Seminario: dinamiche intrapsichiche e interpersonali in contesti giudiziari
Rapporto tra psicologia e diritto
La psicologia e il diritto sono legati da un rapporto di collaborazione che trae le sue origini fin dalla nascita della psicologia scientifica. Il fondatore della psicologia scientifica, Wilhelm Wundt, non riteneva agli inizi del secolo scorso di poter applicare i risultati delle prime ricerche di laboratorio ai diversi campi della realtà, ma il sapere psicologico è caratterizzato da una natura intrinsecamente applicativa che ben si presta ad analizzare l’agire umano, tra cui i conflitti e le devianze tipici della pratica forense.
Facoltà di psicologia
Nel tempo il rapporto tra il mondo psicologico e quello giuridico ha trovato spazi di collaborazione sempre più ampia, seppure permangano ancora oggi controversie e riflessioni aperte circa il ruolo dello psicologo all’interno del setting giudiziario. Il nostro ordinamento giuridico prevede spazi di collaborazione con altre discipline per portare contributi tecnici funzionali allo svolgimento del lavoro giudiziario.
Nello specifico, nell’ambito psicologico-psichiatrico, le forme più conosciute sono la perizia in sede penale e la consulenza tecnica in sede civile, o altre forme meno note, ma altrettanto efficaci, quali la richiesta di valutazioni tecniche effettuata dai magistrati agli operatori dei servizi territoriali o la presenza di un componente esperto nei collegi giudicanti del Tribunale per i Minorenni.
Il confronto tra discipline differenti, caratterizzate da due statuti epistemologici diversi, crea inevitabilmente alcune difficoltà e punti critici.
| Diritto | Psicologia |
|---|---|
| Scienza teorica con finalità prescrittiva | Scienza pratica con finalità descrittivo/operative |
| Certezza | Probabilismo |
| Valori - tradizioni | Ricerca empirica |
| Decidibilità | Approssimazione |
| Collettività - generalità | Individualità |
| Coercizione | Collaborazione |
| Sanzione | Prescrizione flessibile |
Il contesto giudiziario
Nel contesto giudiziario l’agire si connette all’esigenza di giungere ad una decisione. Il processo decisionale comporta la raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni funzionali ad operare tale scelta. Le informazioni raccolte dovranno essere poi valutate in base ad un criterio che consenta di attribuire loro un valore.
In tale contesto, lo psicologo chiamato a fornire la propria consulenza al giudice, deve rispondere ad un quesito posto da un terzo, il giudice stesso, sotto forma di una valutazione tecnica inerente una situazione che coinvolge altri soggetti, per aiutare il giudice a prendere una decisione che li riguarda.
Lo psicologo agisce sulla base di precise conoscenze scientifiche e predispone strumenti destinati al soddisfacimento di esigenze pratiche di vita. La valutazione intesa come “attribuzione di valore” è pertinente alla pratica giuridica, impegnata a etichettare i comportamenti umani come “leciti” o “non leciti”, con esigenze di generalizzazione. Tale concetto di valutazione differisce sostanzialmente da quello normalmente inteso in termini psicologici, che appare invece guidato da una logica dell’accompagnamento neutrale e individualizzato.
La valutazione in ambito psicologico è l’esito dell’attività diagnostica, connotata da una valenza principalmente descrittiva e funzionale all’attività di sostegno e di recupero, connessa ad una finalità ultima di tipo terapeutico. Il lavoro di consulente è un compito di grande responsabilità e non sempre vissuto con serenità, soprattutto dagli operatori dei servizi territoriali che possono sentire la funzione di ausiliario del giudice non del tutto coerente con il proprio mandato professionale.
Non è pertanto facile riorientare la propria professionalità al fine di renderla funzionale ad un contesto così diverso negli intenti e nella forma, ma è indispensabile farlo quando si è chiamati ad operare un lavoro a carattere interdisciplinare. La complessità è accresciuta dall’oggetto cui si rivolge la valutazione tecnica: un perito chimico o balistico potrebbe incontrare meno difficoltà a stabilire un criterio oggettivo di valutazione.
