Caso Meroni - Cass. Sez. Un. 174/1971
“Chi, con fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora la morte abbia determinato l’estinzione del credito e una perdita definitiva e irreparabile per il creditore medesimo […]”
Così decidono le Sezioni Unite della Cassazione in merito al ricorso della società Torino Calcio, per aver la Corte d’Appello rigettato la domanda di risarcimento del danno per lesione al diritto di credito, derivante dalla morte del giocatore Meroni a seguito di un incidente stradale causato dal minore Attilio Romero.
Sentenza e appello
In Tribunale, la sentenza era stata sfavorevole per il Torino Calcio spa, ma per ragioni processuali: infatti, non essendo stata ancora accertata la responsabilità del conducente nel giudizio penale, in sostanza si stava richiedendo un mero giudizio ipotetico, per cui la domanda fu ritenuta inammissibile. La Corte d’Appello, pur ritenendo ammissibile la domanda, esclude il risarcimento del danno.
Ciò, in quanto, pur risolvendosi il rapporto tra società e calciatore, in un rapporto di credito, nel caso di specie, la questione riguardava la lesione del diritto di credito ad opera di un terzo. E ammettere il risarcimento in tal caso, equivarrebbe a porre a carico del terzo un dovere di astensione in relazione ai rapporti di credito, anche se non ci sono espresse norme che prevedano ciò, investendo la linea di demarcazione tra diritti assoluti e diritti relativi.
Decisione della Cassazione
La Cassazione: posto che il tribunale ha interpretato la domanda come inammissibile perché posta come richiesta di un giudizio ipotetico, e ciò nel pieno esercizio del suo potere, la Corte non può avere alcuna iniziativa a riguardo.
Quanto ai motivi del ricorso, non si può accogliere il motivo di ricorso per cui la sentenza di primo grado avrebbe violato la disciplina in materia di avviamento aziendale. La società sarebbe titolare di un diritto assoluto, il diritto dell’imprenditore (Torino s.p.a.) sull’avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi, di cui era elemento il rapporto con il Meroni. Infatti il rapporto con il Meroni è un fattore dell’avviamento, cioè uno di quei fattori che concorrono a produrlo, ma non è l’avviamento stesso.
Quindi la tutela contro il fatto lesivo del terzo va riferita non all’avviamento ma al rapporto, normalmente di prestazione d’opera, con cui l’imprenditore si è assicurato i servizi e le energie di un collaboratore qualificato. Inutile quindi stabilire se l’imprenditore abbia un diritto all’avviamento e in che misura.
Tutela del rapporto di credito
Precisato questo, bisogna stabilire quale tutela può invocare la s.p.a. Torino Calcio. Il rapporto con il Meroni è sicuramente un rapporto di credito. Bisogna stabilire se questo rapporto sia tutelabile di fronte al fatto illecito del terzo, che ha inciso sulla persona del debitore. Ma prima ancora bisogna stabilire se è ammissibile la tutela ex art. 2043 in caso di lesione da parte di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, che la corte torinese aveva negato. La seconda censura riguarda proprio questo punto della sentenza, ed è fondata.
La Corte di merito aveva escluso la risarcibilità facendo riferimento all’art. 1372, sulla relatività degli effetti del contratto, ma le ha attribuito una portata che essa di certo non ha. L’art. 1372 stabilisce solo che un contratto non può produrre effetti a vantaggio o danno di altri che non abbiano partecipato alla formazione. Cioè non può indebitamente produrre effetti nella sfera giuridica di terzi. Ma non afferma assolutamente che i terzi possono interferire con il loro comportamento illecito nelle situazioni giuridiche che il contratto ha costituito.
Inoltre le altre norme che la corte di merito ha richiamato, non pongono casi eccezionali di tutela contro il fatto del terzo, frapponendo un ostacolo al riconoscimento della tutela nel caso di specie. Ancora, la corte di merito, ponendo la distinzione generale tra diritti relativi e diritti assoluti, aveva negato la possibilità di tutela aquiliana ai primi. Il principio per cui solo i diritti assoluti possono ricevere tutela aquiliana è stato spesso riaffermato e denunciato. Ma ammettendo questo principio come assoluto, la domanda della società sarebbe del tutto inammissibile.
