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Diritto

CIVILE 2

Parte generale delle obbligazioni

Concetto uniforme delle obbligazioni?

Siamo nel libro IV del codice civile, e partiamo dalle Disposizioni Preliminari. Prendiamo l’art. 1173 e 1174

cc: Fonti delle Obbligazioni

1173

- – : premettendo che le obbligazioni sono situazioni giuridiche

passive, l’articolo recita “Le obbligazioni derivano da:

o Contratto , da

o Fatto illecito (illecito civile) o da

o Ogni altro atto o fatto idoneo [2043 c.c.] a produrle [le obbligazioni] in conformità

dell'ordinamento giuridico” (formula residuale). È il diritto a ricollegare l’obbligazione al

fatto o atto come suo effetto, ossia nell’insorgere di un vincolo giuridico denominato

.

OBBLIGAZIONE

Ai fatti e agli atti sono dedicati poi successivi titoli del codice civile, contenenti una

disciplina speciale rispetto ai rapporti obbligatori che derivano da ciascun atto o fatto (es.

obbligazione derivante da Mandato); ma allora, qual è la disciplina del libro I? l’idea è

quella di una disciplina uniforme valevole per tutte le obbligazioni (idea meritevole di

critiche, si vedano nel seguito) -> pensiamo, solo come esempio, alla disciplina

dell’annullamento del contratto a causa di vizio della volontà (dolo, errore, violenza); l’idea

è che se vi sono situazioni conflittuali e differenti (mutuo, compravendita, cessione del

credito, ecc.), che meritano lo stesso trattamento, sarebbe uno spreco specializzare

numerose norme – tale idea prende il nome di Economia Normativa, ossia non creare

norme superflue, norme specializzanti che possono essere ricondotte in un’unica formula

generale ed astratta.

Carattere Patrimoniale della prestazione

1174

- – : si faccia attenzione all’uso del

singolare in questa successiva disposizione “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione

suscettibile di VALUTAZIONE ECONOMICA corrispondere a un

deve essere e deve

INTERESSE , anche non patrimoniale, del creditore.”. Sembra esserci uno slittamento dall’idea di

molteplicità delle obbligazioni, all’idea di un concetto unitario delle obbligazioni (vedremo poi,

come già detto, le critiche a tale concetto). L’inserimento di una Penale fa presumere la natura

economica della prestazione.

Logica della causalità

Un’altra idea, oltre a quella di concetto unitario delle obbligazioni sta alla base di queste disposizioni

rapporto causale

generali, ossia l’Insorgere di un vincolo obbligatorio. Il vincolo, vien da sé, deriva da un

con il fatto o l’atto avvenuto, questo è ovvio.

Teoria della Fattispecie

Un’altra teoria è la : ossia il riferimento alla previsione come una fattispecie

Generale ed Astratta (protasi), al quale va a ricollegarsi, si prescrive un certo trattamento giuridico

(apòdosi). Anche qui tuttavia, sul piano del trattamento giuridico, se si verificano i fatti previsti nella

protasi di una norma, né deriva un dato trattamento giuridico. I diritti nascono per effetto del verificarsi di

Logica

certi eventi, si modificano per effetto di atti o fatti, e si estinguono per effetto di altri fatti o atti (

della dinamica giuridica , coordinata con la teoria della fattispecie). Tale modello non è realistico! È il

diritto che interviene, l’evento non crea già di per sé una norma… pensiamo all’art. 1321 cc, contenente la

definizione di contratto, ossia lo scambio di proposta e accettazione che costituisce, modifica o estingue un

rapporto giuridico patrimoniale; pensiamo a quella sull’onere della prova, 2697 cc., ossia la norma che

indica al giudice a quale parte spetta la prova del fondamento di atti o fatti costitutivi, modificativi o

estintivi che vuole far valere in giudizio (ad es. la prescrizione è un fatto estintivo in alcuni casi, modificativo

Logica della causalità

in altri e così via) – è evidente in queste norme la , ossia determinati fatti o atti

che creano diritti. Il nesso di causalità è la relazione che lega in senso naturalistico, empirico un atto (od

un fatto) e l'evento che vi discende. È la forza naturalistica che causa l'evento. Il nesso di causalità è il

rapporto fra le due prospettive, studiato al fine di ricavare la riconducibilità di un dato evento all'atto o al

fatto presupposto. Ciò che presuppone l'evento, dunque, è un fatto ovvero un atto.

