell’Unione
- Commissione esprime parere motivato
Procedimento dinanzi alla Corte:
-Commissione, domanda di provvedimenti provvisori in attesa della pronuncia: sospensione di
articoli della legge; continuazione dell'esercizio dei giudici della Corte suprema...
Sul ricorso:
la Commissione contesta alla Polonia di aver violato tali obblighi in quanto la nuova legge sulla
Corte suprema, in violazione del principio di indipendenza dei giudici e, in particolare, del
principio di inamovibilità di questi ultimi, ha previsto l’applicazione della misura consistente
nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici in carica che
sono stati nominati a tale organo giurisdizionale prima del 3 aprile 2018, data di entrata in
vigore di detta legge. Con la sua seconda censura, la Commissione imputa a tale Stato membro di
aver violato detti obblighi conferendo al presidente della Repubblica, attraverso detta legge e in
violazione del principio d’indipendenza dei giudici, il potere discrezionale di prorogare a due
riprese, ogni volta per una durata di tre anni, la funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte
suprema, al di là dell’età per il pensionamento di nuova fissazione.
mantenimento dell'oggetto della controversia
- portata del ricorso:
- secondo la Commissione, la nozione di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 19, par 1
del TUE deve essere interpretata in considerazione del contenuto dell’art. 47 della CDFUE e, in
particolare, delle garanzie inerenti al diritto a un ricorso effettivo sancito da quest’ultima
disposizione, ragion per cui la prima di tali disposizioni implica che debba essere garantita la
salvaguardia dell’indipendenza di un organo come la Corte suprema, al quale è affidato, tra gli
altri, il compito di interpretare e di applicare il diritto dell’Unione.
Per statuire sul ricorso in esame, occorre pertanto accertare se la Repubblica di Polonia sia
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, par 1, secondo comma,
TUE.
- applicabilità e portata dell'art. 19 TUE argomenti delle parti:
la Commissione fa valere che, per soddisfare l’obbligo imposto dall’art 19 di stabilire un sistema
di rimedi giurisdizionali che assicurino una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati
dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli organi nazionali che
possano pronunciarsi su questioni relative all’applicazione/interpretazione di tale diritto
soddisfino il requisito dell’indipendenza dei giudici (che costituisce aspetto essenziale del diritto
fondamentale a un processo equo sancito, in particolare, dall’art. 47 CDFUE). Il suddetto
requisito riguarderebbe non solo lo svolgimento di uno specifico procedimento, ma anche le
modalità di organizzazione della giustizia.
La Repubblica di Polonia, sostenuta, dall’Ungheria, fa valere che norme nazionali come quelle
contestate dalla Commissione nel ricorso in esame non possono essere vagliate alla luce dell’art.
19 e dell’art. 47 della CDFUE --> Tali disposizioni del diritto dell’Unione non comporterebbero
alcuna deroga al principio di attribuzione che governa le competenze dell’Unione e che discende
dall’articolo 4, par 1, dall’articolo 5, par 1 e 2, nonché dall’articolo 13, par 2, TUE:
l’organizzazione della giustizia nazionale costituisce una competenza esclusivamente riservata
agli Stati membri. Dall’altro lato, l’articolo 19, TUE e l’articolo 47 della CDFUE, al pari dei
principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di indipendenza dei giudici, sarebbero
unicamente applicabili nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione --> le norme nazionali
censurate dalla Commissione nella presente causa non presenterebbero alcun nesso con il diritto
dell’Unione. Infine, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là
delle competenze di quest’ultima.
giudizio della Corte
- l'Unione raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni
dell'art. 2 TUE, rispettandoli e promuovendoli. Il diritto UE poggia sulla premessa fondamentale
che tali valori siano condivisi. --> premessa che implica e giustifica fiducia reciproca tra Stati
membri e i loro organi giurisdizionali nel riconoscimento di tali valori su cui si fonda Unione (tra
cui quello di Stato di diritto)
- per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia dell’ordinamento
giuridico dell’Unione, i trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare
la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione.
- l’articolo 19TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE,
affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto
dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza
di detto diritto
- Per tale motivo, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati
membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispet