FONTI DEL DIRITTO
Nel linguaggio giuridico si intende con fonte gli strumenti di produzione del diritto.
Fonte del diritto = atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a rinnovare
l’ordinamento giuridico stesso.
Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente, per questo motivo la Costituzione di un
paese è la fonte del diritto più alta di tutte, ad essa seguono le fonti primarie (ossia leggi e gli atti ad esse equiparati) e
poi le fonti secondarie.
Le norme dell’ordinamento che indicano le fonti abilitate ad innovare l’ordinamento stesso (in Italia gli articoli della
Costituzione da 70 a 81) si chiamano norme di riconoscimento o fonti sulla produzione delle norme.
Parlando di fonti del diritto, si possono classificare 3 diverse tipologie di fonti:
Fonti di cognizione
Sono strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fonti di produzione. In Italia esistono fonti ufficiali o private, la
più importante tra le ufficiali è la Gazzetta Ufficiale, altre fonti ufficiali sono i Bollettini ufficiali delle Regioni o la Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea.
Il testo che viene pubblicato sulle fonti ufficiali è quello che entra in vigore, ossia diviene obbligatorio per tutti. Per
permettere la conoscenza e lo studio di questi nuovi atti essi non entrano in vigore appena pubblicati sulla fonte ufficiale
ma solo dopo un periodo di vacatio legis di 15 giorni durante il quale gli effetti della legge sono sospesi. Trascorso questo
periodo vale la regola ignorantia legis non excusat e anche l’obbligo del giudice di applicarla.
Le fonti non ufficiali possono essere fornite da soggetti pubblici oppure privati (es. case editrici o riviste specializzate).
Queste fonti non hanno valore legale perché sono solo strumenti conoscenza delle norme in vigore.
Fonti di produzione
Sono gli strumenti utili a produrre una norma (es. la legge è una fonte di produzione). Esse possono essere distinte in
due categorie:
Fonti ATTO: sono fonti prodotte dall’ordinamento giuridico, sono a tutti gli effetti l’origine della norma, per
• questo motivo possiede 3 caratteristiche:
1) Esistente emanata nell’esercizio di un potere proprio del suo autore;
à
2) Valida conforme alla norma di riconoscimento e alle norme ad essa gerarchicamente sovraordinate;
à
3) Efficace deve essere sempre in grado di produrre effetti giuridici.
à
Dal punto di vista redazionale, l’atto è suddiviso in articoli, poi in commi. Gli articoli possono essere raggruppati
in capi e questi ultimi in titoli.
La definizione di fonte atto può essere quindi: atto normativo posto in funzione da un determinato organo con
una determinata procedura.
à
Fonti FATTO non è l’ordinamento giuridico a determinare una norma ma sono i fatti (situazioni che in qualche
• modo diventano giuridicamente rilevanti, in primis la consuetudine) che generano una determinata situazione.
La definizione di fonte fatto può essere quindi: casi in cui l’ordinamento giuridico sia prodotto non da un atto
ma da un fatto, specialmente dalla consuetudine.
Fonti Atto Fonti Fatto
Costituzione Regolamenti comunitari
• •
Leggi costituzionali Consuetudini
• •
Leggi statali
• Leggi regionali
• Decreti legge
• Decreti legislativi
• Regolamenti parlamentari
• Regolamenti governativi
• Referendum abrogativi
•
La fonte fatto per eccellenza risulta quindi essere la consuetudine, ovvero il ripetersi per un lungo periodo (elemento
oggettivo, si può definire quanto deve essere prolungato il periodo) di un determinato comportamento con la
convinzione diffusa (elemento soggettivo) che esso sia vincolante.
La consuetudine in Italia ha ormai poco valore, si dà preponderanza alle fonti atto, mentre in paesi come l’Inghilterra è
rappresentata dalla Common Law.
La consuetudine è, in Italia, elevata a fonte di diritto dalle disposizioni preliminari (anche dette preleggi) del Codice
Civile, essa è una fonte di livello inferiore che interviene solo quando non esistono fonti atto in grado di regolare un
certo caso.
