Diritto
CIVILE 2
Parte generale delle obbligazioni
Concetto uniforme delle obbligazioni?
Siamo nel libro IV del codice civile, e partiamo dalle Disposizioni Preliminari. Prendiamo l’art. 1173 e 1174
cc: Fonti delle Obbligazioni
1173
- – : premettendo che le obbligazioni sono situazioni giuridiche
passive, l’articolo recita “Le obbligazioni derivano da:
o Contratto , da
o Fatto illecito (illecito civile) o da
o Ogni altro atto o fatto idoneo [2043 c.c.] a produrle [le obbligazioni] in conformità
dell'ordinamento giuridico” (formula residuale). È il diritto a ricollegare l’obbligazione al
fatto o atto come suo effetto, ossia nell’insorgere di un vincolo giuridico denominato
.
OBBLIGAZIONE
Ai fatti e agli atti sono dedicati poi successivi titoli del codice civile, contenenti una
disciplina speciale rispetto ai rapporti obbligatori che derivano da ciascun atto o fatto (es.
obbligazione derivante da Mandato); ma allora, qual è la disciplina del libro I? l’idea è
quella di una disciplina uniforme valevole per tutte le obbligazioni (idea meritevole di
critiche, si vedano nel seguito) -> pensiamo, solo come esempio, alla disciplina
dell’annullamento del contratto a causa di vizio della volontà (dolo, errore, violenza); l’idea
è che se vi sono situazioni conflittuali e differenti (mutuo, compravendita, cessione del
credito, ecc.), che meritano lo stesso trattamento, sarebbe uno spreco specializzare
numerose norme – tale idea prende il nome di Economia Normativa, ossia non creare
norme superflue, norme specializzanti che possono essere ricondotte in un’unica formula
generale ed astratta.
Carattere Patrimoniale della prestazione
1174
- – : si faccia attenzione all’uso del
singolare in questa successiva disposizione “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione
suscettibile di VALUTAZIONE ECONOMICA corrispondere a un
deve essere e deve
INTERESSE , anche non patrimoniale, del creditore.”. Sembra esserci uno slittamento dall’idea di
molteplicità delle obbligazioni, all’idea di un concetto unitario delle obbligazioni (vedremo poi,
come già detto, le critiche a tale concetto). L’inserimento di una Penale fa presumere la natura
economica della prestazione.
Logica della causalità
Un’altra idea, oltre a quella di concetto unitario delle obbligazioni sta alla base di queste disposizioni
rapporto causale
generali, ossia l’Insorgere di un vincolo obbligatorio. Il vincolo, vien da sé, deriva da un
con il fatto o l’atto avvenuto, questo è ovvio.
Teoria della Fattispecie
Un’altra teoria è la : ossia il riferimento alla previsione come una fattispecie
Generale ed Astratta (protasi), al quale va a ricollegarsi, si prescrive un certo trattamento giuridico
(apòdosi). Anche qui tuttavia, sul piano del trattamento giuridico, se si verificano i fatti previsti nella
protasi di una norma, né deriva un dato trattamento giuridico. I diritti nascono per effetto del verificarsi di
Logica
certi eventi, si modificano per effetto di atti o fatti, e si estinguono per effetto di altri fatti o atti (
della dinamica giuridica , coordinata con la teoria della fattispecie). Tale modello non è realistico! È il
diritto che interviene, l’evento non crea già di per sé una norma… pensiamo all’art. 1321 cc, contenente la
definizione di contratto, ossia lo scambio di proposta e accettazione che costituisce, modifica o estingue un
rapporto giuridico patrimoniale; pensiamo a quella sull’onere della prova, 2697 cc., ossia la norma che
indica al giudice a quale parte spetta la prova del fondamento di atti o fatti costitutivi, modificativi o
estintivi che vuole far valere in giudizio (ad es. la prescrizione è un fatto estintivo in alcuni casi, modificativo
Logica della causalità
in altri e così via) – è evidente in queste norme la , ossia determinati fatti o atti
che creano diritti. Il nesso di causalità è la relazione che lega in senso naturalistico, empirico un atto (od
un fatto) e l'evento che vi discende. È la forza naturalistica che causa l'evento. Il nesso di causalità è il
rapporto fra le due prospettive, studiato al fine di ricavare la riconducibilità di un dato evento all'atto o al
fatto presupposto. Ciò che presuppone l'evento, dunque, è un fatto ovvero un atto.
