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NULLITÀ CONTRATTO DI SWAP PER MANCANZA DI CAUSA CONCRETA

ATTRICE: INVESTITRICE

CONVENUTA: BANCA

L'attrice citava in giudizio la convenuta rappresentando di aver sottoscritto con essa un mutuo trentennale a tasso variabile per l'acquisto della prima casa e contemporaneamente, su richiesta della controparte, un contratto di swap che avrebbe dovuto coprire il rischio connesso al rialzo del tasso di interesse del contratto di mutuo.

L'andamento dei tassi nel corso dello svolgimento del rapporto, tuttavia, determinava forti perdite per l'attrice.

L'attrice chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di swap sottoscritto:

  • per violazione intrinseche alla sua formazione (per non aver la banca raccolto le informazioni necessarie per verificare le conoscenze in materia dell'attrice e per omessa spiegazione dei rischi connessi all'operazione).
  • Per mancanza di equilibrio finanziario dello swap (non essendo lo stesso adeguatamente

Correlato al mutuo i cui rischi di cambiamento del tasso di interesse avrebbe dovuto coprire).- Per mancanza di causa in concreto (non essendo lo swap idoneo a coprire i rischi assicurati).

Lo swap è un contratto nominato, ma atipico in quanto privo di disciplina legislativa, a termine, consensuale, oneroso ed aleatorio in forza del quale le parti si scambiano, a scadenze prestabilite, delle somme di denaro calcolate applicando ad un identico ammontare di riferimento (c.d. nozionale) due diversi parametri (tassi di interesse, di cambio, indici di mercati regolamentati ecc) il cui valore dipende da variabili sottostanti, che possono essere utilizzati per effettuare operazioni finanziarie di copertura dei rischi legati alle variazioni dei tassi di interesse e di cambio ovvero con finalità meramente speculativa.

Interest rate swap è contraddistinto, per ciò che riguarda l'interesse, dallo scambio a scadenze prefissate dei flussi di cassa prodotti dall'applicazione di

diversi tassi di interesse ad uno stesso capitale di riferimento, sicché la funzione del contrattoconsiste nella copertura di un rischio mediante un contratto aleatorio, con la finalitàdi depotenziare le incertezze connesse ai costi dei finanziamenti oppure, in assenzadi un rischio da cui cautelarsi, in una sorta di scommessa che 2 operatoricontraggono in ordine all’andamento futuro dei tassi di interesse.

Se però il tasso di interesse anziché aumentare crolla, ciò rappresenta un indubbiovantaggio quanto al rapporto di finanziamento, ma nell’ambito dello swap è ilcliente a dover versare la differenza alla banca, e l’ammontare della perdita èdirettamente proporzionale al livello di abbassamento del tasso.

Secondo l’attrice questo schema causale tipico è stato adoperato dalla banca perfinalità ad esso non coerenti, non essendo in grado di realizzare la funzionedell’interest rate swap a vantaggio

del cliente. Per la validità di un contratto non è più sufficiente affidarsi ad uno dei tipi già previsti dalla legge o dalla consuetudine sociale (secondo un'ottica astratta, coincidente con la funzione tipica e sociale del modello contrattuale prescelto), essendo invece ormai necessario valutare se il contratto abbia determinato un apprezzabile mutamento nella sfera giuridica dei contraenti sotto il profilo dell'idoneità a perseguire il risultato economico voluto dalle parti, causa in concreto testando quindi la, pena la nullità del contratto medesimo per difetto di causa. La definizione del codice di causa (in astratto) è quella funzione economico-sociale del negozio riconosciuta rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata. La più attenta dottrina discorre da tempo anche di causa in concreto intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è.diretto a realizzare, ragione concreta della dinamica contrattuale, ma non anche della volontà delle parti. Causa ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto. Allora, nel caso in cui un contratto di swap strutturato in modo tale che, concretamente, uno dei contraenti (tendenzialmente il cliente dell'istituto bancario) difficilmente avrebbe potuto beneficiarne in quanto l'andamento del tasso d'interesse che gli avrebbe determinato un beneficio alla luce delle pattuizioni contrattuali non era concepito come concretamente realizzabile dagli operatori del sistema, evidentemente è privo di causa in concreto, così come è privo di causa in concreto qualora la scommessa sottesa allo swap sia stata strutturata dalla banca in modo tale da alterare, all'insaputa del cliente, gli equilibri.finanziario non adeguatamente valutato e compreso al momento della stipula del contratto. L'interesse di swap è un tipo di contratto finanziario in cui due parti si scambiano flussi di denaro basati su tassi di interesse differenti. Questo scambio avviene su un capitale nozionale di riferimento e può essere utilizzato per gestire il rischio di interesse o per speculare sulle variazioni dei tassi di interesse. Nel caso specifico, l'attrice sostiene che le condizioni del contratto siano state alterate senza il suo consenso, causando costi impliciti non esplicitamente indicati. È evidente matematicamente che lo swap in questione non fosse equo per l'attrice, ma comportasse un rischio finanziario a suo svantaggio. L'attrice afferma di aver sopportato un rischio finanziario non adeguatamente valutato e compreso al momento della stipula del contratto.fatto diverso e maggiore rispetto a quello sostenuto dalla banca (4,72% contro 4,24%). Gli interessi che l'attrice si era impegnata a versare superavano gli interessi che si era impegnata a versare la banca; è questa differenza la somma che l'attrice definisce costo implicito. Da questa differenza deriva un diverso mark to market per cliente e banca, intendendo con questo termine il valore di mercato del contratto stimato attualizzando i flussi di cassa attesi. Detto squilibrio non poteva certamente essere considerato manifesto: esso infatti, proprio in quanto non esplicitato, risultava di ardua e non immediata comprensione per un semplice consumatore. L'attrice, in assenza di indicazioni espresse di segno contrario, era legittimata a ritenere equo il contratto sottoscritto, non essendo tenuta a conoscere il valore del tasso di interessi pagati dalla banca, valore neppure esplicitato nel contratto stesso. L'attrice quindi non era stata adeguatamente informata dalla banca.

