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RINVIO PREGIUDIZIALE-
COMPETENZA PREGIUDIZIALE
(art.267 TFUE)
-Caso Klober
-Caso Cilfit
-Caso Global Starnet
L’art 267 dice che la CDG (Corte di Giustizia dell’UE) è competente a
pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) Sull’interpretazione dei trattati
b) Sulla validità e interpretazione degli atti compiuti da istituzioni, organi o
organismi dell’Unione
Poi aggiunge, al secondo comma, che quando una questione del genere è
sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale
organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua
sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi
sulla questione.
Terzo comma: quando una questione del genere è sollevata in un giudizio
pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale
organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.
Quarto comma: quando una tale questione è sollevata in un giudizio pendente
davanti ad un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in
stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.
Dunque, ripercorrendo il testo del 267, vediamo che c’è una competenza
aggiuntiva rispetto alle altre, in particolare rispetto alla competenza sul ricorso
per inadempimento o infrazione e alla competenza sul ricorso d’annullamento.
Questa è un’altra competenza che però si apre in maniera diversa, perché qui
si dice che la CDG si pronuncia in via pregiudiziale à ciò ci da l’idea di
una competenza diversa, non piena, non completa. La qualificazione della via
pregiudiziale ci da l’idea di una Corte attivata da un altro giudice e non
direttamente dai soggetti interessati.
Per chiarire la questione della via pregiudiziale capiamo in cosa
consiste à consiste nel fatto che si parte da un organo giurisdizionale di uno
Stato membro, quindi si parte da un giudizio pendente davanti ad un organo
giudiziale di uno degli Stati membri e nell’ambito di tale giudizio si presenta
una questione di interpretazione dei trattati o di validità/interpretazione degli
atti compiuti da istituzioni/organi/organismi dell’UE.
In questo caso se l’organo giurisdizionale reputi necessaria, per emanare la
sua sentenza, una decisione su questo punto, allora PUÒ DOMANDARE ALLA
CORTE DI PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE.
Quindi:
- Ci deve essere un giudizio pendente davanti un organo di uno Stato membro
- In questo giudizio si deve porre una questione ai sensi delle lettere a e b del 267
- E serve anche che il giudice ritenga necessario che ci si pronunzi su questa
questione del diritto dell’Unione prima di poter decidere il giudizio
Solo sulla base di questi presupposti il giudice PUÒ domandare alla CDG di
pronunciarsi in via pregiudiziale.
NATURA E SCOPO DELLA COMPETENZA
PREGIUDIZIALE
Abbiamo già accennato alla natura della competenza della CDG e alla
sua differenza rispetto alle competenze dirette.
- Le altre competenze riguardano tutte azioni proposte dai soggetti interessati
direttamente davanti al giudice dell’Unione, sia essa la Corte di Giustizia nel
caso in cui sia giudice di ultimo grado, sia esso il Tribunale con eventuale
impugnazione davanti alla CDG nel caso in cui siamo nel tipo di azioni che sono
soggette ad un giudizio di doppio grado.
Comunque sono azioni che il soggetto propone direttamente davanti al giudice
dell’Unione e quest’ultimo è l’UNICO giudice competente.
- Mentre, nel campo della competenza pregiudiziale ex art 267 c’è un giudizio
che comincia sul livello di giudice nazionale, poi in questo giudizio se ne
inserisce un altro che si svolge davanti alla CDG e poi ritorna al giudice
nazionale. Quindi la CDG non ha mai la competenza a decidere completamente
sulla causa pendente davanti al giudice nazionale. La Corte non fa altro che
pronunciarsi su quelle questioni di diritto dell’Unione interpretative o di validità
che il giudice ha ritenuto necessario deferirle, quindi si pronuncia solo su questi
aspetti e non sull’intera controversia.
La competenza dell’intera controversia resta al giudice nazionale, il quale poi
deciderà sulla scorta delle risposte ricevute dalla CDG.
Dunque, questa competenza parte da un’idea di GIUSTIZIA DECENTRATA,
mentre nelle competenze dirette (annullamento, inadempimento e altre)
c’è una GIUSTIZIA ACCENTRATA nelle mani della CDG e/o del TRIBUNALE.
Come mai questo sistema misto?
Alcune questioni sono talmente importanti che non potevano essere riservate
ad una competenza centralizzata a livello di Unione, per esempio la verifica di
legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione, è importante che il giudizio in
questi casi sia effettuato in maniera centralizzata e uniforme dall’unico giudice
dell’Unione.
Invece, l’applicazione del diritto dell’Unione alle persone fisiche, ai cittadini,
agli operatori giuridici, ecc è un’applicazione diffusa, perché sono amm.
pubbliche (giudici, polizie, ministeri, regioni), quindi le queste attività di
applicazione del diritto dell’Unione sono talmente diffuse e frequenti che non
potrebbero essere tutte accentrate in mano ad un unico giudice, ma appunto
diffuse. Applicazione diffusa da parte dei giudici nazionali effettuata con la
collaborazione della CDG.