Sostanza economica della prestazione
Come visto, l’art. 1174 c.c. prescrive la valutazione economica della prestazione. Vi sono due modi per
rappresentare la ricchezza:
Appartenenza
1. Situazione di -> diritti reali: proprietà. Ricchezza concreta e attuale.
Spettanza
2. Situazione di -> diritto di credito, non attuale e concreto come i diritti reali, ma basati
sulla spettanza della ricchezza.
Es. contratto di compravendita: l’obbligazione = ricchezza, denaro che costituisce il prezzo della vendita.
Trasferita la proprietà al momento del contratto per l’effetto traslativo del consenso, rimane solo
l’obbligazione del compratore al pagamento. A quel punto, il credito del venditore rappresenta ricchezza
tutelata da rimedi civili, qualora il compratore si rifiuti di adempiere.
Tipologie di Obbligazioni
Il termine Obbligazione, può essere inteso come sinonimo di Diritto di Credito. Mentre i diritti reali sono
caratterizzati dall’immediatezza, i diritti di credito (o obbligazioni) presuppongono la cooperazione di un
altro soggetto, il debitore. Il soggetto Attivo è il creditore, il debitore, o soggetto passivo, viene anche
definito obbligato. Il rapporto giuridico che si instaura tra i oggetti si dice Rapporto Obbligatorio.
Prestazione
L’oggetto dell’obbligazione è la . In base all’atipicità delle prestazioni, che possono essere
molto svariate, le obbligazioni si possono generalmente classificare in:
Obbligazioni DI DARE
Obbligazioni DI FARE
Obbligazioni DI NON FARE (o negative)
Sono intese Obbligazioni Naturali, quelle che, in base all’Art. 2034, non obbligano legalmente il debitore a
pagare il creditore, non danno quindi forza giuridica al creditore, ma hanno la forza di impedire che il
debitore, una volta eseguita l’obbligazione spontaneamente e nel pieno delle sue facoltà, possa chiedere
la restituzione della prestazione (es. debito di gioco).
Responsabilità da inadempimento - introduzione
Per effetto dell’inadempimento, il creditore subisce un danno, che rimane a carico del creditore? O invece
il creditore può recuperarlo dal debitore inadempiente chiedendo un risarcimento? Queste sono le
domande alle quali risponde la Responsabilità per Inadempimento (o Responsabilità Contrattuale).
Le regole sulle responsabilità mirano a realizzare il giusto equilibrio fra interesse del creditore e ragioni
del debitore. Svolgono pertanto una doppia funzione, punitiva e di garanzia. La regola generale è posta
Art. 1218
però dall’ : “il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno
se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile”. Da qui derivano due criteri:
Possibilità/impossibilità della prestazione
Imputabilità/non imputabilità al debitore
concetto di impossibilità arrt. 1175/1176
Il nasce dall’irrispettabilità degli su correttezza e
normale diligenza. La prestazione deve ritenersi impossibile quando, per adempierla, occorrerebbero
attività e mezzi che vanno al di là di ciò che normalmente e ragionevolmente può richiedersi per quel tipo
di prestazione, attività e mezzi che risulterebbero pertanto rivolti a una prestazione sostanzialmente
diversa.
concetto di imputabilità
Il invece, entra in gioco quando esiste una ragione che, in relazione a un
inadempimento, giustifica l’attribuzione della responsabilità a carico del debitore. L’imputabilità può
intendersi in due diversi tipi di responsabilità:
Responsabilità per colpa
1. : quando l’inadempimento è causato da colpa del debitore. Egli risponde
solo degli inadempimenti determinati da sua colpa e se ne libera solo se riesce a dimostrare il
contrario [entra in gioco il concetto di Diligenza -> si avrà Colpa Grave: è l’inosservanza dei livelli
minimi di attenzione, prudenza e di competenza concepibili in una data prestazione. ].
Responsabilità oggettiva (senza colpa):
2. quando il debitore risponde anche se non ha colpa,
ovvero per tutte le cause rientranti nella sua sfera di organizzazione e controllo.
Dogmatica Giuridica
Scienza giuridica, sviluppatasi tra l’800 e il ‘900, soprattutto in Germania e in Italia, che procedeva
elaborazione di concetti generali e astratti sulla base di norme valide solo perché esistenti,
all’
aventi in quanto tali la natura di ‘dogmi’ . Tale formalismo, risalente al normativismo tedesco, condusse
allo sviluppo della ‘giurisprudenza dei concetti’, un metodo d’interpretazione delle norme basato
sull’accorpamento di leggi e istituti in concetti generali, ai quali l’interprete doveva rifarsi rigidamente
prescindendo dalla considerazione di qualsiasi elemento eteronomo al diritto proveniente dal corpo
sociale (etica, economia, psicologia).
