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GIUDIZIO DELLA CORTE
Sul principio della responsabilità dello stato ( risposta al primo quesito)
Antecedenti storici di K.> sentenze Francovich ( prima sentenza con cui si è elaborato tale
principio, la causa nasce però per il fine dell’effetto diretto, ma per la corte di giustizia la direttiva
non era incondizionata> necessario però tutelare la signora F.> rimedio risarcitorio) e Brasserie>
responsabilità stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario.
La corte ha dichiarato che questo principio ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione
del diritto comunitario, a prescindere dall’organo statale che ha posto in essere la violazione ( lo
stato risponde nella sua unitarietà)
A maggior ragione, deve rispondere della violazione sopratutto il giudice di ultimo grado, in
quanto se quel grado di giudizio viola il diritto non potrà esserci uno successivo> almeno almeno
risarcimento danno!
!Occorre considerare che il riconoscimento della responsabilità risarcitoria statale per la decisione
di un organo giurisdizionale di ultimo grado NON ha come conseguenza quella di rimettere in
discussione l’autorità della cosa giudicata!
Un procedimento intesi a far dichiarare la responsabilità non ha lo stesso oggetto e non
necessariamente ha le stesse parti del procedimento che ha dato luogo alla decisione sulla cosa
giudicata> il ricorrente ottiene, infatti, in caso di successo, la condanna al risarcimento, ma NON
la revisione della cosa giudicata
Non possono nemmeno essere accolti gli argomenti basati sulla indipendenza e autorità del
giudice. La responsabilità risarcitoria NON riguarda quella personale del giudice, bensì quella
dello stato.
Non si pregiudica l’autorità del giudice e il suo potere perché la riparazione migliora la qualità di
un ordinamento.
Risposta al secondo quesito
Spetta all’ordinamento giuridico interno designare il giudice interno e le modalità procedurali dei
ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, in
mancanza di una disciplina processuale comunitaria uniforme.
Sulle condizioni di responsabilità statale
Norma preordinata ad attribuire diritti ai singoli, violazione grave e manifesta, nesso di causalità.
Stesse condizioni per giudice di ultimo grado.
Per capire se la violazione è grave e manifesta: grado di chiarezza e precisione della norma
violata, carattere intenzionale della violazione, mancata osservanza dell’obbligo di rinvio
pregiudiziale. In ogni caso violazione caratterizzata> quando la decisione interviene ignorandi la
giurisprudenza della corte sulla materia.
Riparazione avviene tramite norme nazionali al danno provocato (59/60)
Sulla terza questione
La norma interna viola o non viola i parametri comunitari?, ma la corte formalmente può solo dire
se l’interpretazione delle norme comunitarie osta o non osta all’applicazione della norma interna.
L’indennità speciale austriaca, così come regolamentata nell’ordinamento austriaco, può
ostacolare la libera circolazione dei lavoratori sotto un duplice aspetto: i lavoratori migranti
vengono lesi sia in entrata che in uscita> ostacolati nella loro libertà di movimento.
Sulla quarta e quinta questione
Osservazioni presentate alla corte
L’Austria afferma che non è necessario rispondere alla quarta questione, essendo stata posta in
modo poco chiaro.
Inoltre afferma che il giudice di ultimo grado è obbligato solo se lo ritiene a sollevare un quesito
pregiudiziale, ha una piena discrezionalità al riguardo.
Inoltre afferma che non c’è nesso di causalità> se il giudice non avesse ritirato il quesito, come
poteva il singolo avere la certezza che la corte avesse emanato una data sentenza interpretativa e
la reazione al riguardo dal giudice di rinvio?
K., invece, che art 48> direttamente applicabile e fa sorgere per i singoli diritti soggettivi.
Giudizio della corte
La corte risponde di tutti gli elementi per valutare la responsabilità dello stato membro ( risposta al
quinto quesito)
Risposta al quarto quesito:
C’era stata, per la corte, una violazione di norme attributive di diritti ai singoli> libera circolazione
dei lavoratori.
Ma la violazione era stata sufficientemente caratterizzata?
Il giudice interno aveva spostato l’attenzione dalla violazione delle norme comunitarie alla
riqualificazione della indennità, per vedere se in questo modo poteva esserci una deroga alle
norme comunitarie e potesse essere giustificata in qualche modo.
Il giudice, infatti, aveva tenuto conto della sentenza S., ma riteneva che la qualificazione della
indennità fosse da fare autonomamente sul piano interno come premio di fedeltà, in quanto la
corte in questa sentenza non si era espressa se a quali condizioni potesse essere giustificato un
ostacolo alla libera circolazione che un premio di fedeltà comporta.
Il giudice quindi, NON poteva non avere il dubbio, in quanto la corte ancora non aveva ancora
qualificato quella norma in termini di premio di fedeltà, e se quindi fosse giustificata una deroga
alla libera circolazione dei lavoratori in virtù di un premio di fedeltà, quindi avrebbe dovuto
mantenere il quesito e non ritirarlo.
Il giudice, infatti, non poteva ritenere che la soluzione risultasse da una giurisprudenza
consolidata.
