vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I giudici restano in carica 9 anni e non possono essere
rieletti.
Allargata: quando non bastano gli 11 giudici per prendere
una decisione ma ne devono essere aggiunti altri 16 per
un totale di 31 (ad esempio quando la Corte deve
giudicare il Pres. della Rep.).
Le votazioni sono segrete e vince la maggioranza; se c’è
parità interviene il Presidente oppure vince la tesi più
favorevole all’accusato.
Le funzioni.
1-Giudica l’incostituzionalità delle leggi e degli atti avente forza
di legge
2-Giudica sui conflitti tra i poteri dello Stato (ovvero fra i diversi
organi) e sui conflitti tra Poteri dello Stato e Poteri delle Regioni
(ovvero quando ci sono discussioni su sentenze o atti
amministrativi).
3-Giudica sulle accuse al Presidente della Repubblica
4-Giudica l’ammissibilità di un referendum abrogativo.
Legittimità Costituzionale.
Può essere richiesta per leggi ordinarie dello Stato, Regioni e
Provincie oppure per atti aventi forza di legge (per i decreti
legislativi si osserva la legge di delega, per i decreti legge si
aspetta che diventino legge).
Esistono due modalità per attivare l’incostituzionalità:
MODALITA’ IN VIA PRINCIPALE: dove il giudizio di
incostituzionalità può essere attivato dallo Stato per le
leggi delle Regioni, e dalle Regioni per le leggi dello Stato.
Quindi compiono entrambi un giudizio astratto. Questa
modalità ha un ricorso diretto e un carattere successivo
perché riguarda disposizioni già entrate in vigore.
MODALITA’ IN VIA INCIDENTALE: dove i protagonisti sono i
giudici ovvero essi danno un giudizio concreto a seguito di
un processo. Ad esempio se c’è un reato il giudice coglie le
parole dell’avvocato, fa una valutazione e infine deve
spiegare alla Corte Costituzionale due presupposti grazie
alla quale ha scelto,che sono:
-Rilevanza: ovvero deve dire se il reato è conforme o no
alla Costituzione e deve dimostrare che utilizzerà quella
disposizione per condannare o assolvere.
-Non manifesta infondatezza: il giudice deve essere
convinto della fondatezza perché basta un suo dubbio a
sospendere il processo in attesa di una risposta della
Corte.
Infine il giudice dovrà: scrivere un’ordinanza di rinvio che
verrà poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (se
nell’ordinanza non ci sono i due presupposti prima
elencati, la Corte la dichiarerà inammissibile); individuare
la Questione di Costituzionalità ovvero indicare l’oggetto
cioè l’atto impugnato e il parametro cioè il
principio\disposizione costituzionale.
Il processo costituzionale.
C’è un primo “ giudizio a quo” dal quale proviene la
Questione dove è necessaria una corrispondenza tra
chiesto e pronunciato. In seguito possono intervenire
le parti del processo ma devono avere un avvocato.
Dato che questo costa, interviene il Governo che
difende l’ordinamento e trova dei motivi per la quale
la Corte deve rigettare la Questione. Non è
obbligatorio che qualcuno si costituisca alla Corte in
quanto il processo va avanti comunque.
Il procedimento è uguale a quello utilizzato per il
processo dei giudici: si ascolta il relatore (che fa un
riassunto), si ascoltano gli interventi dell’avvocatura
(ovvero lo Stato) e infine si ascoltano le parti del
processo che si sono costituite.
Si conclude infine con una Sentenza, composta da:
-Intestazione: data del tribunale davanti al quale ci si
trova (in questo caso la Corte), il numero della
sentenza\ordinanza, il nome dei giudici che la
compongono.
-Parte in fatto: il giudice relatore dice come è nato il
giudizio costituzionale
-Enunciazione in diritto: il redattore valuta le singole
Questioni che sono state promosse e afferma cosa
pensa la Corte. Infine dice se quella Questione è
fondata o no; se è fondata la Corte dichiara
l’incostituzionalità, se non è fondata la Corte archivia
il caso o dichiara incostituzionali solo piccole parti o
parametri di quella legge.
