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Seminario Giustizia e Modernità

La riflessione del dottor Stella (che proviene dagli anni 2000) oggi è esplosa e si propone come un

serie di riflessioni su temi della modernità che sono esplosi in tutta la loro pregnanza oggi.

I temi sono legati ad esempio ai problemi e alle malattie professionali legate al ciclo produttivo

(questo tema oggi è esploso, come nel caso delle “morti da amianto”, perché non ne era stata

conosciuta fin da subito la potenza cancerogena, e molte persone, a distanza di qualche

decennio, hanno sviluppato una malattia mortale)

Un altro tema importante è quello della responsabilità medica: il medico ha eseguito

correttamente l’operazione o ha sbagliato? Anche se l’ha eseguita correttamente, era possibile

fare altro? Il medico ha rispettato le scelte del paziente?

Ci ha lasciato una grande eredità il professor Stella: incredibile è la sua riflessione legata ai

problemi reali; egli tocca con mano i veri problemi del diritto penale (riesce a riconoscere quali

siano i problemi del mondo penale).

delicato rapporto libertà/sicurezza:

Il tema di oggi è il ad esempio, il problema della sicurezza

sociale, dei fenomeni di terrorismo (cosa vogliamo sacrificare tra privacy o sicurezza? basti

pensare all’invasività degli strumenti informatici nel controllare le nostre vite). Il libro viene scritto

molto vicino temporalmente al momento in cui venne portato l’attentato alle Torri Gemelle

(11/09/2001). Questo introduce il tema del terrorismo: ci sono vari tipi di attentati, come quelli di

matrice ideologica (negli anni ‘70 ad esempio, ossia i c.d. “Anni di Piombo” dell’Italia), che non si

fermano davanti all’importanza della vita umana.

Quello che vedono i criminologi è un mutamento della stessa matrice interna al terrorismo: gli

World Trade Center

aerei del hanno attaccato un simbolo (c’è un certo simbolismo in queste

azioni).

Si voleva mostrare, in quel caso ma anche in altri, la vulnerabilità delle grandi potenze

economiche. Il professor Stella muore nel 2006 e non osserva gli atti terroristici fondamentalisti di

fondamentalismo

oggi, come le azioni con i camion lanciati sulle folle: il non riconosce un

interlocutore, ma riconosce solo se stesso (è la sua caratteristica).

Il professor Stella sottopone questo quesito: fino a che punto la libertà può essere compressa per

finalità di tutela collettiva? È una domanda molto delicata: pensiamo agli episodi rispetto a cui

terroristi o cellule di criminalità organizzati sono stati sottoposti ad atti di tortura per bloccare

off-limits

l’attività della cellula di criminalità organizzata o avere informazioni dai criminali (i

prigionieri di Guantanamo o il terrorista caduto nelle mani delle forze dell’ordine fa nascere dei

problemi: finché io, agente, posso comprimere la libertà della persona ai fini della tutela della

collettività). giurista.

La risposta è diversa se a rispondere è una persona comune o un

Inizialmente si analizza lo “stato totalitario”, Stato basato solamente sulla propria sussistenza,

ovvero che Stato che mira a mantenere le convinzioni che lo tengono in piedi: la volontà che

conta è quella dell’autorità, ossia quella dello Stato. Come trattiamo la “persona-terrorista”

catturato nello stato totalitario? Il terrorista non può esistere qui, perché lo Stato totalitario deve

eliminare la minaccia per la propria sussistenza (perché non può esistere un’idea diversa dalla sua

nel suo territorio, perché potrebbe rappresentare un ostacolo). Non ci sono spazi di libertà in uno

stato totalitario, in genere. Alan

Ma quando si parla di terrorismo attuale non si è all’interno di uno stato totalitario.

Dershowitz il Terrorismo Funziona” Terrorism

ha scritto un libro chiamato “Perché (“Why

Works”) che riflette su molte tematiche attuali.

