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L’ I.R.P.E.F

(imposta sul reddito delle persone fisiche)

L’IRPER (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche) è il tributo finalizzato a

colpire la ricchezza delle persone fisiche, di ciascun individuo. E’ il principale

tributo vigente nell’ordinamento tributario italiano. E’ principale perché viene

applicato alla quasi totalità dei contribuenti, è il tributo che garantisce il più

elevato gettito all’erario in termini di somme incassate ed è il tributo che

consente quindi di finanziare la spesa pubblica per grandissima parte. E’ al

tempo stesso il tributo più controverso perché il sistema applicativo comporta

talvolta delle distorsioni. 

L’IRPEF è un’imposta progressiva e personale è l’unica imposta personale dell’ordinamento in

quanto tiene in considerazione le condizioni soggettive del contribuente, in altri tributi non si tiene

conto se un contribuente ha un nucleo familiare o è single, se sostiene delle spese per il pagamento di

contributi previdenziali ecc.. queste sono circostanze che vengono considerate dal legislatore ai fini della

determinazione dell’ IRPEF.

L’ IRPEF è frutto di un lento processo evolutivo e nel corso del 20° secolo vedeva una tassazione

frammentaria su più presupposti imponibili, prima della riforma tributaria degli anni ’70, l’imposizione sui

redditi includeva imposte reali e proporzionali:

- Imposte sui terreni

- Imposte sul reddito agrario (imposta relativa al mero possesso di fondi)

- Imposte sui fabbricati (possesso di beni immobili)

- Imposta di ricchezza mobile (incideva sia sul reddito che sul patrimonio)

Nel sistema dei tributi inoltre venivano comprese: l’imposta sulle società e la cd. imposta complementare.

Vi sono 4 tappe in cui si è sviluppato il processo di formazione dell’ IRPEF:

1) Il legislatore con la legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n.825 (riforma Vanoni) ha

introdotto un’unica imposta progressiva sul reddito complessivo prodotto dalle persone fisiche, ma

ancora non si parlava di IRPEF.

2) Nel 1973 IL D.P.R n. 597 ha istituito l’ IRPEF, tributo che da importanza alla situazione personale del

soggetto passivo

3) Il D.P.R. n.917 del 1986 (TUIR) corpo normativo che concentra sia l’ IRPEF che l’IRES (sostanziale

imposta che colpisce il reddito di società ma mentre l’IRPEF disciplina 6 categorie reddituale, l’IRES

si applica solo ai redditi d’impresa).

4) Il D.LGS 80/2003 ha riformato il TUIR e ha apportato modifiche sulla numerazione dei capi del TUIR

e a livello sostanziale ha sostituito la vecchia IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche)

introducendo la nuova IRES, disciplinando i soggetti diversi dalle persone fisiche.

- Presupposto dell’IRPEF :

(fatto genetico dell’imposta)

art 1 DPR n.917 del 1987 “Il presupposto dell’ IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti

 

nelle categorie indicate nell’art 6” parole chiave

- POSSESSO DI REDDITI: presupposto oggettivo imponibile del tributo

- DENARO O IN NATURA: per reddito non si intende solo la realizzazione del provento monetario ma

costituiscono redditi imponibile anche quei beni che hanno natura diversa dal denaro, soprattutto

nell’ambito del lavoro dipendente le imprese remunerano i loro lavoratori non soltanto con gli

stipendi ma anche con dei benefit che hanno un valore economico es. tariffe agevolate

convenzionate con compagnie assicurative per la stipula di polizze, asili per bambini. Benefit

corrisposti in aggiunta al denaro ma che sono suscettibili anch’essi di valutazione economica.

