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DIRITTI E LIBERTÀ
Una delle componenti essenziali, presenti in tutte le costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e delle libertà, che
costituisce un elemento fondamentale per la definizione della stessa forma di Stato, in quanto influenza i rapporti tra lo
Stato e la società civile.
Situazioni giuridiche soggettive: posizioni giuridiche attive (o di vantaggio) quali le libertà e i diritti, e posizioni giuridiche
passive (o di svantaggio) quali i doveri e gli obblighi, che la Costituzione disciplina.
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono tradizionalmente in:
Libertà, termine che sottolinea l’aspetto negativo, di non costrizione, tipico delle rivendicazioni del costituzionalismo
• liberale, volte a escludere lo Stato dalle scelte individuali (c.d. libertà negative);
Diritti, termine che privilegia l’aspetto positivo, di pretesa, con riferimento alle rivendicazioni sociali più recenti, che
• ispirano il principio stesso di eguaglianza sostanziale e si esprimono nella richiesta di servizi sociali.
Si tratta di una distinzione che ha un rilievo prettamente ideologico, piuttosto che un significato tecnico: per il diritto
costituzionale l’aspetto positivo e quello negativo sono sempre strettamente legati (es. nel diritto alla salute è compresa sia
la pretesa di ricevere dal potere pubblico prestazioni sanitarie adeguate, sia la libertà in merito alla scelta dei trattamenti
sanitari). Tutti i diritti e le libertà necessitano dell’intervento dell’autorità pubblica: anche la tutela della libertà personale,
ossia la libertà da coercizioni fisiche, è possibile solo in presenza di un apparato di pubblica sicurezza a protezione di essa.
Le Costituzioni rigide, oltre ad avere ampliato il catalogo delle libertà e dei diritti, pongono anche nuovi strumenti per
garantirli.
1) Riserva di legge: alla legge è riservata la disciplina dei casi e dei modi con cui le libertà possono essere limitate. Può
essere assoluta, relativa, rinforzata per contenuto a seconda dell’intensità di tutela;
2) Riserva di giurisdizione: ogni provvedimento restrittivo delle libertà individuali deve essere autorizzato da parte del
giudice con sentenza motivata, o in caso d’urgenza prontamente convalidato;
3) Tutela giurisdizionale: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.). Il
diritto alla difesa, come i principi costituzionali sulla giurisdizione (naturalità e precostituzione del giudice, imparzialità
e indipendenza dei giudici, principio del contraddittorio, il doppio grado di giurisdizione, la presunzione di innocenza,
il principio della parità delle armi tra le parti) garantiscono l'efficacia della tutela giurisdizionale;
4) Responsabilità del funzionario: responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in
violazione dei diritti;
5) Sindacato di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale controlla che la legislazione ordinaria non travalichi e
comprima le garanzie costituzionali in tema di diritti. Inoltre, la concreta individuazione delle garanzie costituzionali
dipendono dalle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte.
BILANCIAMENTO DEI DIRITTI E “NUOVI DIRITTI”
La Corte costituzionale ha affermato che le nozioni costituzionali non devono essere intese nel senso in cui venivano
impiegate dai giuristi o dalla legislazione precedente, bensì si evolvono di pari passo con la coscienza sociale, la legislazione
ordinaria, la giurisprudenza di merito, la tecnologia e le convenzioni internazionali (c.d. interpretazione evolutiva). Quando
il costituente o il legislatore approvano un testo normativo e questo viene promulgato, esso si estranea da chi l’ha posto in
essere e vive di vita propria.
Bilanciamento dei diritti: tecnica impiegata dalle Corti costituzionali per risolvere questioni di costituzionalità in cui si
registri un contrasto tra diritti e interessi diversi. Le motivazioni con cui la Corte giustifica la sentenza seguono un certo
procedimento logico:
1) Individuazione della ratio legis e valutazione la legittimità del fine della legge impugnata;
2) Valutazione della congruità del mezzo rispetto al fine, ossia la capacità della disposizione impugnata di servire alla
tutela dell’interesse che il legislatore ha inteso proteggere. In caso di mancanza di congruità, vi sarebbe difetto di
ragionevolezza, e quindi una ingiustificata compressione dell’interesse antagonista;
3) In base al principio di proporzionalità valutazione del costo della tutela accordata ad un interesse, verificando se vi
sia uno strumento che comporti un minor sacrifico degli interessi coinvolti e se il limite imposto all’interesse
concorrente consenta comunque un sufficiente esercizio di tale diritto (c.d. operatività minima).
