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MOZART NOTEBOOKS
Coburg - 24 aprile 1992
Nel caso di specie una donna rovista in una soffitta di famiglia e trova un’ampia serie di libretti musicali:
prepara una bella cassa e va al mercato delle pulci a venderli, dove si presenta un esperto di musica
che acquista una parte considerevole di questi libretti.
Dopo qualche giorno viene pubblicato sul giornale la scoperta di libretti musicali manoscritti da Mozart:
la donna si premura quindi di dire che quando ha preparato le cose da portare al mercato ha separato
tutti quelli precedenti al 900 e li aveva tenuti da parte per non venderli (riuscendo a provare ciò), e che,
per motivi che non riesce a spiegare, una parte di questi erano finiti nello scatole che ha portato al
mercato e che è stato venduto.
Lei quindi quei libretti non voleva venderli e sulla base di questo chiede l’annullamento del contratto.
Applicando l’impostazione francese del caso Poussin la risposta sarebbe probabilmente positiva.
Nonostante però esista il § 122 in ragione del quale il giudice tedesco sembra permettere
l’annullamento a fronte del fatto che la parte è comunque tenuta a risarcire, e la somma da risarcire
per i libretti di Mozart sarebbe talmente ingente da non essere quasi conveniente annullare il contratto,
la soluzione è in senso negativo comportando quindi il mancato riconoscimento dell’asserito errore
da parte della Signora.
LA SENTENZA
Quando una parte include nella vendita anche dei beni che non aveva in mente di vendere per via
del loro valore, non c’è nessun errore nella sua dichiarazione ai sensi del § 119 comma 1 BGB e
non c’è nessun errore su una delle caratteristiche essenziali della cosa venduta di cui al § 119
comma 2 BGB. Il compratore non è quindi obbligato a comunicare il fatto che l’insieme delle cose
vendute include anche un oggetto “prezioso”.
IN FATTO. Una signore vende una serie di libretti per 10 marchi, senza realizzare che aveva
incluso in questo mucchio anche dei libretti di Mozart.
IN DIRITTO. Non può annullare il contratto né ricevere un risarcimento per frode da parte del
compratore.
GIUDIZIO. Le parti sono in giudizio per quanto concerne la restituzione di antichi libretti musicali.
Il 13 ottobre 1991 il convenuto ha acquistato dalla ricorrente in un mercato delle pulci, per la
somma di 10 marchi, una serie di vari libretti musicali e periodici di musica.
Il 16-17 ottobre il quotidiano locale riporta un “sensazionale ritrovamento di Mozart” considerato di
“raro valore” che sarebbe stato trovato in un mercato delle pulci, al che la signora dichiara, in una
lettera del 18 ottobre arrivata al più tardi al ricorrente il 20 ottobre, che stava annullando il contratto
relativo alla collezione di libretti manoscritti da Mozart consegnati il 13 ottobre, sulla base di un
commesso errore, e chiedendo la riconsegna degli stessi in cambio del rimborso del prezzo di
acquisto.
La signora sostiene anche che il 12 ottobre, quando ha preparato il mucchio di libretti da portare al
mercato, aveva separato quelli precedenti al 1906 che non era intenzionata a vendere, e che, per
una ragione inspiegabile, questi si erano poi mischiati con i libretti che intendeva vendere, tant’è
che il 13 ottobre non sapeva che tra quelli in vendita al mercatino c’erano anche quelli dell’epoca
precedente al 900 che aveva appositamente messo da parte per non venderli: quando il convenuto
ha quindi comprato da lei i libretti la signora era certa che stava comprando deii libretti, ma non era
a conoscenza di quali libretti in particolare.
Il convenuto sostiene però che l’errore della signora non giustifichi l’annullamento del contratto.
MOTIVI. 1. L’affermazione della signora per cui, per inspiegabili ragioni, i beni inizialmente
separati ed estratti da lei stessa sono finiti insieme a quelli che intendeva di vendere è irrilevante
nell’insieme delle circostanze. Le regole circa la transazione e la dichiarazione di intendi sono
inapplicabili ai fatti attuali per cui, per questa sola ragione, il contratto non può essere annullato.
Nella misura in cui il contratto e/o il trasferimento della proprietà fosse stato indirettamente
influenzato, l’annullamento del contratto o del trasferimento sulla base di un errore non può
comunque essere giustificato, e questa è la ragione per cui il possibile errore della signora non
rileva in relazione alla sua dichiarazione d’intenti, ma concerne solo le circostanze che hanno
portato alla realizzazione di tali dichiarazioni.