CASS. 4 APRILE 2016, N. 6504
OPA-ELUSIONE OBBLIGO LEGALE DI LANCIARE L’OPA- DIRITTO
AL RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DI
MINORANZA.
Ricorrenti: azionisti di minoranza
Convenuto: Mediobanca e UNIPOL SAI Assicurazioni
FATTISPECIE
I ricorrenti hanno esposto di essere stati azionisti di minoranza di Fondiaria (poi
fusasi in SAI) all’epoca dell’esecuzione dell’accordo occulto fra SAI e Mediobanca,
consistente nella concertata acquisizione del pacchetto azionario di controllo della
società Fondiaria.
Alla predetta acquisizione era seguita l’elusione dell’obbligo di legge di promuovere
una offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle restanti azioni della Fondiaria a
seguito dell’assunzione di una partecipazione azionaria nel capitale di Fondiaria
superiore al 30%. (Il prezzo dell’offerta pubblica è stato fissato dal legislatore in una
misura non inferiore al prezzo più elevato pagato dall’offerente nei 12mesi
anteriori).
Ciò aveva impedito agli azionisti di minoranza di esercitare il loro diritto di alienare
le proprie azioni lucrando il prezzo vantaggioso cui l’offerta pubblica sarebbe stata
vincolata.
Hanno chiesto pertanto la condanna delle società convenute al risarcimento del
danno da liquidarsi anche in via equitativa.
Era intervenuta la CONSOB che aveva imposto la sospensione del diritto di voto e la
cessione delle partecipazioni eccedenti la soglia del 30%.
In 1°grado, il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, liquidando il danno in
via equitativa.
In Appello le società assicurative hanno negato l’esistenza di un patto parasociale e
di un concerto fra SAI e Mediobanca, e hanno ritenuto che le misure di carattere
inibitorio e ripristinatorio avevano eliso qualsiasi profilo di danno che non poteva in
ogni caso trovare riconoscimento in assenza di un’effettiva adesione degli appellati
all’offerta.
La Corte d’Appello ha accolto gli appelli di Fondiaria e Mediobanca e ha condannato
gli azionisti di minoranza alla restituzione della complessiva somma di circa un
milione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti di fatto, però, ha giudicato fondato
l’assunto delle appellanti secondo cui all’obbligo legale di OPA non corrisponde un
diritto degli azionisti di minoranza al prezzo di acquisizione corrisposto come premio
di maggioranza, dato che un tale diritto può configurarsi solo in relazione
all’effettivo esercizio del diritto di opzione in sede di OPA, laddove la sanzione
irrogata da CONSOB, vanificando l’acquisizione del controllo, fa venire meno
l’obbligo di promuovere l’OPA.
Né questo diritto può essere riconosciuto a titolo risarcitorio perché, secondo la
Corte d’appello, l’ipotesi dell’inadempimento dell’obbligo legale di promuovere
l’OPA non può essere assimilato alla violazione di un obbligo contrattuale nei
confronti dei soci di minoranza. ricorso per Cassazione
Gli azionisti di minoranza propongono .
Secondo precedente giurisprudenza della Cassazione, in una ipotesi del genere,
compete agli azionisti di minoranza, cui l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il
diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da essi sofferto ove
dimostrino di aver perso una possibilità di guadagno a causa della mancata
promozione di detta offerta.
La Cassazione ha ritenuto esistente un patto parasociale occulto, presupposto
dell’esistenza dell’obbligo di OPA.
Ha inoltre ritenuto che, per ciò che concerne le società per azioni quotate in mercati
regolamentati, qualora sia inadempiuto l’obbligo di offerta pubblica di acquisto
totalitaria gravante a carico dell’acquirente del pacchetto azionario che superi la
soglia del 30%, compete agli azionisti di minoranza, cui l’offerta avrebbe dovuto
DIRITTO SOGGETTIVO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
essere rivolta, il
PATRIMONIALE A TITOLO CONTRATTUALE .
Chi acquista una partecipazione superiore alla soglia del 30% si pone nella
condizione di controllare la società quotata e tale vantaggio (c.d. premio di
maggioranza) è normalmente rispecchiato nel prezzo di acquisto, per ciò stesso
superiore a quello corrente di mercato. L’OPA fa si che del plusvalore lucrato dal
venditore del pacchetto azionario di maggioranza siano posti in condizione di
beneficiare anche gli altri soci, i quali, pur essendo titolari soltanto di partecipazioni
minoritarie, hanno contribuito con il loro investimento alle sorti della società
quotata.
Il legislatore ha quindi imposto il detto obbligo di offerta totalitaria
indipendentemente dall’avere egli o meno davvero acquisito il controllo della
società, in quanto ha posto a garanzia dell’interesse dei soci di minoranza una
presunzione circa l’idoneità di tale percentuale di partecipazione all’acquisizione
del controllo.
Presupposto mero fatto
perché sorga l’obbligo di promuovere l’OPA è il
dell’acquisizione di una partecipazione superiore alla soglia legale del
30% , e non il conseguimento del controllo della società (la soglia di partecipazione è
presuntivamente attributiva del controllo).