1 - CATEGORIE RIENTRANTI NELL’ART 6: il legislatore ha ritenuto opportuno riunificare i redditi in 6

categorie diverse

1) Redditi fondiari che derivano dal possesso di beni immobili

2) Redditi di capitale che derivano dallo sfruttamento e dall’investimento di capitali/denaro

3) Redditi di lavoro dipendente quelli che realizza il lavoratore subordinato

4) Redditi di lavoro autonomo quelli che realizza l’esercente attività di lavoro autonomo

5) Redditi d’impresa quelli che realizza un soggetto esercente attività d’impresa

6) Redditi diversi che è una categoria residuale che raccoglie tutto quello che non rientra nelle

categorie precedenti (se non è possibile individuare un collegamento tra la ricchezza prodotta dal

contribuente e una delle 5 categorie tipiche, il legislatore ha deciso di farlo confluire in questa

categoria residuale molto eterogenea).

Profilo soggettivo del tributo: possesso di una ricchezza o collegamento che vi è tra soggetto passivo e

ricchezza realizzata (reddito).

Profilo oggettivo del tributo: riguarda l’oggetto/la materialità dell’oggetto ossia quello che viene ritenuto

imponibile dal legislatore. L’aspetto oggettivo riguarda il tipo di ricchezza che viene tassata, che il legislatore

ha evidenziato o nel denaro o in natura.

IL REDDITO: Il reddito si può definire come una grandezza economica intervallata in un determinato

periodo, in questo periodo il legislatore vuole verificare l’incremento di questa grandezza economica,

l’incremento della ricchezza prodotta dal contribuente. L’intervallo di tempo si chiama PERIODO

D’IMPOSTA. L’incremento del contribuente realizza della propria ricchezza all’interno del periodo d’imposta

(che coincide con l’anno solare) equivale al reddito realizzato dal contribuente che il legislatore ritiene

essere imponibile. Il reddito è preso in riferimento quale indice di ricchezza, ma non vi è una norma che

definisce tale concetto e quindi gli studiosi della scienza delle finanze hanno cercato di elaborare una

definizione:

1) Una prima definizione era quella di “reddito entrata” cioè tutta la ricchezza che entra nella sfera

giuridica del privato costituirebbe reddito imponibile, quindi anche una ricchezza che potrebbe non

essere prodotta dal contribuente es. donazione del genitore al figlio. E’ una ricostruzione non

corretta perché se si dovesse tassare qualsiasi tipo di entrata si rischierebbe di tassare una

ricchezza che ha già scontato un prelievo es. se uno studente non realizza reddito e riceve una

donazione, questa donazione è già tassata come reddito del genitore e non può essere tassata di

nuovo come reddito del figlio.

2) “Reddito spesa” cioè tutto ciò che è destinato al consumo può costituire reddito. Anche questa

ricostruzione presenta le stesse fragilità della precedente impostazione teorica

3) La ricostruzione corretta è stata quella di considerare reddito imponibile SOLO QUELLO

PRODOTTO DAL CONTRIBUENTE “REDDITO PRODOTTO” ossia quello che lo stesso è in grado

di realizzare nel periodo d’imposta con la propria attività oppure andando a sfruttare quello che è il

suo patrimonio. In tutti questi casi è possibile individuare un collegamento tra il soggetto

contribuente e la ricchezza prodotta. Es. avvocato che realizza dei compensi corrisposti da clienti e

questa è una ricchezza riconducibile esclusivamente a quella persona, lo stesso se si vuole far

remunerare un bene immobile in cui il collegamento è unico con il proprietario del bene immobile. Il

reddito costituisce una nuova ricchezza realizzata dal contribuente in un periodo ben preciso

ed è riconducibile (è composto solo dagli incrementi di ricchezza derivanti da) ad un’attività

produttiva ben precisa esercitata dal soggetto passivo d’imposta o da un collegamento

esclusivamente soggettivo (proprietà del bene immobile). Tra i criteri di tassazione del reddito, il

vigente sistema impositivo adotta quello che valorizza il reddito inteso come prodotto.

