Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, composto dai signori:
- Stefano Baccarini Presidente
- Germana Panzironi Consigliere, relatore
- Giulia Ferrari Consigliere
Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1655/06 Reg. Gen., proposto da Turco Elda, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Italiana di diritto della Navigazione e dei Trasporti, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sanino ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180;
Contro il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l’Università degli Studi di Roma Tre, in persona dei rispettivi rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca del 25-11-2005;
Di ogni atto connesso, ivi compreso il d.m. n. 270/04 avente ad oggetto “modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con d.m. 3-11-1999 n. 509;
Visto il ricorso ed i relativi allegati; visto l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata; visti gli atti tutti di causa; uditi alla pubblica udienza del 7/6/2006 il relatore cons. Panzironi, e gli avvocati come da verbale di udienza; ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere. Premetteva in fatto che il decreto del 29-9-2005, recante definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, pur avendo tra i suoi fini quello di indirizzare i laureati in vari campi di attività, comprese quelle del settore del diritto comparato, internazionale e comunitario, non comprendeva tra le attività formative indispensabili le materie ricomprese nel settore IUS/06 (diritto della navigazione, diritto dei trasporti e diritto aerospaziale).
Pertanto tutti i professori afferenti al settore proponevano un esposto in cui chiedevano che il suddetto decreto prevedesse tra le attività formative indispensabili, le materie del settore IUS/06. Tale richiesta non veniva in sostanza accolta da parte del Ministero che adottava il decreto 25-11-2005 senza apportare le modifiche richieste.
Avverso siffatta determinazione l’istante anche in rappresentanza dei docenti universitari di materie afferenti al predetto settore, propongono ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 117 Cost., dell’art. 17 della l. n. 127/97 e l’eccesso di potere sotto vari profili. Le amministrazioni intime si sono costituite in resistenza al ricorso chiedendone il rigetto. All’odierna udienza il ricorso è andato in decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. La questione in esame attiene alla legittimità del Decreto Ministeriale avente ad oggetto la “definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza", con particolare riferimento alla disciplina delle attività formative e di base necessarie per il conseguimento della laurea. Il decreto individua puntualmente le materie di base caratterizzanti il corso assegnando alle stesse i relativi crediti.
Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una violazione dell’autonomia universitaria poiché il Decreto Ministeriale definisce in modo troppo dettagliato le materie “caratterizzanti” e “di base” ed attribuisce alle stesse puntualmente i crediti formativi, per complessivi duecentosedici dei trecento crediti previsti per la laurea magistrale in giurisprudenza. La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal legislatore con l’art. 17, comma 95, L. n. 127/1997, che attribuisce un importante rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione del propri ordinamenti didattici, stabilendo che l’ordinamento degli studi dei corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti da decreti del Ministero, il quale delinea, con riferimento ai corsi di diploma universitario, la durata degli stessi, l'eventuale serialità dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari.
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