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NULLITÀ CONTRATTO DI SWAP PER MANCANZA DI CAUSA CONCRETA
ATTRICE: INVESTITRICE
CONVENUTA: BANCA
L'attrice citava in giudizio la convenuta rappresentando di aver sottoscritto con essa un mutuo trentennale a tasso variabile per l'acquisto della prima casa e contemporaneamente, su richiesta della controparte, un contratto di swap che avrebbe dovuto coprire il rischio connesso al rialzo del tasso di interesse del contratto di mutuo.
L'andamento dei tassi nel corso dello svolgimento del rapporto, tuttavia, determinava forti perdite per l'attrice.
L'attrice chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di swap sottoscritto:
- per violazione intrinseche alla sua formazione (per non aver la banca raccolto le informazioni necessarie per verificare le conoscenze in materia dell'attrice e per omessa spiegazione dei rischi connessi all'operazione).
- Per mancanza di equilibrio finanziario dello swap (non essendo lo stesso adeguatamente
Correlato al mutuo i cui rischi di cambiamento del tasso di interesse avrebbe dovuto coprire).- Per mancanza di causa in concreto (non essendo lo swap idoneo a coprire i rischi assicurati).
Lo swap è un contratto nominato, ma atipico in quanto privo di disciplina legislativa, a termine, consensuale, oneroso ed aleatorio in forza del quale le parti si scambiano, a scadenze prestabilite, delle somme di denaro calcolate applicando ad un identico ammontare di riferimento (c.d. nozionale) due diversi parametri (tassi di interesse, di cambio, indici di mercati regolamentati ecc) il cui valore dipende da variabili sottostanti, che possono essere utilizzati per effettuare operazioni finanziarie di copertura dei rischi legati alle variazioni dei tassi di interesse e di cambio ovvero con finalità meramente speculativa.
Interest rate swap è contraddistinto, per ciò che riguarda l'interesse, dallo scambio a scadenze prefissate dei flussi di cassa prodotti dall'applicazione di
diversi tassi di interesse ad uno stesso capitale di riferimento, sicché la funzione del contrattoconsiste nella copertura di un rischio mediante un contratto aleatorio, con la finalitàdi depotenziare le incertezze connesse ai costi dei finanziamenti oppure, in assenzadi un rischio da cui cautelarsi, in una sorta di scommessa che 2 operatoricontraggono in ordine all’andamento futuro dei tassi di interesse.
Se però il tasso di interesse anziché aumentare crolla, ciò rappresenta un indubbiovantaggio quanto al rapporto di finanziamento, ma nell’ambito dello swap è ilcliente a dover versare la differenza alla banca, e l’ammontare della perdita èdirettamente proporzionale al livello di abbassamento del tasso.
Secondo l’attrice questo schema causale tipico è stato adoperato dalla banca perfinalità ad esso non coerenti, non essendo in grado di realizzare la funzionedell’interest rate swap a vantaggio
controparte in ordine all'effettiva alea che entrambi i contraenti avevano assunto. Ciò che rileva, ai fini della valutazione della sussistenza della causa in concreto, non è tanto o solo lo squilibrio dell'alea rispettivamente assunta, quanto la consapevolezza del contraente debole del differente livello di rischio assunto dalle parti (consapevolezza basata sull'adeguata informazione fornita dalla banca al cliente in ordine ai rischi effettivamente assunti). Il mero squilibrio delle alee assunte di per sé non è motivo per ritenere assente la causa in concreto, perché rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Tale circostanza deve però essere frutto di una libera scelta delle parti e non una conseguenza derivante dai parametri inseriti nel contratto soggettivamente ignota al contraente debole, in quanto unilateralmente predisposta dalla convenuta, e in quanto non immediatamente percepibile dalla lettura del contratto, essendo
Necessarie conoscenze ulteriori. L'alea costituisce l'oggetto del contratto, e perché possa dirsi razionale, devono essere conosciuti e definiti ex ante tutti gli elementi dell'alea, e gli scenari che da essa derivano costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono alla causa tipica del contratto. In difetto di tali elementi, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa.
Nella fattispecie in esame abbiamo 2 contraenti dei quali:
- l'uno, l'investitrice attrice, non conosceva il grado di rischio assunto, al momento in cui ha concluso la scommessa;
- l'altro, l'intermediario, aveva perfetta conoscenza del proprio rischio, avendolo misurato scientificamente e su di esso avendo predisposto lo strumento finanziario.
Il contratto di interest rate swap viene quindi dichiarato nullo per mancanza di causa in concreto. Fai prima EAPPELLO TORINO, 22 APRILE 2016 (APPELLO DI "E") NULLITA' CONTRATTO
DI SWAP PER ECCESSIVO SBILANCIAMENTO DELLE ALEEL’appellante chiede di riformare la sentenza impugnata e dunque respingere tutte ledomande proposte dalla Società nei confronti della Banca.L’appellata chiede di confermare la sentenza di primo grado e, in ogni caso,dichiarare la nullità del contratto di IRS concluso tra le parti con i conseguentiobblighi restitutori / risarcitori.
FATTISPECIEL’attrice aveva sottoscritto con la banca un contratto di mutuo trentennale a tassovariabile per l’acquisto della prima casa e contemporaneamente, su proposta dellabanca, un contratto di IRS con il quale si sarebbe coperto il rischio connesso al rialzodel tasso di interessi del contratto di mutuo.Con tale contratto l’attrice ogni 6 mesi si impegnava al pagamento in favore dellabanca di un tasso di interesse pari al 4,72%, mentre la banca si impegnava a pagareun tasso di interesse pari all’euribor a sei mesi; tale contratto aveva determinatoforti
Perdite per l'attrice. La società concludeva in primo grado chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di swap per mancanza di equilibrio tra le prestazioni e, in definitiva, per mancanza di causa. In subordine, chiedeva l'annullamento per errore di detto contratto o la risoluzione del contratto per eccesso di copertura, mancata consegna del documento sui rischi in generale, omessa informazione e omessa valutazione dell'adeguatezza dell'operazione.
Nella sentenza di primo grado, il giudice sostiene che il contratto di swap era un contratto aleatorio, ossia una sorta di scommessa contratta da due operatori sull'andamento futuro dei tassi di interesse. Evidenzia che occorreva avere riguardo alla causa in concreto e che, nella fattispecie, lo swap in oggetto era negativo in partenza per l'investitore, il quale aveva di fatto sopportato un rischio maggiore e diverso rispetto all'altro contraente. Il valore attuale delle perdite è di €...