Il concetto di reddito è contrapposto a quello di patrimonio: IL PATRIMONIO INVECE NON IDENTIFICA

ALCUN INCREMENTO DI RICCHEZZA, IL PATRIMONIO NON E’ UNA NUOVA RICCHEZZA PRODOTTA

MA E’ SOLO IL COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ (CREDITI) E PASSIVITA’ (DEBITI) CHE UN PRIVATO HA

IN UN DATO MOMENTO STORICO (che non è un arco temporale che ha un inizio e una fine come il

periodo di imposta, ma è un singolo giorno). Il reddito (grandezza dinamica) misura l’incremento

(l’evoluzione) di ricchezza del soggetto passivo d’imposta mentre il patrimonio (concetto statico) indica le

attività e le passività possedute dal soggetto passivo d’imposta. Due grandezze distinte e diverse.

2

Differenza tra REDDITO LORDO E REDDITO NETTO: due concetti profondamente diversi, il reddito lordo è

quello che non considera i costi inerenti/ le spese che servono per realizzare l’incremento della ricchezza, il

reddito netto (ricchezza depurata dalla spese sostenute) è quello che tiene conto anche delle uscite/dei costi

che il contribuente ha speso per realizzare quella ricchezza. Es. un avvocato che nel 2018 realizza compensi

di 50 mila euro (totale delle prestazioni imponibile rese), le spese inerenti (computer, trasporto) per realizzare

l’attività lavorativa sono 10 mila. Reddito lordo è di 50 mila euro, reddito netto è di 40 mila euro.

I PROVENTI SOSTITUITIVI SONO DISCIPLINATI DAL D.P.R 917/1986 ALL’ART 6 il legislatore ha

individuato i proventi sostituitivi nei “proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di

cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche a titolo di risarcimento di danni consistenti nella

perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa

categoria quelli sostituiti o perduti”. Definizione che introduce il concetto secondo cui il soggetto passivo che

momentaneamente perde la possibilità di realizzare quel reddito di categoria, può comunque continuare a

percepire redditi tassabili in quella categoria se la provenienza di quella ricchezza è la stessa es. il lavoratore

dipendente che viene messo in cassa integrazione momentaneamente, il lavoratore pur stando a casa

percepisce comunque una parte del compenso cd. indennità di cassa integrazione che, anche non

esercendo materialmente l’attività lavorativa, esiste comunque il medesimo nesso causale del soggetto con

quell’attività lavorativa anche se manca l’elemento fondamentale della prestazione dell’attività lavorativa.

Questo provento viene reso in sostituzione a quello che si ha normalmente dallo stipendio. Es. indennità di

disoccupazione, indennità di mobilità, indennità di maternità. 

I PROVENTI ILLECITI DISCIPLINATI DALL’ART 14 CO. 4 L. 537/1993

Es. reddito prodotto dal soggetto che finge di essere un medico ma che non ha alcun titolo giuridico valido

per operare come medico

Un primo orientamento non li considerava come redditi imponibili in quanto si andava a disciplinare una

attività illecita, inoltre questi proventi illeciti quando vengono scoperti (nell’ambito di un procedimento penale)

possono essere soggetti a confisca o sequestro dove i soggetti perdono il possesso provvisoriamente

(sequestro) o per sempre (confisca) e la titolarità dei beni passa allo Stato, in questo modo verrebbe meno il

principale elemento costituivo del tributo ossia il presupposto della proprietà della ricchezza. Queste due

circostanze hanno a lungo non ritenuto non imponibile i proventi illeciti. La Corte Costituzionale però nel

1992 ritenuto che “ritenere non imponibile i proventi derivanti da attività illecite” integrasse una violazione del

principio di uguaglianza sostanziale ossia perché un dottore onesto deve pagare le imposte e un dottore non

onesto non le deve pagare?

L’applicazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale fece introdurre una norma apposita

ossia l’art 14 co. 4 della LEGGE 537/1993 che disciplina “nella categorie di reddito di cui all’art 6 del TUIR

devono intendersi ricomprese, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti, attività qualificabili

come illeciti civili, penali o amministrativi se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi

sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”. Esiste comunque una ricchezza/un

provento illecitamente conseguito dal soggetto che viene ritenuto imponibile. Così si è dato seguito alla

sentenza della corte di cassazione e inoltre ha specificato che sono imponibili solo se non sono sottoposti a

sequestro o confisca.