Sostanza economica della prestazione

Come visto, l’art. 1174 c.c. prescrive la valutazione economica della prestazione. Vi sono due modi per

rappresentare la ricchezza:

Appartenenza

1. Situazione di -> diritti reali: proprietà. Ricchezza concreta e attuale.

Spettanza

2. Situazione di -> diritto di credito, non attuale e concreto come i diritti reali, ma basati

sulla spettanza della ricchezza.

Es. contratto di compravendita: l’obbligazione = ricchezza, denaro che costituisce il prezzo della vendita.

Trasferita la proprietà al momento del contratto per l’effetto traslativo del consenso, rimane solo

l’obbligazione del compratore al pagamento. A quel punto, il credito del venditore rappresenta ricchezza

tutelata da rimedi civili, qualora il compratore si rifiuti di adempiere.

Tipologie di Obbligazioni

Il termine Obbligazione, può essere inteso come sinonimo di Diritto di Credito. Mentre i diritti reali sono

caratterizzati dall’immediatezza, i diritti di credito (o obbligazioni) presuppongono la cooperazione di un

altro soggetto, il debitore. Il soggetto Attivo è il creditore, il debitore, o soggetto passivo, viene anche

definito obbligato. Il rapporto giuridico che si instaura tra i oggetti si dice Rapporto Obbligatorio.

Prestazione

L’oggetto dell’obbligazione è la . In base all’atipicità delle prestazioni, che possono essere

molto svariate, le obbligazioni si possono generalmente classificare in:

 Obbligazioni DI DARE

 Obbligazioni DI FARE

 Obbligazioni DI NON FARE (o negative)

Sono intese Obbligazioni Naturali, quelle che, in base all’Art. 2034, non obbligano legalmente il debitore a

pagare il creditore, non danno quindi forza giuridica al creditore, ma hanno la forza di impedire che il

debitore, una volta eseguita l’obbligazione spontaneamente e nel pieno delle sue facoltà, possa chiedere

la restituzione della prestazione (es. debito di gioco).

Responsabilità da inadempimento - introduzione

Per effetto dell’inadempimento, il creditore subisce un danno, che rimane a carico del creditore? O invece

il creditore può recuperarlo dal debitore inadempiente chiedendo un risarcimento? Queste sono le

domande alle quali risponde la Responsabilità per Inadempimento (o Responsabilità Contrattuale).

Le regole sulle responsabilità mirano a realizzare il giusto equilibrio fra interesse del creditore e ragioni

del debitore. Svolgono pertanto una doppia funzione, punitiva e di garanzia. La regola generale è posta

Art. 1218

però dall’ : “il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno

se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile”. Da qui derivano due criteri:

 Possibilità/impossibilità della prestazione

 Imputabilità/non imputabilità al debitore

concetto di impossibilità arrt. 1175/1176

Il nasce dall’irrispettabilità degli su correttezza e

normale diligenza. La prestazione deve ritenersi impossibile quando, per adempierla, occorrerebbero

attività e mezzi che vanno al di là di ciò che normalmente e ragionevolmente può richiedersi per quel tipo

di prestazione, attività e mezzi che risulterebbero pertanto rivolti a una prestazione sostanzialmente

diversa.

concetto di imputabilità

Il invece, entra in gioco quando esiste una ragione che, in relazione a un

inadempimento, giustifica l’attribuzione della responsabilità a carico del debitore. L’imputabilità può

intendersi in due diversi tipi di responsabilità:

Responsabilità per colpa

1. : quando l’inadempimento è causato da colpa del debitore. Egli risponde

solo degli inadempimenti determinati da sua colpa e se ne libera solo se riesce a dimostrare il

contrario [entra in gioco il concetto di Diligenza -> si avrà Colpa Grave: è l’inosservanza dei livelli

minimi di attenzione, prudenza e di competenza concepibili in una data prestazione. ].

Responsabilità oggettiva (senza colpa):

2. quando il debitore risponde anche se non ha colpa,

ovvero per tutte le cause rientranti nella sua sfera di organizzazione e controllo.

Dogmatica Giuridica

Scienza giuridica, sviluppatasi tra l’800 e il ‘900, soprattutto in Germania e in Italia, che procedeva

elaborazione di concetti generali e astratti sulla base di norme valide solo perché esistenti,

all’

aventi in quanto tali la natura di ‘dogmi’ . Tale formalismo, risalente al normativismo tedesco, condusse

allo sviluppo della ‘giurisprudenza dei concetti’, un metodo d’interpretazione delle norme basato

sull’accorpamento di leggi e istituti in concetti generali, ai quali l’interprete doveva rifarsi rigidamente

prescindendo dalla considerazione di qualsiasi elemento eteronomo al diritto proveniente dal corpo

sociale (etica, economia, psicologia).

