Seminario diritto privato internazionale
Indicazioni generali
Regolamenti UE, convenzioni universali, legge interna. Art. 2 legge interna 1995 si applica solo in via residuale. Unione con i regolamenti coopera, sono direttamente applicabili a tutti gli stati, le sentenze circolano a tutti e interpretazione e trattamento concordano – sempre in maniera civili e commerciale (Art. 81 TFUE).
Problematiche del diritto internazionale privato internazionale
Giurisdizione, legge e riconoscimento delle sentenze. Riguardo ciò a diritto due fonti, Roma I e Regolamento Bruxelles I-Bis (nessuna norma di coordinamento con fonte precedente quindi per legge italiana problemi interpretativi) che rispondono a due delle questioni.
Forum e system shopping. Tale problema viene risolto con sistema unico. Per operatore economico europeo la normativa di riferimento è oltre a Roma I e a Bruxelles I-Bis è la convenzione dell’Aja (è formata da normativa uniforme sostanziale ci sono norme che dicono direttamente al giudice come deve disciplinare una fattispecie, mentre nelle convenzioni universali e nei regolamenti ci sono norme di conflitto – Art. 57 fattispecie contrattuali c’è rimando a Roma I, norme di conflitto sono quindi norme di collegamento fra i sistemi).
La giurisdizione
Reg. 1215/2012 competenza in materia civile e commerciale principi. Giurisdizione internazionale: disposizioni con cui il legislatore definisce per ogni rapporto privatistico il collegamento idoneo a radicare la giurisdizione di quel dato giudice. Giurisdizione (potere che è riconosciuto a un sistema di esercitare) competenza (giudice specifico dell’ordinamento). Norme sulla giurisdizione hanno fattispecie astratta e criterio di collegamento (Es. Art. 7ia Bruxelles I materia contrattuale va posta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione – prima materia astratta e poi collegamento giurisdizionale). Premessa n6 spiega il motivo del regolamento di Bruxelles I, cioè libera circolazione delle sentenze, questo può succedere solo tramite un regolamento che appunto è lo stesso Bruxelles.
Campo di applicazione
Rationae materiae
Obbligazioni contrattuali, non per tutti gli stati c’è una comune definizione quindi per capire cosa è qualcosa non bisogna vedere all’interno degli ordinamenti singoli visto che potrebbero esserci discordanze: riguardo ciò non vengono date definizioni ma viene definita la Corte di Giustizia Europea che definisce delle definizioni autonome e ogni giudice di ogni ordinamento deve fare riferimento alla sentenza della corte (Es. Le obbligazioni contrattuali vengono definiti come obbligo liberamente assunto dalle parti indipendentemente dalla stipulazione di un contratto) (Per le obbligazioni extra contrattuali dove non c’è rapporto cosa ad hoc succede? È stato fatto infatti un regolamento per quello).
Per materia civile e commerciale bisogna quindi dare una definizione unica, CGE Bruxelles I-Bis causa 292/05 ha semplicemente detto cosa non è commerciale e civile, definizione in negativo, elenco puntato delle materie (capacità persone, fallimenti e liquidazioni, sicurezza sociale, alimenti, arbitrato e testamenti/successioni) che sono escluse e non corrispondono al regolamento precedente ma nemmeno alla convenzione che c’era ad hoc alla base. Per tutti gli ambiti esclusi c’è regolamentazioni ecco perché le materie escluse sono andate via via ad ampliarsi.
Rationae personae
Fattispecie in materia civile e commerciale che siano collegate in UE, tramite criterio del domicilio (estensione quindi delle regole per operatori economici). Domicilio inoltre criterio di collegamento.
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