Diritto amministrativo - Sentenze
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ESTRATTO DOCUMENTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La questione in esame attiene alla legittimità del Decreto Ministeriale
avente ad oggetto la “definizione della classe del corso di *laurea*
*magistrale* in *giurisprudenza*", con particolare riferimento alla
disciplina delle attività formative e di base necessarie per il
conseguimento della *laurea*.
Il decreto individua puntualmente le materie di base caratterizzanti il
corso assegnando alle stesse i relativi crediti.
Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una violazione
dell’autonomia universitaria poichè il Decreto Ministeriale definisce
in modo troppo dettagliato le materie “ caratterizzanti” e “ di base”
ed attribuisce alle stesse_ puntualmente i crediti formativi, per
complessivi duecentosedici dei trecento crediti previsti per Ia *laurea*
*magistrale* in giurisprudenza.
La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal
legislatore con l’art. 17, comma 95, L. n. 127/1997, che attribuisce un
importante rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione
del propri ordinamenti didattici, stabilendo che l’ ordinamento degli
studi dei corsi di diploma di *laurea* è/ / disciplinato dagli atenei in
conformità a criteri generali definiti da decreti del Ministero, il
quale delinea, con riferimento ai corsi di diploma universitario, la
durata degli stessi, l'eventuale serialità dei corsi e dei relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale,
nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari.
Ove vi sia una disciplina estremamente dettagliata che elenca le materie
e la loro valenza in termini di credito formativo, l’apporto
dell’Università diviene del tutto_ marginale, dal momento che ad esse
rimane da gestire concretamente soltanto un quarto dei crediti totali
che possono assegnare anche a materie non rientranti tra le attività
formative “ di base" o "caratterizzanti", tutte individuate
dall’Amministrazione.
Il Decreto, peraltro, si pone in contraddizione con la sua stessa
premessa che riconosce “la necessità di dare piena ed integrale
attuazione all’art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun
ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici….”
Tale eccessiva rigidità dell'ordinamento didattico è stata rilevata
anche dal CUN che, nel parere/ /obbligatorio reso all’Amministrazione
sullo schema di decreto, riteneva necessario assegnare alla
disponibilità dei singoli Atenei, al fine di salvaguardarne l'autonomia
costituzionalmente garantita, almeno cento dei trecento crediti
formativi complessivi.
L'Amministrazione, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto__ le
osservazioni del CUN, né ha fornito alcuna motivazione circa le ragioni
che l'hanno indotta a disattendere tali indicazioni.
Nessuna sufficiente motivazione è contenuta nella relazione illustrativa
del decreto che non evidenzia le ragioni poste a fondamento delle scelte
dell'Amministrazione, dimostrando, viceversa, l’erroneità e il
travisamento in cui è incorso il Ministero.
In particolare, il richiamo al disposto dell'art. 10 del DM 270/2004 -
che consente per i corsi preordinati all'accesso alle attività
professionali che il numero di crediti determinati per decreto superi
la^ soglia del 50% del totale - è, nel caso di specie, incoerente.
La norma, infatti, pone un limite del 50% del totale dei crediti
superabile soltanto a certe condizioni, e nei limiti della
ragionevolezza e della proporzione, che non appaiono nelle ra_g_ioni
addotte dall'Amministrazione a fronte di un superamento della soglia
così consistente.
Il Collegio, in accoglimento delle censure proposte, ritiene che il
D.M. impugnato non applichi correttamente l’art.10 del D.M n. 270/2004.
Parimenti fondata è la doglianza con cui si censura il difetto di
motivazione del decreto.
Non risultano, infatti, in alcun modo esplicitati i criteri e i
principi che l'Amministrazione ha seguito per l’individuazione delle
materie di base e caratterizzanti e nella attribuzione alle stesse dei
relativi criteri formativi.
Giova evidenziare, a tal proposito, che le materie appartenenti al
settore IUS/06 II settore giuridico del diritto alla navigazione dei
trasporti hanno assunto notevole rilievo sia nell'ordinamento nazionale
che in quello comunitario ed internazionale, basti pensare al codice
della navigazione ed alla parte aeronautica dello stesso, oggetto di una
recentissima riforma, (decreto legislativo, 9 maggio 2005, n. 96) che
affianca i codici civile, penale di procedura civile e di procedura penale.
L'importanza del settore è confermata anche a livello di diritto
internazionale, nonché di legislazione comunitaria, caratterizzata da
una intensa produzione normativa (Trattato CE nonché, soprattutto,
direttive e regolamenti).) dalla emanazione di documenti di indirizzo
politico (Libro Bianco CE, "la politica del trasporti fino al 2010”)
alla creazione di reti trans - europee, dall'implementazione di
specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilita
sostenibile) e dalla stessa organizzazione della Commissione Europea,
delle cui direzioni generali una e riferita alla materia dei trasporti.
Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore
IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all’interno dell’ordinamento
nazionale che in quello europeo, per il rilievo che hanno assunto i
traffici commerciali e comunque il diritto dei trasporti nella società.
Alla luce di quanto esposto si ritiene l’illegittimità del decreto del
Ministero sotto il profilo dell’irragionevolezza delle scelte, estranee
alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa Amministrazione.
Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso siccome fondato e per
l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese
processuali tra le parti.
P Q M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III,
accoglie il ricorso siccome fondato e per l’effetto annulla i
provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 7-6-2006.
Il Presidente
L'estensore R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, composto dai Signori:
Stefano Baccarini Presidente
Germana Panzironi Consigliere, relatore
Giulia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1655/06 Reg. Gen., proposto da Turco Elda, in proprio e in qualità di
legale rappresentante dell’Associazione Italiana di diritto della Navigazione e dei
Trasporti, rappresentata e difesa dall’ avv. Mario Sanino ed elettivamente domiciliata in
Roma, viale Parioli n. 180;
c o n t r o
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l’Università degli
Studi di Roma Tre, in persona del rispettivi rappresentanti p. t., rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca del 25-11-2005;
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