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ALTRI COMPONENTI

Svalutazione dei crediti Art.106, a prescindere da ciò che è imputato a bilancio ed è confluito al

fondo di svalutazione crediti per esigenza di certezza viene determinata una percentuale deducibile

in piccola misura dello 0,05 % del valore nominale del credito

Perdite su crediti Art.101 comma 5) l'iscrizione di un credito di natura commerciale ha determinato

un effetto sulla determinazione del reddito d'impresa ha determinato un ricavo tassato, la

cancellazione di quel credito per ragioni di simmetria comporterà una perdita nel momento in cui

renderà idonea a la cancellazione.

Valutazione rimanenze Art.92

Opere ultra annuali Art.93

IRES (Imposta sul reddito delle società)

Colpisce soggetti indicati dall' Art.73 del TUIR società di capitali ma anche altri soggetti società

cooperative, enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale. Vengono contemplati tutti i

soggetti con aliquota proporzionale 27,5% a prescindere dall'ammontare del reddito realizzato. Se

un ente non commerciale è tra i soggetti passivi IRES che non produce reddito d'impresa però se

svolge un'attività commerciale è soggetto ad aliquota IRES nella misura del 27,5%, IRES non

colpisce tutte le società perché le società di persone hanno una disciplina diverse è imputato per

trasparenza ai soci della società, è quindi sbagliato dire che colpisce le società nel loro complesso.

Società di capitali reddito è assoggettata ad IRES oppure nel momento della distribuzione dell'utile

sotto forma di dividendi.

C'è un caso in cui la società di capitali funziona per trasparenza il reddito prodotto dalla società s.r.l

in determinati casi non è tassato con aliquota IRES ma è imputata per trasparenza ai soci

indipendentemente dall'effettiva percezione Art.116 TUIR

Condizioni

• società a responsabilità limitata

• che non superi un determinato volume d'affari per applicazione di studi di settore

• la cui compagine sociale è composta da persone fisiche in misura non superiore a 10

Esempio

Per s.r.l con 5 soci qual è il più conveniente ai fini della tassazione dei redditi d'impresa optare per

regime all'art.116 regime trasparenza se non optassi per la trasparenza il regime applicabile

sarebbe IRES aliquota fissa 27,5% e distribuendo il dividendo non applico la progressività avrò

imposta sostitutiva del 26% sulla differenza (dividendo) partecipazione non qualificata. È sempre

più alto di un'aliquota del 43% in capo ai soci nel caso di trasparenza IRPEF. In questo caso di

cinque soci il regime di trasparenza potrebbe essere più conveniente.

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IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul valore aggiunto (IVA) disciplinata da DPR 633/1972 ma è un'imposta che ha radici più

ampie è un'imposta armonizzata ha regole recepite all'interno degli ordinamenti frutto da una

direttiva comunitaria rivista 212/2006.

Che cos'è l'IVA?

È un'imposta indiretta che colpisce una serie di operazione specificate dal legislatore, colpisce

determinati soggetti e si applica in tutte le fasi del ciclo produttivo. Si chiama sul valore aggiunto in

quanto l'imposta colpisce ogni valore aggiunto nelle fasi del ciclo produttivo (imposta plurifase non

cumulativa) colpisce ogni fase il valore aggiunto del prodotto rispetto alla fase precedente. È un'

imposta che grava generalmente sul consumatore finale in quanto costui è inciso dall'imposta, in

generale l'imposta colpisce i consumi.

Meccanismo applicativo dell'imposta

Il soggetto passivo d'imposta è l'imprenditore o professionista deve applicare al valore di alcune

operazioni (cessione di beni e prestazione di servizi) l'imposta sul valore aggiunto al cessionario

(riceve il bene) o al committente (riceve prestazione di servizi). Deve operare a titolo di rivalsa

l'imposta sul valore aggiunto, di contro lo stesso soggetto ha il diritto di detrarre dall'IVA dovuta

l'IVA che egli ha pagato al suo prestatore o al suo cedente.

Esempio

Imprenditore A (vende scarpe) → Dettagliante B (cedute scarpe) per 100 corrispettivo della

cessione. Se sono un' imprenditore e realizzo una cessione di beni devo assoggettare quella

cessione all'imposta sul valore aggiunto devo applicare a quel corrispettivo l'imposta esercitando il

diritto di rivalsa, emetterò un documento attestante la cessione che avrà come corrispettivo pari a

100 più l'imposta sul valore aggiunto.

Aliquota ordinaria 20% → 2011 (21%) → 2013 (22%)

120 → 20 Imposta sul valore aggiunto

Art.18 DPR 633/1972 diritto di rivalsa addebitare l'IVA al cessionario o cedente, il soggetto

materialmente inciso dall'IVA è il dettagliante B in questo caso in quanto deve dare 120. I 20 vanno

versati all'erario come imposta a debito.

Nell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi il soggetto passivo d'imposta (colui che

realizza la cessione) si instaurano due rapporti in questo passaggio :

• un rapporto di natura civilistica con il soggetto B (diritto di rivalsa);

• un rapporto che sorge è nei confronti dello Stato in quanto il soggetto cedente A ha un debito

d'imposta (Stato credito d'imposta) nei confronti dell'imposta.

