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RINVIO PREGIUDIZIALE-

COMPETENZA PREGIUDIZIALE

(art.267 TFUE)

-Caso Klober

-Caso Cilfit

-Caso Global Starnet

L’art 267 dice che la CDG (Corte di Giustizia dell’UE) è competente a

pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) Sull’interpretazione dei trattati

b) Sulla validità e interpretazione degli atti compiuti da istituzioni, organi o

organismi dell’Unione

Poi aggiunge, al secondo comma, che quando una questione del genere è

sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale

organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua

sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi

sulla questione.

Terzo comma: quando una questione del genere è sollevata in un giudizio

pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui

decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale

organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quarto comma: quando una tale questione è sollevata in un giudizio pendente

davanti ad un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in

stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Dunque, ripercorrendo il testo del 267, vediamo che c’è una competenza

aggiuntiva rispetto alle altre, in particolare rispetto alla competenza sul ricorso

per inadempimento o infrazione e alla competenza sul ricorso d’annullamento.

Questa è un’altra competenza che però si apre in maniera diversa, perché qui

si dice che la CDG si pronuncia in via pregiudiziale à ciò ci da l’idea di

una competenza diversa, non piena, non completa. La qualificazione della via

pregiudiziale ci da l’idea di una Corte attivata da un altro giudice e non

direttamente dai soggetti interessati.

Per chiarire la questione della via pregiudiziale capiamo in cosa

consiste à consiste nel fatto che si parte da un organo giurisdizionale di uno

Stato membro, quindi si parte da un giudizio pendente davanti ad un organo

giudiziale di uno degli Stati membri e nell’ambito di tale giudizio si presenta

una questione di interpretazione dei trattati o di validità/interpretazione degli

atti compiuti da istituzioni/organi/organismi dell’UE.

In questo caso se l’organo giurisdizionale reputi necessaria, per emanare la

sua sentenza, una decisione su questo punto, allora PUÒ DOMANDARE ALLA

CORTE DI PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE.

Quindi:

- Ci deve essere un giudizio pendente davanti un organo di uno Stato membro

- In questo giudizio si deve porre una questione ai sensi delle lettere a e b del 267

- E serve anche che il giudice ritenga necessario che ci si pronunzi su questa

questione del diritto dell’Unione prima di poter decidere il giudizio

Solo sulla base di questi presupposti il giudice PUÒ domandare alla CDG di

pronunciarsi in via pregiudiziale.

NATURA E SCOPO DELLA COMPETENZA

PREGIUDIZIALE

Abbiamo già accennato alla natura della competenza della CDG e alla

sua differenza rispetto alle competenze dirette.

- Le altre competenze riguardano tutte azioni proposte dai soggetti interessati

direttamente davanti al giudice dell’Unione, sia essa la Corte di Giustizia nel

caso in cui sia giudice di ultimo grado, sia esso il Tribunale con eventuale

impugnazione davanti alla CDG nel caso in cui siamo nel tipo di azioni che sono

soggette ad un giudizio di doppio grado.

Comunque sono azioni che il soggetto propone direttamente davanti al giudice

dell’Unione e quest’ultimo è l’UNICO giudice competente.

- Mentre, nel campo della competenza pregiudiziale ex art 267 c’è un giudizio

che comincia sul livello di giudice nazionale, poi in questo giudizio se ne

inserisce un altro che si svolge davanti alla CDG e poi ritorna al giudice

nazionale. Quindi la CDG non ha mai la competenza a decidere completamente

sulla causa pendente davanti al giudice nazionale. La Corte non fa altro che

pronunciarsi su quelle questioni di diritto dell’Unione interpretative o di validità

che il giudice ha ritenuto necessario deferirle, quindi si pronuncia solo su questi

aspetti e non sull’intera controversia.

La competenza dell’intera controversia resta al giudice nazionale, il quale poi

deciderà sulla scorta delle risposte ricevute dalla CDG.

Dunque, questa competenza parte da un’idea di GIUSTIZIA DECENTRATA,

mentre nelle competenze dirette (annullamento, inadempimento e altre)

c’è una GIUSTIZIA ACCENTRATA nelle mani della CDG e/o del TRIBUNALE.

Come mai questo sistema misto?

Alcune questioni sono talmente importanti che non potevano essere riservate

ad una competenza centralizzata a livello di Unione, per esempio la verifica di

legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione, è importante che il giudizio in

questi casi sia effettuato in maniera centralizzata e uniforme dall’unico giudice

dell’Unione.

Invece, l’applicazione del diritto dell’Unione alle persone fisiche, ai cittadini,

agli operatori giuridici, ecc è un’applicazione diffusa, perché sono amm.

pubbliche (giudici, polizie, ministeri, regioni), quindi le queste attività di

applicazione del diritto dell’Unione sono talmente diffuse e frequenti che non

potrebbero essere tutte accentrate in mano ad un unico giudice, ma appunto

diffuse. Applicazione diffusa da parte dei giudici nazionali effettuata con la

collaborazione della CDG.

