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BELHADJ v SA Les B tisseurs du Grand delta
Cassazione francese – 11 maggio 2005
“LA CORTE, Visto l’art 1184 del codice civile;
- Considerato che la parte verso la quale non è stata eseguita l’obbligazione può obbligare l’altra ad eseguire
l’accordo, se possibile;
- Considerato che, secondo la decisione impugnata, i Signori Tahar Belhadj hanno firmato un contratto per la
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costruzione di una casa con la società Les B tisseurs du Grand Delta per il quale hanno pagato l’intero
prezzo e si sono rifiutati di firmare l’accettazione a causa della non conformità alle disposizioni di contratto
in relazione all’altezza della costruzione;
- Considerato che essi hanno iniziato un processo contro la società al fine di ottenere un ordine nei confronti
della società di demolite e poi ricostruire la casa o, in mancanza di ciò, un ordine di pagare la somma
equivalente al costo di demolizione e ricostruzione;
- Considerato che, al fine di respingere la richiesta dei coniugi, la corte ha ritenuto che la non conformità con
le disposizione del contratto non renda l’edificio inidoneo all’uso e non pregiudichi gli elementi essenziali e
decisivi dell’accordo;
- Considerato che in questo modo, quando stabilisce che la costruzione è più bassa rispetto all’altezza prevista
in contratto di 33 cm, la corte d’appello non ha rilevato conseguenze giuridiche dalla propria osservazione;
Per queste ragioni, ANNULLA la decisione presa il 23 settembre 2003 dalla corte di appello e rimanda le parti
di fronte alla corte di appello di Grenoble”.
Nel caso di specie i Signori Belhadj si erano impegnati per la costruzione di una casa che, una volta
realizzata, risulta di 33 cm più bassa rispetto a quanto previsto dal capitolato: i due signori quindi
agiscono in giudizio chiedendo l’adempimento in forma specifica, (demolizione e ricostruzione).
La curiosità aumenta perché, invocando la norma generale dell’art 1184 per cui una parte può
forzatamente imporre all’altra l’adempimento dell’obbligazione, la giurisprudenza di Cassazione,
nonostante il parere contrario della Corte d’appello, afferma il diritto ad ottenere la prestazione in forma
specifica.
In questa sentenza si vedono dunque due posizioni ben diverse.
LA CORTE D’APPELLO RIGETTA LA RICHIESTA DEI SIGNORI, anche se un po’ sorprende
l’argomentazione che usa nella fattispecie a sostegno della propria tesi, in quanto sembra richiamare
dei criteri tipici di una valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione.
Essa infatti non accoglie il ricorso sostenendo che la non corrispondenza con le previsioni contrattuali
non rende l’edificio inidoneo a svolgere le sue funzioni e non incide sugli elementi essenziali del
contratto: questo è il classico ragionamento per cui non essendo grave l’inadempimento non si può
risolvere il contratto, ma qui non si sta parlando di risoluzione
È chiaro però che la Corte evidenzia la necessità di trovare un parametro di misurazione e valutazione
della gravità, tale da consentire un confronto tra gli oneri del debitore per correggere la prestazione e il
vantaggio che deriva al creditore da questa correzione: in questo senso si può forse meglio apprezzare
la soluzione della Convenzione di Vienna di unificare i due criteri e utilizzare la nozione di fundamental
breach sia per arrivare alla risoluzione del contratto, che per ottenere la sostituzione del bene.
L’esigenza è quella di imporre una valutazione della gravità della non conformità per il creditore
rispetto ai costi che una sostituzione o riparazione comporterebbe al debitore.
Il ragionamento della Corte non trova però propriamente fondamento legislativo, in quanto nel
testo normativo si legge infatti che “il soggetto ha generalmente diritto di pretendere l’adempimento”, e
non solo quando l’inadempimento è essenziale: è chiaro ed evidente però che un’impostazione di questo
tipo può portare a risultati paradossali, come in questo caso in cui è eccessivo chiedere la ricostruzione
di un intero edificio per la mancanza di 30 cm d’altezza, danno peraltro difficilmente provabile.
Qualcuno potrebbe tuttavia obiettare che però, dare uno strumento per cui l’adempimento specifico si
può ottenere solo se il danno è maggiore del costo della correzione dell’inadempimento, può portare ad
un atteggiamento strategico ad esempio dei costruttori.
La Corte sembra suggerire la necessità di compiere una valutazione e un bilanciamento tra il
disfavore per il creditore e il costo del ripristino per il debitore: se c’è una netta sproporzione, il
ragionamento della Corte in concreto è che non venga concesso il rimedio dell’adempimento forzoso.
LA CASSAZIONE RITIENE CHE QUESTA IMPOSTAZIONE VADA CASSATA, eliminata, rimandando la
questione alla Corte d’Appello di Grenoble affinché questa decida sulla base del principio di diritto
espresso dalla Cassazione stessa per cui “la parte nei confronti della quale sia stata promessa una certa
prestazione può pretendere di avere esattamente quell’adempimento in forma specifica”, anche quando
questo cagiona una demolizione di quanto già costruito.