In Italia le fonti sono classificate secondo una scala gerarchica:
1. Rango costituzionale;
2. Rango legislativo fonti di normazione primaria e secondaria;
à
3. Rango secondario tutto quanto concerne la regolamentazione.
à
Rinvio ad altri ordinamenti
Allo Stato è concesso il principio di esclusività, ossia a lui solo è concesso il potere di riconoscere le proprie fonti, ossia
gli atti o fatti che possano produrre norme nell’ordinamento. Le norme degli altri ordinamenti possono valere all’interno
dell’ordinamento dello Stato solo se esso lo permette.
Al fine di consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti di operare all’interno dell’ordinamento statale, si
opera attraverso la tecnica del rinvio.
Si distinguono due tecniche di rinvio:
1) Fisso (detto anche materiale o recettizio) è il meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento statale
à
richiama un determinato atto in vigore in altro ordinamento, atto che di solito viene allegato;
2) Mobile (detto anche formale o non-recettizio) è il meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento
à
statale richiama non uno specifico atto di un altro ordinamento ma un fonte di esso. In questo modo ci si adegua
a tutte le modifiche che nell’altro ordinamento si producono nella normativa posta dalla fonte richiamata (es.
disposizioni di diritto internazionale).
Interpretazione
L’atto normativo è un testo scritto che segue determinate regole formali, esso è articolato in enunciati che danno luogo
alle disposizioni. Come tutti gli atti scritti è difficile pensare che possa avere un significato univoco per tutti, per questo
motivo ogni norma dà spazio all’interpretazione delle disposizioni.
Antinomie
Quando due norme sono in contrasto si crea un’antinomia, essa si presenta quando le disposizioni esprimono significati
tra loro incompatibili, ossia norme che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti.
Le antinomie possono essere risolte secondo 4 diversi criteri:
1) Criterio CRONOLOGICO
Questo criterio afferma che, in caso di contrasto, si deve preferire la norma più recente a quella più antica (prevale la
lex posterior).
Questo criterio si può applicare solo su norme di uguale rango, perché l’applicazione del criterio cronologico per
risolvere l’antinomia tra due norme comporta l’abrogazione della norma più antica.
N.B Irretroattività, secondo le preleggi (art. 11) la legge non dispone che per l’avvenire, salvo alcune eccezioni che sono
disposte dal legislatore motivando la deroga, in ogni caso è tassativa l’irretroattività in campo penale e questa
disposizione è fatta dalla Costituzione tuttavia in caso di norme scriminanti (ossia che un’azione considerata criminosa
prima non viene più considerata tale).
Il principio di irretroattività vale anche per l’abrogazione, la vecchia norma perde efficacia dal giorno dell’entrata in
vigore del nuovo atto, e questo significa non solo che non sarà più la regola dei rapporti giuridici sorti dopo quella data,
ma anche che tutti i rapporti precedenti rimangono in piedi e restano regolati dalla norma abrogata abrogazione ex
à
nunc.
Le preleggi del Codice Civile, elencano 3 ipotesi di abrogazione:
a) Espressa dichiarazione esplicita da parte del legislatore attraverso una disposizione che vale erga omnes;
à
b) Tacita per incompatibilità con le nuove leggi, non è il contenuto di un’apposita disposizione, vale quindi erga
à
omnes ex nunc;
c) Implicita perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore, non c’è una
à
disposizione che specifica l’abrogazione.
Diversa dall’abrogazione è la deroga, essa nasce da un contrasto tra norme di tipo diverso, nel senso che la norma
derogata è una norma generale, mentre la norma derogante è una norma particolare.
La differenza tra abrogazione e deroga sta essenzialmente nel fatto che la norma abrogata perde efficacia per il futuro
e può riprendere a produrre effetti soltanto nel caso in cui il legislatore emani una ulteriore disposizione che la prescriva,
la norma derogata invece non perde la sua efficacia, ma viene limitato il suo campo d’applicazione (se si dovesse
abrogare la norma derogante automaticamente si riespanderebbe il campo di azione della norma derogata.
Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione di una norma, essa è limitata ad un certo periodo e spesso a singole
categorie o zone (es. esclusione di cittadini calamitati dal pagamento delle tasse).
2) Criterio GERARCHICO
Questo criterio afferma che, in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella che occupa il posto più elevato
(vige la regola della lex superior).
