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Sentenza n.16 del 1978 (Referendum abrogativo)

La sentenza n.16 del 1978 ha allargato il catalogo dei limiti di ammissibilità del referendum abrogativo enunciati all’art. 75 Cost.

Mentre nelle prime decisioni il giudice costituzionale si era rigorosamente attenuto al compito di verificare se gli atti da sottoporre alla consultazione popolare rientrassero o meno nelle categorie escluse dall’art. 75, con questa sentenza si va ben oltre le cause espresse d’inammissibilità individuando 4 nuove classi di ipotesi implicite.

In primo luogo sono inammissibili le richieste che contengano un quesito con una pluralità di domande eterogenee carenti di un principio per cui sono tutte collegate.

Sono inoltre inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato ma che tendano ad abrogare la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale e le leggi che hanno un contenuto vincolato col diritto comunitario.

SENTENZE NN.10 E

11 DEL 2000 (INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE E IL "NESSO FUNZIONALE" – IL CASO SGARBI)

Il problema si è posto con forza a partire dagli anni novanta quando la Corte ha iniziato ad occuparsi sempre con maggior frequenza di conflitti di attribuzione tra potere giudiziario e Parlamento in merito a ciò che è sancito dall'art.68 Cost.

Infine a causa di una vera e propria esplosione di conflitti in materia, che va sotto il nome di "giurisprudenza Sgarbi", la Corte è intervenuta con forza, attuando una vera e propria svolta giurisprudenziale.

Oggetto del conflitto sono i confini tra prerogative parlamentari e esercizio della funzione giurisdizionale. Nei casi decisi dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si trattava di dichiarazioni rese a mezzo stampa o nel corso di trasmissioni televisive, ritenute lesive dell'onorabilità di terzi.

In nessun caso le dichiarazioni diffamatorie in oggetto potevano essere ricondotte

All'esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte costituzionale prevede l'esistenza di un nesso funzionale tra ciò che il parlamentare dice all'interno e all'esterno delle Camere, e le dichiarazioni devono trovare un riscontro con gli atti parlamentari e secondo il Tribunale di Verona l'insindacabilità viene estesa anche alla persona offesa nel caso di esercizio di funzioni parlamentari.

SENTENZA N.7 DEL 1996 (SFIDUCIA AL SINGOLO MINISTRO; CASO MANCUSO)

Nel 1995 la maggioranza avanzò una mozione di sfiducia ad personam nei confronti di Filippo Mancuso il quale sollevò un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Secondo la sentenza n.7 del 1996, spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro e spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, sostituire il ministro quando questi non si sia dimesso.

SENTENZA N.24 DEL 2004

(IMMUNITA’ PER LE ALTE CARICHE DELLO STATO)

La sentenza n.24 del 2004 riguarda la legittimità costituzionale della legge 140 del 2003 diretta ad introdurre la sospensione, dall’entrata in vigore della stessa, dei processi penali in corso nei confronti del PdR, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio e Presidente della Corte costituzionale, in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato anche per i fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione. Il parlamento voleva mirare, con la sospensione dei processi penali, a proteggere il sereno svolgimento delle funzioni politiche assegnate alle alte cariche dello Stato.

Questa sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dalla legge 140/2003 è costituzionalmente illegittima.

La Corte ha definito la sospensione “generale, automatica e di durata non determinata” ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio di difesa.

previsti dagli art. 2 e 24 della Costituzione.

SENTENZA N.262 DEL 2009 (IMMUNITÀ PER LE ALTE CARICHE DELLO STATO)

La legge 124 del 2008 ("Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato") viene impugnata in via incidentale per motivi analoghi alla volta precedente e con sent. N. 262/2009, ancora una volta annullata.

Nel 2008 il Governo Berlusconi ha espresso la volontà di riproporre un nuovo disegno di legge riguardante l'immunità delle alte cariche dello Stato (escludendo però il Presidente della Corte Costituzionale).

Con questa sentenza la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 124/2008, con la violazione dell'art. 3 e 138 della Costituzione italiana, con la motivazione che sia necessaria una legge costituzionale per introdurre le immunità previste dalla legge. Essendo la legge composta da un solo articolo, l'intero

provvedimento è stato così dichiarato incostituzionale. In effetti questa legge si sarebbe dovuta applicare solo ai titolari di quattro alte cariche dello Stato, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli.
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martibartoli24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morrone Andrea.