Sarà compito del consulente esplicitare i criteri di riferimento impliciti nel suo operato professionale, così da renderli esternamente riconoscibili e riconducibili ad un sistema teorico condiviso. Pur nel rispetto delle soggettività coinvolte (psicologo e soggetti sottoposti a perizia) occorre operare una sorta di “desoggettivizzazione” del processo metodologico tale da poterlo sottoporre ad un processo di validazione esterna.
L’operato dello psicologo in ambito giuridico dovrebbe pertanto diventare un prodotto autonomo ed indipendente dallo psicologo stesso, replicabile o utilizzabile da terzi senza alterarne il contenuto. La valutazione deve poggiare su caratteristiche oggettive al fine di rispondere ai quesiti posti dal giudice che concernono valutazioni di idoneità (es. idoneità genitoriale, del genitore affidatario in caso di separazione; della coppia disponibile per l’adozione o l’affido di minori) e capacità di (es. intendere e di volere nella valutazione di imputabilità).
Problemi metodologici della collaborazione tra psicologia e diritto
Difficoltà per lo psicologo
- Rigidità dello strumento peritale: obiettivi, tempi e strumenti sono infatti determinati sia dalle caratteristiche dello psicologo (es. approccio teorico, formazione, etc), sia dalla committenza (pubblico ministero, giudice, etc) riducendo almeno parzialmente lo spazio discrezionale del tecnico.
- Contrasto inerente la specifica professionalità: in ambito forense viene infatti richiesto un processo diagnostico e non terapeutico.
- Inoltre non è richiesta al tecnico solo una “fotografia” della situazione clinica al momento attuale, ma è sollecitata una valutazione che consideri la dimensione processuale, in chiave prognostica.
- Distorsione del ruolo percepito dalle parti: a tratti infatti l’intervento del consulente tecnico viene sopravvalutato a discapito ad esempio del lavoro già fatto dagli operatori dei servizi territoriali o, viceversa, viene da alcuni magistrati sottovalutato e raramente richiesto.
Difficoltà per il magistrato
- La forma ipotetica e dubitativa delle conclusioni degli psicologi non risponde all’esigenza di ottenere risposte definitive e certe tipica del mondo giuridico.
- Il magistrato risente di una notevole solitudine del suo ruolo: ad esso spetta infatti in ogni caso la decisione finale.
- Problema connesso alla differenza del linguaggio tecnico psicologico da quello del diritto.
Non è possibile risolvere tali questioni critiche, ma occorre considerare che:
- Nel processo diagnostico è insita una valenza terapeutica: Winnicott sosteneva che non ci sia niente di più terapeutico di una buona diagnosi.
- Per lo psicologo è necessario avvalersi di strumenti che consentano di indagare in chiave prognostica la personalità dei soggetti, che, se minori, è per definizione ancora in evoluzione. A tal scopo è utile integrare al colloquio altri strumenti quali l’osservazione e i test, come meglio approfondiremo successivamente.
- La distorsione del ruolo del perito è un problema culturale: serve un’esatta definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi protagonisti.
- L’intervento psicologico ha valenza descrittiva/comprensiva e indicativa e quindi gli aspetti decisionali sono appannaggio del giudice.
Obiettivi, contesti e problemi metodologici del lavoro peritale
L’art (61 cpc) recita che “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Viene così istituita la figura del consulente tecnico, figura di ausiliario del giudice, a cui viene affidato il compito di supportare l’attività intellettiva del magistrato attraverso l’apporto delle cognizioni tecniche che si rendano, nella circostanza, necessarie ai fini della decisione controversa (Consolo e Luiso, 1997). Analogamente in sede penale è previsto l’istituto della perizia che viene ammessa “quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.