Analisi della normativa
Bisogna riconsiderare dunque, la rigida bipartizione. Partendo dall’art. 2043, già esso per la realtà normativa che esprime, non permette di dare per certa la rigida contrapposizione tra diritti relativi e assoluti. L’ingiustizia ex art. 2043, va infatti intesa, sia come danno prodotto non iure, sia come danno contra ius, (rispettivamente: fatto non altrimenti giustificato dall’ordinamento, fatto che deve ledere una situazione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento come diritto soggettivo).
In tal modo non c’è alcuna discriminazione tra diritti relativi e diritti assoluti. Le stesse posizioni acquisite in dottrina e nella giurisprudenza precedente fanno intendere superata la distinzione circa la tutela aquiliana ai diritti relativi. Risolto il quesito positivamente, si pone il problema della causalità.
Responsabilità civile e causalità
In tema di responsabilità civile si pone sotto due aspetti:
- Nesso causale tra condotta soggetto agente e evento, risolto ex artt. 40 e 41 c.p.
- Riguarda la derivazione causale del danno risarcibile dall’evento.
Il giudice del merito, al quale la questione sarà rimessa, dovrà valutare a quali condizioni e in quali limiti il danno della società (creditore) per la morte del debitore (Meroni) sia configurabile come conseguenza immediata e diretta dell’evento letale. Una volta accertato il nesso causale, che deve collegare il danno del creditore al fatto del terzo, tenendo conto di diversi fattori puntualmente individuati, si può ritenere che la responsabilità del terzo sia contenuta in confini sufficientemente rigorosi e sicuri da evitare una indefinita propagazione di danni risarcibili.
Una volta fatte queste precisazioni, si può ritenere annullata la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice che dovrà rifarsi al principio per cui:
“Chi, con fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora la morte abbia determinato l’estinzione del credito e una perdita definitiva e irreparabile per il creditore medesimo […]”
Il caso del dott. Tizio e l'omicidio colposo
Corte di Cassazione, SS. UU. penali, 10 luglio 2002
Il dott. Tizio veniva condannato dal pretore di Napoli con l’accusa di omicidio colposo, per avere cagionato con la sua condotta omissiva, la morte di un paziente, ricoverato presso la divisione ospedaliera di cui il sanitario era responsabile. Il medico aveva omesso la diagnosi, e di conseguenza la terapia, dinanzi ad esami ematologici del paziente che evidenziavano una grave immunodeficienza e l’insorgere di un’infezione da clostridium septicum, autorizzandone invece le dimissioni dal nosocomio.
Anche in sede di gravame si confermava la sentenza del pretore, ritenendosi che ove l’omessa condotta fosse stata posta in essere, le probabilità di sopravvivenza del paziente sarebbero aumentate. Il medico ricorre in cassazione, ed il ricorso veniva assegnato alle SS. UU. per la soluzione del contrasto giurisprudenziale. Tale contrasto riguarda l’esistenza del rapporto causale tra la condotta omissiva del medico e la morte del paziente.
Orientamenti giuridici
- Primo orientamento (prevalente): vi è responsabilità se si dimostra che la condotta omessa avrebbe impedito l’evento con serie ed apprezzabili probabilità anche se inferiori, in termini di percentuale, al 50%.
- Secondo orientamento: vi è responsabilità solo se si dimostra che la condotta omessa, ove realizzata, avrebbe impedito l’evento con relativa certezza, e quindi con percentuali assai prossime al 100%.
Or dunque, nell’individuazione del nesso causale si applicano, in campo penale quanto civile, gli art 40 e 41 c.p., secondo i quali è causa rilevante nella determinazione dell’evento, la condotta, attiva o omissiva, senza la quale l’evento non si verificherebbe. Per accertare l’esistenza di un nesso causale, nel caso in esame, è necessario giungere ad un giudizio controfattuale, ovvero interrogarsi se la condotta omessa avrebbe potuto, ove realizzata, evitare l’evento, o se questo si sarebbe realizzato comunque.