Questo credito d'imposta è tale a prescindere dall'altro rapporto giuridico, lo Stato pretende i 20 a

prescindere dal fatto che il soggetto cessionario abbia corrisposto i 20 al soggetto cedente.

Dettagliante B (vende scarpe) → Negoziante C per 180 corrispettivo della cessione

180 corrispettivo della cessione

36 IVA

216 soggetto C paga al soggetto B

Il soggetto B si rende debitore dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto pari a 36.

Il soggetto B che esercita l'attività d'impresa ha diritto alla detrazione ha diritto di portare in

diminuzione di scomputare dall'IVA imputata al suo soggetto in rivalsa l'IVA che ha pagato al suo

soggetto cedente. Il soggetto B verserà allo Stato solo 36-20 = 16 rappresenta il valore aggiunto. Ha

diritto di detrazione solo se l'acquisto è inerente nell'ambito dell'attività d'impresa.

L'IVA complessivamente dovuta all'erario è quindi 36 dovuta dal soggetto A e dal soggetto B

proprio per il meccanismo della rivalsa e della detrazione.

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Negoziante C (vende scarpe) → Consumatore D per 300 euro corrispettivo cessione

300 corrispettivo della cessione

60 IVA

360 importo pagato dal soggetto D per l'acquisto delle scarpe

Soggetto C diritto di rivalsa nei confronti del soggetto D e avrà un'imposta a credito per 36 e

imposta a debito 60 verserà 24 allo Stato che non è altro che il 20% del valore aggiunto.

Il consumatore è quindi colui che rimane inciso dall'imposta in quanto gli imprenditori pagano

l'IVA sulle cessioni e si detraggono quella sugli acquisti, l'aumento dell'IVA potrebbe contrarre i

consumi perché se aumenta le scarpe verranno pagate 370 in quanto corrispettivo della cessione

rimarrà sempre 300 ricavo del negoziante.

DPR 633/1972 IVA

ART.1 L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi

effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. E

sulle importazioni da chiunque effettuate.

Da un punto di vista giuridico tre sono i requisiti per l'applicazione dell'imposta sul valore

aggiunto :

• soggettivi l'operazione deve essere realizzata nell'esercizio d'impresa ART.4 (definizione

molto simile ART.55) o di arte e professione, se manca anche solo uno di questi requisiti

l'operazione posta in essere non è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

• oggettivi si deve parlare di una cessione di beni e di una prestazione di servizi come definiti

in maniera analitica ed esaustiva dallo stesso DPR, in particolare cessione di beni ART.2 se

non sta qua dentro non è una cessione di beni e quindi non si applica l'IVA, e per le

prestazioni di servizi ART.3

• territoriale le operazioni devono essere effettuate sul territorio dello Stato italiano

Limitazioni in alcuni casi, in caso di acquisto automobile per realizzare servizi quell'IVA non è

detraibile tutta ma è detraibile nella misura del 40%, il soggetto è quindi inciso dall'IVA pur aver

fatto un acquisto inerente e strumentale. Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo è pari al 20%

legge Fornero.

Soggetto passivo d'imposta coincide con il soggetto cedente il bene o prestatore del servizio, le

controparti del cedente o prestatore si chiamano cessionario (bene) o committente (servizio) che

esercitano il diritto di detrazione.

ART.18 Diritto di rivalsa “Il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio

imponibile deve addebitare la relativa d'imposta a titolo di rivalsa al cessionario o al

committente.”

Le operazioni ai fini IVA si differenziano :

• operazioni imponibili , operazioni sulla quale va applicata l'imposta il soggetto passivo

quando ricorrono i requisiti

• operazioni non imponibili

• operazioni esenti

• operazioni fuori dal campo di applicazione dell'imposta ; sono quelle operazioni in cui in cui

manca uno dei requisiti soggettivo, oggettivo o territoriale.

ART.19 Diritto di detrazione “Per la determinazione dell'imposta dovuta è detraibile dall'imposta

relativa alle operazioni effettuate a titolo di rivalsa, quello dell'imposta assolta o dovuta dal

soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi acquistati

nell'esercizio d'impresa arte o professione.”

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Quando l'operazione si ritiene effettuata ovvero quando l'imposta diventa esigibile ?

Momento in cui sorge l'obbligo di versare l'imposta e il diritto di detrazione, quando l'operazione si

ritiene effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il momento cruciale è il momento di

effettuazione dell'operazione quando si cristallizza nel nostro caso la cessione delle scarpe, in quel

momento l'IVA diventa esigibile lo diventa tanto per il cedente che ha l'obbligo di versarla quanto

per il cessionario che ha l'obbligo di detrarla.

ART.6 Un bene si intende ceduto al momento della consegna o della spedizione del bene mobile. La

conseguenza è che sul soggetto cedente ricadono degli obblighi di natura sostanziale e formale

(deve emettere la fattura che riepiloga la cessione ART.21), l'imposta diviene esigibile.

Se le cessioni riguardano beni immobili le

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A.A. 2014-2015
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.imola93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tundo Francesco.