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Sentenza Köbler

Dal 1 marzo 1986 Köbler era legato allo stato austriaco da un contratto di diritto pubblico in qualità di professore universitario di ruolo a Innsbruck. Secondo una norma nazionale austriaca, professori da almeno quindici anni in Austria avrebbero diritto ad una indennità normale più una indennità speciale di anzianità.

Primo procedimento

Nonostante lavorasse da solo dieci anni, K. riteneva che gli spettasse tale indennità in quanto aveva lavorato presso anche altre università dell’Unione, quindi, se si andavano a conteggiare anche questi anni, avrebbe avuto diritto a tale indennità. Venne avanzata una questione pregiudiziale dal giudice nazionale, alla quale il cancelliere della corte rispose se desiderava mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale visto che c’era una sentenza molto simile (che dava ragione al lavoratore). Il giudice ritirò la questione pregiudiziale ma rispose negativamente a K., in virtù del fatto che tale indennità speciale era da considerarsi un premio di fedeltà per l’insegnamento in Austria, e ciò giustificava una deroga alla norma di libera circolazione dei lavoratori.

Sentenza di ultimo grado passata in giudicato! Le norme violate: principio di non discriminazione ma anche la norma di libera circolazione dei lavoratori.

Secondo procedimento

K. presentò un ricorso per risarcimento danni contro l’Austria dinanzi al giudice del rinvio per il mancato versamento di una indennità speciale di anzianità di servizio, in virtù della sentenza di ultimo grado passata in giudicato. L’Austria affermò che però non c’era stata alcuna violazione di norme direttamente applicabili, e anche se ci fosse, era stata posta in essere da un giudice di ultimo grado quindi non era possibile un risarcimento danni. Inoltre l’indennità era da considerarsi un premio di fedeltà.

Il giudice austriaco del rinvio adito per il risarcimento del danno andò a sospendere il giudizio e a sollevare alla corte di giustizia una serie di quesiti pregiudiziali: risposta, sentenza Köbler.

Venne sollevato dal giudice un dubbio interpretativo necessario ai fini del giudizio principale:

  • La responsabilità risarcitoria vale anche se il comportamento è posto in essere da un giudice di ultimo grado? Visto che per la giurisprudenza della corte vale per qualsiasi organo statale?
  • Se la risposta è affermativa, il giudice, nel caso in cui sussiste la responsabilità, risponde secondo le regole nazionali in virtù del principio di autonomia procedurale?
  • Se risposta affermativa alla seconda questione, il giudice di ultimo grado, che aveva proposto la questione e poi l’aveva ritirata, qualificando indennità come premio di fedeltà, aveva commesso una violazione dell’art 48 sul trattato di divieto di discriminazione indirette?
  • Se risposta affermativa alla terza questione, tale violazione è una violazione di una norma attributiva di diritti al singolo?
  • Se risposta affermativa alla quarta questione, la corte dispone di tutte le informazioni per poter valutare se il giudice abbia, in modo grave e manifesto, superato il suo potere discrezionale? O ci si deve riemettere al giudice austriaco del rinvio per la soluzione?

Posizione di K., osservazioni presentati alla corte

Il signor K. affermò che c’era una violazione grave e manifesta: responsabilità risarcitoria anche se si tratta di un giudice di ultimo grado, essendo consequenziale alla violazione di una norma. Responsabilità, però, valutata in virtù di criteri restrittivi, al fine di tutelare il principio dell’autorità della cosa giudicata e indipendenza del potere giudiziario. La violazione è grave e manifesta quando è intenzionale e quando la mancata applicazione del diritto comunitario è obiettivamente indifendibile.

Posizione repubblica d’Austria, osservazioni presentate alla corte

Non è possibile che ci sia responsabilità risarcitoria per lo stato, perché ci sarebbe violazione della certezza del diritto e indipendenza del giudice, e violazioni delle norme sul trattato di responsabilità dell’Unione extracontrattuale. Ammettere il risarcimento del danno significherebbe dare a K. a titolo diverso quello che il giudicato gli aveva negato, scalfire autorità della cosa giudicata (in realtà sono due cose diverse, in due procedimenti diversi). Secondo l’Austria, inoltre, non c’è responsabilità in quanto la norma sul rinvio pregiudiziale non attribuisce diritti ai singoli. (In realtà il giudice non aveva commesso alcuna violazione inerente al rinvio pregiudiziale, perché la questione l’aveva sollevata anche se poi l’aveva ritirata, ma viola norme sulla non discriminazione e sulla libera circolazione lavoratori: prevalenza norme comunitarie su interne). Inoltre, un’azione di risarcimento andrebbe a indebolire e pregiudicare autorità e potere giudiziario.

Giudizio della corte

Sul principio della responsabilità dello stato (risposta al primo quesito)

Antecedenti storici di K.: sentenze Francovich (prima sentenza con cui si è elaborato tale principio, la causa nasce però per il fine dell’effetto diretto, ma per la corte di giustizia la direttiva non era incondizionata; necessario però tutelare la signora F. con un rimedio risarcitorio) e Brasserie: responsabilità stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario. La corte ha dichiarato che questo principio ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, a prescindere dall’organo statale che ha posto in essere la violazione (lo stato risponde nella sua unitarietà). A maggior ragione, deve rispondere della violazione soprattutto il giudice di ultimo grado, in quanto se quel grado di giudizio viola il diritto non potrà esserci uno successivo; almeno almeno risarcimento danno!

Occorre considerare che il riconoscimento della responsabilità risarcitoria statale per la decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado NON ha come conseguenza quella di rimettere in discussione l’autorità della cosa giudicata! Un procedimento inteso a far dichiarare la responsabilità non ha lo stesso oggetto e non necessariamente ha le stesse parti del procedimento che ha dato luogo alla decisione sulla cosa giudicata; il ricorrente ottiene, infatti, in caso di successo, la condanna al risarcimento, ma NON la revisione della cosa giudicata.

Non possono nemmeno essere accolti gli argomenti basati sulla indipendenza e autorità del giudice. La responsabilità risarcitoria NON riguarda quella personale del giudice, bensì quella dello stato. Non si pregiudica l’autorità del giudice e il suo potere perché la riparazione migliora la qualità di un ordinamento.

Risposta al secondo quesito

Spetta all’ordinamento giuridico interno designare il giudice interno e le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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