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INEFFICACIA RELATIVA

produce la semplice (la proprietà del bene dell’acquirente resta ferma, ma

non l’invalidità dello stesso

il bene può essere aggredito dai creditori dell’alienante) all’atto, : nel

coinvolgimento di un terzo, questo può chiedere il risarcimento al debitore, non al creditore che ha

invece la precedenza.

Le fattispecie che possono crearsi prevedono la richiesta di tutela mediante azione revocatoria nel

caso in cui il credito sia insorto prima o dopo l’alienazione. Diversa poi, in entrambi i casi, è la

meritevolezza di tutela a seconda che l’acquirente abbia acquistato a titolo gratuito o a titolo

si veda l’articolo nel dettaglio

oneroso [ ].

SEQUESTRO CONSERVATIVO

3. Il : si realizza attraverso un processo cautelare. E quindi

presuppone i requisiti di verisimiglianza (qualcosa di meno della prova) del diritto di credito

[Fumus boni iuris] e il rischio di mora del debitore [Periculum in mora] – richiamo al c.p.c.

Art. 2906 e 2905 c.c. – l’effetto è che il debitore, pur rimanendo proprietario dei beni

sequestrati, non può alienarli; se viola il divieto gli atti sono inefficaci una volta sequestrato il

bene non può più essere alienato. “Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei:

o Beni del debitore e anche

o Nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta

un’azione revocatoria per tali beni.

Insomma, ricordiamo ancora una volta l’infinita debolezza del diritto di credito.

Comparazione tra diritti reali e diritti di credito

La distinzione tra diritti reali e personali o di credito si basa principalmente su 3 criteri:

immediatezza :

1. I diritti reali sono caratterizzati dall’ rapporto immediato e diretto con la cosa,

.

senza bisogno di intermediazione di un altro soggetto Il contrario accade per i diritti di credito.

numero chiuso (

2. I diritti reali obbediscono al principio del o tipicità): i soggetti non possono

costituire diritti diversi da quelli previsti dalla legge. Il contrario accade per i diritti di credito.

assolutezza : prescindono da un diritto di seguito

3. I diritti reali hanno carattere di , sono

sempre opponibili a terzi . Il contrario accade per i diritti di credito, pur con qualche eccezione

(es. contratto di locazione, in cui il locatario – che vanta un diritto di credito – vanta il suo diritto

godendo del bene, subito dopo la consegna).

Esistono pertanto, due meccanismi di difesa legale dei diritti sulle cose:

 Azioni Reali: difendono i diritti reali (proprietà) sul presupposto che, chi le esercita,

dimostri di essere il titolare del diritto contro chiunque lo pregiudichi.

 Azioni Personali: ciò accade inevitabilmente quando bisogna difendere un diritto personale

(  

es. del conduttore: A da una cosa a B in locazione X disturba il godimento di B B muove

).

un’azione contro A chiedendogli di muovere un’azione per molestie del terzo in difesa di B

Analizziamo alcune differenze tra i due tipi di diritto rispetto al loro OGGETTO:

 Diritti reali: hanno ad oggetto dei beni; il soddisfacimento viene tratto direttamente dai beni. Nel caso

di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc.) il titolare trae dalla cosa con

immediatezza il suo diritto; nel caso dei diritti reali di garanzia manca il carattere tipico di

quell’immediatezza sulla cosa, sicuramente e più palesemente nel caso dell’ipoteca.

 Diritti personali di credito: hanno ad oggetto un credito (che può consistere nel poter godere di un

bene locato, o nella prestazione sportiva, ecc. Tuttavia anche qui ci sono delle smagliature: ad es., in

tema di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., anche la lesione del credito rientra nella definizione di

“danno ingiusto”, riconoscendo una certa assolutezza (e non relatività) del diritto di credito (es. casi

giurisprudenziali calcistici, società Torino calcio in Superga).

Ipotesi di nozione di obbligazione

Soffermiamoci su un’ipotesi di nozione di obbligazione. Leggiamola e commentiamola:

“Obbligazione o debito significa: vincolo giuridico che impone a un soggetto debitore di tenere un

comportamento o anche di realizzare un’utilità (prestazione) suscettibile di valutazione economica e

corrispondente a un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto creditore, il quale ha il diritto

(credito) di ottenerne l’adempimento e in caso di inadempimento di avvalersi dei rimedi offerti

dall’ordinamento alla forzosa realizzazione in forma specifica del proprio interesse , ovvero, a seconda della

natura della prestazione o della scelta del creditore, al conseguimento dell’equivalente monetario e al

risarcimento del danno ulteriore essendo il debitore gravato della corrispondente responsabilità

(responsabilità contrattuale) ed essendo il suo patrimonio assoggettato all’esecuzione forzata dei rimedi

creditori ( responsabilità patrimoniale)”.

Esamniamone i singoli elementi.