Allora qual è lo scopo?
Lo scopo del meccanismo che presuppone un’applicazione diffusa da parte dei
giudici nazionali è che questa applicazione diffusa non avvenga in maniera
indipendente e autonoma da parte di ciascun giudice nazionale, in modo che
venga poi a mancare un certo grado di applicazione uniforme.
Ora, evidentemente con l’applicazione diffusa sarebbe impensabile immaginare
che tutti i giudici applichino il diritto dell’Unione nella stessa identica maniera,
ma attraverso l’ausilio della CDG con il rinvio pregiudiziale si tende a far in
modo che il diritto dell’Unione applicato dai giudici nazionali avvenga secondo
metodi e criteri uniformi, cioè in modo che un giudice italiano applichi la stessa
norma dell’Unione nella stessa maniera in cui dovrebbe applicarla un giudice
francese, tedesco, ecc.
⇨ Idea di far in modo che l’applicazione, per quanto decentrata, avvenga secondo
criteri uniformi.
Ma c’è un altro scopo della competenza pregiudiziale à aiutare i giudici ad
individuare e applicare un diritto che essi non conoscono particolarmente bene,
che è diverso dal diritto nazionale che essi applicano giorno per giorno.
OGGETTO DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Abbiamo visto che le questioni pregiudiziali possono essere:
di interpretazione o di validità.
Interpretazione Siccome, in base all’art 6.1, la Carta dei diritti fondamentali
ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, non c’è dubbio che la Carta può essere
essa stessa oggetto di interpretazione alla stregua dei Trattati.
Comunque, l’ambito di applicazione dell’interpretazione in via pregiudiziale è
molto ampio, quindi può riguardare, ad esempio, accordi internazionali conclusi
dall’Unione, atti non vincolanti come una raccomandazione, delle
comunicazioni, ecc.
Dunque, per l’interpretazione il campo di applicazione è ampio, qualunque atto
delle istituzioni (a prescindere dal fatto che sia atto legislativo, vincolante, ecc)
può essere oggetto di un rinvio pregiudiziale.
Validità la validità riguarda solo il diritto derivato, non è possibile proporre un
rinvio pregiudiziale di validità dei Trattati o della Carta, mentre può essere
possibile un rinvio di validità su regolamenti, atti legislativi, non legislativi ed
altro.
In realtà il rinvio pregiudiziale di interpretazione ha ad oggetto norme di diritto
primario, secondario, comunque norme di diritto dell’Unione europea e non
norme di diritto interno. In teoria un giudice nazionale che abbia un problema
sulla compatibilità della legge interna con una norma dell’Unione non potrebbe
chiedere l’interpretazione della norma interna, ma può chiedere
l’interpretazione della norma dell’Unione.
Molto spesso la questione di interpretazione della norma dell’Unione è, già
nella questione pregiudiziale, ancorata alla norma interna rispetto alla quale si
pone un problema di compatibilità. Allora nel rivolgersi alla CDG, nove volte su
dieci il giudice nazionale lo fa perché ha davanti a sé un problema di conflitto
tra una norma dell’Unione e una norma di diritto interno, quindi
l’interpretazione non è astratta, ma configurata proprio in relazione all’ipotesi
di compatibilità o meno di una norma interna.
Significa che la CDG interpreta le norme dell’Unione, ma in funzione dell’ipotesi
di conflitto che si pone davanti al giudice nazionale.
In ultima analisi, la CDG interpretando le norme dell’Unione in realtà indica al
giudice come va risolto il conflitto tra la norma dell’Unione e la norma interna,
allora le risposte della CDG spesso sono risposte che sembrano essere
formulate in termini di giudizio sulla compatibilità.
Chi può rinviare alla CDG?
Solo quegli organi che possono essere definiti come una giurisdizione di uno
Stato membro, cioè si deve trattare di un organo che svolga delle funzioni
giurisdizionali = un organo che statuisce nell’ambito di un procedimento
destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.
Si tratta di una autonoma nozione di diritto dell’Unione europea, cioè può
essere che un organo che non è considerato giurisdizionale secondo i parametri
del diritto interno, invece è considerato tale ai fini dell’art 267, oppure
viceversa.
Normalmente non sorgono problemi circa la natura giurisdizionale o meno di un
organo che ha operato il rinvio, però a volte si creano incertezze. CDG ha
ripreso una serie di caratteri che devono esserci per poter parlare di
giurisdizione ex 267 TFUE:
- L’origine legale, cioè deve essere istituito in base alla legge;
- Il carattere permanente, non eternità, ma una non occasionalità dell’organo;
- L’obbligatorietà della sua giurisdizione, cioè tutte le controversie devono essere
giudicate da quest’organo;
- La natura contraddittoria del procedimento, quindi devono esserci delle parti in
contraddittorio tra loro;
- L’applicazione di norme giuridiche, quindi non organi di mediazione e
conciliazione;
- L’indipendenza, carattere impor