L’affermazione della dogmatica portò all’elaborazione concettuale di raffinati istituti giuridici (per es., la
Teoria generale del negozio giuridico, ossia l’idea che vi sia un concetto generale che possa racchiudere
tutti i concetti speciali, come il contratto ecc.) e di alcuni caratteri differenziali del diritto (per es. la
statualità delle norme), che indussero a concepirlo come un’entità concettualmente definita, autonoma e
completezza
autosufficiente. Da ciò derivò una delle tesi più caratteristiche del positivismo giuridico, la
dell’ordinamento , ossia l’impossibilità in esso di lacune, dal momento che il diritto si integra
dall’interno, mediante un procedimento logico suo proprio, che non abbisogna di apporti dall’esterno,
quali il ricorso a principi metagiuridici o al diritto naturale, e a prescindere dal suo contenuto etico-sociale.
La completezza è piuttosto un’esigenza di completamento, non tanto, realisticamente, una vera e propria
situazione di presunzione di completezza. Tale completezza si raggiunge attraverso la risposta, all’interno
Analogia legis
dell’ordinamento, ricorrendo, al momento del giudizio, alla [avendo riguardo di un’altra
Analogia iuris art. 12 Preleggi
legge] e, in mancanza, di ex .
non tutte le norme sulle obbligazioni si applicano a
Una conclusione alla quale siamo arrivati è che
tutte le obbligazioni , attraverso il superamento della comunanza e dell’invarianza. Le norme vanno
applicate considerata una indispensabile elasticità.
La dogmatica ha influito molto anche sul tema centrale di questo corso, ossia l’Obbligazione, o meglio, sulla
Definizione di Obbligazione – che, come ricordato, MANCA a livello legislativo. Ma si tratta di una
definizione reale (dare un nome a elementi esistenti in natura) o nominale (individuare il significato di
funzione normativa della definizione
parole, di concetti giuridici)? E poi, esiste una di obbligazione? Le
regole generali sulle obbligazioni contenute nel codice civile delimitano anche l’ambito di applicazione di
tali norme: così per es. l’art. 1321 che definisce il contratto, ha la funzione di dettare una norma definitoria
che ha lo scopo di individuare l’ambito di applicazione di tutte le norme riguardanti la parte generale dei
contratti, così la definizione di obbligazioni (che non esiste nel codice civile espressamente) ha il compito
di identificare tutti quei rapporti che ricadono nella portata normativa delle norme generali sulle
obbligazioni.
Valore delle definizioni legislative valore di legge in senso formale
Le definizioni legislative hanno sicuramente . Ma hanno anche valore di
legge in senso sostanziale? Ossia prescrivono un precetto?
valore precettivo
Oggi, i civilisti principali tendono ad ammettere tale ipotesi, dandogli , ossia
sono vincolanti per l’interprete. Si tratta in particolare di quelle disposizioni di legge che tendono
ad integrare altre disposizioni, dando la definizione di una parola che si ritroverà nelle successive
(es. nel codice della strada si dà la definizione di autostrada). Tuttavia, in mancanza di definizioni,
si tende a ricostruire la nozione dall’analisi della disciplina della concetto (ad es. l’obbligazione).
il valore vincolante è debole in questi casi, proprio per la sua ricostruzione.
Fino al 1950 circa tale tendenza era opposta -> secondo tale ipotesi si sosteneva che non è
mestiere del legislatore definire i concetti giuridici, ma questa è funzione della dottrina.
l’Obbligazione – la parte generale delle
In un’importante opera di Giorgianni, “
obbligazioni ”: “la definizione di un istituto dovrebbe essere in ogni caso il risultato, esposto in sintesi, di
tutta l’indagine intesa alla ricerca degli elementi fisionomici dell’istituto [...], quali risultano dall’esame delle
norme che lo regolano”.