La tecnica del bilanciamento degli interessi consente alla Corte anche di prendere in considerazione interessi che non
hanno uno specifico riconoscimento in Costituzione (c.d. nuovi diritti): es. diritto fondamentale all’abitazione, diritto
all’identità sessuale. Parte della dottrina ritiene che tali diritti abbiano un fondamento nell’art. 2 Cost., “la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, che costituirebbe un catalogo aperto dei diritti, che consente di
importare nel novero dei diritti tutelati, tutti quegli interessi che l’evoluzione della coscienza sociale porta ad
accreditare. Ciò nonostante, la Corte costituzionale stessa, ha più volte affermato che i “diritti inviolabili” siano gli
stessi di cui gli articoli successivi trattano.
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ART.3)
Principio di eguaglianza formale: si devono trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni
• diverse (“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”). Si tratta di una formula astratta
che si rivolge al legislatore, impedendogli di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Tale necessità si impose in
epoca moderna, per superare il particolarismo giuridico di derivazione feudale (differenziazioni in base agli status sociali
e dei privilegi corporativi).
Principio di eguaglianza sostanziale: mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che “limitano di di fatto
• la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il legislatore nello Stato sociale ha il compito
di eliminare gli handicap sociali, spesso derogando al principio di eguaglianza formale tipico dello Stato liberale;
Divieti di discriminazione (c.d. nucleo forte dell’eguaglianza) per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
• condizioni personali e sociali. Esistono delle eccezioni, che consistono nella disciplina di favore per una certa categoria
di soggetti, al fine di impedire che si creino discriminazioni di fatto, motivo di un handicap sociale: es. legislazione a
favore dell’occupazione femminile.
Per trovare un equilibrio tra tutela dell’eguaglianza formale e dell’eguaglianza sostanziale, la Corte adopera il giudizio di
ragionevolezza. Prima di tutto la Corte pone a confronto due norme: la norma impugnata e la norma assunta a confronto
(c.d. tertium comparationis). La Corte deve comprendere quale è il fine della norma presa a paragone, qual è l’interesse che
essa intende proteggere e valutare se sia giustificabile la diversa disciplina normativa data alla norma impugnata rispetto a
quella prevista dal tertium comparationis. Es. legge consente alla madre lavoratrice di assentarsi dal lavoro per malattia del
figlio, è legittimo che dalla sua applicazione sia escluso il padre? Le due norme a confronto sono la norma impugnata (norma
implicita che esclude il padre dal beneficio) e la norma che consente alla madre di assentarsi dal lavoro (tertium
comparationis). Ratio della disciplina è la tutela dell’interesse del minore: da questo punto di vista nessuna distinzione può
essere fatta tra il padre e la madre, e pertanto le due fattispecie debbono essere trattate nel medesimo modo.
Il principio di eguaglianza opera come regola di coerenza dell’intero ordinamento: il legislatore è libero di scegliere le finalità,
il programma, il principio da sviluppare con le sue disposizioni, ma deve svilupparlo con coerenza, senza escludere dalla
fattispecie situazioni in essa ragionevolmente sussumibili e senza includervi situazioni ragionevolmente distinguibili.
I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE
La libertà personale
Nella sua accezione più ristretta e storica coincide con la libertà dagli arresti (c.d. habeas corpus). Nucleo fondamentale è
dunque la libertà fisica, ossia la disponibilità della propria persona, inizialmente affermata contro i poteri repressivi dello
Stato, che negli ordinamenti moderni ha assunto il monopolio dell’uso legittimo della forza.
Nella prassi giurisprudenziale la nozione di libertà personale si è ampliata fino ad includere altre forme di limitazione fisica
degli individui (detenzione, ispezione, perquisizione personale), escluse quelle di entità tale da non ledere la dignità
personale (prelievi di sangue, immobilizzazione della persona per assumere impronte digitali o rilievi fotografici ai fini di
pubblica sicurezza).
Nella tutela della libertà personale, è incluso il divieto di violenza morale, che consiste in qualsiasi coercizione che offenda
la dignità della persona e ne comporti la degradazione giuridica.
Art. 13 Cost. prevede come mezzi di tutela la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione, per limitare ogni
discrezionalità dell’autorità pubblica.
Art. 111 Cost. stabilisce che contro tutti i provvedimenti giurisdizionali che incidono sulla libertà personale sia sempre
ammesso ricorso davanti alla Cassazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore
e da questa convalidati nelle 48 ore successive, altrimenti vengono revocati.
Sempre in base al principio di libertà personale, la riserva di legge opera per l’individuazione del tipo di restrizione cui può
essere sottoposta la libertà personale: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (la pena
di morte è vietata), devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27) ed essere proporzionate rispetto alla gravità
del reato commesso.
La libertà di domicilio
Il domicilio è la proiezione spaziale della persona: l’art. 1