La psicologia nel contesto civile
- Conflitti famigliari - Giudice tutelare
- Affidamento dei minori - Tribunale ordinario
- Tribunale per i minorenni - Ablazione e limitazione della podestà genitoriale
- Adozione: stato di abbandono, idoneità genitoriale e assegnazione del minore
- Autorizzazione al matrimonio per il minore emancipato
- Affidamento eterofamigliare - Decisione dell’ente locale affidatario di competenza del giudice tutelare
- Tribunale per i minorenni nel caso di mancato consensuale da parte dei genitori
- Interruzione della gravidanza per i soggetti minorenni - Giudice tutelare
- Risarcimento di danni psichici e morali - Tribunale ordinario
- Interdizione/inabilitazione
- Amministratore di sostegno
- Identità psicosessuale e cambiamento
- Accertamento dell’incapacità naturale per l’annullamento di negozi giuridici: testamento, donazione, contratto, matrimonio
- Indagini su marchi, pubblicità ingannevole
La psicologia nel contesto penale
- Psicologia giudiziaria e forense - Perizia ordinaria - Consulenza tecnica di parte o di ufficio presso tribunali di sorveglianza per affidamento in prova ai servizi sociali
- Capacità di intendere e di volere
- Studio della vittima
- Pericolosità sociale
- Capacità di stare in giudizio
- Capacità di testimoniare
- Diagnosi di eventi, fenomeni etc (intercettazioni telefoniche, pornografia, mass media, etc)
- Intervento come giudice onorario esperto all’interno del collegio del tribunale di sorveglianza - Istituti per l’esecuzione delle pene, istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive, istituti di custodia attenuata - Centri di servizio sociale adulti
- Psicologia rieducativa ordinaria - Scuole di formazione del personale
- Psicologia giudiziaria e rieducativa minorile - Perizie, consulenze, accertamenti della personalità del minore, capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale - Assistenza dell’imputato - Consulenza presso i servizi dell’ufficio centrale per la giustizia minorile - Istituti di pena minorile - Comunità - Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari sostitutive e alternative - Scuole di formazione del personale per minorenni
Perizia psichiatrica e perizia psicologica
Seppure esistano diverse eccezioni, solitamente allo psichiatra forense vengono richiesti accertamenti tecnici di natura psichiatrica volti a formulare un giudizio diagnostico-valutativo e prognostico. Esso ha come destinatari minori e adulti che siano stati autori di reato, vittime, testimoni, imputati, condannati o internati. Esso deve emettere un giudizio circa le condizioni di mente della persona (attiva o passiva) rispetto ad una determinata fattispecie di reato (commesso o subito) in un preciso momento dell’iter giudiziario.
Nello specifico, allo psichiatra forense sono affidati accertamenti nella forma di:
- Consulenza tecnica per il pubblico ministero
- Perizia disposta dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta delle parti
- Perizia disposta dal giudice per l’udienza preliminare (GUP) o dal Giudice del dibattimento su richiesta delle parti o di ufficio
- Consulenza di parte commissionata dai difensori dell’autore di reato o della vittima
- Consulenza tecnica di ufficio richiesta dal magistrato che opera in maniera civile o canonica
- Consulenza tecnica di parte richiesta dal difensore che opera in materia civile o canonica
I quesiti posti allo psichiatra forense, se si tratta di autori di reato, sono finalizzati a stabilire:
- L’eventuale presenza di vizio totale o parziale di mente nell’indagato o nell’imputato al momento del fatto
- La maturità o meno del minorenne infradiciottenne nonché l’eventuale presenza di un vizio di mente come per l’adulto
- Le condizioni di mente dell’autore di reato durante la fase delle indagini preliminari fino al rinvio al giudizio e durante il dibattimento
- In tutti i casi la presenza e la persistenza di pericolosità sociale psichiatrica
Nei casi di vittime di reato, l’accertamento psichiatrico è finalizzato ad accertare:
- La condizione di inferiorità psichica dei soggetti che hanno subito reati sessuali
- L’eventuale presenza di danni psichici in vittime di maltrattamenti e di violenze sessuali
