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Estratto del documento

I giudici restano in carica 9 anni e non possono essere

rieletti.

Allargata: quando non bastano gli 11 giudici per prendere

 una decisione ma ne devono essere aggiunti altri 16 per

un totale di 31 (ad esempio quando la Corte deve

giudicare il Pres. della Rep.).

Le votazioni sono segrete e vince la maggioranza; se c’è

parità interviene il Presidente oppure vince la tesi più

favorevole all’accusato.

Le funzioni.

1-Giudica l’incostituzionalità delle leggi e degli atti avente forza

di legge

2-Giudica sui conflitti tra i poteri dello Stato (ovvero fra i diversi

organi) e sui conflitti tra Poteri dello Stato e Poteri delle Regioni

(ovvero quando ci sono discussioni su sentenze o atti

amministrativi).

3-Giudica sulle accuse al Presidente della Repubblica

4-Giudica l’ammissibilità di un referendum abrogativo.

Legittimità Costituzionale.

Può essere richiesta per leggi ordinarie dello Stato, Regioni e

Provincie oppure per atti aventi forza di legge (per i decreti

legislativi si osserva la legge di delega, per i decreti legge si

aspetta che diventino legge).

Esistono due modalità per attivare l’incostituzionalità:

MODALITA’ IN VIA PRINCIPALE: dove il giudizio di

 incostituzionalità può essere attivato dallo Stato per le

leggi delle Regioni, e dalle Regioni per le leggi dello Stato.

Quindi compiono entrambi un giudizio astratto. Questa

modalità ha un ricorso diretto e un carattere successivo

perché riguarda disposizioni già entrate in vigore.

MODALITA’ IN VIA INCIDENTALE: dove i protagonisti sono i

 giudici ovvero essi danno un giudizio concreto a seguito di

un processo. Ad esempio se c’è un reato il giudice coglie le

parole dell’avvocato, fa una valutazione e infine deve

spiegare alla Corte Costituzionale due presupposti grazie

alla quale ha scelto,che sono:

-Rilevanza: ovvero deve dire se il reato è conforme o no

alla Costituzione e deve dimostrare che utilizzerà quella

disposizione per condannare o assolvere.

-Non manifesta infondatezza: il giudice deve essere

convinto della fondatezza perché basta un suo dubbio a

sospendere il processo in attesa di una risposta della

Corte.

Infine il giudice dovrà: scrivere un’ordinanza di rinvio che

verrà poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (se

nell’ordinanza non ci sono i due presupposti prima

elencati, la Corte la dichiarerà inammissibile); individuare

la Questione di Costituzionalità ovvero indicare l’oggetto

cioè l’atto impugnato e il parametro cioè il

principio\disposizione costituzionale.

Il processo costituzionale.

C’è un primo “ giudizio a quo” dal quale proviene la

 Questione dove è necessaria una corrispondenza tra

chiesto e pronunciato. In seguito possono intervenire

le parti del processo ma devono avere un avvocato.

Dato che questo costa, interviene il Governo che

difende l’ordinamento e trova dei motivi per la quale

la Corte deve rigettare la Questione. Non è

obbligatorio che qualcuno si costituisca alla Corte in

quanto il processo va avanti comunque.

Il procedimento è uguale a quello utilizzato per il

 processo dei giudici: si ascolta il relatore (che fa un

riassunto), si ascoltano gli interventi dell’avvocatura

(ovvero lo Stato) e infine si ascoltano le parti del

processo che si sono costituite.

Si conclude infine con una Sentenza, composta da:

 -Intestazione: data del tribunale davanti al quale ci si

trova (in questo caso la Corte), il numero della

sentenza\ordinanza, il nome dei giudici che la

compongono.

-Parte in fatto: il giudice relatore dice come è nato il

giudizio costituzionale

-Enunciazione in diritto: il redattore valuta le singole

Questioni che sono state promosse e afferma cosa

pensa la Corte. Infine dice se quella Questione è

fondata o no; se è fondata la Corte dichiara

l’incostituzionalità, se non è fondata la Corte archivia

il caso o dichiara incostituzionali solo piccole parti o

parametri di quella legge.