La prevalenza di una norma superiore a quella inferiore ne determina l’annullamento, questo ha l’effetto di una
dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma, esso
fa perdere validità alla norma.
Diversamente dall’abrogazione, la sospensione opera ex tunc, ossia non solo per il futuro ma anche per il passato,
tuttavia questi effetti si possono sottoporre solo ai rapporti giuridici ancora pendenti e non a quelli già esauriti.
3) Criterio di SPECIALITÀ
Afferma che, in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa
è successiva.
Le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide, l’interprete della norma opera solamente una scelta circa
quale sia la migliore da applicare in ciascun caso.
4) Criterio di COMPETENZA
Serve a spiegare come è organizzato attualmente il sistema di fonti, piuttosto che indicare come risolvere le antinomie.
Non basta più la gerarchia delle fonti a dare un quadro del sistema perché all’interno dello stesso livello gerarchico vi
sono suddivisioni spiegabili in termini di competenza.
Si potrebbe dire che il criterio di competenza tende a far preferire la norma competente in un certo ambito.
I criteri di ripartizione dei principi di competenza possono essere:
Per tipologie di fonti (es. riserva di legge formale);
• Per materia (es. rapporti Stato-Regioni).
•
Riserva di legge
Si ha riserva di legge qualora la Costituzione imponga che una determinata materia sia regolata in tutto o in parte dalla
legge o da atti aventi forza di legge, con l’esclusione totale o parziale delle fonti non abilitate.
Il meccanismo della riserva opera in diversi modi, si distingue infatti tra:
Riserve di legge e riserve di altri atti (es. riserve a favore della legge costituzionale, dei regolamenti parlamentari
• etc…);
All’interno delle riserve di legge si distinguono:
• Riserve alla legge formale ordinaria impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo prodotto
§ à
attraverso il procedimento parlamentare. La ratio è quella di riservare all’approvazione parlamentare tutte
quelle leggi attraverso le quali il Parlamento controlla l’operato del Governo;
Riserve alla legge ordinaria (includono anche gli atti aventi forza di legge) limitano o escludono
§ à
l’intervento di atti di livello gerarchico inferiore alla legge, cioè regolamenti amministrativi. La ratio è quella
di assicurare che la disciplina di materie particolarmente delicate venga decisa con la garanzia tipica insita
nel processo parlamentare.
All’interno delle fonti primarie si possono distinguere:
• Assolute: esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative;
§ Relative: non esclude che alla disciplina della materia concorra anche il regolamento amministrativo ma
§ richiede che la legge disciplini preventivamente almeno i principi generali a cui il regolamento deve
attenersi;
Rinforzate meccanismo attraverso cui si pongono ulteriori vincoli al legislatore, si differenziano le
§ à
rinforzate per contenuto (la Costituzione prevede che una determinata regolazione possa essere fatta dalla
legge ordinaria solo in presenza di contenuti particolari) o per procedimento (prevedono che la disciplina
di una determinata materia debba seguire un procedimento rinforzato rispetto al normale procedimento
amministrativo).
Etc…
§ COSTITUZIONE
Nei moderni ordinamenti giuridici la Costituzione è la fonte posta al vertice della gerarchia delle fonti, tuttavia il termine
è impiegato nel linguaggio giuridico in modi diversi:
1) Funzione descrittiva: indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, così come questo
funziona e come è organizzato. Parlandone in questo modo si può intendere la Costituzione come la “colonna
vertebrale” della società, ed è quindi presente in ogni sistema politico, antico o moderno.
2) Manifesto politico: la Costituzione, soprattutto negli ultimi 200 anni, era spesso vista come un grido di battaglia
carico di valori politici e implicazioni rivoluzionarie. In questo caso la Costituzione non era intesa come “scheletro
politico” della società ma più che altro come IL documento fondamentale che segnava il trionfo di un ideale.
3) Fonte del diritto: la Costituzione è anche un testo normativo, la fonte di diritto fondamentale e più importate da
cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti giuridici, attribuzione di poteri e loro regolazione. Questa è la
Costituzione che applicano i giudici e a tutti noi richiamiamo quando rivendichiamo i nostri diritti fondamentali.