- Le condizioni psichiche (infermità o deficienza psichica) delle vittime di circonvenzione
Rispetto ai testimoni, allo psichiatra forense è chiesto di stabilire:
- Idoneità a testimoniare: l’esame testimoniale di un minorenne prevede che il magistrato possa avvalersi di un tecnico ausiliario esperto in psicologia infantile
Nella fase di esecuzione, gli accertamenti richiesti allo psichiatra forense possono vertere su:
- Le condizioni di mente del condannato o dell’internato
- La presenza o persistenza di pericolosità sociale nell’autore di reato al momento dell’applicazione della misura stessa e successivamente
- Le condizioni di mente dell’internato in OPG in vista delle concessioni di una misura di esperimento (tipo licenza) o della revoca o trasformazione delle misure di sicurezza
Contenuti della perizia psicologica
Nel procedimento penale lo psicologo forense viene coinvolto soprattutto in:
- Vittime - Circonvenzione di persona incapace -> deficienza psichica (ex art. 643 cp)
- Violenza sessuale -> inferiorità psichica (ex art. 609-bis cp)
- Testimoni: idoneità mentale a rendere testimonianza (art. 196, 2 co, cp)
Natura e funzioni della consulenza tecnica
Il compito dello psicologo forense in ambito civile è quello di fornire elementi tecnici al giudice che si aggiungono a quelli già da lui posseduti per formulare la sentenza. Gli elementi raccolti dal consulente costituiscono quindi per il magistrato solo informazioni supplementari non vincolanti che non costituiscono una prova giudiziaria come invece nel caso di perizia, stabilita in ambito penale. Il perito è equiparato al giudice mentre il consulente è un suo ausiliario. In ambito civile infatti il giudice può avvalersi di un ausiliario, ma non è necessario che lo faccia, mantenendo un ampio margine di libertà.
La nomina del consulente
Anche la nomina del consulente lascia ampio margine di discrezionalità al giudice che può avvalersi degli albi speciali depositati presso i Tribunali ma può anche liberamente scegliere una persona di sua fiducia per la quale non vige neppure l’obbligo di iscrizione all’albo professionale. La nomina prevede l’arrivo al consulente della notifica dell’ordinanza del tribunale nella quale si dispone la sua consulenza.
In sede di udienza il consulente deve prestare il giuramento di rito “di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” (art. 193 cpc). La ricerca della “verità” dovrà limitarsi ad un preciso ambito di indagine, così come la decisione del giudice non potrà valicare la domanda che sostiene la causa giudiziaria. Anche lo psicologo dovrà attenersi nelle sue indagini al quesito posto dal giudice che restringe il suo campo di azione alla circostanza in oggetto, ma avrà piena discrezionalità rispetto alla definizione dei criteri e alla scelta del metodo.
La procedura
Nella maggior parte dei casi l’incarico affidato è personale, ma il CTU (consulente tecnico di ufficio) può avvalersi, previa autorizzazione del giudice, di ausiliari di sua fiducia che svolgono il lavoro sotto la sua responsabilità. Il CTU in sede di giuramento comunica date, ora e luogo dell’inizio delle operazioni peritali, in virtù del rispetto del contradditorio. La mancata comunicazione alle parti costituisce infatti una violazione del contradditorio e comporta la nullità della consulenza. I destinatari della comunicazione sono i difensori delle parti e gli eventuali consulenti di parte (CTP).
È d’obbligo la comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali, mentre il resto del calendario è di prassi concordato con le parti e i CTP all’inizio o al procedere della consulenza stessa. Il consulente può sentire le parti e, se autorizzato, può assumere informazioni presso terzi o procedere all’acquisizione di documenti. Solitamente tali autorizzazioni sono già contenute nel procedimento di nomina. Alla fine delle operazioni, seppure non sia obbligato, solitamente il CTU procede con un colloquio di restituzione alle parti relativamente al processo di valutazione effettuato e alle conclusioni a cui è giunto.
La relazione
A conclusione delle operazioni, nei termini fissati dal giudice, il consulente deve inviare una bozza di relazione ai CTP o ai difensori.
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