Verificata tale condizione scatta la necessità di tutelare l’interesse, facente capo ai
soci di minoranza, cui l’offerta d’acquisto deve essere rivolta, di poter scegliere tra la
possibilità di conservare la titolarità delle azioni, confidando in un futuro aumento
del valore e della redditività delle stesse, o quella di monetizzarle per beneficiare
anch’essi del premio di maggioranza.
sterilizzazione del diritto di voto l’obbligo di rivendita azionaria
La e
costituiscono una sanzione, e non un’obbligazione alternativa a scelta dell’obbligato.
Queste sanzioni sono dirette ad impedire il protrarsi di una situazione di controllo
acquisita illegittimamente con la violazione dell’obbligo di OPA e non a cancellare
tale violazione.
In determinate situazioni, queste sanzioni possono avere dei riflessi anche sulla
posizione soggettiva degli azionisti di minoranza e, per le conseguenti vicende del
mercato, il pregiudizio da essi sofferto ne può magari risultare ridotto (es. incidenza
di quegli eventi successivi sul valore di borsa dei titoli rimasti nel portafoglio di detti
azionisti, in termini di compensatio lucri cum damno).
Ma è una questione di fatto e non c’è nessuna incompatibilità logica tra la pretesa
risarcitoria degli azionisti privati dell’offerta e l’attuazione delle misure sanzionatorie
previste.
L’obbligo all’OPA è un obbligo a contrarre con gli azionisti di minoranza, se lo
RESPONSABILITA’
vorranno. Dal suo inadempimento deriva una
CONTRATTUALE , che trova la sua fonte nella violazione di un obbligo
preesistente, che la legge fa scaturire da un comportamento volontario ( l’acquisto
di azioni di società quotata che porta a detenere una partecipazione superiore alla
soglia prevista dalla legge) con cui taluno entra in contatto con una cerchia ben
definita di soggetti ( gli azionisti di minoranza) nell’interesse specifico dei quali la
prestazione rimasta inadempiuta ( consistente nel promuovere l’offerta) era dovuta.
L’azionista di minoranza ha quindi, in questa ipotesi, il diritto di ottenere il
risarcimento del danno subito.
La lesione subita consiste nell’aver perso una possibilità (o meglio, una
opzione d’acquisto) che l’offerta pubblica d’acquisto avrebbe dovuto assicurare e
che proprio in quanto l’offerta non vi è stata, non è mai venuta ad esistenza.
Si tratta di un interesse giuridicamente protetto che ha ad oggetto un’entità
patrimoniale a se stante, suscettibile di autonoma valutazione economica.
In definitiva , la Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla
stessa Corte D’Appello di Milano per la valutazione sulla sussistenza in concreto del
danno e per la sua liquidazione
CASS., 3 GIUGNO 2013, N. 13905
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA- DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL’ART. 30 TUF
RICORRENTE: Banca Mediolanum
CONVENUTO: Serafino Balistreri (investitore)
Il sig. Serafino Balistreri ha sottoscritto, a seguito delle sollecitazioni di un
promotore della Banca Mediolanum, obbligazioni emesse da una società.
Premesso che le obbligazioni erano poi risultate di fatto inesigibili a causa del
sopravvenuto fallimento dell’emittente, il sig. Balistreri dedusse la nullità
dell’acquisto per diverse ragioni, tra cui la mancata previsione nel contratto del
diritto di recesso che il comma 6 dell’art. 30 del TUF attribuisce all’investitore in
strumenti finanziari collocati dall’intermediario al di fuori della propria sede. La
in 1°grado appello.
domanda fu accolta e la pronuncia venne poi confermata in
Il contratto, per essere valido, avrebbe dovuto prevedere la facoltà di recesso
dell’acquirente nei 7giorni successivi alla stipulazione. ricorso per
Avverso la sentenza di appello la Mediolanum ha proposto
Cassazione .
Ha ritenuto che, nel caso di specie, non si dovessero applicare le disposizioni dell’art.
30 TUF che, a suo giudizio, nel menzionare i “contratti di collocamento”, farebbe
riferimento alle sole operazioni ricollegabili all’espletamento del servizio di
collocamento, ossia all’offerta al pubblico di strumenti finanziari effettuata
dall’intermediario in esecuzione di un contratto da esso stipulato con l’emittente o
con l’offerente, su incarico e per conto di quest’ultimo ed alle condizioni da lui
indicate. MOTIVAZIONE
La questione riguarda l’interpretazione da dare all’art. 30 TUF.
L’interrogativo è se la nozione di “contratti di collocamento” sia da intendere come
circoscritta ai contratti strettamente connessi e conseguenti alla prestazione del
“servizio di collocamento”, o se invece comprenda qualsiasi operazione in virtù della
quale l’intermediario offra in vendita a clienti non professionali strumenti finanziari
al di fuori della propria sede, anche nell’espletamento di servizi d’investimento
diversi, quali ad esempio quelli di negoziazione o di esecuzione di ordini.