La riflessione di questo giurista viene valorizzata dal professor Stella: egli è americano e quindi ha

davanti e ha toccato con mano sia l’esperienza di Guantanamo, sia l’attacco terroristico di New

York; Dershowitz si pone criticamente verso la politica di Bush con i terroristi dicendo che “negli

stati totalitari possiamo sacrificare i diritti individuali come onore reputazione, libertà personale, ...

ossia beni che oggi consideriamo scontati, solamente perché sono frutto di una battaglia

combattuta da alcuni prima di noi, e noi tendiamo a dimenticare questo aspetto”. Tutti siamo

minacciati dal terrorismo, ma lo stato totalitario ragiona su basi ideologiche, che non mostrano

l’attenzione dovuta alla persona, che si traduce nel fatto che il terrorista possa essere eliminato

senza morale”

perché è un ostacolo: lui chiama gli “stati totalitari” “Stati (qualificazione

fortissima); nello “stato liberale” non possiamo comunque sacrificare diritti inviolabili in funzione

dell’interesse collettivo. Dershowitz:

C’è un principio importante che mette in evidenza il rispetto della vita umana, che va

anche oltre a quello dell’eminente interessa della collettività (la sua sacralità, la sua unicità),

riguarda anche e soprattutto il tema della difesa dell’innocente, in campo penale. Un giudizio di

responsabilità penale non si può buttare così casualmente, ma va personalizzato, perché

all’interno di una serie di persone tutte accomunate dallo stesso fatto, possono esservi degli

innocenti.

bambino americano a scuola impara una massima fondamentale del sistema giudiziario

“Ogni è meglio che dieci criminali colpevoli finiscano liberi, piuttosto che condannare

penale:

anche una sola persona innocente” (Dershwoitz): questa massima è antecedente alla

Costituzione Americana. Dershowitz non l’ha invitata ma sono attenzioni che vanno fatte a un

pensiero profondo e radicato anche in America.

Francesco Carrara

Anche in Italia si batteva per la protezione degli innocenti giudicati “criminali”.

Per Stella è fondamentale la protezione dell’innocente, che si richiama alla riflessione di Alan

Dershowitz (è più in generale del mondo giuridico americano), il quale si è interrogato tra le altre di

terrorismo e dell’atteggiamento per cui “tu sei un terrorista e non ti meriti nessuna garanzia” (ma

no, questo si fa in uno stato totalitario, ma noi siamo in una democrazia!).

protezione dell’innocente

La è un baluardo del sistema penale moderno: gli “stati senza morale”

sono stati totalitari mentre quelli democratici hanno un’urgenza fortissima di mantenere questo

concetto di moralità, la quale regge la democrazia. La collettività, ossia i consociati che vivono

nell’ordinamento giuridico, fa affidamento sul fatto che questo ordinamento sia credibile e

puntano il dito contro il penale, il quale può essere moto afflittivo e usare la sanzione penale che è

una delle massime sanzioni possibili: la gente pretende tanto dal diritto penale, perché infligge

una pena sotto qualche aspetto distruttiva.

Il sistema penale deve avere la capacità di distinguere tra “innocente” e “criminale”.

Enzo Tortora

Ecco le lettere dal carcere di (alla sorella), il quale era stato condannato per un fatto

che non sussisteva [legge la citazione]. Immaginiamo una persona segnalata da un pentito che ha

individuato le sue (false) responsabilità: Tortora è un personaggio pubblico incarcerato, che in

realtà era innocente.

Queste sono le conseguenze di un innocente che viene incarcerato (questo è un rischio del diritto

penale, ambito molto delicato).

I giudici non hanno tutti la stessa responsabilità: il giudice civile ha una responsabilità diversa da

standard probatori.

quella del magistrato penale; i due processi sono retti da due diversi Il

giudice civile affronta due pretese contrapposte ma che si basano su ragioni di carattere

patrimoniale (chi ha ragione insomma? Quale parte ha ragione? L’attore o il convenuto?).

Il giudice penale non parla di patrimonio: il processo penale è finalizzato ad accertare l’esistenza

di una responsabilità penale per un reato. Il processo penale nasce con l’esigenza di decidere se

Tizio, accusato di furto, l’abbia commesso oppure no. Qui non abbiamo parti privati, ma abbiamo

un giudice, un Pubblico Ministero che rappresenta lo Stato e un imputato: ma l’imputato e il PM

non saranno mai sullo stesso piano! Il PM può rischiare una responsabilità penale se ha sbagliato

qualcosa nel processo, ma l’imputato rischia ancora di più la sua vita, di non vedere i figli, non

vederli crescere, ... . Qui c’è un PM che rappresenta lo Stato e accusa l’imputato e dall’altro un

imputato che si difende. probabile che non”.