Il nostro codice civile non contiene una definizione dell’obbligazione, ma ne sottolinea i caratteri e le fonti
arrt. 1173/1174
agli (i cui ci danno un segmento di definizione – si prende l’art. 1174 che tenta di dare
una definizione, mancando però di definire il termine “prestazione” utilizzato all’interno della norma
Relazione del
stessa) La scelta non è stata casuale né frutto di dimenticanza, come si evince dalla
Guardasigilli al codice civile del 1942 dove si legge che “si è rinunciato a precisare il concetto di
L’argomento è SCHIETTAMENTE DOGMATICO la legge, se l’avesse affrontato,
obbligazione. ; e,
mentre non avrebbe sedato il GRAVE DISSIDIO esistente in dottrina, avrebbe esorbitato dal
campo normativo entro cui deve strettamente attenersi . Il nuovo codice, nel precipuo proposito di
dare elementi per la configurazione pratica del rapporto obbligatorio, ha preferito di precisare il concetto
della prestazione, nella quale si concreta l’oggetto dell’obbligazione”. Per poter fornire, quindi, una
definizione del concetto di obbligazione ci si affida al senso comune e all’elaborazione della dottrina e della
giurisprudenza.
Excursus storico sull’impostazione della definizione di obbligazione e arrivo al
“GRAVE DISSIDIO ESISTENTE IN DOTTRINA” di cui parla la relazione…
Le origini nascono nel diritto romano. Tuttavia, l’individuazione di una definizione di obbligazione è
divenuto oggetto di dibattito solo nel ‘800, mentre prima, molto pragmaticamente, si tendeva a sorvolare.
Nel common law inglese si è individuato un istituto, ripreso dalla tradizione romanistica, che è il concetto di
definizioni di Obligatio
Obbligation (o meglio, più usato, il Bond). Detto questo vediamo le , teneute
per buone, della compilazione giustinianea:
Obligatio secondo le Istituzioni di Giustiniano : “Obligatio è un vincolo giuridico dal quale siamo
per necessità costretti a pagare qualcosa secondo il diritto del nostro Stato”. Definizione un po’
povera, che punta molto sul vincolo e sulla costrizione a pagare qualcosa.
Obligatio secondo il Digesto, giurista Paolo : “l’essenza delle obbligazioni non consiste nel
rendere nostro qualche cosa, o che serva a noi qualche cosa” qui echeggia alle situazioni reali, ossia
alle situazioni di appartenenza, sottolineando la differenza tra obbligazioni/diritti reali. “ma
affinché qualcun altro sia legato/costretto a dare – fare - prestare a noi qualcosa”, quindi non un
vincolo reale di appartenenza, ma un diritto di pretendere qualcosa da qualcun altro. Questa
definizione è un po’ più pregnante rispetto alla precedente. Problema del rimedio del
Tuttavia, un problema restò irrisolto e creò problemi tra i giuristi: il
creditore in caso di inadempimento – esiste un rimedio coercitivo? Poteva costringere il debitore
a dare-fare-prestare? La Rivendicatio ad esempio, come i rimedi sulla servitù, per i diritti reali in generale,
aveva una tutela molto forte, coercitiva. Ma che rimedi aveva in caso di inadempimento ad una
obbligazione? Il creditore può ottenere una condanna di esecuzione in forma specifica?
l’opinione prevalente
Nei testi del tempo, prevedeva tale ipotesi SOLO nelle obbligazioni di dare
denaro, ma non nelle altre, il creditore poteva ottenere SOLO l’equivalente monetario.
obbligazioni di fare
Per quanto riguarda invece le (specialmente infungibili, ossia prestazioni che
id quod
o non fare
richiedono un intervento personale) , si prevede il Risarcimento del danno (
interest , un ammontare monetario equivalente) (
PERCHÉ NON PUÒ ESSERE OTTENUTA UN’ESECUZIONE
). Il debitore stesso, e quindi non solo il creditore come rimedio, aveva la
FORZATA IN FORMA SPECIFICA
facoltà di liberarsi dell’obbligazione primaria pagando l’id quod interest. Ovviamente, nelle azioni
fungibili, l’obbligazione di costruire o di non costruire ad es. si può far intervenire l’azione di un terzo
suppletiva.
obbligazioni di dare
Per le invece, sembrava ammettersi l’esecuzione in forma specifica. (l’art. 1376
oggi stabilisce che la proprietà e i diritti reali si trasferiscono con il legittimo consenso – effetto
traslativo del consenso. Questa regola è un’innovazione delle codificazioni (Italia/Francia) – in Germania
credito non
il contratto di compravendita era ed è ad effetti reali). Tuttavia
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