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Nuova Euromacchine v JCB

Corte d'Appello di Milano - 2 marzo 2012

La società J.C.B. vende 3 macchinari con riserva di proprietà a Eurocostruzioni, la quale li vende a Euroverde e poi fallisce: Euroverde vende a sua volta a Nuova Euromacchine e poi fallisce. Il Tribunale di Milano ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto tra Eurocostruzioni e JCB, e condannato le tre società al risarcimento dei danni e delle spese legali per l’inadempimento di Eurocostruzioni e la malafede nella violazione del patto di riservato dominio.

Euromacchine propone appello chiedendo di essere assolta invocando l'art 1153, sostenendo di aver acquistato in buona fede, e in aggiunta che:

  • Erano state sopravvalutate le dichiarazioni di Miotto, le quali erano state dopo la formazione della volontà e il quale sarebbe estraneo alla compagine amministrativa.
  • La buona fede di Euromacchine sarebbe palesata dal fatto che avrebbe cercato di rivendere i macchinari tramite canali ufficiali e non mercati occulti (smentito poi dalla Corte).
  • La colpa dovrebbe escludersi perché le precedenti transazioni con Euroverse non avevano mai avuto ad oggetto beni sottoposti a riserva di proprietà e l’acquisto in questione non ha presentava alcuna anomalia (la Corte sostiene invece che ci fosse un’anomalia che avrebbe dovuto destare sospetto data dal fatto che Euroverde stesse vendendo tre macchinari pressoché nuovi e inutilizzati).

JCB tuttavia rivendica la propria garanzia di cui richiede il rispetto e l’adempimento. Da un lato ci sono tutte le ragioni ben note per la tutela dell’acquirente di buona fede, e dall’altro l’esigenza di tutelare le garanzie date: il rischio è quindi quello da un lato, non riconoscendo l’acquisto in buona fede, di creare incertezza negli acquirenti e quindi disincentivi negli acquisti, e dall’altro, non garantendo la riserva di proprietà, di disincentivare le aziende a concedere finanziamenti.

Il Tribunale di Milano risolve la questione meramente sulla base del 1153, sostenendo che Euromacchine non fosse in buona fede, utilizzando quindi il difficile strumento dello status soggettivo. Euromacchine invoca però il 1524 comma 2, norma speciale sulla riserva di proprietà applicabile proprio ai macchinari, il quale recita:

“La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito."

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

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