La Costituzione come testo scritto è un fenomeno abbastanza recente, frutto di un movimento filosofico-politico
chiamato “costituzionalismo” secondo il quale avere una Costituzione scritta è un obiettivo irrinunciabile, sinonimo di
libertà. Attraverso la stesura di una Costituzione, il potere politico si consolida, si struttura e si dota di un insieme di
norme fondamentali a cui dovrà sottostare.
L’emanazione di una Costituzione segna il passaggio da due situazioni giuridiche diverse (es. la Costituzione del 1948 in
Italia segnava il definitivo passaggio dalla monarchia sabauda alla repubblica).
Con la stesura della Costituzione si esaurisce il potere costituente (prima di esso vige il caos), definito nel linguaggio
giuridico come “l’unico potere libero” ed inizia il potere costituito.
L’esercizio del potere costituente può, in linea teorica, coincidere con la volontà di un'Assemblea Costituente
democraticamente eletta, oppure derivare da eventi storici di carattere rivoluzionario che determinano il sorgere di un
nuovo regime politico, cioè di una nuova forma di Stato, o, anche, da un colpo di Stato. Tuttavia, il potere costituente
non è illimitato dal punto di vista giuridico, ad esempio in Italia i padri costituenti avevano il vincolo della forma
repubblicana, decisa dal popolo tramite il referendum del 2 giugno del 1946, mentre esercitavano il loro potere
costituente. Il volere del popolo è stato reso vincolante attraverso l’articolo 139 che vieta di modificare, attraverso gli
strumenti della riforma costituzionale, la forma repubblicana (l’unico modo con cui si potrebbe aggirare questo vincolo
è una rivoluzione).
COSTITUZIONE RIGIDA E FLESSIBILE
Le costituzioni di tutti gli stati del mondo possono essere divise tra: costituzioni rigide e costituzioni flessibili.
Rigide dispongono, per la modificazione del testo normativo, di un procedimento particolare più gravoso di
à
• quello previsto per le leggi ordinarie.
Nel caso di costituzioni rigide è la Costituzione che prevale sulla legge ordinaria e questa prevalenza è tutelata da
un giudice che ha compito di evitare che vengano applicate leggi in contrasto con la Costituzione.
N.B la Costituzione rigida è da considerarsi una Costituzione garantita, ossia garantisce la prevalenza delle sue
regole rispetto a qualsiasi altra regola attraverso: procedimento di revisione più gravoso del normale e controllo
di legittimità.
È necessario notare che nessuna Costituzione è rigida a tal punto da non ammettere alcun cambiamento, ogni
Costituzione cerca di raggiungere un punto di equilibrio tra due esigenze contrastanti: stabilità delle regole
costituzionali e mutamento, e dell’adeguamento delle regole ai problemi che l’esperienza costituzionale pone.
Flessibili non prevedono, per la modificazione del testo normativo, un procedimento particolare ma
à
• consentono che questo avvenga attraverso la normale attività legislativa (es. Statuto Albertino).
Per le costituzioni di questo tipo non è la legge a cedere in caso di contrasto ma è la Costituzione.
N.B si configuravano, soprattutto in passato, come una barriera al passato irrevocabile, anziché regolamenti
giuridici della futura azione degli organi pubblici, guardavano quindi al passato e non al futuro.
Una seconda distinzione è fatta tra le costituzioni lunghe, ossia costituzioni che non si limitano a disciplinare le regole
generali dell’esercizio del potere e della produzione delle leggi, ma che contengono principi e anche disposizioni
analitiche anche che riguardano le materie più disparate. Al contrario le costituzioni brevi limitano le loro disposizioni a
caratteri generali dell’esercizio del potere.
COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione italiana repubblicana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 approvata dall’Assemblea Costituente eletta
contemporaneamente al referendum istituzionale del 2 giugno 1946.
La Costituzione italiana è lunga perché il consenso delle varie parti dell’Assemblea è stato ottenuto sommando e non
selezionando le istanze, gli inter
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Diritto pubblico - secondo parziale
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Diritto pubblico
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Secondo parziale diritto pubblico
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2 Parziale diritto pubblico