I.V.A
(IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
L’IVA è un imposta sul consumo, è inoltre un’imposta indiretta ossia che va a colpire la capacità contributiva
del contribuente nel momento in cui manifesta la propria ricchezza acquistando determinati beni. E’
un’imposta particolare perché implica una distinzione tra due soggetti: il contribuente cd. di fatto (ossia il
consumatore finale – colui che al termine del ciclo produttivo va ad acquistare il bene per il suo consumo – il
contribuente che paga il tributo e rimane inciso da questo tributo) e il contribuente cd. di diritto (operatori
economici che per legge sono obbligati a tutti gli obblighi contabili ossia registrazione, dichiarazione,
versamento dell’IVA).
Il tributo nasce nell’ambito dell’UE il quale intento era quello di produrre un tributo che consentisse di non
alterare i prezzi e dunque la concorrenza nel mercato unico, prima dell’IVA tutti gli Stati adottavano
un’imposta per impedire le importazioni e favorire le esportazioni – misura protezionistica tesa a favorire
l’economica nazionale in luogo dell’economica europea. Ratio dell’introduzione dell’IVA è quella di non
favorire le esportazioni e impedire le importazioni, favorire la concorrenza, favorire il mercato unico.
Prima dell’IVA c’era l’IGE (imposta sull’entrate) che andava a colpire ogni scambio di bene nel ciclo
produttivo. Con l’IVA invece che trova la propria disciplina nelle direttive europee, l’ultima la 112/2006/CE
anche se modificata, e trova la sua disciplina nel DPR 133/1972.
L’IVA è un tributo che è neutrale per l’operatore economico ossia colui che esercita attività d’impresa, arti o
professioni (avvocato, bar, negozio di scarpe) . Imposta Neutrale vuol dire che per gli operatori economici
l’IVA non è un’imposta che va a incidere sul loro patrimonio ma va a colpire solo gli operatori finali ossia i
consumatori (Imposta sul consumo).
Es.
A. Grossista (vende) valore bene prodotto 100 euro + ed è obbligata ad applicare il 22% IVA
(incassa i 100 euro e versa 22% di IVA allo Stato)
B. Dettagliante (compra e vende) paga un paio 100 + 22% IVA – e le vende a 200 + 22% IVA (paga
22 euro di IVA al grossista) ma il dettagliante esercita la detrazione del 22% e dunque non paga l’IVA
C. Consumatore (compra) 200 euro + 22% IVA quindi il compratore compra le scarpe a 244 euro
(paga 44 euro di IVA)
L’IVA si paga solo sul valore aggiunto ossia si paga solo su ogni passaggio ossia consente di incamerare in
ogni passaggio del ciclo produttivo (il dettagliante paga al grossista il 22% di IVA, il consumatore paga il 44%
di IVA al dettagliante che però utilizzando la detrazione avendo già pagato il 22% pagherà solo il rimanente
22% di IVA), è un’imposta trasparente cioè che nelle fatture si vedrà sempre quello che è l’ammontare
imponibile (prezzo del bene) e l’ammontare dell’IVA; è un’imposta ad applicazione frazionata (è vero che la
paga tutta il consumatore ma per ogni operazione economica intanto lo Stato ne acquisisce un poco).
INOLTRE E’ UN’IMPOSTA PLURI FASE NON COMULATIVA (NON SI CUMULA ALL’IMPOSTA
PRECEDENTE) QUINDI SI PAGA SOLO SUL VALORE AGGIUNTO.
LA NEUTRALITA’ DELL’IMPOSTA IVA (per gli operatori economici) è UN PRINCIPIO CARDINE
VINCOLANTE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA.
I due istituti che consentono a questa imposta di essere neutrale:
Istituto della RIVALSA addebitare l’IVA al soggetto che succede, l’obbligo di applicare ad ogni singola fase
economica l’IVA
Istituto della DETRAZIONE Detrarre l’iva assolta sugli acquisti, il diritto di detrarre dall’IVA incassata dalle
vendite l’IVA assolta dagli acquisti.
OPERAZIONI IVA:
- nell’ambito delle operazioni INCLUSE ossia quelle in cui si pratica l’IVA, vi è una distinzione tra
1. Operazioni imponibili si applica l’IVA e sono
1) le cessioni dei beni compiute nel territorio dello Stato e nell’esercizio di impresa, arti o
professioni
2) le prestazioni di servizio compiute nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese arti o
professioni
3) le importazioni
1 4) acquisti intracomunitari
Le operazioni imponibili e il loro REGIME
danno luogo all’applicazione del tributo
concorrono a determinare il volume di affari del contribuente
soprattutto danno diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti
sono operazioni che impongono gli obblighi di fatturazione e registrazione.