Nel processo civile lo standard probatorio è lo standard del “più Nel

ogni ragionevole dubbio”.

processo penale la regola è lo standard dell’”oltre

Nel processo civile il giudice decide chi ha ragione tra attore e convenuto, ed è importante che vi

sia lo 0,51 di possibilità in più, ossia si applica in base a ciò che sembra più probabile.

ogni ragionevole dubbio”:

Nel penale c’è la regola dell’”oltre per Stella, che ha combattuto per

questa idea, era necessario aumentare il livello di certezza nel nostro ordinamento (guardando

anche quello che succede nel procedimento e diritto penale, con un’attenzione marcata al mondo

statunitense). Se c’è un dubbio bisogna “prosciogliere”, ovvero non imputare.

Giustizia e Modernità è scritto nel 2003: Stella dice che manca nel nostro ordinamento lo standard

ogni ragionevole dubbio”:

“dell’oltre da lì ad oggi il suo pensiero è stato recepito molto bene. La

“mancanza” nella riforma del codice di procedura penale del 1988 di un riferimento alla regola

nero della

probatoria e di giudizio “dell’oltre ogni ragionevole dubbio” rappresenta il “buco

riforma”, ossia una mancanza inenarrabile.

La riforma del 1988 del c.p.p. sarebbe dovuta essere un’occasione proficua per accogliere

nell’ordinamento lo standard suddetto (sviluppato e ripreso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e

in generale dalla tradizione giuridica americana).

La riforma dell’’88 non dice da nessuna parte che il giudice deve essere sicuro al 100% della

colpevolezza sennò deve assolvere, ma dagli anni 2000 in poi sono stati fatti passi avanti enormi.

Stella guarda anche allo stile del giudice americano della Corte Suprema William Brennan.

In Giustizia e Modernità, nell’’88 il parlamento non ha modificato questa regola probatoria ma

nell’ambito della giurisprudenza penale e in alcune sentenze di merito (tra cui una della Corte

milanese) ha cominciato a farsi strada questa consapevolezza (c’è in questo senso anche umna

sentenza del dottor Luigi Domenico Cerqua). Sono i primi semi lanciati qua e là dalla

giurisprudenza: ci sono magistrati che hanno deciso di non condannare se non fossero sicuri al

100%. Franzese,

La Corte di Cassazione a Sezione Unite, imputato nel 2002 ha emesso una decisione

dove ha valorizzato lo standard probatorio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”. È un punto di

svolta della nostra giurisprudenza: le Sezione Unite intervengono nel problema della causalità e

specificano che vi debba essere un riferimento nella sentenza all’”oltre ogni ragionevole dubbio”.

Lo standard probatorio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” è entrato all’interno del nostro

ordinamento.

L’art. 533 del Codice di Procedura Penale: Il giudice pronuncia sentenza di condanna se

“1.

l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con

la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misura di sicurezza.

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi

determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di

pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato

delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la

sentenza di condanna.3 bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui

all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel

pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso

condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza

dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.”

È una riforma recente che non esisteva al tempo del Professore Stella.

Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli,

al di là di ogni ragionevole dubbio (principio di matrice nordamericana, che oggi è entrato anche

all’interno del nostro ordinamento).

Fondamentali è quindi la protezione dell’innocente.

La parte iniziale di Giustizia e Modernità parla dei temi della modernità penale tra i quali c’è quello

della solidarietà e della prudenza civile: questa mancanza di solidarietà prende in considerazione

la mancanza di attenzione all’ambiente, guarda a quelli che sono i rischi della produzione, guarda

a quelle che sono le conseguenze negative del capitalismo.

I consumatori vengono addirittura spinti ad effettuare investimenti sbagliati, per non dire

fallimentari: l’investimento produ

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LEX-MINATOR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Forti Gabrio.
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