-Dispositivo: parte finale dove si riassumono le

decisioni.

Le sentenze.

Possono essere:

ACCOGLIMENTO: la corte accerta la presenza di

1-DI

incostituzionalità della questione e lo dichiara. La sentenza

quindi vale per tutti perché è in impugnabile (definitiva) e ha

effetti retroattivi cioè cancellano i rapporti tra i giudici sorti nel

passato. L’unico limite di questa sentenza è che i rapporti

possono essere esauriti cioè possono terminare.

L’Art. 136 prevede che gli effetti di questa sentenza avvengono

il giorno dopo la pubblicazione; ciò però significa che se il

giudice ha bloccato quella sentenza, in quel lasso di tempo

essa non valeva.

C’è un eccezione per il condannato (Favor Rei) ovvero se le

norme sono incostituzionali dopo il reato, egli non può essere

condannato.

C’è stato però un caso dove lo Stato si è scontrato con interessi

e pressioni fiscali e ha messo tasse altissime a tutto il popolo.

Con la sentenza del 2015 detta Robintax i giudici hanno portato

questo problema davanti alla Corte dicendo che quello che era

stato fatto era incostituzionale. La Corte da un lato gli dà

ragione, ma dall’altro sa che non può fare il rimborso di tutte le

tasse che sarebbe ammontato a 10 miliardi di euro. Quindi la

Corte afferma che in certe condizioni si possono modulare gli

effetti, che in questo caso hanno iniziato a valere solo per il

futuro.

2-DI RIGETTO: : la legge NON è incostituzionale, ma la

questione viene definita infondata; la sentenza quindi non ha

effetti sistemici se non parzialmente per il giudice a quo. Può

accadere che in successivi casi possa essere nuovamente

presentata la questione alla Corte; la corte non lo esaminerà

per ragioni di manifesto di infondatezza.

In realtà ci sono poi altre tre categorie di sentenze:

1-INTERPRETATIVE: La Corte si sostituisce al giudice perché

esegue l’interpretazione della disposizione che poi diventerà

norma. Se si parla di una sentenza interpretativa di

accoglimento basta che la Corte afferma che quella

interpretazione è incostituzionale; se si parla di una sentenza

interpretativa di rigetto la Corte deve spiegare al giudice che

ha interpretato male la legge.

2-MANIPOLATIVE: La Corte mette le mani sul testo della

disposizione con:

-Sentenze sostitutive: quando sostituisce una parte del testo

con un’altra

-Sentenze in accoglimento parziale: quando modifica una parte

limitata di testo

-Sentenze additive: quando la Corte aggiunge qualcosa per

rendere la disposizione costituzionale

-Sentenze additive di principio: quando la Corte individua il

principio da cambiare e non una sola parte specifica.

3-DI MONITO: la Corte perdona il legislatore solo per quella

volta.

Competenze fra Stato e Regioni.

La riforma costituzionale del 2001 fu di particolare importanza

perché ampliò il potere legislativo delle regioni, modificando i

criteri di attribuzioni delle competenze tra Stato e Regioni.

· Competenze esclusive dello Stato

· Competenze esclusive delle Regioni

· Competenze concorrenti tra Stato Regioni.

Lo stato (Governo) poteva impugnare le legge regionali che

eccedono dalla loro competenza regionali dopo la sua entrata

in vigore e entro esclusivamente 60 giorni (Art.127).

Quando invece è la legge dello Stato a violare la sfera di

competenza delle regioni, tale legge può essere presentata

davanti alla corte costituzionale, così come le disposizioni tra le

varie regioni o con gli atti aventi forza di legge. Il ricorso deve

essere diretto e astratto, nel senso che le disposizioni

impugnate devono essere valutate sotto il profilo del proprio

contenuto. Le sentenze sono uguali a quelle della via

incidentale ovvero con un accoglimento o rigetto.

La corte ha inoltre il dovere di risolvere i problemi dovuti ai

conflitti di attribuzione dei poteri.

Attribuzione dei poteri.

La corte ha inoltre il dovere di

Dettagli
A.A. 2017-2018
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica.paradiso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Furlan Federico.