Responsabilità medica e posizioni di garanzia
Dare tuttavia una risposta univoca è assai arduo e direi presuntuoso: il metodo scientifico conduce raramente all’acquisizione di leggi universali, più spesso a leggi statistiche, dotate di un grado elevato di probabilità logica e credibilità razionale, ma non assolute. Nel nostro caso, il medico, sempre secondo l’orientamento tradizionale, occupa una posizione di garanzia: il suo status lo obbliga a tenere una determinata condotta, che, se disattesa, consiste in un’omissione legalmente sanzionabile, con l’imputazione oggettiva dell’evento cagionato, pure in assenza dell’accertamento rigoroso che, qualora da parte del medico si fosse tenuta la condotta doverosa e diligente, l’evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva. Una simile concezione scavalca la questione del nesso eziologico, la cui indagine non è essenziale quando l’omissione attiene ad un soggetto in posizione di garanzia.
Ma la cassazione mostra di non condividere questa concezione, contraria ad ogni principio di legalità, tassatività e tipicità della fattispecie criminosa e della garanzia della responsabilità personale (Cost, artt. 25,2 e 27,1), dacché l’agente risponde per un fatto “forse”, ma non “certamente” cagionato dal suo comportamento. In definitiva, il giudizio controfattuale è da sé sufficiente quando acclara con certezza che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in epoca posteriore e ridotta intensità lesiva.
Leggi statistiche e responsabilità
La legge statistica esprime un coefficiente di probabilità in base al quale il giudice non può disporre, dovendo egli giudicare il caso concreto, servendosi dei riscontri probatori disponibili; se questi escludono l’interferenza di fenomeni alternativi, la condotta omissiva del medico dà luogo a responsabilità quando è stata condicio sine qua non dell’evento lesivo con alto grado di probabilità logica e credibilità razionale; se resta dall’accertamento probatorio un margine di ragionevole dubbio, il giudizio propenderà verso un esito assolutorio. Il ricorso pertanto è infondato, pur dovendosi annullare la condanna per prescrizione del reato.
Il danno derivante dalla nascita
È considerato sotto due aspetti:
- Danno risentito dai genitori, che per errori medici o difetti dei sistemi contraccettivi con una gravidanza insperata vengono offesi nel diritto ad una procreazione cosciente e responsabile;
- Danno risentito da genitori e figli per la trasmissione di malattie ereditarie disvelate prima del parto.
Casi esemplificativi
- La figlia chiede al padre naturale, all’epoca convivente della madre, il risarcimento per il danno cagionatole dalla trasmissione della sifilide: il non nascere avrebbe interrotto la sequenza causale evento-danno, ma l’aborto all’epoca della vicenda era fuori legge.
- L’ostetrico è condannato a risarcire i danni subiti da un neonato, ormai adulto, a seguito di un’asfissia verificatasi durante il parto cesareo, e che aveva tarato il nato, affetto da frequenti episodi di apnea, con conseguente perdita della capacità lavorativa ed attitudine alla vita di relazione. Il risarcimento viene accordato anche ai genitori per gli oneri patrimoniali (cure tentate) e sofferenze morali.
- La mancata comunicazione alla madre di malformazioni del nascituro, con la conseguenza di non potere abortire, comporta responsabilità extracontrattuale del medico, a condizione che al tempo del fatto vi fossero le condizioni per la lecita interruzione della gravidanza; anche il padre è legittimato ad agire per il risarcimento del “danno riflesso”.
- La scorretta esecuzione di un intervento di sterilizzazione del marito cagiona la gravidanza della moglie: il risarcimento è ammesso, ma nella determinazione del quantum deve operarsi la compensatio lucri cum damno, dacché la nascita di una creatura è evento comunque latore di gioia nella coppia.