Nel dettaglio:
Elementi che contraddistinguono le operazioni imponibili (art 1 DPR IVA 633/1972) :
1) PRESUPPOSTO OGGETTIVO sono costituite da cessione di beni e/o prestazioni di servizi
2) PRESUPPOSTO SOGGETTIVO significa che tali prestazioni o cessioni devono essere effettuate da
un soggetto che esercita un’attività d’impresa, un’arte o una professione
3) ELEMENTO SPAZIALE significa che tali prestazioni o operazioni devono essere effettuate nel
territorio dello Stato
1) Presupposto oggettivo
Per cessione di beni (art 1 DPR IVA 633/72) costituiscono cessione di beni gli atti a titolo onero che
comportano trasferimento (effetto traslativo) della proprietà o costituzione e godimento di diritti reali di
godimento su beni di ogni genere. Non è richiesta la volontà, anche la cessione di bene disposta
coattivamente dal giudice sarà imponibile ai fini dell’IVA. Nel comma 2 ci elenca le cessioni assimilate al
comma 1 un primo caso è la “cessione gratuita di bene di costo unitario non superiore a 25,82 euro” un
esempio sono le banche solite a fine anno durante le feste natalizie fornire ai clienti agende o calendari e se
l’operazione è così modica di valore non rilevano ai fini dell’iva se l’operazione è superiore allora si pagherà
l’IVA, altro caso è l’ “autoconsumo” ossia ad esempio il proprietario del negozio che si compra le scarpe e
dovrà pagare l’IVA perché su quel bene è stata esercitata la detrazione e dunque bisogna pagare l’IVA per
evitare di detrarre l’IVA non incassata con danno all’erario; solo se lui non ha esercitato la detrazione allora
non dovrà pagare l’IVA . Successivamente nel comma 3 andrà ad escludere alcune cessioni di beni che,
sebbene aventi requisiti di cui al comma 1, per espressa previsione di legge non vengono considerate quali
operazioni imponibili ad esempio le “cessioni o i conferimenti in società aventi ad oggetto aziende o rami di
aziende” questo è una classica fattispecie in cui si verificavano comportamenti elusivi/abusivi da parti dei
contribuenti in quanto questi tipi di cessioni sono soggette ad imposta di registro (alternativa all’IVA) che, a
differenza dell’IVA, è un’imposta che non può essere portata in detrazione dagli operatori economici così i
contribuenti più furbi invece di cedere l’azienda nel suo complesso cedevano le singole parti aziendali per
portare la cessione in detrazione con l’IVA.
Per prestazioni di servizi (art 3 DPR sull’IVA 633/1972) co.1 costituiscono prestazioni di servizi quelle
dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione e deposito
(TIPICITA’ DEI CONTRATTI – ONEROSITA’) e tutte le prestazioni che comportano obblighi di fare, non fare
o permettere dietro corrispettivo (FORMULA DI CHIUSURA). Non bisogna vedere il nome che i contribuenti
danno ad una prestazione ma bisogna vedere gli obblighi che comportano quelle prestazioni.
Co.2 il legislatore assimila delle prestazioni e le ritiene imponibili ad esempio le concessioni di beni in
locazione, le cessioni, i prestiti finanziari e le somministrazioni di beni e bevande (se vengono somministrate
in loco es. ristorante è una prestazione di servizi mentre se viene somministrata da asporto allora è un
cessione di beni – è diverso il momento di esigibilità dell’imposta e gli obblighi di fatturazione)
Co.3 esclude delle prestazioni che hanno i requisiti ma che per espressa previsione legislativa si
considerano non imponibili, scelta di politica legislativa. Importante vedere quando il soggetto è persona
fisica e sta operando in qualità di professionista e in qualità di consumatore es. avvocato che acquista il pc
per lavorare o per fini personali.
2) Presupposto soggettivo
Esercizio di impresa art 4 DPR 633/1972 l’esercizio per professione abituale (abitualità) anche se non
esclusiva, delle attività commerciali o agricole (art 2135 cc e 2195 cc) anche se non sono organizzate in
forma d’impresa dunque non è richiesta l’organizzazione in forma imprenditoriale in deroga all’art 2082
cc. L’attività agricola rileva anche se non vengono superati i limiti dimensionali e quantitativi indicati
dall’art 32 co. 2 del T.U delle imposte sui redditi vale come esercizio di impresa.
L’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette a prestazioni di servizi che non rientrano
nell’art 2195 cc (dunque non attività commerciali) e per queste si richiede necessariamente il requisito
della forma organizzata.
2 Al co. 2 vi è una presunzione di esercizio di impresa in quanto sono considerate imprenditoriali tutte le
operazioni effettuate da società commerciali di ogni tipo. Disciplina particolare per enti pubblici e privati
Rientrano nella nozione di esercizio di impresa solo gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’attività commerciale o agricola es. se sono enti che non hanno scopo di lucro
hanno una disciplina particolare anche per l’IVA.
Deroghe alla presunzione di commercialità indicate dal decreto IVA : NON SI CONSIDERANO
COMMERCIALI ad es. società che vanno a gestire immobili senza effettuare compravendite che quindi
non sono considerate esercizi commerciali rilevanti ai fini dell’IVA.
Definizioni di esercizi di arti o professioni art 5 DPR 633/1972 per esercizio di arte o professione si
intende l’esercizio per professione abituale (abitualità) anche se non esclusiva (non esclusività) di
qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di:
- Persone fisiche
- Società semplici es. società di avvocati
- Associazioni professionali es. associazioni fra avvocati
Ciò che rileva è la personalità della prestazione, ciò che fornisce il professionista prevale sull’organizzazione.
Per ritenere una professione che venga esercitata in modo abituale ci sarà bisogno di una ripetitività e
regolarità di specifici atti volti a perseguimento del medesimo scopo. Anche qui abbiamo delle precisazioni,
non vengono considerate effettuate nell’esercizio di arti o di professioni le prestazioni di servizi inerenti a
rapp