 Obbligazione o debito significa

“ ” già quest’esordio implica che questa nozione va intesa come

significato di una parola, della parola obbligazione o debito. Questa nozione non dice: “l’obbligazione è

il vincolo giuridico” (secondo invece formulazioni invalse dal diritto romano in avanti). Questa

definizione richiama il pregiudizio ontologico secondo cui i concetti e i termini tecnici, che denotano i

concetti, rappresentino un’entità oggettiva. In realtà, invece, si tratta essenzialmente, per tutte le

ragioni che abbiamo spiegato e i ragionamenti che abbiamo fatto sui concetti giuridici, piuttosto da

intendersi sul significato di termini tecnici.

 Vincolo giuridico che impone a un soggetto debitore di tenere un comportamento o anche

di realizzare un’utilità ” in questa alternativa si racchiude tutta la problematica sull’identificazione

del significato del termine prestazione che, anch’esso, non è definito all’art. 1174 c.c. Ricordiamo che

abbiamo parlato delle diverse concezioni di prestazione in senso personale o patrimoniale: personale

quindi riferito esclusivamente alla condotta del debitore (dare facere prestare). La prestazione può

anche, e questo recependo in un modo un po’ eclettico anche elementi offerti dalla concezione

patrimoniale, investire la realizzazione dell’interesse del creditore implicando nell’uno e nell’altro caso

l’applicazione di diverse regole di responsabilità contrattuale:

-una nel senso della diligenza dell’esecuzione della condotta: prestazione-condotta;

- l’altro invece nel senso della responsabilità che il debitore garantisca l’effettivo conseguimento da

parte del creditore del risultato utile rispetto a quell’utilità che costituisce il contenuto del suo

diritto di credito.

 Comportamento o utilità suscettibile di valutazione economica carattere di patrimonialità

della prestazione di cui ci parla l’art 1174 c.c.. Abbiamo già detto qual è la ragione della patrimonialità:

da un lato, come abbiamo visto, tutto il sistema della coercibilità del credito e tutto il sistema della

responsabilità patrimoniale, finisce sempre con il ruotare attorno all’obbligazione pecuniaria o perché

l’obbligazione pecuniaria consiste originariamente nel contenuto della prestazione o perché si converte

l’obbligazione. Quindi necessità di disporre di un criterio di conversione in moneta, in un valore

monetario, della prestazione. Sotto un altro profilo, dato che attraverso questo legame tra la nozione

di obbligazione e applicazione della parte generale (nel senso che una delle funzioni della nozione è

proprio quella di limitare il campo della parte generale), se si dovessero applicare quelle norme di parte

generale a prestazioni che non abbiano carattere patrimoniale quelle disposizioni di legge si

manifesterebbero inadeguate a regolamentare rapporti squisitamente personali e non patrimoniali.

Quindi la patrimonialità rende congeniali i rapporti che si riconoscono nella nozione di obbligazione

all’applicazione di quel corpo di regole che è costituito dalla parte generale delle obbligazioni.

 suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse, anche non

patrimoniale,( nel senso che può essere sia patrimoniale che non) di un altro soggetto

creditore su questo abbiamo già commentato la ragione, storica e pratica, per la quale si è ritenuto

che se la prestazione deve avere carattere patrimoniale non necessariamente deve avere carattere

patrimoniale l’interesse. Ricordiamo che con il termine “deve avere” si intende la necessità che vi

siano questi caratteri perché si possa qualificare un rapporto come obbligatorio e quindi si possano

applicare a questo le regole di parte generale delle obbligazioni.

 Quindi anche interesse non patrimoniale di un altro soggetto creditore il quale ha il diritto

di ottenerne l’adempimento ” Fin qui, però, la nozione sarebbe tutta sbilanciata sulla condotta del

debitore o il risultato utile e diritto del creditore di ottenerne l’adempimento, secondo una visione che

sembra quasi configurare in termini di mera aspettativa la posizione del creditore. Se la definizione

finisse qua mancherebbero, come in realtà manca nelle definizioni romane, tutti quegli aspetti che

attengono alla coercibilità. Una nozione che aspiri ad essere sufficientemente esauriente, anche se

vedremo che non può essere completa e poi ci soffermeremo sugli aspetti di necessaria incompletezza

di qualsiasi nozione di obbligazione, occorre tener conto di quest’altro aspetto: gli elementi di

coercizione, di coercibilità .

Quindi se la prima parte della nozione, che fino ad ora abbiamo commentato, sembra attenere,

essenzialmente, al primo aspetto: il debito, ecco che per completare, per dare il senso davvero

della giuridicità dobbiamo esaminare l’altro aspetto che attiene, secondo le formule usate dai

giuristi tedeschi, alla responsabilità, Haftung, che evoca tutto il tema della coercibilità, e quindi

dell’individuazione degli strumenti coercitivi che il creditore ha a propria disposizione.

 Creditore, il quale ha il diritto (credito) di ottenerne l’adempimento. E in caso di

inadempimento (e qui subentra tutto il tema degli strumenti di coercizione) di avvalersi dei

rimedi offerti dall’ordinamento alla forzosa realizzazione in forma specifica del proprio

interesse, ovvero Nella lezione di ieri abbiamo detto che di esecuzione in forma specifica ne

possiamo parlare in senso proprio ed effettivo rispetto:

- al diritto di ot

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A.A. 2015-2016
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof D'angelo Andrea.