L’affermazione della dogmatica portò all’elaborazione concettuale di raffinati istituti giuridici (per es., la

Teoria generale del negozio giuridico, ossia l’idea che vi sia un concetto generale che possa racchiudere

tutti i concetti speciali, come il contratto ecc.) e di alcuni caratteri differenziali del diritto (per es. la

statualità delle norme), che indussero a concepirlo come un’entità concettualmente definita, autonoma e

completezza

autosufficiente. Da ciò derivò una delle tesi più caratteristiche del positivismo giuridico, la

dell’ordinamento , ossia l’impossibilità in esso di lacune, dal momento che il diritto si integra

dall’interno, mediante un procedimento logico suo proprio, che non abbisogna di apporti dall’esterno,

quali il ricorso a principi metagiuridici o al diritto naturale, e a prescindere dal suo contenuto etico-sociale.

La completezza è piuttosto un’esigenza di completamento, non tanto, realisticamente, una vera e propria

situazione di presunzione di completezza. Tale completezza si raggiunge attraverso la risposta, all’interno

Analogia legis

dell’ordinamento, ricorrendo, al momento del giudizio, alla [avendo riguardo di un’altra

Analogia iuris art. 12 Preleggi

legge] e, in mancanza, di ex .

non tutte le norme sulle obbligazioni si applicano a

Una conclusione alla quale siamo arrivati è che

tutte le obbligazioni , attraverso il superamento della comunanza e dell’invarianza. Le norme vanno

applicate considerata una indispensabile elasticità.

La dogmatica ha influito molto anche sul tema centrale di questo corso, ossia l’Obbligazione, o meglio, sulla

Definizione di Obbligazione – che, come ricordato, MANCA a livello legislativo. Ma si tratta di una

definizione reale (dare un nome a elementi esistenti in natura) o nominale (individuare il significato di

funzione normativa della definizione

parole, di concetti giuridici)? E poi, esiste una di obbligazione? Le

regole generali sulle obbligazioni contenute nel codice civile delimitano anche l’ambito di applicazione di

tali norme: così per es. l’art. 1321 che definisce il contratto, ha la funzione di dettare una norma definitoria

che ha lo scopo di individuare l’ambito di applicazione di tutte le norme riguardanti la parte generale dei

contratti, così la definizione di obbligazioni (che non esiste nel codice civile espressamente) ha il compito

di identificare tutti quei rapporti che ricadono nella portata normativa delle norme generali sulle

obbligazioni.

Valore delle definizioni legislative valore di legge in senso formale

Le definizioni legislative hanno sicuramente . Ma hanno anche valore di

legge in senso sostanziale? Ossia prescrivono un precetto?

 valore precettivo

Oggi, i civilisti principali tendono ad ammettere tale ipotesi, dandogli , ossia

sono vincolanti per l’interprete. Si tratta in particolare di quelle disposizioni di legge che tendono

ad integrare altre disposizioni, dando la definizione di una parola che si ritroverà nelle successive

(es. nel codice della strada si dà la definizione di autostrada). Tuttavia, in mancanza di definizioni,

si tende a ricostruire la nozione dall’analisi della disciplina della concetto (ad es. l’obbligazione).

il valore vincolante è debole in questi casi, proprio per la sua ricostruzione.

 Fino al 1950 circa tale tendenza era opposta -> secondo tale ipotesi si sosteneva che non è

mestiere del legislatore definire i concetti giuridici, ma questa è funzione della dottrina.

l’Obbligazione – la parte generale delle

In un’importante opera di Giorgianni, “

obbligazioni ”: “la definizione di un istituto dovrebbe essere in ogni caso il risultato, esposto in sintesi, di

tutta l’indagine intesa alla ricerca degli elementi fisionomici dell’istituto [...], quali risultano dall’esame delle

norme che lo regolano”.