! Secondo la corte di giustizia, il giudice nazionale, nel momento in cui aveva sollevato la
questione e poi l’aveva ritirata, nel ritirarla e nello statuire, aveva commesso una erronea
interpretazione della sentenza S, e inoltre era sempre in torto in quanto avrebbe dovuto
mantenere il quesito pregiudiziale.!
La violazione, però, non viene ritenuta grave e manifesta, l’errore di interpretazione viene infatti
considerato scusabile, in quanto non era chiara la giurisprudenza della corte sul punto.
Essendo la violazione non grave e neppure manifesta, anca uni dei requisiti fondamentali affinché
K. potesse pretendere un risarcimento del danno.
SENTENZA TRAGHETTI DEL MEDITERRANEO
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul principio e sulle condizioni per la sussistenza
della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni arrecati ai singoli in virtù di
una violazione del diritto comunitario, quando imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale.
Domanda proposta nell’ambito di una causa intentata contro la repubblica italiana dalla Traghetti
del Mediterraneo spa, impresa di trasporti marittimi, in quanto la corte di cassazione italiana con
sentenza passata in giudicato aveva commesso errori di interpretazione del diritto della Unione
( concorrenza e aiuti di stato) e aveva omesso di sollevare una questione pregiudiziale che doveva
sollevare essendo giudice di ultimo grado.
La legge n117/1988 > limitava la responsabilità civile del giudice ai casi di dolo e colpa grave, e in
ogni caso il giudice non rispondeva se il comportamento rilevante è consistito nella
interpretazione di norme, valutazioni di fatti o di prove.
Primo procedimento
TDM aveva agito contro la Tirrenia perché riteneva di aver subito un danno dal comportamento
della Tirrenia la quale, in virtù di presunti aiuti di Stati illegittimi, avrebbe posto in essere violazioni
di norme interne e comunitarie in materia di concorrenza ( cita norme di divieto di aiuti di stato e
abuso di posizione dominante), cosicché aveva potuto praticare dei prezzi più bassi in materia di
abuso della propria posizione dominante
I giudici nazionali ritennero che la TDM avesse torno ma, ritenendo che le due sentenze fossero
viziate di errore di diritto> ricorso in Cassazione contro la sentenza della corte di appello di Napoli,
nell’ambito del quale si invitava la Corte di cassazione a sollevare una questione pregiudiziale di
interpretazione ma > Corte non ha accolto tale istanza, decidendo di non sollevare la questione.
Secondo procedimento
La decisione di rigetto, quindi giudicato, è alla base del procedimento pendente innanzi al giudice
del rinvio, nell’ambito del procedimento del risarcimento del danno.
In quanto, in virtù di questo rigetto, la TDM è fallita e pretende di avere un risarcimento del danno,
considerando che la sentenza della corte di cassazione, con la sentenza passata in giudicato,
aveva commesso errori di interpretazione del diritto della Unione.
La repubblica italiana contesta la ricevibilità di tale azione di risarcimento> legge n117/88. In ogni
caso, anche se la responsabilità ci fosse, la domanda sarebbe da considerare irricevibile in virtù
della autorità del giudicata, secondo l’Italia.
La TDM ritiene invece che la legge citata sia incompatibile con il diritto comunitario, (perché
escluderebbe praticamente sempre la responsabilità, anche perché i casi di dolo e colpa grave
sono indicati in modo molto specifico), cioè con quelle norme contenute nella giurisprudenza della
corte di giustizia, dalla sentenza Francovich in poi > sollecita il giudice di rinvio a sollevare una
questione pregiudiziale di interpretazione.
Il Tribunale di Genova sospende il sospende il giudizio e rinvia alla corte di giustizia le seguenti
questioni pregiudiziali:
1. È possibile che sussista responsabilità risarcitoria dello stato per comportamento della
autorità giurisdizionale nazionale?
2. Se risposta affermativa> le norme comunitarie in materia di responsabilità ostano o non
ostano ad una normativa interna che la limiti ai casi di dolo e colpa grave?
Il cancelliere della Corte ha inviato copia della sentenza Köbler al giudice del rinvio, chiedendogli
se, alla luce di ciò, ritenesse utile mantenere la domanda pregiudiziale.
Il tribunale di Genova ha ritenuto che tale sentenza fornisse una risposta esauriente per la prima,
ma ha ritenuto utile mantenere la seconda questione.
La Corte, per la seconda questione, ripropone in parte la K> ( ricordare punti della sentenza K. sul
principio di responsabilità statale e condizioni di responsabilità statale risarcitoria )
!Se si ammettesse la validità di una norma interna che limita la responsabilità del giudice in alcuni
casi e la esclude in altri si andrebbero a frustrare le norme comunitarie in materia della
responsabilità risarcitoria dello stato, e verrebbe meno il suo effetto utile e non si avrebbe alcun
controllo sulla autorità giudiziaria!
La corte di giustizia afferma che le norme comunitarie ostano a quella norma interna, in quanto
questa prevede delle condizioni aggiuntive e restrittive affinché sussista la responsabilità>
aggravata la posizione del singolo e ciò non va bene.
Oggi questa norma interna non viene pi&ugr