Sentenze corte costituzionale
Sentenza n.1 del 2014 (legge elettorale Calderoli "Porcellum")
La sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 2014 ha sancito l'**incostituzionalità** di due fondamentali articoli della legge elettorale Calderoli e del voto di lista (premio di maggioranza su base nazionale e su base regionale e il voto di lista).
Il premio di maggioranza su base nazionale relativo alla composizione della Camera dei deputati prevedeva che la coalizione di liste che avesse ottenuto il maggior numero di voti validi espressi e che non avesse conseguito almeno 340 seggi, ad essa veniva attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. Il premio di maggioranza su base regionale, nella composizione del Senato, prevedeva che la coalizione di liste o la singola lista che ottenesse più voti avrebbe ottenuto il 55% di tutti i voti validi.
Inoltre il voto espresso tramite voto di lista prevedeva che ogni elettore disponesse di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi. (Priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti in quanto la scelta spetta ai singoli partiti). Questi tre principi sono stati giudicati **incostituzionali**.
Sentenza n.35 del 2017 (legge elettorale "Italicum")
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge elettorale relative al turno di ballottaggio e la disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione.
Per quanto riguarda il ballottaggio, la Corte fonda il suo giudizio sulla mancanza di una soglia minima di voti per essere ammessi al secondo turno. La costituzione non impone al legislatore di introdurre per i due rami del Parlamento sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di **maggioranze parlamentari omogenee**.
Sentenza n.1 del 1956 (principi supremi dell'ordinamento costituzionale)
Questa sentenza verteva sulla legittimità dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevedeva il divieto di diffusione, affissione e distribuzione di scritti e immagini. La questione di legittimità costituzionale dell'art.113 della legge di p.s. fu sollevata in quanto contrastava con l'art.21 della Costituzione, il quale dichiara che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e che la stampa non può essere soggetta a censure.
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Diritto costituzionale - sentenze di Casonato Carlo
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Schemi sentenze\ordinanze Diritto Costituzionale II