Allora qual è lo scopo?

Lo scopo del meccanismo che presuppone un’applicazione diffusa da parte dei

giudici nazionali è che questa applicazione diffusa non avvenga in maniera

indipendente e autonoma da parte di ciascun giudice nazionale, in modo che

venga poi a mancare un certo grado di applicazione uniforme.

Ora, evidentemente con l’applicazione diffusa sarebbe impensabile immaginare

che tutti i giudici applichino il diritto dell’Unione nella stessa identica maniera,

ma attraverso l’ausilio della CDG con il rinvio pregiudiziale si tende a far in

modo che il diritto dell’Unione applicato dai giudici nazionali avvenga secondo

metodi e criteri uniformi, cioè in modo che un giudice italiano applichi la stessa

norma dell’Unione nella stessa maniera in cui dovrebbe applicarla un giudice

francese, tedesco, ecc.

⇨ Idea di far in modo che l’applicazione, per quanto decentrata, avvenga secondo

criteri uniformi.

Ma c’è un altro scopo della competenza pregiudiziale à aiutare i giudici ad

individuare e applicare un diritto che essi non conoscono particolarmente bene,

che è diverso dal diritto nazionale che essi applicano giorno per giorno.

OGGETTO DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Abbiamo visto che le questioni pregiudiziali possono essere:

di interpretazione o di validità.

Interpretazione Siccome, in base all’art 6.1, la Carta dei diritti fondamentali

ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, non c’è dubbio che la Carta può essere

essa stessa oggetto di interpretazione alla stregua dei Trattati.

Comunque, l’ambito di applicazione dell’interpretazione in via pregiudiziale è

molto ampio, quindi può riguardare, ad esempio, accordi internazionali conclusi

dall’Unione, atti non vincolanti come una raccomandazione, delle

comunicazioni, ecc.

Dunque, per l’interpretazione il campo di applicazione è ampio, qualunque atto

delle istituzioni (a prescindere dal fatto che sia atto legislativo, vincolante, ecc)

può essere oggetto di un rinvio pregiudiziale.

Validità la validità riguarda solo il diritto derivato, non è possibile proporre un

rinvio pregiudiziale di validità dei Trattati o della Carta, mentre può essere

possibile un rinvio di validità su regolamenti, atti legislativi, non legislativi ed

altro.

In realtà il rinvio pregiudiziale di interpretazione ha ad oggetto norme di diritto

primario, secondario, comunque norme di diritto dell’Unione europea e non

norme di diritto interno. In teoria un giudice nazionale che abbia un problema

sulla compatibilità della legge interna con una norma dell’Unione non potrebbe

chiedere l’interpretazione della norma interna, ma può chiedere

l’interpretazione della norma dell’Unione.

Molto spesso la questione di interpretazione della norma dell’Unione è, già

nella questione pregiudiziale, ancorata alla norma interna rispetto alla quale si

pone un problema di compatibilità. Allora nel rivolgersi alla CDG, nove volte su

dieci il giudice nazionale lo fa perché ha davanti a sé un problema di conflitto

tra una norma dell’Unione e una norma di diritto interno, quindi

l’interpretazione non è astratta, ma configurata proprio in relazione all’ipotesi

di compatibilità o meno di una norma interna.

Significa che la CDG interpreta le norme dell’Unione, ma in funzione dell’ipotesi

di conflitto che si pone davanti al giudice nazionale.

In ultima analisi, la CDG interpretando le norme dell’Unione in realtà indica al

giudice come va risolto il conflitto tra la norma dell’Unione e la norma interna,

allora le risposte della CDG spesso sono risposte che sembrano essere

formulate in termini di giudizio sulla compatibilità.

Chi può rinviare alla CDG?

Solo quegli organi che possono essere definiti come una giurisdizione di uno

Stato membro, cioè si deve trattare di un organo che svolga delle funzioni

giurisdizionali = un organo che statuisce nell’ambito di un procedimento

destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

Si tratta di una autonoma nozione di diritto dell’Unione europea, cioè può

essere che un organo che non è considerato giurisdizionale secondo i parametri

del diritto interno, invece è considerato tale ai fini dell’art 267, oppure

viceversa.

Normalmente non sorgono problemi circa la natura giurisdizionale o meno di un

organo che ha operato il rinvio, però a volte si creano incertezze. CDG ha

ripreso una serie di caratteri che devono esserci per poter parlare di

giurisdizione ex 267 TFUE:

- L’origine legale, cioè deve essere istituito in base alla legge;

- Il carattere permanente, non eternità, ma una non occasionalità dell’organo;

- L’obbligatorietà della sua giurisdizione, cioè tutte le controversie devono essere

giudicate da quest’organo;

- La natura contraddittoria del procedimento, quindi devono esserci delle parti in

contraddittorio tra loro;

- L’applicazione di norme giuridiche, quindi non organi di mediazione e

conciliazione;

- L’indipendenza, carattere impor

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Publisher
A.A. 2020-2021
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ileniahdu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Dani Alessandro.