SENTENZA 1/56
La questione di legittimità costituzionale,fu sollevata nel corso di vari procedimenti penali che si svolgevano
a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni al precetto dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s.
per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato
alto parlanti per comunicazioni al pubblico, senza o contro autorizzazione dell’ autorità di pubblica
sicurezza, com'é prescritto nel detto articolo, o anche, nonostante il divieto espresso di tale autorità.
le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell'art. 21 della
Costituzione é questione che ha già formato oggetto di moltissime pronunce della Magistratura ordinaria e
di numerosi scritti di studiosi. Ma la questione é stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della
abrogazione dell'art. 113 per incompatibilità con l'articolo 21 (norma programmatica) della Costituzione e
le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo (il 21 cost)
articolo fossero da ritenere PRECETTIVE o PROGRAMMATICHE.: la nota distinzione fra norme precettive e
norme programmatiche può essere determinante per decidere della ABROGAZIONE ma non
dell’illegittimità costituzionale di una legge potendo tale illegittimità derivare anche dalla sua non
conciliabilità con norme che si dicono programmatiche.
É evidentemente da escludere che l’art. 21 cost consenta attività le quali turbino la tranquillità pubblica,
oppure che sottraggano alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati.
L’art 113 , col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'autorità di
pubblica sicurezza il diritto, che l'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità
poteri discrezionali illimitati:sussiste dunque una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo
in alcun modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti l'attività di polizia e l'uso dei
poteri di questa.
La corte costituzionale dichiara dunque l’illegittimità costituzionali delle disposizioni dell’art 113.
SENTENZA N. 1 ANNO 1987 – UGUAGLIANZA UOMO DONNA
Da tempo le leggi prevedono che le lavoratrici madri possano in certi casi astenersi dal lavoro per assistere i
figli. Se la madre non può che succede? La legge è chiara : i benefici possono essere concessi solo alle
madri.
Non resta che investire la corte costituzionale denunciando lìillegittimità della legge per violazione
delprincipio di eguaglianza. Ma è sostenibile che la madre e il padre siano eguali nella procreazione?
Certamente no, e nemmeno la corte lo sosterrebbe se investita della questione in termini tanto generici .
diverso èperò se il quesito delinea circostanze particolari, legate al “caso “ che il giudice a quo è chiaamto a
decidere. Prendiamo il caso che la madre muoia di parto. Se noi ragioniao solo in termini di tutela della
salute della madre allora l’esclusione dal padre dalle provvidenze sarebbe giustificabile. Ma i benefici non
sono rivolti soltanto alla protezione della madre, ma anche nell’interesse del bambino (quello del neonato
ad essere inserito in una famiglia e li trovare l’afffetto e l’assistenza necessari). È la tutela anche e
soprattutto di questi interessi a formare la ratio legis. Da questo punto di vista l’esclusione del padre dai
benefici crea una discriminazione intollerabile TRA “neonati fortunati e quellli che nascono in una famiglia
in cui la madre non c’è o non è ingrado di assicurare la sua assistenza al figlio” .
Nella sent. 1/1987 la corte risonde che l’astensione obbligatoria dal lavoro e i permessi giornalieri per
l’allattamento non sono posti a tutela solo della salute della madre tanto piu che il legistlatore li ha estesi
anche alla madre adottiva. Ma se questa tutela è sganciata (anche solo parzialmente) dal fatto naturale
della procreazione, essa deve essere estesa , in forza del principio di eguaglianza almeno in altrettanta
parte al padre.
Per tali motivi la corte dichiara illegittima la legge “nella parte in cui non prevede che il diritto
all’astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri riconosciuti alla sola madre
lavoratrice non siano riconosciuti anche al padre lavoratore OVE l’assistenza della madre al minore sia
divenuta impossibile per decesso o grave infermità”.
SENTENZA N. 10 ANNO 1993
Nel corso di un giudizio penale nel quale un imputato straniero aveva dichiarato in udienza di aver ignorato
fino ad allora il contenuto dell'imputazione mossagli a causa della sua assoluta non conoscenza della lingua
italiana, viene sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 555, terzo comma,
c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba esser notificato
all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua a lui nota.
In via subordinata, lo stesso giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 458,
primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la
richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del
decreto di citazione all'imputato
anzichè, per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al
difensore, quando questa si perfezioni successivamente.
chiedono pronunzie additive
in ambedue le ipotesi i giudici a quibus aventi un contenuto analogo ossia sia
introdotta una norma diretta a prescrivere che all'imputato straniero che ignora la lingua italiana siano
notificati in lingua a lui nota il decreto di citazione a giudizio dinnanzi al pretore oppure l'esercizio di
significativi diritti garantiti all'imputato dalle norme di procedura penale.
Entrambe le questioni sono non fondate.
I giudici a quibus richiedono a questa Corte addizioni normative il cui contenuto sostanziale è già presente
nell'ordinamento vigente.
Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus consiste nella convinzione che la regola del
cod. proc. Pen ( art 143) relativa al diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sia
rigorosamente circoscritta agli atti orali e NON possa quindi essere estesa alla notificazione di atti scritti
(deroghe a parte). Ciò però non può essere condiviso infatti:
La CEDU stabilisce che "ogni accusato ha diritto a essere informato, nel più breve
spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della
natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".
Grazie al collegamento di questa con l'art. 143 c.p.p il
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Appunti 2015 A/L Carlo Casonato Diritto Costituzionale e Comparato Università di Trento
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Appunti e note corso diritto costituzionale Carlo Casonato A/L Università di Trento 2015
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Riassunto esame e appunti in linea con il corso A L Casonato diritto costituzionale 2015
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Diritto costituzionale - sentenze