- Celebre è il c.d. affaire Perruche affrontato dalla Cassazione francese. Durante degli accertamenti ad una gestante affetta da malattia esantematica, non le viene prospettata l’evenienza di gravissime malformazioni nel feto. Ai genitori viene riconosciuto il risarcimento, malgrado l’insussistenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento. La novità sta nella successiva domanda di risarcimento da parte del figlio: ci chiediamo in base a quali regole giuridiche il figlio sia legittimato all’azione, per quale danno e contro quali soggetti: sulla scia di tali interrogativi è prospettabile una richiesta di risarcimento alla madre, ed al padre consapevole? Il discorso non può esimersi da implicazioni etiche di spessore.
Alla fine della rassegna, seguendo le regole note per rintracciare il profilo dell’illecito contrattuale, possiamo escludere sia il nesso causale tra l’omissione dei sanitari e la nascita, poiché la madre poteva scegliere di non abortire: l’omissione può essere al più una concausa; manca l’elemento soggettivo, in quanto nessuna colpa può attribuirsi alla madre che dà alla luce un figlio invalido. Forse il danno dovrebbe restare là dove esso cade, e tutto al più contenuto dal sistema previdenziale.
Riflessioni sul danno non patrimoniale
S. 8828/2003ENT
Il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. non può più essere identificato soltanto col danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell’animo, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve piuttosto essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.
Una simile conclusione trova sostegno nell'evoluzione giurisprudenziale della Corte, la quale avverte sempre più l’esigenza di riparare integralmente il danno che sia stato ingiustamente subito non solo nel patrimonio in senso economico, ma anche nei valori propri della persona. Ma non solo: anche nella legislazione successiva al 1942 si rinviene un cospicuo numero di casi in cui si perviene al risarcimento del danno non patrimoniale al di fuori delle ipotesi di reato.
[Il Collegio sa bene che il c.d. danno biologico viene risarcito in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 32 Cost., ma questa soluzione è dettata dalla necessità di sottrarre la risarcibilità del d.b. dal limite di cui all’art. 2059 c.c.; ma anche questa lettura a seguito delle conseguenze cui si è pervenuti, potrà essere rimeditata non appena se ne presenti l’occasione.]
Considerazioni finali sul risarcimento
Ritiene ancora il Collegio che non è opportuno ritagliare all’interno di questa categoria generale «specifiche forme di danno, etichettandole in vario modo…», ciò al fine di evitare che vengano risarciti medesimi danni, divergenti solo con riguardo al loro nomen.
Per quanto riguarda la riserva di legge ex.art. 2059 con riguardo all’art. 185 c.p. chiarisce la Corte che detto limite non opera allorché vengano in rilievo valori inerenti alla persona che trovino riconoscimento nella Costituzione.
«Venendo ora ad esaminare la questione della ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, osserva il Collegio che il soggetto che chiede il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uccisione di un congiunto lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, sia dall’interesse all’integrità morale. L’interesse è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia…».
Per il risarcimento di tale danno si richiede la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’art. 2043 (nesso di causalità, prevedibilità, prova rigorosa). Per quanto riguarda il nesso di causalità rileva il Collegio come nel caso in questione, si sia in presenza di un medesimo fatto che determina la lesione di una pluralità di interessi facenti capo a più soggetti, legati tra loro da un vincolo parentale.
Si ripropone il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito ed in questi casi si suole parlare, sia pure impropriamente, di «danno di riflesso o di rimbalzo»; impropriamente in quanto la lesione è contestuale ed immediata per tutti i soggetti titolari dei vari interessi lesi.
Ai fini dell’individuazione del responsabile dovrà accertarsi il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta dell’uccisore e la morte della vittima primaria, in applicazione delle regole di cui agli artt. 41 e 42 c.p. secondo il criterio della condicio sine qua non col correttivo della causalità efficiente. Il collegamento tra il fatto giuridico e le conseguenze dannose dovrà valutarsi secondo l’art. 1223 c.c., che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta di esso.
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