Tribunale di Milano – 23 marzo 2010
Nel caso concreto, nel 2002, Z.R acquista un dipinto da un gallerista di Verbania per 15.000€ pagati in contanti: Z.R, anch'egli gallerista d’arte, effettua delle ricerche approfondite sulla paternità del quadro e, appurando che fosse sicuramente attribuibile a Giovanni Battista Benvenuti detto l’"Ortolano", lo affida ad un esperto per il restauro.
In seguito nel 2003 affida il dipinto ad una casa d’asta che lo mette in vendita ad un prezzo base di 45.000€: tuttavia il quadro viene sequestrato dai carabinieri come provento di furto avvenuto nel 1975 che avrebbe subito la signora S.G che, convenuta, sostiene che l’opera appartenesse al defunto marito.
Il quadro viene quindi consegnato alla signora che si impegna a tenerlo a disposizione qualora si dovesse accertare che sia di proprietà di uno dei precedenti possessori.
Il gallerista Z.R agisce allora in giudizio rivendicando la proprietà del quadro in virtù sia dell’art 1153, per averlo acquistato in buona fede conseguendone il possesso, sia dell’art 1161, per averlo acquistato a titolo originario essendo trascorsi 10 anni dall’acquisto.
La signora contesta la legittima proprietà del dipinto per assenza di buona fede, soprattutto visto l’esiguo prezzo pagato a suo tempo, ma la Corte ritiene che “la domanda è fondata e merita accoglimento”, trovando applicazione gli artt 1147 e 1153 c.c.
Recenti decisioni della Cassazione
La Cassazione ha recentemente statuito che, in caso di acquisto “a non domino” di cosa mobile non registrata, dalla presunzione di acquisto in buona fede del 1147 deriva l’onere, per chi intenda contrastare tale presunzione, di provare non solo il mero sospetto, ma un dubbio derivante da “circostanze serie, concrete e non ipotetiche”: in tal caso la Corte ritiene che gli elementi che sottolinea la Signora (l’attore è un gallerista ed esperto d’arte, il prezzo pagato è notevolmente inferiore al valore del quadro, il trasferimento è avvenuto con modalità poco chiare e poca credibilità che le ricerche riguardo la paternità siano state effettuate solo dopo l’acquisto) non sono idonei a provare in concreto l’effettiva mancanza di buona fede nel gallerista.
Il dubbio e la difficoltà derivano dalla valorizzazione dell’elemento soggettivo: ciò che rileva qui in maniera più marcata è lo status di buona fede o mala fede dell’acquirente.
Quando si legge che il gallerista si è rivolto ad un altro gallerista di Verbania, sembra che si faccia riferimento ad un dato che in altri ordinamenti sarebbe emerso per primo (acquisto ad un comerciante).