La precedente giurisprudenza di merito, in 2 occasioni, ha affermato che il diritto di
recesso previsto a favore dell’investitore per i contratti conclusi fuori sede e la
connessa sanzione della nullità in caso di mancata comunicazione all’investitore del
suindicato diritto di recesso sono circoscritti ai soli contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali, trattandosi di una
disciplina peculiare che non potrebbe essere applicata alla diversa ipotesi di
contratti concernenti la prestazione del servizio di negoziazione di strumenti
finanziari oppure di raccolta e trasmissione di ordini.
Tra i servizi d’investimento finanziario, troviamo:
- Il servizio di collocamento
- La negoziazione per conto proprio
- L’esecuzione di ordini per conto dei clienti
- La ricezione e trasmissione di ordini
Differenza :
l’intermediario
Nella negoziazione per conto proprio, si pone come
controparte diretta del cliente nell’acquisto o nella vendita di strumenti
finanziari
Nell’esecuzione di ordini d’acquisto o vendita impartitigli dal cliente, egli
mandatario
opera in veste di
mero tramite delle
Nella ricezione e trasmissione di ordini, egli opera quale
disposizioni del cliente in rapporti di compravendita destinati ad
intercorrere tra il cliente e soggetti terzi. rapporti individuali tra
Tutte queste situazioni implicano l’instaurazione di
intermediario e cliente , nell’interesse del quale l’intermediario stesso è tenuto
ad operare.
Il servizio di collocamento, invece, è prestato dall’intermediario in
favore del soggetto che emette gli strumenti finanziari, o che comunque li
offre in vendita al pubblico, onde è con quest’ultimo soggetto che
l’intermediario medesimo instaura un rapporto contrattuale e nell’interesse
del quale presta il servizio. Perché il collocamento abbia poi effettivamente
luogo, occorrerà pur sempre che esso metta capo alla stipulazione di ulteriori
atti negoziali, mediante i quali gli strumenti finanziari da collocare sono
acquistati o sottoscritti dagli investitori; ma in questo caso la vendita avviene
all’esito di un’offerta al pubblico e in base a condizioni predeterminate, senza
di regola alcuno spazio di negoziazione individuale tra il collocatore e colui che
aderisce all’offerta.
Quindi ci sono 2 diverse fasi, che danno entrambe vita a rapporti contrattuali:
Il primo si instaura tra l’emittente o l’offerente degli strumenti
finanziari da collocare e l’intermediario collocatore (= contratto per il
servizio di collocamento);
Il secondo si realizza in un momento successivo ed intercorre tra
l’intermediario collocatore e i singoli investitori disposti ad aderire
all’offerta (= contratto di collocamento).
Lo ius poenitendi (nullità se non si prevede nel contratto la facoltà di
recesso) si riferisce ai rapporti contrattuali intrecciati dall’intermediario
collocatore con i destinatari dell’offerta. Infatti il diritto di recesso è
espressamente previsto in favore dell’investitore.
L’art. 30 disciplina “l’offerta fuori sede”, che deriva dalla figura della sollecitazione al
pubblico risparmio c.d. a domicilio ( o porta a porta).
È offerta fuori sede la promozione ed il collocamento presso il pubblico:
a) Di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento
b) Di servizi ed attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
“collocamento” e “collocare” sono adoperati in un’accezione non perfettamente
coincidente con quella suggerita dalla nozione di “servizio di collocamento”, in
particolare in riferimento alla lettera b).
Nel caso b) infatti si parla di servizi d’investimento di vario genere, in riferimento ai
quali il collocamento fuori sede sta ad indicare ogni forma di sollecitazione che
l’intermediario rivolga a propri clienti affinché questi si avvalgano del servizio
d’investimento loro proposto, senza che tra l’offerente e il collocatore del servizio vi
sia un pregresso rapporto riconducibile alla figura giuridica del servizio di
collocamento.
Quindi nell’art. 30 il termine “collocamento” è stato adoperato con un significato
ampio e generico, come sinonimo di qualsiasi operazione volta ad immettere sul
mercato prodotti finanziari o servizi d’investimento.
L’accennata ambiguità terminologica è accresciuta dalle disposizioni dettate dal 6° e
7° comma del medesimo art. 30 che contemplano lo ius poenitendi in favore dell’
investitore e la nullità dei contratti di collocamento fuori sede che non prevedano il
recesso.
Per risolvere quest’ambiguità si deve fare riferimento alla ratio legis: è la circostanza
che l’operazione d’investimento si sia perfezionata al di fuori dalla sede
dell’intermediario a rendere necessaria una speciale tutela per l’investitore al
dettaglio, perché ciò significa che l’iniziativa non proviene da lui. In questi casi,
l’investimento costituisce il frutto di una sollecitazione, che potrebbe aver colto
l’investitore impreparato ed averlo indotto ad una scelta negoziale non
sufficientemente meditata. Il differimento dell’efficacia del contratto, con la
possibilità di recedere nel frattempo senza oneri per il cliente, vale a ripristinare, a
posteriori, quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la descritta
situazione potrebbe aver causato.
Se questa è l’esigenza di tutela è arduo negare che la medesima esigenza di tutela si
non soltanto
ponga per le operazioni compiute nell’ambit
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