IL POSSESSO DEL REDDITO: In dottrina si evidenziano più indirizzi interpretativi sul significato da attribuire

all’espressione utilizzata dal legislatore in merito al “possesso” di cui all’art 1 TUIR:

1) Possesso a norma dell’art 1140 cc (sorretto dal principio di unicità dell’ordinamento secondo il quale

una nozione deve avere lo stesso significato in tutti gli ambiti dell’ordinamento) ossia quel potere che

si ha su una res collegato al diritto di proprietà o un altro diritto reale. Non è considerata adatta come

ricostruzione perché talvolta il possesso non è riferibile ad una res materiale ma il reddito può essere

anche figurativo.

2) Possesso inteso come mera disponibilità ossia ritenere esistente il possesso come mera

disponibilità materiale temporanea della ricchezza. Ricostruzione non convincente.

3) RICOSTRUZIONE CORRETTA: Possesso definito come titolarità ossia come collegamento tra

il soggetto chiamato a pagare il tributo e la fonte reddituale ossia la fonte genetica di quella

ricchezza (possesso di beni immobili la fonte è il diritto di proprietà, esercizio dell’attività lavorativa

ossia il reddito da lavoro, esercizio dell’attività d’impresa o nell’investimento del capitale o infine nelle

altre ipotesi non contemplate – redditi diversi).

L’ART 1 DEL TUIR delineando il presupposto dell’IRPEF individua nel possesso la relazione giuridica che

deve sussistere tra il reddito ed il soggetto passivo d’imposta. Il possesso indica la relazione tra il

soggetto e la fonte del reddito (titolarità giuridica).

3 - I SOGGETTI PASSIVI DELL’IRPEF:

Art 2 co. 1 DPR 917/1986 “Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel

territorio dello Stato”. [Disposizione assimilabile all’art 53 Cost ossia il principio di capacità contributiva La

disciplina sull’applicazione dell’imposta è incentrata sulla distinzione tra soggetti residenti e non residenti che

trova giustificazione nell’art 53 Cost: Il principio di capacità contributiva dispone che “Tutti sono tenuti a

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.]

La nozione di residenza è individuata nell’art 2 co.2 del TUIR, dalla quale devono evidenziarsi più criteri di

determinazione della base imponibile:

- Principio della tassazione dell’utile mondiale (worldwild income taxation) per i RESIDENTI in Italia

l’imposta IRPEF deve essere applicata sul reddito complessivo composto dall’insieme dei redditi

posseduti, ovunque prodotti ossia anche all’estero, al netto degli oneri deducibili in quanto il soggetto

è residente in Italia.

- Principio della territorialità in base al quale il soggetto contribuisce alle spese pubbliche in ragione

dei redditi prodotti nel territorio dello stato italiano. Per i NON RESIDENTI nel territorio dello Stato

Italiano l’imposta si applica solo sul possesso dei redditi ivi prodotti ossia quelli che hanno un

collegamento con lo Stato italiano.

Come si può distinguere se un soggetto è residente o non è residente in uno Stato? Se un soggetto è iscritto

all’anagrafe del comune dello Stato allora si presume che sia anche residente fiscalmente in quello Stato

(criterio della residenza), se invece non vi è un dato formale che consente di accertare la residenza allora si

dovrà ricorrere a criteri alternativi criterio del domicilio, criterio della dimora abituale. Inoltre il

collegamento del contribuente con l’ordinamento può derivare dall’attività esercitata nel territorio dello Stato

e dalla titolarità di diritti di beni situati nel territorio dello Stato. Il problema della doppia imposizione

internazionale sono risolti con l’art 165 del TUIR (credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero) e dalle

Convenzioni tra Stati.

L’art 2 bis comma 2 del TUIR dispone, CON PRESUNZIONE RELATIVA, che “si considerano altresì

residenti, SALVO PROVA CONTRARIA, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente

e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati dal decreto del Ministro

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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