-Dispositivo: parte finale dove si riassumono le
decisioni.
Le sentenze.
Possono essere:
ACCOGLIMENTO: la corte accerta la presenza di
1-DI
incostituzionalità della questione e lo dichiara. La sentenza
quindi vale per tutti perché è in impugnabile (definitiva) e ha
effetti retroattivi cioè cancellano i rapporti tra i giudici sorti nel
passato. L’unico limite di questa sentenza è che i rapporti
possono essere esauriti cioè possono terminare.
L’Art. 136 prevede che gli effetti di questa sentenza avvengono
il giorno dopo la pubblicazione; ciò però significa che se il
giudice ha bloccato quella sentenza, in quel lasso di tempo
essa non valeva.
C’è un eccezione per il condannato (Favor Rei) ovvero se le
norme sono incostituzionali dopo il reato, egli non può essere
condannato.
C’è stato però un caso dove lo Stato si è scontrato con interessi
e pressioni fiscali e ha messo tasse altissime a tutto il popolo.
Con la sentenza del 2015 detta Robintax i giudici hanno portato
questo problema davanti alla Corte dicendo che quello che era
stato fatto era incostituzionale. La Corte da un lato gli dà
ragione, ma dall’altro sa che non può fare il rimborso di tutte le
tasse che sarebbe ammontato a 10 miliardi di euro. Quindi la
Corte afferma che in certe condizioni si possono modulare gli
effetti, che in questo caso hanno iniziato a valere solo per il
futuro.
2-DI RIGETTO: : la legge NON è incostituzionale, ma la
questione viene definita infondata; la sentenza quindi non ha
effetti sistemici se non parzialmente per il giudice a quo. Può
accadere che in successivi casi possa essere nuovamente
presentata la questione alla Corte; la corte non lo esaminerà
per ragioni di manifesto di infondatezza.
In realtà ci sono poi altre tre categorie di sentenze:
1-INTERPRETATIVE: La Corte si sostituisce al giudice perché
esegue l’interpretazione della disposizione che poi diventerà
norma. Se si parla di una sentenza interpretativa di
accoglimento basta che la Corte afferma che quella
interpretazione è incostituzionale; se si parla di una sentenza
interpretativa di rigetto la Corte deve spiegare al giudice che
ha interpretato male la legge.
2-MANIPOLATIVE: La Corte mette le mani sul testo della
disposizione con:
-Sentenze sostitutive: quando sostituisce una parte del testo
con un’altra
-Sentenze in accoglimento parziale: quando modifica una parte
limitata di testo
-Sentenze additive: quando la Corte aggiunge qualcosa per
rendere la disposizione costituzionale
-Sentenze additive di principio: quando la Corte individua il
principio da cambiare e non una sola parte specifica.
3-DI MONITO: la Corte perdona il legislatore solo per quella
volta.
Competenze fra Stato e Regioni.
La riforma costituzionale del 2001 fu di particolare importanza
perché ampliò il potere legislativo delle regioni, modificando i
criteri di attribuzioni delle competenze tra Stato e Regioni.
· Competenze esclusive dello Stato
· Competenze esclusive delle Regioni
· Competenze concorrenti tra Stato Regioni.
Lo stato (Governo) poteva impugnare le legge regionali che
eccedono dalla loro competenza regionali dopo la sua entrata
in vigore e entro esclusivamente 60 giorni (Art.127).
Quando invece è la legge dello Stato a violare la sfera di
competenza delle regioni, tale legge può essere presentata
davanti alla corte costituzionale, così come le disposizioni tra le
varie regioni o con gli atti aventi forza di legge. Il ricorso deve
essere diretto e astratto, nel senso che le disposizioni
impugnate devono essere valutate sotto il profilo del proprio
contenuto. Le sentenze sono uguali a quelle della via
incidentale ovvero con un accoglimento o rigetto.
La corte ha inoltre il dovere di risolvere i problemi dovuti ai
conflitti di attribuzione dei poteri.
Attribuzione dei poteri.
La corte ha inoltre il dovere di