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GOVERNABILITÀ

Per quanto riguarda i rapporti tra CC e CGE, dobbiamo distinguere tre diverse fasi dellagiurisprudenza della CC sul tema del rapporto con le istituzioni sovranazionali:

  1. Prima fase> 1964
  2. Seconda fase> 1973
  3. Terza fase> 1984, la CC accoglie lo strumento della disapplicazione del dirittointerno quando contrasta con quello comunitario.

Dopo il 1984, in particolare a partire dagli anni 2000, la CC tende ad accentrare su sestessa determinate funzioni: nel 2008 e nel 2013 con due ordinanze riconosce a séstessa la possibilità di sollevare rinvio pregiudiziale nei confronti della CGE, nonandando a sottrarre comunque tale facoltà ai giudici comuni. In questo modo la CC sipone nelle condizioni di dialogare con la CGE.

Prima fase

La CC imposta il modo di risolvere le antinomie tra diritto interno e diritto UE tramitedue sentenze: sent.14/64 e 98/65.

SENTENZA N9 14/1964 12

Il fattoLa causa fu sollevata dall’avvocato Costa che, ritenendosi leso

MW di energia elettrica, si sostiene che ciò violi il principio di uguaglianza tra imprese. Il caso viene portato davanti alla Corte Costituzionale, che si pronuncia rigettando le argomentazioni dell'utente. La Corte afferma che la legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica è costituzionalmente legittima e non viola gli articoli citati. La Corte ritiene che il divieto di mandato imperativo non sia applicabile in questo caso, in quanto la legge è stata approvata dal Parlamento secondo le procedure costituzionali. Inoltre, la Corte afferma che l'espropriazione delle imprese elettriche è giustificata dal principio di utilità generale, in quanto l'energia elettrica è un servizio essenziale per la collettività. I danni eventualmente causati allo Stato sono superati dai benefici derivanti dalla gestione pubblica dell'energia elettrica. Infine, la Corte respinge l'argomentazione di violazione del principio di uguaglianza, sostenendo che la scelta di espropriare solo le imprese che producono almeno 15 MW di energia elettrica è legittima e coerente con l'obiettivo di garantire un servizio di qualità alla popolazione. In conclusione, la Corte Costituzionale conferma la legittimità della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica e respinge le argomentazioni dell'utente.

Milioni di chilowattore l'anno e oltre, escludendo quindi le piccolo imprese.

All'Art 4 e 41 in quanto darebbe luogo ad una restrizione dell'attività economica di ogni individuo.

All'Art 11 in quanto tale legge darebbe luogo ad una violazione del Trattato di Roma (1957). Lo Stato Italiano non avrebbe rispettato la procedura prevista in caso di limitazioni della concorrenza, secondo la quale dovrebbe essere consultata un'apposita commissione della CEE. Avrebbe inoltre violato il divieto di istituire Monopoli nazionali (previsto dalla normativa europea) e il diritto di libero stabilimento garantito ai cittadini della CEE.

Il giudice a quo dunque solleva una questione di legittimità costituzionale sulla base di tali elementi.

Il giudizio

La CC dichiara le questioni sollevate inammissibili. In particolare, per quanto concerne la violazione dell'Art 11, la Corte chiarisce che tale norma significa che è possibile stipulare trattati con cui si

assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darviesecuzione con legge ordinaria ma ciò non comporta che l'Art 11 conferisca alla legge ordinaria, che rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto. L'Art 11 è soltanto una norma permissiva. Né si può accogliere la tesi secondo cui la legge che contenga disposizioni difformi da quei patti sarebbe incostituzionale per violazione indiretta dell'Art 11. Non vale, infine, l'altro argomento secondo cui lo Stato, una volta che abbiamo fatto adesione a limitazioni della propria sovranità, ove volesse riprendere la sua libertà d'azione, non potrebbe evitare che la legge, con cui tale atteggiamento si concreta, incorre nel vizio di incostituzionalità. La violazione del trattato, se importa responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non toglie la legge con esso incontrasto la sua.

Piena efficacia. Poiché il trattato comunitario in questione era stato ratificato con una legge ordinaria, tale trattato era soggetto ai comuni principi della successione delle leggi nel tempo e quindi può essere abrogato o modificato da norme interne successive. Dunque in ipotesi di conflitto tra una legge ordinaria e un'altra legge ordinaria che ha ratificato un trattato, non può dar luogo a questioni di legittimità ma si risolve mediante l'uso del criterio cronologico.

La posizione della Corte di Giustizia, dinanzi alla quale fu sollevato un rinvio pregiudiziale, fu nettamente diversa, in quanto affermò che:

"Con l'istituzione della CEE gli Stati membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.

Tale limitazione di sovranità ha come corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere contro tale"

ordinamento un provvedimento unilaterale ulteriore, se ciò avvenisse sarebbe scosso lo stesso fondamento giuridico della Comunità.

La Corte affermò il primato del diritto comunitario (direttamente applicabile) sulle norme interne contrastanti e l'invalidità di tali norme.