Il nostro codice civile non contiene una definizione dell’obbligazione, ma ne sottolinea i caratteri e le fonti

arrt. 1173/1174

agli (i cui ci danno un segmento di definizione – si prende l’art. 1174 che tenta di dare

una definizione, mancando però di definire il termine “prestazione” utilizzato all’interno della norma

Relazione del

stessa) La scelta non è stata casuale né frutto di dimenticanza, come si evince dalla

Guardasigilli al codice civile del 1942 dove si legge che “si è rinunciato a precisare il concetto di

L’argomento è SCHIETTAMENTE DOGMATICO la legge, se l’avesse affrontato,

obbligazione. ; e,

mentre non avrebbe sedato il GRAVE DISSIDIO esistente in dottrina, avrebbe esorbitato dal

campo normativo entro cui deve strettamente attenersi . Il nuovo codice, nel precipuo proposito di

dare elementi per la configurazione pratica del rapporto obbligatorio, ha preferito di precisare il concetto

della prestazione, nella quale si concreta l’oggetto dell’obbligazione”. Per poter fornire, quindi, una

definizione del concetto di obbligazione ci si affida al senso comune e all’elaborazione della dottrina e della

giurisprudenza.

Excursus storico sull’impostazione della definizione di obbligazione e arrivo al

“GRAVE DISSIDIO ESISTENTE IN DOTTRINA” di cui parla la relazione…

Le origini nascono nel diritto romano. Tuttavia, l’individuazione di una definizione di obbligazione è

divenuto oggetto di dibattito solo nel ‘800, mentre prima, molto pragmaticamente, si tendeva a sorvolare.

Nel common law inglese si è individuato un istituto, ripreso dalla tradizione romanistica, che è il concetto di

definizioni di Obligatio

Obbligation (o meglio, più usato, il Bond). Detto questo vediamo le , teneute

per buone, della compilazione giustinianea:

 Obligatio secondo le Istituzioni di Giustiniano : “Obligatio è un vincolo giuridico dal quale siamo

per necessità costretti a pagare qualcosa secondo il diritto del nostro Stato”. Definizione un po’

povera, che punta molto sul vincolo e sulla costrizione a pagare qualcosa.

 Obligatio secondo il Digesto, giurista Paolo : “l’essenza delle obbligazioni non consiste nel

rendere nostro qualche cosa, o che serva a noi qualche cosa” qui echeggia alle situazioni reali, ossia

alle situazioni di appartenenza, sottolineando la differenza tra obbligazioni/diritti reali. “ma

affinché qualcun altro sia legato/costretto a dare – fare - prestare a noi qualcosa”, quindi non un

vincolo reale di appartenenza, ma un diritto di pretendere qualcosa da qualcun altro. Questa

definizione è un po’ più pregnante rispetto alla precedente. Problema del rimedio del

Tuttavia, un problema restò irrisolto e creò problemi tra i giuristi: il

creditore in caso di inadempimento – esiste un rimedio coercitivo? Poteva costringere il debitore

a dare-fare-prestare? La Rivendicatio ad esempio, come i rimedi sulla servitù, per i diritti reali in generale,

aveva una tutela molto forte, coercitiva. Ma che rimedi aveva in caso di inadempimento ad una

obbligazione? Il creditore può ottenere una condanna di esecuzione in forma specifica?

 l’opinione prevalente

Nei testi del tempo, prevedeva tale ipotesi SOLO nelle obbligazioni di dare

denaro, ma non nelle altre, il creditore poteva ottenere SOLO l’equivalente monetario.

 obbligazioni di fare

Per quanto riguarda invece le (specialmente infungibili, ossia prestazioni che

id quod

o non fare

richiedono un intervento personale) , si prevede il Risarcimento del danno (

interest , un ammontare monetario equivalente) (

PERCHÉ NON PUÒ ESSERE OTTENUTA UN’ESECUZIONE

). Il debitore stesso, e quindi non solo il creditore come rimedio, aveva la

FORZATA IN FORMA SPECIFICA

facoltà di liberarsi dell’obbligazione primaria pagando l’id quod interest. Ovviamente, nelle azioni

fungibili, l’obbligazione di costruire o di non costruire ad es. si può far intervenire l’azione di un terzo

suppletiva.

 obbligazioni di dare

Per le invece, sembrava ammettersi l’esecuzione in forma specifica. (l’art. 1376

oggi stabilisce che la proprietà e i diritti reali si trasferiscono con il legittimo consenso – effetto

traslativo del consenso. Questa regola è un’innovazione delle codificazioni (Italia/Francia) – in Germania

credito non

il contratto di compravendita era ed è ad effetti reali). Tuttavia

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof D'angelo Andrea.
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