controparte in ordine all'effettiva alea che entrambi i contraenti avevano assunto. Ciò che rileva, ai fini della valutazione della sussistenza della causa in concreto, non è tanto o solo lo squilibrio dell'alea rispettivamente assunta, quanto la consapevolezza del contraente debole del differente livello di rischio assunto dalle parti (consapevolezza basata sull'adeguata informazione fornita dalla banca al cliente in ordine ai rischi effettivamente assunti). Il mero squilibrio delle alee assunte di per sé non è motivo per ritenere assente la causa in concreto, perché rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Tale circostanza deve però essere frutto di una libera scelta delle parti e non una conseguenza derivante dai parametri inseriti nel contratto soggettivamente ignota al contraente debole, in quanto unilateralmente predisposta dalla convenuta, e in quanto non immediatamente percepibile dalla lettura del contratto, essendo

Necessarie conoscenze ulteriori. L'alea costituisce l'oggetto del contratto, e perché possa dirsi razionale, devono essere conosciuti e definiti ex ante tutti gli elementi dell'alea, e gli scenari che da essa derivano costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono alla causa tipica del contratto. In difetto di tali elementi, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa.

Nella fattispecie in esame abbiamo 2 contraenti dei quali:

  • l'uno, l'investitrice attrice, non conosceva il grado di rischio assunto, al momento in cui ha concluso la scommessa;
  • l'altro, l'intermediario, aveva perfetta conoscenza del proprio rischio, avendolo misurato scientificamente e su di esso avendo predisposto lo strumento finanziario.

Il contratto di interest rate swap viene quindi dichiarato nullo per mancanza di causa in concreto. Fai prima EAPPELLO TORINO, 22 APRILE 2016 (APPELLO DI "E") NULLITA' CONTRATTO

DI SWAP PER ECCESSIVO SBILANCIAMENTO DELLE ALEEL’appellante chiede di riformare la sentenza impugnata e dunque respingere tutte ledomande proposte dalla Società nei confronti della Banca.L’appellata chiede di confermare la sentenza di primo grado e, in ogni caso,dichiarare la nullità del contratto di IRS concluso tra le parti con i conseguentiobblighi restitutori / risarcitori.

FATTISPECIEL’attrice aveva sottoscritto con la banca un contratto di mutuo trentennale a tassovariabile per l’acquisto della prima casa e contemporaneamente, su proposta dellabanca, un contratto di IRS con il quale si sarebbe coperto il rischio connesso al rialzodel tasso di interessi del contratto di mutuo.Con tale contratto l’attrice ogni 6 mesi si impegnava al pagamento in favore dellabanca di un tasso di interesse pari al 4,72%, mentre la banca si impegnava a pagareun tasso di interesse pari all’euribor a sei mesi; tale contratto aveva determinatoforti

Perdite per l'attrice. La società concludeva in primo grado chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di swap per mancanza di equilibrio tra le prestazioni e, in definitiva, per mancanza di causa. In subordine, chiedeva l'annullamento per errore di detto contratto o la risoluzione del contratto per eccesso di copertura, mancata consegna del documento sui rischi in generale, omessa informazione e omessa valutazione dell'adeguatezza dell'operazione.

Nella sentenza di primo grado, il giudice sostiene che il contratto di swap era un contratto aleatorio, ossia una sorta di scommessa contratta da due operatori sull'andamento futuro dei tassi di interesse. Evidenzia che occorreva avere riguardo alla causa in concreto e che, nella fattispecie, lo swap in oggetto era negativo in partenza per l'investitore, il quale aveva di fatto sopportato un rischio maggiore e diverso rispetto all'altro contraente. Il valore attuale delle perdite è di €...

Dettagli
A.A. 2020-2021
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania99pipitone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Mangano Renato.