SENTENZA N10 98/1965

Il fatto

Il Tribunale di Torino, giudicando in una causa di opposizione a precetto proposta dalle Acciaierie San Michele di Torino contro la CECA, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale di alcune norme del Trattato istitutivo della CECA, reso esecutivo con la legge n.766 del 1952. Il giudice a quo ritiene che tre disposizioni presenti nel Trattato (Art.33-41-92) violino gli artt. 102, 113, 2 Cost. e Art.6 CEDU poiché prevedono rispettivamente:

  1. La competenza esclusiva della CGE a giudicare sui ricorsi dei singoli cittadini contro i provvedimenti dell'Alta autorità (precursore della Commissione Europea).
  2. La competenza esclusiva

della CGE a dare forza esecutiva a questi provvedimenti.

c)Vengono limitati (da 4 a 1) il potere di impugnazione delle decisioni e delle raccomandazioni generali dell'Alta autorità al solo sviamento di potere (rimangono esclusi l'incompetenza, la violazione delle forme essenziali, la violazione del Trattato e delle norme che ne danno attuazione).

Il giudice a quo ritiene che vi sia la violazione:

-Dell'Art.102 Cost. perché la funzione giurisdizionale deve essere svolta solo da magistrati ordinari (cosa che la CGE non è).

-Il giudice a quo considera come mancante dei requisiti di indipendenza e imparzialità la CGE, poiché istituita sulla base delle designazioni dei rappresentanti degli esecutivi degli Stati membri, di conseguenza non sarebbe un organo competente a esercitare la funzione giurisdizionale.

-Il Trattato da alle decisioni della Corte forza esecutiva nel territorio degli Stati membri e ciò implica la sottrazione di tali sentenze

Al dettato dell'Art 111 Cost., il quale garantisce il controllo di legittimità della Cassazione per tutte le sentenze e comporta altresì esclusione dal presidio del doppio grado di giurisdizione. La limitazione dei motivi inoltre contrasta con la tutela giurisdizionale di cui all'Art 113 Cost. ("Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa").

Tali disposizioni violano l'Art 2 Cost. e l'Art.6 CEDU per quanto riguarda la tutela giurisdizionale che viene qualificata come diritto inviolabile.

Le acciaierie San Michele ritengono che il petitum del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possa essere esteso sulla base delle deduzioni delle parti e quindi non essere limitato alle sole norme recepite nell'ordinanza del giudice aquo. La CC nel giudizio precisa che

il petitum del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non può essere esteso alle deduzioni delle parti del giudizio a quo, ma si basa solo sulle norme eccepite dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione. Il giudizio La Corte dichiara il ricorso infondato per i seguenti motivi: - I parametri costituzionali di riferimento devono essere applicati all'ordinamento interno. L'ordinamento della CECA è un ordinamento esterno, in cui l'individuo assume una posizione diversa rispetto a quella assunta nell'ordinamento interno. Avrà diritti e interessi diversi che vengono tutelati dalla CGE che è un organo avente i caratteri di indipendenza e imparzialità, quindi, può essere qualificata come autorità giurisdizionale. - L'Art 102 prevede il divieto di istituire giudici speciali ma questo divieto attiene all'ordinamento interno: l'ordinamento della CECA è esterno e l'Italia

ha deciso diaderirvi per garantire una cooperazione internazionale per le iniziative economiche.

La competenza esclusiva della CGE a dare efficacia esecutiva ai provvedimenti non può essere contestata in quanto essa giudica sui provvedimenti emessi da organi facenti parte del proprio ordinamento. Quindi essendo provvedimenti emessi da organi stranieri allo Stato italiano, i giudici nazionali non hanno competenza a sospendere tale efficacia.

Il richiamo alla limitazione dei motivi di impugnazione non è fondato poiché la limitazione si riferisce a provvedimenti inerenti prestazioni pecuniarie che non sono i provvedimenti che vengono applicati alle acciaierie, quelli applicati a queste sono provvedimenti che sulla base del Trattato godono di una tutela giurisdizionale piena. La Corte dunque afferma una visione DUALISTA del sistema: l'ordinamento comunitario e quello interno sono distinti: "due orbite distinte" cosicché i parametri costituzionali vanno

Applicati solo con riferimento all'ordinamento interno. La Corte afferma che il diritto comunitario è in grado di produrre effetti all'interno dell'ordinamento italiano ma questi non devono pregiudicare i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti che fungono da "controlimiti". La Corte non usa espressamente il termine "controlimiti" perché questo verrà coniato più avanti da Paolo Barile.

Seconda fase

La sent.183/73 e la sent.232/75 segnano l'inizio di una nuova fase in materia di risoluzione di antinomie tra diritto interno e diritto comunitario.

SENTENZA N11 183/73

La sentenza c.d Frontini, riguarda la legittimità costituzionale dell'Art 2 della legge 1203/57 che ha reso esecutivo in Italia il Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Il fatto

La questione sorge nel corso di un procedimento civile promosso da Franco Frontini ed dalla s.r.l Commercio Prodotti e Alimenti avente

Dettagli
A.A. 2022-2023
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher greta_stella99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Albanesi Enrico.