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Gli atti di violenza devono avvenire in alto mare o in un luogo non soggetto alla
o giurisdizione di alcuno stato (ipotesi molto rara).
L’ambito di applicazione di questa Convenzione risulta assai ristretto:
Fini privati – sono escluse le finalità politiche o terroristiche;
o Criterio delle due navi – sono escluse quindi le ipotesi di dirottamento di una
o nave da parte di persone che si trovano già a bordo o la mera presa di controllo
ad opera dell’equipaggio;
Alto mare – sono esclusi gli atti di pirateria commessi nel mare territoriale o
o nelle acque interne di uno stato.
La definizione nel diritto interno
Il codice della navigazione nella Parte Terza (disposizioni in materia penale) disciplina i
delitti contro la proprietà della nave, aereomobile o del carico , il principale dei quali è
la pirateria, a cui il codice dedica due disposizioni:
L’articolo 1135 che definisce il reato di pirateria;
o L’articolo 1136 che prende in considerazione l’ipotesi di nave sospetta di
o pirateria. il comandante o ufficiale di nave nazionale o straniera,
L’articolo 1135 stabilisce che
che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del
carico ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di una persona
imbarcata su una nave nazionale o straniera è punito con la reclusione. Per gli altri
componenti dell’equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per
gli estranei comunque imbarcati sulla nave la pena è ridotta fino alla metà.
Secondo il codice, gli autori del reato sono:
Comandante della nave (nazionale o straniera);
o
3 Limite del luogo
2 Ufficiale.
o
A tali soggetti contrappone, come eventuali autori del reato, ulteriori soggetti
(equipaggio ed estranei), per i quali il trattamento sanzionatorio risulta meno grave, a
causa della minore responsabilità nella conduzione della navigazione e della maggiore
difficoltà di esecuzione del reato.
La norma commina:
La pena della reclusione da 10 a 20 anni per il comandante ed ufficiale della
o nave;
La pena è diminuita in misura non eccedente ad un terzo e fino alla metà per
o l’equipaggio ed estranei.
Tale condanna inoltre comporta la pena accessoria della interdizione perpetua dai
titoli o dalla professione.
Le condotte sanzionate sono:
L’atto di depredazione oppure
o La violenza a scopo di depredazione in danno della persona imbarcata.
o
Il presupposto comune agli atti di depredazione è la privazione a proprio od altrui
profitto di beni nei confronti dei terzi.
L’espressione violenza a scopo di depredazione include anche ipotesi in cui l’atto di
pirateria iniziato si sia interrotto prima che l’atto sia portato a compimento.
Anche il nostro ordinamento contempla il criterio delle due navi, in quanto il reato
di pirateria presuppone una condotta posta in essere da un soggetto estraneo alla
nave oggetto del reato.
Nel nostro ordinamento, a differenza della convenzione, per configurarsi un reato ai
sensi dell’articolo 1135 del codice ci deve essere l’elemento soggettivo del dolo
specifico dell’agente di trarre profitto, per sè o per altri, dal compiuto o tentato
impossessamento di altra nave, carico o altro bene di proprieta dei membri
dell’equipaggio o dei suoi passeggeri.
Inoltre l’articolo 1135 in relazione del luogo di commissione del reato, a differenza
della convenzione, non lo definisce. Ne consegue che sono qualificati come atti di
pirateria i comportamenti commessi sia in alto mare sia nelle acque territoriali. “il
L’articolo 1136 disciplina l’ipotesi di pirateria presunta stabilendo che
comandante o ufficiale, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita
delle carte di bordo , è punito con la reclusione da 5 a 10 anni”.
4 Anche in questo caso
la condanna comporta l’interdizione perpetua dai titoli o dalla professione.
La fattispecie di resto consiste nella repressione di una condotta che precede atti di
pirateria.
La mancanza di carte di bordo impedisce di chiarire le finalità effettive della
spedizione nautica.
Le due circostanze (armi a bordo e mancanza di carte) integrano delle presunzioni che
sussista un’effettiva volontà di commettere il reato di pirateria.
Per cui la nozione di pirateria adottata dal nostro codice è per alcuni aspetti più
ampia, poiché non indica il luogo di commissione del reato, per altri più ristretta,
con riferimento alle finalità degli autori del reato, in quanto ritiene elemento
essenziale l’impossessamento di cose altrui al fine del conseguimento di un vantaggio
economico (rispetto a quella contenuta nella convenzione che ricomprende moventi
4 Ad esempio l’atto di nazionalità, ruolo dell’equipaggio, certificati di navigabilità
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